TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/06/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/02/2025 da
1) , con l'Avv. RESETTI CHIARA, presso la quale ha eletto Parte_1 domicilio telematico
E
2) con l'Avv. GREGORI MARINA , presso la quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico con i seguenti figli: , nata il [...] a [...] (C.F. Persona_1
). C.F._1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
21/02/2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata al di fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 prevalente e residenza presso l'abitazione della madre, sita a Trieste (TS), in via Solferino 14.
trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, con ritiro della stessa Per_1
a scuola, sino alla domenica sera, allorquando verrà riaccompagnata presso l'abitazione materna dopo cena, e con possibilità, dopo un primo periodo di assestamento e sentito il parere della psicologa che ha in cura la minore, di un ulteriore pernotto di presso il padre sino al lunedì mattina, con Per_1 accompagnamento a scuola della minore da parte di quest'ultimo.
La minore trascorrerà inoltre con il padre un pomeriggio a settimana, da individuarsi nella giornata del mercoledì, salvo diversi accordi, con ritiro di a scuola alle ore 16.00 e riaccompagnamento Per_1 della stessa presso l'abitazione materna dopo cena. Qualora, per impegni di lavoro, il sig. non Pt_1 potesse garantire l'uscita da scuola della minore entro le ore 16.00, quest'ultima verrà portata dalla madre presso la propria abitazione, ove il padre potrà recuperarla non appena terminato il proprio turno lavorativo, e ivi riportarla dopo cena;
un tanto con possibilità, dopo un primo periodo di assestamento e sentito il parere della psicologa che ha in cura la minore, di un ulteriore pernotto infrasettimanale di presso il padre, con accompagnamento a scuola della minore da parte di Per_1 quest'ultimo la mattina seguente.
Resta ferma la possibilità di concordare anche ulteriori visite/incontri tra la minore ed il padre, nonché con la nonna paterna ed i fratelli di , nel rispetto delle volontà ed impegni di quest'ultima, al Per_1 fine di garantire il mantenimento del rapporto con il ramo paterno della propria famiglia.
I sig.ri e concordano sul fatto che, stante le problematiche di mutismo selettivo da Pt_1 Parte_2 ultimo diagnosticato a , almeno in un primo periodo siano loro stessi, in qualità di genitori, ad Per_1 occuparsi direttamente dello studio della minore, ma con possibilità di farsi coadiuvare rispettivamente dalla nonna paterna e dai nonni materni, anche al fine di abituare in maniera graduale la minore a studiare con persone diverse dai genitori.
Quanto ai periodi di vacanza, questi verranno concordati secondo le esigenze di , oltreché dei Per_1 genitori, tenendo conto di un criterio di alternatività per le vacanze natalizie e pasquali (la minore trascorrerà, ad anni alterni, il Natale con uno e Capodanno con l'altro genitore, come pure Pasqua e
Pasquetta), salvo, di volta in volta, diverso accordo tra i genitori. Resta inteso tra le parti che i periodi di vacanza estiva, pari ad almeno due settimane anche non consecutive da trascorrere con ciascun genitore, saranno reciprocamente comunicati entro il 15 marzo di ciascun anno, con priorità di scelta dei periodi ad anni alterni. I ricorrenti si impegnano altresì a garantire alla bambina, per le settimane di vacanza di loro competenza, dei viaggi/soggiorni o quanto meno la frequentazione, anche in giornata, di spiagge o altre situazioni di effettiva vacanza. Per il compleanno della minore - sino a quando , crescendo, non manifesterà la volontà di gestirsi diversamente ed in autonomia - si Per_1 effettuerà un'unica festa, organizzata di comune accordo tra i genitori, con la partecipazione dei membri di entrambe le famiglie d'origine. 2) Disporre che il signor provveda al mantenimento di con il versamento dell'importo Pt_1 Per_1 mensile di €250,00.- rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre che con il rimborso, in misura pari al 60%, delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste, con la precisazione che tra le spese rimborsabili senza preventivo accordo devono intendersi comprese quelle per l'assistenza psicologica, senza limiti di spesa. Le parti danno altresì atto che la sig.ra percepirà l'intero assegno unico. Parte_2
3) Raccogliere il reciproco assenso dei genitori al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4) Spese di giudizio compensate tra le parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, 26/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli