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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
in persona del giudice monocratico Dott Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1072 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto: Morte, vertente
TRA
in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul Parte_1
minore elettivamente domiciliato in Via Piero Ciampi n° 6 Soveria Persona_1
Mannelli, presso lo studio dell'avv. Antonello Mancuso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORE
E
in persona del Commissario Controparte_1
Straordinario e l.r.pt. elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'ente, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Florenza Russo
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 11.04.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e nella Parte_1
qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore evocava in giudizio Persona_1
l' ora Controparte_2 Controparte_1
deducendo: che la moglie, deceduta in epoca successiva ai fatti per
[...] Persona_2
cui è causa e per motivi indipendenti, trovavasi in stato di gravidanza ed aveva effettuato, presso il proprio ginecologo di fiducia, tutti i controlli previsti, dai quali era emerso che le condizioni del feto erano normali;
giunta, quasi al termine della gestazione, avvertendo contrazioni uterine, in data
1 05.12.2011 si era recata presso il PO dell'azienda ospedaliera convenuta;
sottoposta a visite, controlli clinici e strumentali, veniva ricoverata presso l'Unità Operativa di Ostetricia del medesimo nosocomio, dove, essendo nel frattempo giunta alla 41a settimana di gestazione, in assenza di significative contrazioni e di adeguata dilatazione del collo uterino, le veniva indotto farmacologicamente il travaglio, mediante l'introduzione in vagina di ”Propess”; i controlli cardiotocografi effettuati durante la somministrazione del farmaco ad una attenta lettura, avrebbero già rivelato una condizione tale per cui, ripetute contrazioni uterine, protratte per il tempo occorrente al compimento del parto, avrebbero potuto condurre ad uno stress fetale, con conseguente rischio di sofferenza;
tali segnali, venivano trascurati dal personale medico e sanitario che si avvicendava nella cura della paziente ed addirittura in data 11.12.11, si decideva di procedere alla ulteriore accelerazione del parto, mediante somministrazione di ossitocina (Syntocinon); ignorando, altresì, le raccomandazioni di cui alle linee guida sulla cardiotocografia nel corso della somministrazione per fleboclisi dell'ossitocina, la registrazione del ritmo cardiaco fetale e quindi la sorveglianza sullo stato di salute del feto, veniva praticata solo "periodicamente" e addirittura il monitoraggio cardiografico (CG) veniva interrotto con l'inizio del periodo espulsivo;
per cui nei 57 minuti antecedenti il parto lo stato di salute del feto non veniva più controllato, non risultando dai dati riportati nella cartella clinica, che il battito cardiaco fetale, venisse auscultato;
nell'arco di quei
57 minuti, purtroppo, si verificava la morte intrauterina del feto, per cui all'atto del parto, non restava che constare la morte della piccola;
ribadiva che tale infausto evento avrebbe Per_3
potuto essere evitato, laddove si fossero attentamente valutate le alterazioni del battito fetale, già registrate nei tracciati cardiotocografici effettuati durante il travaglio, se il monitoraggio fosse stato continuo e se lo stesso non fosse stato interrotto, durante la fase espulsiva, in modo da avvedersi della insorta sofferenza fetale e praticare un taglio cesareo d'urgenza.
A seguito di una diffida stragiudiziale rimasta senza seguito, veniva incardinato un procedimento ex art. 696 bis cpc, nonché esperito un infruttuoso tentavo di risoluzione della controversia, mediante ricorso alla mediazione.
Ravvisando una responsabilità dei sanitari della struttura convenuta per aver cagionato la morte della figlia EO , parte attrice concludeva per la condanna al ristoro di tutti i Per_3
danni subiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, nella misura ritenuta equa dal giudicante, da quantificarsi a mezzo espletamento di una ctu medico legale, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la , con Controparte_1 memoria depositata in data, 30.05.2023, eccependo preliminarmente l'inammissibilità ed infondatezza della spiegata azione risarcitoria, del tutto priva di adeguato supporto in termini
2 probatori, per come emergeva anche dal contegno processuale della parte attrice, che dopo aver assolto alla condizione di procedibilità con una atp a fini conciliativi, il che rendeva, per altro, superfluo l'ulteriore instaurazione delle mediazione, anziché depositare un ricorso ex art. 702 bis, aveva introdotto un ordinario giudizio di cognizione, chiedendo l'ammissione di una ctu medico legale, con cui supplire alla mancata prova dei fatti allegati, dimostrando anche l'inconsistenza delle risultanze di cui alla perizia svolta in fase di atp, che la convenuta comunque contestava inquanto frutto di erronee valutazioni e mere supposizioni;
evidenziava, altresì, come la sentenza resa nel giudizio penale, nei confronti dei sanitari implicati nella vicenda, fosse stata di assoluzione:
“perché i fatti a loro ascritti non sussistono” ed a sostegno dell'assenza di colpa in capo ai medesimi sanitari, richiamava le risultanze delle indagini peritali svolte in quella sede, oltre a quelle dell'esame autoptico;
l'anatomopatologo aveva, infatti, accertato che la morte della EO era stata causata da un “ evento acuto o iperacuto” e, non era “ l'effetto di una ipossia ingravescente o di una sofferenza fatale prolungata” essendo stata determinata da “patologia trombotica acuta della vena ombelicale”, per cui non era ravvisabile alcuna negligenza del personale della struttura convenuta, neppure, per non avere monitorato, dopo le 17,00, la partoriente e/o per non essere intervenuti con un taglio cesareo d'urgenza, posto che la morte del feto era intervenuta repentinamente, nel giro di pochi attimi, a causa di asfissia acuta ed immediata e non già a causa di ipossia o sofferenza fetale;
opponendosi all'ammissione della consulenza medico/legale dal tenore meramente esplorativo, chiedendo ove ritenuto necessario, l'acquisizione della documentazione medico-sanitaria (cartelle cliniche) in originale e/o in copia conforme all'originale, insisteva per l'inammissibilità, improponibilità, rigetto della domanda proposta, con vittoria di spese del giudizio.
Istruita la causa documentalmente, acquisito il fascicolo dell'ATP R.G. n. 180/2020, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 11.04.2025 veniva assegnata in decisione con i termini ridotti di 30 per il deposito delle comparse conclusioni e di giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Parte_1
ha agito in giudizio nei confronti della convenuta al Persona_1 Controparte_1
fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti in conseguenza della morte della figlia EO , causata della condotta, a suo dire gravemente Per_3
colposa, dei sanitari che ebbero in cura la moglie in occasione del parto.
In punto di diritto, pare opportuno precisare, che il caso di specie si è svolto
3 antecedentemente alla entrata in vigore della legge Balduzzi 189/2012 e soprattutto della riforma introdotta della c.d. legge “Gelli”, per cui sia la responsabilità del medico, che quella della struttura sanitaria devono essere inquadrate nell'alveo della responsabilità contrattuale.
La L. 8 marzo 2017 n. 24 ha, invece, ricondotto, la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'ambito della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria (Cass. n. 28811 dell'8 novembre
2019). In mancanza, tuttavia, di una norma transitoria che autorizzi l'applicazione dello ius superveniens di cui alla L. n. 24 del 2017, c.d. legge Gelli-Bianco, ai fatti generatori di responsabilità pregressi rispetto alla sua entrata in vigore, deve ritenersi operante la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ. (cfr. Cass., sez. III, 9.11.2017 n. 26517), per cui che deve considerarsi ininfluente, nel caso de quo la promulgazione della medesima normativa.
Tale conclusione, già sostenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito, risulta avvalorata da Cass. n. 28994/2019, secondo cui le norme sostanziali contenute nella L. n. 24/17, tra cui l'art. 7 co. 3, non hanno portata retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore.
È da ribadire, inoltre, come risulti pacifico nella giurisprudenza anche risalente, che il rapporto che si instaura al momento del ricovero tra la struttura ospedaliera pubblica o privata ed il paziente abbia natura contrattuale.
La Suprema Corte ha difatti costantemente inquadrato la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto
(Sez. 3 , Ordinanza n. 16272 del 08/06/2023) ed a sua volta anche l'obbligazione del medico dipendente dalla struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, veniva ritenuta, prima dell'entrata in vigore della legge Gelli Bianco, anch' essa di natura contrattuale ( (cfr. Cass., Sez. Un., 577/08).
Costituisce, più in particolare, ius receptum il principio in virtù del quale il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura privata o ente ospedaliero ha fonte in un autonomo contratto a prestazioni corrispettive dal quale insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “lato sensu” alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. (cfr. Cass., sez. III, 14.07.2004 n. 13066, Cass.,
Sez. Un., 11.1.2008 n. 577 secondo cui “in virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al
4 paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori”).
La Corte Suprema ha inquadrato, infatti, la responsabilità della struttura sanitaria nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, comporta la conclusione di un contratto atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti - con la semplice accettazione del malato presso la struttura- avente ad oggetto sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ed accessorie.
Ne consegue che la responsabilità contrattuale della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, inquanto, a norma dell'art. 1228
c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.
Per cui è pacifico che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, vada ricondotta alla responsabilità da inadempimento, senza che rilevi a tal fine il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Quanto alla natura dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria e/o dal professionista, costituisce una obbligazione di mezzi, di modo che il mancato raggiungimento del risultato non determina inadempimento;
l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, consiste nell'aver tenuto un comportamento non conforme alla diligenza richiesta.
In particolare, la diligenza dovuta nell'adempimento della prestazione deve essere valutata, a norma dell'art. 1176, secondo comma, c.c., con riguardo alla natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza è quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma,
c.c., che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche oggettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende, pertanto, anche la perizia;
nello specifico si tratta
5 delle leges dell'ars medica di natura cautelare volte a perimetrare l'ambito di liceità dell'intervento
(cfr., civ. n. 23918/06).
Ed ancora:” Tra gli obblighi di protezione che assume il medico nei confronti del paziente, per effetto del "contatto sociale" tra il primo ed il secondo, non rientra quello di garantire un determinato risultato della prestazione sanitaria, a meno che il paziente - sul quale incombe il relativo onere - non dimostri l'espressa assunzione della garanzia del risultato da parte del medico.
(Cass. n 16394 del 13/07/2010).
Ciò posto, il riparto dell'onere probatorio segue in primo luogo i generali criteri operanti in tema di prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento, in virtù dei quali “il creditore, che agisce per il risarcimento del danno, deve fornire la dimostrazione della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che quest'ultimo non è stato possibile per causa a lui non imputabile” (cfr. Cass., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass., Sez. Un., 11.01.2008 n.577)).
In particolare poi “in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16 gennaio 2009); con la precisazione per cui “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (v.
Cass. 15993 del 21 luglio 2011).
Per quanto sopra, la domanda attorea va quindi esaminata tenendo conto che era onere dell'attore dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegarne l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle prestazioni mediche rese in suo favore;
ed era a
6 carico della fornire la prova che le medesima prestazioni erano state rese in Controparte_1
modo diligente e che quindi i pregiudizi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile ovvero erano evitabili.
Inoltre, il creditore deve allegare non solo l'altrui inadempimento, ma deve anche dedurre e provare l'esistenza di una lesione al bene della vita per cui chiede il ristoro, nonché la riconducibilità della lesione al fatto del debitore.
Applicando correttamente i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di malpractice sanitaria, il paziente ha, infatti, anche l'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta posta in essere e l'evento dannoso di cui chiede il risarcimento, per cui occorre verificare, la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta, commissiva o omissiva del sanitario e il danno cagionato al paziente (c.d. nesso di causa) cioè occorre la dimostrazione che la violazione delle leges artis, si ponga quale fattore causale rispetto al danno patito.
In altri termini, il paziente danneggiato ha l'onere di provare non solo un'inadempienza del sanitario rispetto alla prestazione professionale dedotta, ma il collegamento materiale causa-effetto da cui sia derivato un danno. Sul punto, l'unanime orientamento della Cassazione (v. sen. n.
29315/2017), è stato di ribadito con ordinanza n. 10345/2021 Cass. Civ. sez. III che, in materia di responsabilità medica, richiama l'onere del paziente di dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo la regola del "più probabile che non", causa dell'evento dannoso.
Tale criterio non si esaurisce in una verifica condotta alla stregua della probabilità statistica,
e quindi al mero rilievo della probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, ma richiede che il giudice ne accerti la validità nel caso concreto, secondo il criterio della probabilità logica, che tiene conto delle circostanze di fatto e delle evidenze probatorie del caso, considerando la eventuale esclusione di altre possibili cause alternative.
Ciò posto, la domanda proposta da parte attrice risulta infondata.
Venendo all'esame del merito della controversia, la parte attrice aveva l'onere di spendersi in una compiuta attività assertiva, accompagnata da adeguata attività probatoria, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, spiegata in conseguenza della perdita subita.
Quanto alle deduzioni formulate nell'ambito del presente giudizio, connotato da precisi oneri assertivi e probatori, parte attrice, la quale ha agito in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore dal punto di vista dell'an debeatur, ha Persona_1 allegato e fornito prova solo dell'esistenza del “contratto” intercorso tra la partoriente e la struttura convenuta, circostanza per altro non contestata, ma non ha offerto ulteriori riscontri al fine di
7 dimostrare la ricorrenza, nel caso di specie, degli altri elementi fondanti la responsabilità contrattuale, della medesima convenuta, al fine di ottenere l'invocata sentenza di condanna nei suoi confronti.
Di contro, le scarne allegazioni su presunte condotte omissive, generatrici di danni, per altro, non meglio precisati, non sono state supportate da adeguati riscontri in termini probatori, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il deposito della certificazione sanitaria e di una consulenza tecnica di parte, stante il suo limitato valore, inquanto trattasi di mera allegazione difensiva.
Tali deduzioni, infatti, oltre che indimostrate, risultano smentite dalle evidenze di cui alla documentazione complessivamente acquisita al giudizio, che anche se formatasi al di fuori di esso,
è stata ritualmente acquisita ed è liberamente valutabile dal giudice per orientare il suo convincimento.
Depongono nel senso dell'infondatezza della pretesa attorea già le risultanze dell'esame autoptico sulla EO, per come richiamate dal collegio peritale incaricato dell'espletamento della consulenza tecnica nel giudizio di atp, all'epoca introdotto da parte attrice anche per valutare la consistenza degli eventuali danni subiti iure proprio della madre della EO.
Quanto alle difese di parte attrice, si rileva che nulla di specifico è stato dedotto, in merito alle conclusioni rese dai periti, in esito al giudizio di consulenza tecnica preventiva ai fini conciliativi, essendosi sostanzialmente l'attore limitato a trascrivere acriticamente, nel testo dell'atto di citazione, una parte dell'elaborato peritale, senza esplicitare le ragioni di eventuali dissensi o altrimenti per corroborare le proprie conclusioni.
Ciò premesso, osserva il collegio peritale che: “Certamente la morte fetale intrapartum in questo caso è correlabile con un episodio iperacuto durante il periodo espulsivo… Il reperto autoptico riportato nella perizia del Prof. e del Dr. allegato agli atti esclude la Per_4 Per_5
presenza di anomalie fetali rilevabili ad un esame macroscopico confortato dal riscontro dei reperti microscopici….L'unico dato che emerge e che può trovare un nesso di casualità con
l'episodio iperacuto è dato dal riscontro all'esame del cordone ombelicale e come riportato nell'elaborato peritale “SEGMENTO DI CORDONE OMBELICALE: cordone Parte_2 ombelicale normostrutturato a 3 vasi con lume vasale ovalizzato e occupato da trombi.”
Ritenuto sulla base dei dati esaminati, che l'evento infausto si sia verificato tra il travaglio ed il parto, i consulenti, hanno ulteriormente precisato: “In genere, la morte fetale prima del travaglio è per lo più conseguenza di uno stato di sofferenza fetale cronica o subacuta, quasi sempre collegata con una malattia materna o con una condizione patologica degli annessi fetali
(ipertensione materna, distacco di placenta, insufficienza placentare con grave ritardo di
8 accrescimento intrauterino, infezioni fetali, incidenti a carico del cordone ombelicale, casi di allo- immunìzzazione Rh, trasfusione fetomaterna, malattie materne con ipossiemia e altri); invece la morte fetale intrapartum è di solito conseguenza di un episodio di sofferenza fetale acuta, che può intervenire anche in condizioni di assoluto benessere non compromesse ed in assenza di fattori di rischio materno-fetali” per cui concludere: “Il caso in esame è correlabile sulla base del dato autoptico con una sofferenza iperacuta verosimilmente secondaria ad una trombosi dei vasi del cordone ombelicale…. La trombosi dell'arteria ombelicale ha una prognosi peggiore rispetto alla trombosi venosa ombelicale ed è stata associata ad un aumento dei tassi di morbilità perinatale, inclusa la restrizione della crescita intrauterina (IUGR) e ad un aumento della mortalità fetale.
Poiché la trombosi dell'arteria ombelicale è rara, non esistono dati chiari sulla gestione dei pazienti con questa condizione.” Ed ancora: “La gravidanza non presentava fattori di rischio materno-fetali tali da innalzare il livello di guardia. Tutti gli accertamenti clinico-strumentali utilizzati durante la gravidanza e durante la fase di ricovero nella fase ante-partum non hanno evidenziato segnali di allarme tali da incidere sulle scelte decisionali dei sanitari….Va sottolineato che il verificarsi della sofferenza fetale acuta e severa fino a prova contraria pur se confrontata con una decisone tempestiva ed immediata di un T.C. non può supportare la tesi di una diversa conclusione, poiché il fatto iperacuto come tale nella sua storia naturale da minimi margini di tempo per incidere sull'esito di una urgenza emergenza come quella del caso in esame. Di certo
l'evento avverso che ha portato alla morte intrapartum della EO della SI.ra è dovuto Per_2
ad una severa sofferenza fetale acuta, secondaria ad una noxa patogena iperacuta, che sulla base del riscontro autoptico, verosimilmente secondaria ad una trombosi dei vasi del cordone ombelicale, che in considerazione della storia clinica della paziente è un evento non prevedibile e né prevenibile”.
Tali conclusioni, non censurate dalla parte attrice, appaiono condivisibili, inquanto logiche, coerenti, adeguatamente motivate e prive di vizi logico giuridici, nonché ulteriormente avvalorate dagli accertamenti svolti in sede penale, per come dettagliatamente riportati anche nella sentenza versata in atti.
A tal proposito pur risultando depositata dal medesimo attore, la sentenza penale n.186 del
21 novembre 2015, deve rilevarsi che anche l'attività assertiva sul punto risulta assente, non essendoci riferimenti alle vicende processuali pregresse, né tanto meno note critiche o rimandi agli elaborati peritali dei consulenti incaricati in quell'ambito e depositate nel solo giudizio di atp.
Ebbene la sentenza penale, nel riferire dettagliatamente nella parte motivazionale, circa gli esiti delle indagini svolte dai consulenti, pone l'accento sulle conclusioni del Prof. , ovvero Per_5
9 uno dei due periti incaricati, in fase di incidente probatorio, il quale ha materialmente compiuto l'esame autoptico sulla EO ed ha concluso: “certamente la causa terminale del decesso è da ravvisarsi in un'asfissia… ma ha aggiunto che tale condizione, sulla base dei dati istologici raccolti, è stata determinata da un evento acuto o iperacuto e, non è“ l'effetto di una ipossia ingravescente o di una sofferenza fatale prolungata"
Ancora si legge nella sentenza richiamata, circa le risultanze peritali: “illustrando le ragioni scientifiche del suo ragionamento il prof. ha spiegato che una condizione di asfissia che si Per_5
protrae nel tempo, determina un importante e tangibile deterioramento funzionale di tutti gli organi, interni, deterioramento che invece non è stato assolutamente riscontrato nel corso dell'esame autoptico di , i cui organi erano tutti integri e normo composti. Ha ancora Per_3
aggiunto che una prolungata sofferenza fetale causa un rilascio sfinterico (provocato dallo sforzo respiratorio che compie il feto in debito di ossigeno) che a sua volta determina il passaggio del meconio, presente nell'intestino, nelle vie respiratorie. Ebbene ha continuato il prof , Per_5
l'autopsia ha permesso di escludere la presenza di meconio nelle vie respiratorie di , fatto Per_3
questo che conferma come la piccola sia deceduta a causa di un evento acuto, che improvvisamente nel giro di pochissimo tempo le ha impedito di respirare e ne ha provocato il decesso”.
Compatibile con siffatta ricostruzione è un ulteriore dato istologico ricavabile dall'autopsia, ovvero la presenza di trombi (cioè di occlusioni) sulla porzione di cordone ombelicale, rimasto attaccato al corpo di , e quindi analizzato. Tale circostanza potrebbe indurre a ritenere che Per_3 ad innescare il processo causale sfociato nell'exitus sia stata una trombosi della vena ombelicale, patologia questa compatibile con quella condizione di sofferenza fetale acuta che ha cagionato il decesso e le cui cause, allo stato non possono essere con certezza diagnosticate per l'impossibilità di analizzare la placenta ed il cordone ombelicale”. (cfr. sentenza allegata fascicolo parte attrice pg. 14).
Proseguendo nella lettura e nell'esame della stessa, si ricava, per come esaustivamente esposto dal giudicante, che tali conclusioni, circa le modalità di verificazione della morte e le possibili cause della stessa, supportate da quanto emerso a seguito dall'esame autoptico e dai reperti istologici, oltre che dai dati clinici e scientifici, sono state ribadite in maniera specifica, coerente e con ulteriori precisazioni, dal medesimo prof. , anche a seguito dell'esame congiunto disposto Per_5
ex art. 422 cpp, con il prof. consulente incaricato, a seguito della morte del prof. Per_6
giunto a conclusioni diverse rispetto all'exitus, e che però, contrariamente al prof. Per_4
,: “ha spiegato di aver fondato le sue conclusioni sulle analisi e valutazioni dei dati clinici Per_5 degli atti e ricavati, precisamente, dalla cartella clinica e dalla documentazione della gravidanza”.(
10 cfr.pg. 20 sentenza penale depositata in atti).
Trattasi di affermazioni che diversamente da quelle rese dal Prof. , non sono state Per_5
ritenute determinanti in sede penale, né tanto meno appaiono, dirimenti in questa sede, anche a fronte della già evidenziata omessa allegazione attorea sul punto.
Le evidenze documentali richiamate, in considerazione anche della già più volte ribadita assenza di adeguata attività assertiva e probatoria della parte attrice, che di contro non ha fornito elementi di giudizio atti ad orientare diversamente la decisione, inducono univocamente a ritenere che non si possa affermare neppure in questa sede pur sulla base delle diverse regole probatorie che la governano, la responsabilità dei sanitari e per essi della struttura convenuta, chiamata a risponderne del loro operato, mancando la dimostrazione circa la riconducibilità dell'evento lesivo, ovvero la morte della EO alla condotta degli stessi.
Ciò posto, per completezza, si ritiene di dover operare alcune precisazioni.
Si ricava dalla lettura dell'elaborato peritale depositato in fase di atp, che:” il mancato riscontro della documentazione di un attento controllo dello stato di benessere fetale, in periodo espulsivo, evidenzia una condotta dei sanitari presenti, durante tale momento critico del travaglio/parto, non brillante e caratterizzata da imperizia, imprudenza e negligenza.
Quanto esaustivamente argomentato e motivato, che si intende qui integralmente riportato, comporta che le non corrette modalità di monitoraggio e, conseguentemente, dell'espletamento del parto della SI.ra , avvenuto l'11.12.2020, abbiano Persona_2
determinato che le chance di sopravvivenza del nascituro siano state limitate in modo reale e abbastanza incisivo;
del resto, il necessario monitoraggio, con conseguente ricorso a taglio cesareo, sempre se ciò fosse stato possibile, stante il precipitare degli eventi e la repentinità dell'exitus, avrebbe garantito più chance ma non la certezza del risultato”.
Sebbene, quindi i periti, ritengano che, sotto tale profilo, la condotta dei sanitari possa ritenersi censurabile, per l'assistenza prestata alla partoriente, comunque affermano che, una condotta diligente, non avrebbe determinato un diverso esito, andando ad incidere tutt'al più in termini di perdita di chances di sopravvivenza, senza, però motivare adeguatamente sul punto o esplicitare quale fosse la eventuale concreta perdita subita dalla EO, espressa in termini percentuali.
Ma tali abbozzate considerazioni, non possono, comunque, assumere alcun rilievo nel caso che ci occupa a fronte del contegno processuale della parte attrice.
Infatti, corre l'obbligo di evidenziare che la stessa non ha neppure allegato il danno patito, in conseguenza della morte della piccola , limitandosi sul punto a formulare una generica Per_3
11 richiesta risarcitoria, senza altrimenti indicare le varie poste di danno, astrattamente riconducibili all'illecito dedotto e per il ristoro delle quali ha incardinato un giudizio a cognizione piena.
Alla luce delle inesistenti allegazioni attoree, anche sotto il profilo del danno, deve, pertanto, riscontrarsi l'assoluto difetto di allegazione, inquanto l'attore ha completamente omesso di precisare i danni -patrimoniali o non patrimoniali- subiti in conseguenza della colpevole condotta dei sanitari, nonché il titolo in base al quale li rivendicava, ovvero iure proprio o iure hereditatis.
Tanto osta al vaglio circa la sussistenza di una eventuale danno da “perdita di chances” di sopravvivenza, aspetto ribadiamo, semplicemente accennato dai consulenti, ma comunque non introdotto dalla medesima parte attrice, che profilandosi quale autonoma voce di danno, rispetto a quello conseguente alla morte, doveva essere oggetto di una specifica domanda, accompagnata da deduzioni e riscontri oggettivi, pena il rischio per il giudicante di incorrere nella palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Da ultimo si rileva che lo stesso attore ha anche demandato la determinazione degli importi per i danni così genericamente pretesi alla equa valutazione del giudice a seguito della espletanda ctu e si coglie, pertanto, l'occasione di rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma è un mezzo di ausilio al giudice, laddove si renda necessario un supporto di conoscenze settoriali, di tipo squisitamente tecnico.
La stessa, però, può trovare ingresso nel giudizio laddove vada ad innestarsi nell'ambito di un'attività assertiva adeguata e di un quadro probatorio delineato dalle parti, non essendo volto a sopperire alle carenze assertive e probatorie delle stesse.
Tant'è che la richiesta formulata dalla difesa di parte attrice, per altro neppure ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, non poteva trovare accoglimento, inquanto il suddetto mezzo di indagine, non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, di fatti o di circostanze non provati (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ord. n. 30218 del 15/12/2017).
Al rigetto della domanda, segue la disciplina delle spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base allo scaglione di riferimento ai minimi tabellari e con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Spese di atp definitamente a carico di parte attrice.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
12 Adele Ferraro definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da in proprio ed in qualità di Parte_1
esercente la potestà genitoriale sul minore nei confronti Persona_1 dell' ; Controparte_1
2) Condanna al pagamento delle spese nei confronti dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in Controparte_1
euro 7200,00 oltre accessori di legge e spese generali al 15%.
3) Spese di atp definitivamente a carico di parte attrice.
Catanzaro, 9.6.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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