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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Forlì, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa AT TT,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 242/2023 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
(P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo Mambelli (C.F. – CodiceFiscale_1
e RA TI ( ; Email_1 CodiceFiscale_2
) Email_2 appellante
CONTRO
(c.f.: ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo ER (c.f. ; fax 0547/366922; C.F._3
EC ) e NE ER (c.f. Email_3 C.F._4
fax 0547/366922, EC ) Email_4
appellata
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata n. 618/2022 emessa nella causa recante n. 1404/2021
R.G. dal Giudice di Pace di Forlì in data 20/06/2022, depositata e resa pubblica in data
30/06/2022 non notificata, e in accoglimento della presente impugnazione:
- rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto e negli scritti difensivi depositati in primo grado, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
1 Conclusioni per la società appellata: in via preliminare: dichiarare l'appello proposto da controparte inammissibile ex art.342
c.p.c. e/o 348 bis c.p.c. per tutte le motivazioni esposte nel presente atto;
in ogni caso, nel merito: respingere l'appello proposto da controparte, in quanto infondato in fatto e in diritto,
e confermare dunque integralmente la sentenza impugnata (sentenza del Giudice di Pace di
Forlì n.618/2022), previo accertamento che, per tutte le ragioni esposte in atti, nulla è dovuto dalla Controparte_2
, con conseguente conferma della revoca e annullamento del Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 129/2021 del Giudice di Pace di Forlì.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 618/2022, pubblicata il 30 giugno 2022, il Giudice di Pace di Forlì, accogliendo l'opposizione proposta da ha revocato il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 129/2021, con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore della Pt_1 della fattura n. 12/A del 22 settembre 2020, portante un credito di € 4.700,00 euro, per
[...]
“lavori svolti nei vostri cantieri per vostro ordine e conto”. Ha invero ritenuto il primo Giudice non raggiunta la prova del credito e in particolare della esecuzione dei lavori di cui alla fattura suddetta, evidenziando in particolare, da un lato la genericità della suddetta fattura, del tutto inconducente, al pari delle fotografie allegate alla opposizione (“difficilmente decifrabili”) e del “prospetto” allegato alla memoria autorizzata ex art. 320 c.p.c., privo di riferimenti specifici a determinati lavori. Ancora, ha evidenziato il Giudice, i testimoni addotti e in particolare i proprietari delle abitazioni presso i quali erano stati effettuati - in tesi - gli interventi di cui alla fattura azionata in monitorio, non erano stati in grado di quantificare il valore dei lavori svolti.
Alcuni testi peraltro avevano indicato lavori diversi, mentre altri erano entrati in contraddizione tra loro. Infine, quanto ai lavori asseritamente svolti presso il capannone di proprietà del sig. il Giudice ha ritenuto che i relativi costi non potessero essere addebitati all'attrice. CP_1
2. Avverso la predetta decisione, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe, lamentandone l'erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure del compendio probatorio in atti.
2 Ha invero argomentato l'appellante, che la prova per testi aveva Parte_1
puntualmente confermato l'esistenza di lavorazioni eseguite presso il cantiere di via Venezia,
ES (teste proprietaria dell'appartamento e testi di controparte, Testimone_1
e ud. 2 dicembre 2021), presso il cantiere di Forlì, Tes_2 CP_3 via Cicognani (teste ud. del 17 marzo 2022 e testi di controparte Testimone_3 Tes_2
e nonché testi , ud. 2 dicembre 2021 e
[...] CP_3 Testimone_4 ud. 27 gennaio 2022); presso il cantiere di Forlì, via Monte San Testimone_5
IC (teste ); cantiere di Forlì, via IL (testi di controparte Testimone_4
e nonché teste ); cantiere di Tes_2 CP_3 Testimone_4
Faenza presso l'appartamento di , sentito all'udienza del 27 gennaio Persona_1
2022.
Ha ulteriormente argomentato l'appellante che tutti i suddetti lavori erano stati indicati nel documento di riepilogo inviato alla debitrice un mese dopo l'emissione della fattura - che del ledel 15 settembre 2020, ben prima quindi dell'introduzione del giudizio (all. n. 11 e 12 del giudizio di primo grado).
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 9 maggio 2023, si è costituita la soc. Controparte_1
concludendo come in epigrafe.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 novembre 2025, questo Tribunale ha assegnato i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e quindi deciso la causa come da presente sentenza.
5. L'appello è fondato e deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto rilevare che l'odierna appellante, attrice in senso sostanziale del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 129/2021 le seguenti lavorazioni: -cantiere di
ES, via Venezia, per un importo complessivo di € 1.500,00 (pulizia e livellamento del fondo con macchina levigatrice, € 300,00; posa pavimento € 800,00, posa e fornitura mapelastick in pareti doccia € 100,00, posa rivestimento mosaico, € 300,00, rasatura liscia su restanti pareti); -cantiere via Cicognani, posa palladiana € 200,00
-posa pietra a Reda: € 600; -via IL, Forlì, rifacimento bagno € 1.800,00; -lavori sul piazzale del capannone € 600,00.
3 Al fine di comprovare l'avvenuta esecuzione delle suddette lavorazioni, la società ha articolato prova per testi, dalla quale è emerso:
-quanto al cantiere di via Venezia, ES, la teste proprietaria Testimone_1
dell'appartamento, sentita all'udienza del 2 dicembre 2021, dopo aver confermato di essere proprietaria dell'appartamento e di aver commissionato l'intera ristrutturazione a
[...]
ha riconosciuto la fotografia ritraente la pavimentazione e il rivestimento CP_1 del proprio bagno, all. n. 6: la teste addotta dall'opponente, confermava che Tes_2 nella primavera del 2019, aveva eseguito, su incarico di Parte_1 Controparte_1
nell'immobile di ES, via Venezia, la posa della pavimentazione e il rivestimento del bagno come da foto all. n. 6 e la teste parimenti addotta CP_3
dall'opponente, confermava ulteriormente la circostanza, precisando che tra le ditte erano sorte contestazioni in merito alle ore di lavoro impiegate in cantiere;
- quanto al cantiere di Forlì, via Cicognani, il teste proprietario Testimone_3 dell'appartamento, sentito all'udienza del 17 marzo 2022, dopo aver precisato di non sapere a chi avesse subappaltato i lavori di ristrutturazione, ha Controparte_1
riconosciuto la foto del pavimento della propria casa e in particolare della palladiana (all. n.
7) . Il teste ha confermato che nella primavera del 2019 CP_3 Parte_1
aveva realizzato per conto di i lavori in muratura e la posa della Controparte_1 pavimentazione presso l'immobile di Forlì, via Cicognani (“Sì, si trattava di una villetta a schiera del Dott. Ricordo che eseguì una palladiana sul pavimento e altri lavori). Tes_3
Anche il teste ha confermato la circostanza, riconoscendo il doc. n. 7. Ad Tes_2 ulteriore conforto della circostanza, il teste , all'udienza del 2 dicembre Testimone_4
2021, ha confermato che la veva incaricato la sia Controparte_1 Parte_1 della posa del pavimento di via Cicognani (“Sì è vero, ricordo che fu fatta una greca e un battiscopa”) sia della realizzazione della palladiana (“Sì è vero”). Anche il teste Tes_5 all'udienza del 27 gennaio 2022, ha confermato che la aveva
[...] Parte_1
eseguito lavori in muratura e la posa della pavimentazione nella abitazione in parola (“Sì è vero, lo so perché ho lavorato lì e ho realizzato il pavimento di una tavernetta e il rivestimento della sola caldaia”), né in senso contrario depone la circostanza che il teste abbia riferito di non aver eseguito lui personalmente la palladiana;
4 -riguardo il cantiere di Forlì, via Monte San IC, il teste ha Testimone_4
confermato che nella primavera del 2019 aveva incaricato di Controparte_1 Parte_1 sradicare dal piazzale antistante il proprio capannone di Forlì, via Gorizia, le radici rimaste a seguito di un intervento di abbattimento di alberi e di provvedere ai ripristini della pavimentazione necessari e che aveva eseguito le opere suddette (“Sì è vero, ero Parte_1
presente”);
- riguardo il cantiere di Forlì, via IL, le testimoni e CP_3 Tes_2
, addotte dalla ed ex dipendenti della stessa, hanno
[...] Controparte_1
confermato che nella primavera del 2019, era stata incaricata da Parte_1 [...] di provvedere alla demolizione ed al rifacimento del bagno, con rivestimento del CP_1
box doccia in lastre di marmo, dell'appartamento sito in Forlì, via IL e che la società aveva eseguito i lavori. Tali circostanze sono state ulteriormente confermate dal teste
(“Sì è vero ho collaborato anche in questo intervento. Era presente anche il Tes_4 pavimentista non ricordo il cognome”). Tes_5
- riguardo, infine, il cantiere di Reda, Faenza, il proprietario dell'appartamento di
, sentito all'udienza del 27 gennaio 2022, ha confermato che Persona_1 Pt_1
nella primavera del 2019, aveva eseguito, per conto di la posa di un
[...] Controparte_1
rivestimento ( ha eseguito la piastrellatura per una nicchia tv dell'abitazione di Parte_1 via Gianna Boschi in Faenza. Preciso che io mi rivolsi a per l'acquisto Controparte_1
dell'arredamento e quando rappresentai l'esigenza di effettuare un lavoro in muratura CP_1 mi indicò il Sig. . Una volta terminato il lavoro, a distanza di qualche settimana, il Sig. Per_2 mi chiese il pagamento ed io gli consegnai l'assegno per effettuare il CP_1
pagamento del lavoro in muratura. Pagai direttamente a il lavoro degli CP_1 artigiani che mi indicava”).
8. Non vi è dubbio quindi che l'appellante abbia dato piena prova dell'esecuzione delle lavorazioni nel cantiere di via Venezia, a ES, mentre l'appellata non ha provato di aver provveduto al relativo pagamento, non essendo invero a tal fine conducente la circostanza, del tutto genericamente allegata, che il titolare della ditta appellante era solito farsi pagare in contanti a fine settimana o a fine mese, circostanza questa che avrebbe dovuto trovare specifico riscontro nelle scritture contabili della società, ovvero, quanto meno, nelle dichiarazioni dei testi.
5 Né può ritenersi, come argomentato dalla appellata, che il teste Controparte_1
non sia attendibile. In disparte la considerazione che la sua testimonianza appare Tes_4 dirimente esclusivamente con riguardo ai lavori di cui al capannone di Forlì, via Monte San
IC - e tanto in quanto tutte le altre lavorazioni trovano autonomo riscontro in altre fonti di prova -, nel merito, non appare sufficiente ai fini della valutazione di inattendibilità la circostanza che il teste abbia indicato come presente in cantiere un tale “ , mentre Tes_5
l'altro teste, aveva riferito di non aver partecipato a quelle Testimone_5 lavorazioni. Ed invero, da un lato è ben possibile che facesse riferimento ad un Tes_4
altro diverso dall' e dall'altro, non può non considerarsi che, riguardo tutti Tes_5 Tes_5 gli altri cantieri, le dichiarazioni rese dal teste in parola hanno trovato sempre riscontro, perfino nella deposizione dei testi addotti dalla ( Controparte_1 [...]
). CP_3 Tes_2
9. In riforma della sentenza gravata, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
129/2021, reso dal Giudice di Pace di Forlì il 2 febbraio 2021, deve quindi essere rigettata.
10. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì, sezione civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 618/2022 resa dal Giudice di Pace di Forlì e pubblicata il
30 giugno 2022, appellata da Parte_2
[... rigetta l'opposizione spiegata da Controparte_1 CP_1 CP_1
nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Parte_1
129/2021 del 2 febbraio 2021.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 650,00 per il primo grado ed in € 1.300,00 per l'appello, oltre spese generali,
IVA e CPA.
Così deciso in Forlì, lì 23 dicembre 2025
Il Giudice
AT TT
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