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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/11/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice TA Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4051/2020 R.G.
TRA
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Palmieri, che la rappresenta e difen- de, giusta mandato in atti;
opponente
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sabrina Grafone, che la rappresenta e di- fende, giusta mandato in atti;
opposta
CONCLUSIONI
Le parti, in ottemperanza al decreto del 10.10.2025, hanno depositato le note di trattazione scritta precisando le proprie conclusioni, che qui si intendono integralmente riportate;
l'udienza è stata ce- lebrata con le modalità della c.d. trattazione scritta e la causa viene decisa con deposito telematico della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
1 I.- Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 950/2020 del 23.5.2020, con cui il Tribunale di Foggia le ha ingiunto di pagare, in favore de la somma di € 16.490,09, oltre interessi e Controparte_1 spese di lite, a saldo delle fatture numero 27759, 28627, 28844, 28850 del 2018 per la fornitura di prodotti alimentari a scopo commerciale.
La ha disconosciuto la conformità agli originali delle copie Parte_1 fotostatiche delle fatture e dei documenti prodotti nella fase monitoria;
ha, altresì, formulato eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., deducendo che l'opposta, “dopo le ultime consegne eseguite a novembre 2018”, ha interrotto senza alcun preavviso la fornitura nonostante stesse provvedendo ai pagamenti, “un po' alla volta” da Gennaio 2019, come da accordi;
inoltre, ha riferito che il contratto è stato risolto per grave inadempimento e ha lamentato un danno patrimoniale da chiusura di un'attività di rivendita dolciaria e da riduzione degli introiti del supermercato.
La ha, quindi, rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che sia Parte_1 accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo, stante l'insussistenza del credito azionato;
in via riconvenzionale, ha chiesto di dichiarare l'inadempimento dell'opposta e di condannarla al risarcimento del danno, quantificato in € 25.000. In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento della domanda della controparte, ha chiesto la riduzione dell'importo richiesto dall'opposta, dal quale andranno scomputate le somme già versata a mezzo bonifico.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2020, si è costituita in giudizio
[...]
impugnando e contestando tutto quanto dedotto dalla controparte. CP_1
L'opposta ha, in particolare, contestato il disconoscimento effettuato dalla Parte_1
in quanto generico e, comunque, insuscettibile di determinare gli effetti invocati dalla
[...] controparte poiché riferito a copie fotostatiche;
ha, inoltre, dedotto l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento, deducendo di avere interrotto i rapporti commerciali con la debitrice a fronte del mancato rispetto, da parte della stessa, del piano di rientro dell'esposizione debitoria per complessivi € 16.490,09 in linea capitale;
infine, con riguardo alla domanda riconvenzionale dell'opponente, ha dedotto di avere esattamente adempiuto le proprie prestazioni, sicché nessun danno può esserle addebitato, anche alla luce della mancata prova degli elementi costitutivi dello stesso. ha chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria Controparte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo;
ha quindi concluso chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio o, in ogni caso, la condanna al
2 pagamento della somma accertata all'esito dell'istruttoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
il tutto con vittoria di spese di lite.
II.- Concessa la parziale esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo nei limiti della somma di € 14.565,09 ed assegnati inutilmente i termini per l'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo, sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.
La causa è stata istruita con prove documentali e orali (escussione del teste di parte opposta,
) e, all'esito, è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che Testimone_1
è stata accettata solo da parte opposta. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza di discussione del 6.11.2025, svoltasi in modalità cartolare, all'esito della quale, lette le note di trattazione scritta, viene decisa con deposito telematico della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
III.- L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In premessa, occorre ribadire che, secondo pacifici principi in tema di inadempimento con- trattuale, il creditore che, come nel caso di specie, agisce per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la mera circostanza dell'inadempimento della controparte, integrale o inesatto che sia;
di contro, il debitore convenuto è gravato dell'onere di negare i fatti costitutivi dell'altrui pretesa o di allegare e provare fatti estintivi, modificativi o im- peditivi (cfr., ex multis, Sez. Un., n. 13533/2001, Cass. Civ., n. 13685/2019); quante volte, poi, nei contratti a prestazioni corrispettive, il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa attorea, egli può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, spettando a quest'ultima, di conseguenza, l'onere di provare l'esatto adempimento per neutralizzare l'eccezione (Sez. Un., sent. n. 8736/2015).
A tali regole va associata quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in sen- so sostanziale, l'onere di dimostrare l'an e il quantum della pretesa di pagamento azionata, mentre l'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di contestarla provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o di fatti estintivi, impeditivi o modificativi.
Con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti assumono in concreto la posizione processuale corrispondente alla ef- fettiva situazione sostanziale;
la prova del fatto costitutivo del credito, in definitiva, spetta al credi- tore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003).
Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 16.490,09, oltre interessi, vantato da
[...] nei confronti della a titolo di mancato saldo delle fat- Parte_2 Controparte_2
3 ture numero 27759, 28627, 28844, 28850 del 2018, aventi ad oggetto la fornitura di prodotti ali- mentari a scopo commerciale.
A fronte della pretesa azionata in via monitoria, la ha proposto Controparte_2 opposizione al decreto ingiuntivo disconoscendo le fatture e tutta la documentazione depositata dal- la controparte;
ha inoltre eccepito l'inadempimento della fornitrice, l'intercorsa risoluzione del con- tratto ex art. 1453 e il parziale adempimento della propria prestazione per € 1.925, mediante bonifici eseguiti a partire da Gennaio 2019, nonché chiesto il risarcimento del danno in via riconvenzionale.
Sul piano probatorio, facendo applicazione delle richiamate regole in tema di onus probandi, deve anzitutto rilevarsi che ha provato l'esistenza di tutti gli elementi costi- Controparte_1 tutivi del diritto di credito per cui è causa (peraltro mai specificatamente smentiti dalla controparte): infatti, la società creditrice ha prodotto non solo le fatture e gli estratti autentici delle scritture con- tabili (documenti unilaterali che, com'è noto, sono di per sé insufficienti nel giudizio a cognizione piena), ma ha, altresì, dimostrato l'esistenza del rapporto contrattuale, la riferibilità ad esso delle fatture emesse tra l'8.11.2018 e il 20.11.2018 (con scadenza a 60 giorni) e il proprio adempimento, mediante la corrispondenza via pec intercorsa tra le parti in causa nel mese di Dicembre 2018 (tra il
13 e il 18 Dicembre), contenente riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c., mai discono- sciuta dalla controparte.
In particolare, dalla pec inviata dalla opponente in data 13.12.2018 emerge chiaramente che questa, rappresentate le proprie “difficoltà economiche”, ha chiesto alla società opposta una “dila- zione di pagamento degli importi dovuti ed assolutamente non contestati” “riferibili alle fatture n.
27813/2018 – 27759/2018 – 28627/2018 – 28850/2018 – 28844/2018”, così riconoscendo l'esistenza del debito portato da tutte e quattro le fatture azionate in via monitoria (ossia la n.
27759/2018, n. 28627/2018, n. 28844/2018, n. 28850/2018).
Nello specifico, le predette fatture sono state tutte emesse tra l'8.11.2018 e il 20.11.2018, con scadenza a 60 giorni;
di talché le stesse avrebbero dovuto essere integralmente pagate entro il
20.1.2019.
A tal proposito, mette conto precisare che il piano di rateizzazione proposto dall'opponente non è stato accettato dalla società opposta, avendo quest'ultima apportato in data 18.12.2019 delle modifiche alla richiesta di dilazione formulata da modifiche – – Parte_1 Pt_3
Par non dall'opponente, tant'è che le ricevute dei bonifici bancari eseguiti tra il Parte_5
23.1.2019 e il 27.2.2019 recano importi di gran lunga inferiori rispetto a quanto accordato.
Da ciò si ha la conferma che il debito – alla data dell'ultimo bonifico – non era stato saldato, se non in minima parte;
che il piano di rateizzazione non era stato rispettato e che il termine ultimo
4 per il pagamento delle fatture era decorso;
situazione, quindi, che giustificava pienamente la so- spensione delle successive forniture da parte della società opposta, a fronte dell'importante esposi- zione debitoria maturata dall'opponente.
Le allegazioni attoree, peraltro, sono state confermate anche dalla deposizione testimoniale di , escussa all'udienza del 16.5.2024 – della cui attendibilità e credibilità non vi è Testimone_1 motivo di dubitare, avendo la stessa reso dichiarazioni chiare e precise e non smentite da altri ele- menti di segno contrario – la quale ha confermato, in qualità di addetta contabile de Controparte_1
che tutte le merci di cui alle fatture in oggetto sono state consegnate alla debitrice e accet-
[...] tate, nonché che l'opponente si è resa inadempiente al pagamento dell'importo ingiunto, non aven- do saldato quanto dovuto, nonostante i solleciti, a causa di un periodo di difficoltà economica, senza peraltro eccepire alcunché in merito all'esecuzione delle prestazioni.
Risulta, dunque, provato (mediante produzioni documentali e prova orali) che l'opposta ha adempiuto esattamente la propria prestazione in relazione alle fatture per cui è causa.
A fronte di tali prove, la – la quale, peraltro, dopo aver revocato il Parte_1 mandato al proprio difensore in data 7.1.2022 non ha nominato un nuovo procuratore – ha opposto un “disconoscimento” delle fatture, per un verso, totalmente inidoneo a sortire gli effetti tipici dell'istituto richiamato in quanto generico (cfr., ex multis, Cass. civ. 17313/2021) e, per altro verso, del tutto inconferente rispetto all'oggetto dello stesso, rappresentato da documenti contabili che, in quanto privi di sottoscrizione, non integrano gli estremi della scrittura privata che può essere disco- nosciuta ai sensi degli art. 214 ss. c.p.c.; vieppiù che, anche a voler qualificare tale “disconoscimen- to” alla stregua della mera contestazione, come appare più corretto, essa risulterebbe comunque irri- levante a fronte dell'intervenuto riconoscimento di debito, oltre che smentita radicalmente dalle ri- sultanze dell'istruttoria, come di seguito illustrato.
Deve, poi, osservarsi che è rimasta del tutto indimostrata la circostanza, dedotta dall'opponente, dell'intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento (non è stato prodotto agli atti alcuna documentazione della richiesta prevista dall'art. 1453 c.c.), fermo restando che la stessa non avrebbe potuto sortire alcun effetto, data l'assenza di inadempimenti da parte della fornitrice.
Quanto all'eccezione titolata di adempimento parziale sollevata dall'opponente, la stessa è fondata in quanto documentalmente provata, come peraltro già evidenziato con ordinanza del
19.12.2020.
In particolare, dall'importo ingiunto pari ad € 16.490,09 (importo così ottenuto detraendo dalla somma complessiva delle n. 4 fatture azionate, ossia € 17.709,37, gli acconti effettuati
5 dall'opponente nella date del 27.2.2019 di € 19,28, del 28.2.2019 di € 100,00, del 5.4.2019 di €
100,00 e del 14.1.2020 di € 1.000, riconosciuti già nel ricorso monitorio), deve essere scomputato l'ulteriore importo di € 1.925, ottenuto dalla sommatoria di tutti i n. 19 bonifici, di modestissimi importi, effettuati dall'opponente tra il 23.1.2019 e il 27.2.2019 (e, quindi, in data antecedente al deposito del ricorso), depositati sub 5 della citazione, mai formalmente contestati dall'opposta.
In conclusione, poiché con il ricorso per ingiunzione la società istante aveva ottenuto la li- quidazione in proprio favore di un credito (€ 16.490,09) più elevato di quello risultato all'esito del giudizio a cognizione piena, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata, con la conseguente revoca del decreto opposto (art. 653 c.p.c.), cui va sostituita la pronuncia di condanna della oppo- nente al pagamento del debito residuo nella misura di € 14.565,09 (€ 16.490,09 - € 1.925), aumenta- to degli interessi legali decorrenti dalla domanda sino al soddisfo.
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, essa deve essere rigettata essendo stato accertato l'adempimento dell'opposta, sicché nessun danno patrimoniale eventualmente patito dall'opponente
(comunque rimasto indimostrato) può essere causalmente ricollegato alla condotta (lecita) de
[...]
Controparte_1
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
IV.- Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite si pongono a carico di parte opponente per il principio di soccombenza.
Esaminata la nota spese prodotta dall'avv. Sabrina Grafone in data 13.10.2025, si procede alla li- quidazione secondo i seguenti criteri:
- per esborsi: nulla in quanto non documentati (diversamente da quanto richiesto nella nota spe- se);
- per compensi professionali: la somma di € 5.077, come indicata nella nota spese, condividendo- ne la liquidazione (in quanto calcolati sulla base dello scaglione di valore sino ad € 26.000, in ragione del decisum, con applicazione dei valori medi).
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando sull'opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e per l'effetto:
a) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 950/2020 emesso dal Tribunale di Foggia il 23.5.2020;
6 b) DA al pagamento, in favore di Parte_1 [...] della somma di € 14.565,09, oltre interessi dalla data della domanda sino CP_1 al soddisfo;
2. RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente;
3. DA lla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che liquida nella somma di € 5.077 per compensi professionali,
[...] oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 10 Novembre 2025
Il Giudice – TA Valeriani
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