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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa LI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. SORRENTINO MAURIZIO
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Con l'avv. CALIO' MARINCOLA CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 615 ss c.p.c. si è opposta all'atto di precetto, notificatole in Parte_1 data 3 aprile 2019 da avente a oggetto l'intimazione al pagamento della complessiva somma CP_3 di 4.004,56 €, a sua volta derivante da un accordo di conciliazione monocratica innanzi alla DPL di
Brescia, stipulato in data 2 luglio 2009 dalla parte opponente con la ex dipendente, CP_4 con il quale la ricorrente si era impegnata a versare alla lavoratrice la somma netta di €
[...]
6.000,00 a titolo di retribuzioni arretrate e di cui € 2.138,12 a titolo di TFR. pagina 1 di 4 Ha quindi richiamato le premesse di cui al precetto opposto, in cui ha dato atto che il verbale CP_3 di conciliazione di cui sopra, dichiarato esecutivo con provvedimento del 17 marzo 2010, munito di formula esecutiva il 19 marzo 2010 e notificato in data 17 aprile 2010, non era stato onorato così determinando l'intervento in surroga dell'Istituto ex art. legge 297/1982 il quale, appunto, si era sostituito al datore, sul domanda della lavoratrice, nel pagamento del TFR ex art. 2120 c.c. e dei crediti diversi dal TFR di cui al D.L. 80/1992.
Ciò premesso ha quindi contestato l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' e decorrente dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione stragiudiziale contestando, CP_1 in primis, di non aver mai ricevuto in data 3 aprile 2019 la notifica di un precedente atto di precetto, contrariamente a quanto attestato dall' nell'atto di precetto impugnato. In ogni caso, ne ha CP_1 eccepito comunque il decorso atteso che, tra la data di asserita notifica del primo (13 aprile 2019) e del secondo (8 gennaio 2025) atto di precetto, sarebbe comunque trascorso il termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adìto di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato dall' alla sig.ra in data 8 gennaio 2025 e/o CP_3 Parte_1 accertare e dichiarare che l' non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata per le somme CP_3 indicate nell'atto di precetto notificato in data 8 gennaio 2025 in forza del verbale di conciliazione sottoscritto avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia in data 15/12/2009, notificato il
17/04/2010, dichiarato esecutivo con provvedimento del 17/03/2010 e munito di formula esecutiva il 19/03/2010.
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Si è costituito tempestivamente in giudizio contestato in fatto e in diritto tutto quanto ex CP_3 adverso dedotto e insistendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Ha evidenziato che, stante il mancato versamento delle somme di cui al verbale di conciliazione stragiudiziale da parte dell'opponente - nonostante l'atto di precetto notificatole dalla lavoratrice in data 4 ottobre 2010 (e rinnovato in data 7 dicembre 20211, 10 ottobre 2012 e 18 luglio 2013) e vista: a) la cessazione dell'attività d'impresa dell'opponente; b) l'esclusione della lavoratrice dall'ambito delle procedure esecutive;
c) l'infruttuosità dell'attività esecutiva;
- correttamente la lavoratrice aveva presentato domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il TFR e i crediti diversi, accolta dall' con nota del 5 febbraio 2016. CP_1
pagina 2 di 4 In punto di prescrizione, dopo aver precisato in fatto che:
- in data 13 aprile 2019 era stato notificato all'opponente il primo atto di precetto con cui l' , CP_1
a fronte del pagamento effettuato a favore della lavoratrice, si era surrogato nei diritti di quest'ultima;
- in data 23 dicembre 2024 il precetto era stato rinnovato;
ha contestato l'eccezione sollevata da controparte evidenziando come, ai fini del computo dei termini di prescrizione, dovessero essere considerate le sospensioni previste dalla normativa emergenziale (in primis dal D.L. 18/2020), per un periodo complessivamente pari a 311 giorni.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura, assenti le parti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
I fatti tra le parti sono pacifici.
In particolare, non è contestato, oltre a esser documentalmente provato:
- che in data 2 luglio 2009, abbia stipulato con la propria ex dipendente, Parte_1
un accordo di conciliazione monocratica innanzi alla DPL di Brescia, con il Controparte_4 quale la prima si era impegnata a versare alla lavoratrice la somma netta di € 6.000,00, comprensiva di TFR e retribuzioni arretrate;
- che il verbale di conciliazione di cui sopra, dichiarato esecutivo con provvedimento del 17 marzo 2010, munito di formula esecutiva il 19 marzo 2010 e notificato in data 17 aprile 2010, non
è mai stato onorato dall'opponente, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dalla lavoratrice (docc. 2-
5 fasc. ; CP_3
- che in esito al positivo accoglimento della domanda di intervento del Fondo di CP_3
Garanzia presentata dalla stessa lavoratrice, abbia provveduto al pagamento in favore di quest'utima del TFR e dei crediti diversi dal TFR ex D.L. 80/1992, come anche positivamente attestato dalle quietanze sottoscritte dalla stessa lavoratrice (cfr. prod. doc. 23 ottobre 2025, fasc.
; CP_3
Rispetto quindi all'unico motivo di doglianza avanzato in ricorso, rileva il Tribunale che la prima contestazione avanzata da parte opponente, circa la mancata ricezione del primo atto di precetto notificatole da in data 13 aprile 2019, risulta smentita per tabulas dalle produzioni documentali CP_3
pagina 3 di 4 offerte dall'istituto (doc. 7), da cui risulta che l'atto de quo è stato correttamente notificato a ex art. 139 c.p.c., a mezzo raccomandata A/R, con notifica perfezionatasi in Parte_1 data 13 aprile 2019.
Ciò posto, con riferimento alla seconda contestazione, ovvero che tra la data di notifica del primo atto di precetto e quella del secondo sarebbe intercorso un lasso di tempo superiore al termine di prescrizione quinquennale in assenza di alcun atto interruttivo, preme innanzi tutto rilevare come, contrariamente a quanto indicato in ricorso e, di contro, correttamente allegato in comparsa, la data di notifica del secondo atto di precetto è il 23 dicembre 2024, non già l'8 gennaio 2025 (cfr. doc. 8 fasc. . In ogni caso, l'eccezione sollevata da parte opponente va comunque disattesa CP_3 atteso che, come correttamente allegato da la prescrizione dei contributi previdenziali è stata CP_3 sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l.
31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Pertanto, procedendo al ricalcolo dei termini con l'aggiunta dei giorni di sospensione come sopra indicati, non risulta maturato alcun termine di prescrizione del credito vantato dall' e CP_1 oggetto dell'atto di precetto impugnato.
Pertanto, l'opposizione promossa da non può trovare accoglimento e viene, Parte_1 pertanto, integralmente respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, il 23/10/2025
La Giudice
LI AL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa LI AL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa da:
Parte_1
Con l'avv. SORRENTINO MAURIZIO
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
Con l'avv. CALIO' MARINCOLA CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso introduttivo.
Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 615 ss c.p.c. si è opposta all'atto di precetto, notificatole in Parte_1 data 3 aprile 2019 da avente a oggetto l'intimazione al pagamento della complessiva somma CP_3 di 4.004,56 €, a sua volta derivante da un accordo di conciliazione monocratica innanzi alla DPL di
Brescia, stipulato in data 2 luglio 2009 dalla parte opponente con la ex dipendente, CP_4 con il quale la ricorrente si era impegnata a versare alla lavoratrice la somma netta di €
[...]
6.000,00 a titolo di retribuzioni arretrate e di cui € 2.138,12 a titolo di TFR. pagina 1 di 4 Ha quindi richiamato le premesse di cui al precetto opposto, in cui ha dato atto che il verbale CP_3 di conciliazione di cui sopra, dichiarato esecutivo con provvedimento del 17 marzo 2010, munito di formula esecutiva il 19 marzo 2010 e notificato in data 17 aprile 2010, non era stato onorato così determinando l'intervento in surroga dell'Istituto ex art. legge 297/1982 il quale, appunto, si era sostituito al datore, sul domanda della lavoratrice, nel pagamento del TFR ex art. 2120 c.c. e dei crediti diversi dal TFR di cui al D.L. 80/1992.
Ciò premesso ha quindi contestato l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' e decorrente dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione stragiudiziale contestando, CP_1 in primis, di non aver mai ricevuto in data 3 aprile 2019 la notifica di un precedente atto di precetto, contrariamente a quanto attestato dall' nell'atto di precetto impugnato. In ogni caso, ne ha CP_1 eccepito comunque il decorso atteso che, tra la data di asserita notifica del primo (13 aprile 2019) e del secondo (8 gennaio 2025) atto di precetto, sarebbe comunque trascorso il termine di prescrizione in assenza di atti interruttivi.
Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale adìto di accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato dall' alla sig.ra in data 8 gennaio 2025 e/o CP_3 Parte_1 accertare e dichiarare che l' non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata per le somme CP_3 indicate nell'atto di precetto notificato in data 8 gennaio 2025 in forza del verbale di conciliazione sottoscritto avanti alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia in data 15/12/2009, notificato il
17/04/2010, dichiarato esecutivo con provvedimento del 17/03/2010 e munito di formula esecutiva il 19/03/2010.
Il tutto con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Si è costituito tempestivamente in giudizio contestato in fatto e in diritto tutto quanto ex CP_3 adverso dedotto e insistendo per l'integrale rigetto del ricorso.
Ha evidenziato che, stante il mancato versamento delle somme di cui al verbale di conciliazione stragiudiziale da parte dell'opponente - nonostante l'atto di precetto notificatole dalla lavoratrice in data 4 ottobre 2010 (e rinnovato in data 7 dicembre 20211, 10 ottobre 2012 e 18 luglio 2013) e vista: a) la cessazione dell'attività d'impresa dell'opponente; b) l'esclusione della lavoratrice dall'ambito delle procedure esecutive;
c) l'infruttuosità dell'attività esecutiva;
- correttamente la lavoratrice aveva presentato domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il TFR e i crediti diversi, accolta dall' con nota del 5 febbraio 2016. CP_1
pagina 2 di 4 In punto di prescrizione, dopo aver precisato in fatto che:
- in data 13 aprile 2019 era stato notificato all'opponente il primo atto di precetto con cui l' , CP_1
a fronte del pagamento effettuato a favore della lavoratrice, si era surrogato nei diritti di quest'ultima;
- in data 23 dicembre 2024 il precetto era stato rinnovato;
ha contestato l'eccezione sollevata da controparte evidenziando come, ai fini del computo dei termini di prescrizione, dovessero essere considerate le sospensioni previste dalla normativa emergenziale (in primis dal D.L. 18/2020), per un periodo complessivamente pari a 311 giorni.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come in epigrafe ed è stata pronunciata sentenza della quale è stata data contestuale lettura, assenti le parti, del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
I fatti tra le parti sono pacifici.
In particolare, non è contestato, oltre a esser documentalmente provato:
- che in data 2 luglio 2009, abbia stipulato con la propria ex dipendente, Parte_1
un accordo di conciliazione monocratica innanzi alla DPL di Brescia, con il Controparte_4 quale la prima si era impegnata a versare alla lavoratrice la somma netta di € 6.000,00, comprensiva di TFR e retribuzioni arretrate;
- che il verbale di conciliazione di cui sopra, dichiarato esecutivo con provvedimento del 17 marzo 2010, munito di formula esecutiva il 19 marzo 2010 e notificato in data 17 aprile 2010, non
è mai stato onorato dall'opponente, nonostante i ripetuti solleciti ricevuti dalla lavoratrice (docc. 2-
5 fasc. ; CP_3
- che in esito al positivo accoglimento della domanda di intervento del Fondo di CP_3
Garanzia presentata dalla stessa lavoratrice, abbia provveduto al pagamento in favore di quest'utima del TFR e dei crediti diversi dal TFR ex D.L. 80/1992, come anche positivamente attestato dalle quietanze sottoscritte dalla stessa lavoratrice (cfr. prod. doc. 23 ottobre 2025, fasc.
; CP_3
Rispetto quindi all'unico motivo di doglianza avanzato in ricorso, rileva il Tribunale che la prima contestazione avanzata da parte opponente, circa la mancata ricezione del primo atto di precetto notificatole da in data 13 aprile 2019, risulta smentita per tabulas dalle produzioni documentali CP_3
pagina 3 di 4 offerte dall'istituto (doc. 7), da cui risulta che l'atto de quo è stato correttamente notificato a ex art. 139 c.p.c., a mezzo raccomandata A/R, con notifica perfezionatasi in Parte_1 data 13 aprile 2019.
Ciò posto, con riferimento alla seconda contestazione, ovvero che tra la data di notifica del primo atto di precetto e quella del secondo sarebbe intercorso un lasso di tempo superiore al termine di prescrizione quinquennale in assenza di alcun atto interruttivo, preme innanzi tutto rilevare come, contrariamente a quanto indicato in ricorso e, di contro, correttamente allegato in comparsa, la data di notifica del secondo atto di precetto è il 23 dicembre 2024, non già l'8 gennaio 2025 (cfr. doc. 8 fasc. . In ogni caso, l'eccezione sollevata da parte opponente va comunque disattesa CP_3 atteso che, come correttamente allegato da la prescrizione dei contributi previdenziali è stata CP_3 sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l.
31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.
Pertanto, procedendo al ricalcolo dei termini con l'aggiunta dei giorni di sospensione come sopra indicati, non risulta maturato alcun termine di prescrizione del credito vantato dall' e CP_1 oggetto dell'atto di precetto impugnato.
Pertanto, l'opposizione promossa da non può trovare accoglimento e viene, Parte_1 pertanto, integralmente respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro
1.500,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Brescia, il 23/10/2025
La Giudice
LI AL
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