Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2177/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2177/2024 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 10.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.7.1967, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. CHRISTIAN SCALESE (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2
alla via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
e ivi residente alla C. da Bucaletto P. Montano n. 22/A, cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. CHRISTIAN SCALESE (C.F.: ), giusta C.F._2
procura in atti, elettivamente domiciliato in Potenza alla via Nazario Sauro n. 102 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
1
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 7.11.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in AN RG LU (MT) il 6.8.1992, deducendo che dall'unione coniugale era nata la IA (Potenza, 4.11.2002); e che, dopo la Persona_1 celebrazione dell'udienza presidenziale avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza di omologa, l'intestato Tribunale aveva omologato le convenute condizioni di separazione personale con sentenza n. 331/2024 pubblicata il 24.2.2024.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 10.1.2025, previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato congiuntamente note di trattazione scritta nelle quali hanno manifestando la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni divorzili riportate nel ricorso introduttivo e a quella -aggiuntiva- indicata nelle dette note, dichiarando di rinunciare alla comparizione personale in udienza;
sicché, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra loro in AN RG LU (MT) il 6.8.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 64, Parte II, Serie A,
Volume 1, Anno 1992, alle seguenti condizioni:
«-Dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in AN RG LU il 06.08.1992, trascritto nel Registro degli atti di
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matrimonio del Comune di Potenza dell'anno 1992, parte II, Serie B, n. 64, alle condizioni rassegnate nel ricorso introduttivo;
-La casa coniugale assegnata dal Comune di Potenza a entrambi i coniugi e sita in
Potenza (PZ) alla C. da Bucaletto P. Montano, 22/A, precedentemente assegnata alla
IG.ra , verrà assegnata, unitamente agli arredi e suppellettili, al Parte_1
sig. ; Controparte_1
-il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contribuzione alla locazione, la somma di € 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, al fine di provvedere alla locazione di una nuova abitazione presso cui la stessa trasferirà la propria residenza. Tale somma dovrà essere versata entro il giorno 14 di ogni mese a decorrere dal mese di novembre 2024 sulle seguenti coordinate bancarie [...] intestate alla Pt_1
-La IG.ra potrà cambiare la propria residenza e portare con sé il frigorifero, Pt_1
una serie di mobiletti situati nel bagno e un mobile situato in cucina, invece relativamente alla lavatrice la stessa rimarrà nell'abitazione del IG. con CP_1 obbligo per quest'ultimo di versare la somma di € 175,00 alla IG.ra entro il Pt_1
mese di novembre 2024;
-La IA, , abiterà con la madre nella casa presa in locazione quando Persona_1
la stessa rientrerà dagli studi;
casa sita in Potenza alla Via dei Molinari n. 76, presso cui la IG.ra la hanno già provveduto al cambio di residenza;
Pt_1 Persona_1
-La IA , divenuta maggiorenne ma ancora non autosufficiente Persona_1
essendo allo stato una studentessa, avrà diritto alla somma di € 150,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Somma a titolo di mantenimento che verrà posta a carico del IG. secondo le modalità già stabilite con Controparte_1
decreto di omologa della separazione;
-I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
-I ricorrenti si impegnano a mantenere economicamente e a sostenere le spese mediche, le spese straordinarie così come indicate dal CNF e le spese relative agli studi della IA nella misura del 50% ciascuno, sino a quando non Persona_1
sarà economicamente autosufficiente;
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-I ricorrenti, con la suddetta ripartizione, danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra e di aver provveduto a dividere ogni altro loro avere;
-Pronunciare, dunque, lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni innanzi specificate, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza del giudizio di separazione personale,
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avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza di omologazione, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 7.11.2024.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2177 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, tra e , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN RG
LU (MT) il 6.8.1992 da (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli C.F._3
atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 64, Parte II, Serie A, Volume 1, Anno
1992;
2) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
5 R.G. N. 2177/2024 V.G.
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN RG LU
(MT) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.1.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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