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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1164
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 1164/2024 promossa da:
nata in Brasile il [...] in [...] e unitamente a Controparte_1 [...]
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore CP_2 [...]
nata in [...] il [...]; , nato in [...] il Persona_1 Controparte_3
11/01/1985; , nata in [...] il [...]; Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...] tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo
[...]
degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De
Simone (cf: ) e dall'Avv. Valeria Saitta (cf: ) pec C.F._1 C.F._2
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_4
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_2
Perrero - Torino il 24/08/1886 ed emigrato in Brasile (cfr. doc. in atti n. 1) ove si coniugava con il 2/12/1911 (cfr. doc. in atti n. 2) senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano così come Persona_3
riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della
Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “NON RISULTA, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di
o o Persona_2 Persona_2 CP_5
o o o , figlio di
[...] Persona_2 Persona_2 Controparte_6
e di , originario dell'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in Persona_4 Persona_5
atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_7
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5/03/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione coniugale tra e nasceva nella Città di Persona_2 Persona_3
Descalvado – Stato di São Paulo Brasile in data 27/02/1916 (cfr. doc. in Persona_6
atti n. 4); il quale in data 2/02/1946 si coniugava con (cfr. doc. in atti n. Persona_7
5);
- dalla predetta relazione coniugale nascevano in Brasile in data 26/11/1946 (cfr. Persona_8
doc. in atti n. 6), in data 24/09/1954 (cfr. doc. in atti n. 7) e in Persona_9 Persona_10
data 2/03/1966 (cfr. doc. in atti n. 8);
- con procreavano il 13/11/1980 Persona_8 Persona_11 Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 9); la quale si univa in matrimonio il 4/06/2005 con (cfr. Persona_12
doc. in atti n. 10) e dalla loro unione nasceva il 4/05/2006 (cfr. doc. in atti n. Persona_1
11);
- si sposava il 21/05/1983 con (cfr. doc. in atti n. 12) e Persona_9 Persona_13
dalla loro unione nascevano l'11/12/1985 (cfr. doc. in atti n. 13) e Controparte_3 [...]
il 30/05/1988 (cfr. doc. in atti n. 14). Parte_1
- dall'unione tra e nasceva il 14/12/1995 Persona_10 Parte_3 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 15).
[...]
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_4
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano che avevano provveduto a presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (cfr. doc. in atti n.
16) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi.
Tuttavia, i ricorrenti lamentano che l'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il di San Paolo, sono al punto da rendere impossibile la conoscenza dei dati temporali Parte_4
d'inserimento nelle liste di attesa delle richieste inoltrate nell'anno, delle convocazioni e dell'effettiva conclusione della relativa pratica.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del Controparte_4 relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Parte_5
Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato a [...] – Torino il Persona_2
24/08/1886 fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile in data 27/02/1916 (cfr. doc. in atti n. Persona_6
4).
Tuttavia ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata in Controparte_1
Brasile il 13/11/1980; nata in [...] il [...]; Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] il CP_3 Parte_1
30/05/1988; , nata in [...] il [...] il diritto alla Parte_2
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13 febbraio 2025.
Il giudice unico
Dott. Roberta Dotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 1164/2024 promossa da:
nata in Brasile il [...] in [...] e unitamente a Controparte_1 [...]
entrambi in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore CP_2 [...]
nata in [...] il [...]; , nato in [...] il Persona_1 Controparte_3
11/01/1985; , nata in [...] il [...]; Parte_1 Parte_2
nata in [...] il [...] tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Baldo
[...]
degli Ubaldi n. 8 presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De
Simone (cf: ) e dall'Avv. Valeria Saitta (cf: ) pec C.F._1 C.F._2
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_4
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “1.- Accertare e dichiarare che parte ricorrente possiede la cittadinanza italiana dalla nascita, per effetto della discendenza, in linea retta ed ininterrotta, da cittadino italiano, come dedotto nella narrativa che precede e documentalmente provato. 2.- Per l'effetto, ordinare al in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Controparte_4
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana della ricorrente, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_4
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato a Persona_2
Perrero - Torino il 24/08/1886 ed emigrato in Brasile (cfr. doc. in atti n. 1) ove si coniugava con il 2/12/1911 (cfr. doc. in atti n. 2) senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano così come Persona_3
riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della
Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “NON RISULTA, fino alla data odierna, registro di naturalizzazione a nome di
o o Persona_2 Persona_2 CP_5
o o o , figlio di
[...] Persona_2 Persona_2 Controparte_6
e di , originario dell'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in Persona_4 Persona_5
atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_4 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_4
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_7
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 5/03/2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto dall'esame della documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via materna. In particolare, l'ascendente di sesso femminile, nasceva prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948 e si sposava con cittadino straniero in epoca successiva.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- dall'unione coniugale tra e nasceva nella Città di Persona_2 Persona_3
Descalvado – Stato di São Paulo Brasile in data 27/02/1916 (cfr. doc. in Persona_6
atti n. 4); il quale in data 2/02/1946 si coniugava con (cfr. doc. in atti n. Persona_7
5);
- dalla predetta relazione coniugale nascevano in Brasile in data 26/11/1946 (cfr. Persona_8
doc. in atti n. 6), in data 24/09/1954 (cfr. doc. in atti n. 7) e in Persona_9 Persona_10
data 2/03/1966 (cfr. doc. in atti n. 8);
- con procreavano il 13/11/1980 Persona_8 Persona_11 Controparte_1
(cfr. doc. in atti n. 9); la quale si univa in matrimonio il 4/06/2005 con (cfr. Persona_12
doc. in atti n. 10) e dalla loro unione nasceva il 4/05/2006 (cfr. doc. in atti n. Persona_1
11);
- si sposava il 21/05/1983 con (cfr. doc. in atti n. 12) e Persona_9 Persona_13
dalla loro unione nascevano l'11/12/1985 (cfr. doc. in atti n. 13) e Controparte_3 [...]
il 30/05/1988 (cfr. doc. in atti n. 14). Parte_1
- dall'unione tra e nasceva il 14/12/1995 Persona_10 Parte_3 Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 15).
[...]
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora, come nel caso di specie, i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano e nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile nato prima della promulgazione della vigente
Costituzione del 1948 ma sposato in epoca successiva la competenza in primo luogo spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso Controparte_4
l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, e solo successivamente in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR
362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché
l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano che avevano provveduto a presentare richiesta di riconoscimento della cittadinanza presso il Consolato italiano competente per territorio a San Paolo (cfr. doc. in atti n.
16) in quanto discendenti in linea retta di cittadino italiano, in assenza di eventi interruttivi.
Tuttavia, i ricorrenti lamentano che l'incertezza sui tempi di evasione delle pratiche presso il di San Paolo, sono al punto da rendere impossibile la conoscenza dei dati temporali Parte_4
d'inserimento nelle liste di attesa delle richieste inoltrate nell'anno, delle convocazioni e dell'effettiva conclusione della relativa pratica.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e, quantomeno parte intervenuta avrebbe dovuto chiedere il rilascio del Controparte_4 relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Parte_5
Brasile, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo , nato a [...] – Torino il Persona_2
24/08/1886 fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
Il figlio nasceva, infatti, in Brasile in data 27/02/1916 (cfr. doc. in atti n. Persona_6
4).
Tuttavia ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a nata in Controparte_1
Brasile il 13/11/1980; nata in [...] il [...]; Persona_1 [...]
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] il CP_3 Parte_1
30/05/1988; , nata in [...] il [...] il diritto alla Parte_2
cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_7
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 13 febbraio 2025.
Il giudice unico
Dott. Roberta Dotta