Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1119/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 478/24 (dr. Frangipani), discussa all'udienza collegiale del 6.2.2025 e promossa
DA
(c.f. in persona del legale rappresentante pro-tempore, Pt_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA GRAZIA DEMAESTRI (c.f.
) e ROBERTO MAIO ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
SAVARÈ 1 20100 MILANO, presso l'avvocatura dell'ente APPELLANTE CONTRO
, ( c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_2
GIANLUCA DONATO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._3
LEGNANO PIAZZA CARROCCIO 15, presso lo studio del difensore. APPELLATO I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “-accogliere il presente appello ed in totale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro n. 478/24 notificata il 26/09/2024 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte dall'appellato contro . Pt_1
Vinte le spese”. PER L'APPELLATO: “- rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO 1
Il primo giudice ha dato atto che il ricorrente aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze di Bioè s.r.l. e che il rapporto di lavoro era cessato in data 6.8.2014, senza che al lavoratore fosse corrisposta la somma di €. 11.803,75, maturata a titolo di T.F.R..
Senonchè, in data 10.6.2021, il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di
€. 20.077,93 - quale somma comprensiva del predetto T.F.R.- il quale non veniva opposto da Bioè s.r.l., divenendo, quindi, definitivo. In data 9.6.2022 il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento di Bioè s.r.l. e, in data il 7.10.22, il credito del veniva ammesso al passivo, senza CP_1 opposizione alcuna.
In data 21.10.22 faceva istanza al Fondo di Garanzia per ottenere CP_1 il pagamento del T.F.R. ma detta istanza veniva respinta per l'intervenuta prescrizione del credito maturato verso il datore di lavoro;
la motivazione veniva condivisa anche all'esito del ricorso amministrativo.
Tanto rilevato in fatto, il primo giudice ha ritenuto la fondatezza della pretesa.
All'uopo il primo giudice ha richiamato l'art. 2 della L. n. 297/1982 e la finalità istitutiva del Fondo di Garanzia, il quale ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
Il giudice ha rilevato l'autonomia del credito previdenziale che sorge a carico del Fondo, con le connesse conseguenze relativamente alla prescrizione ed ha osservato che il credito nasce al verificarsi dei presupposti divisati dalla citata legge -insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva-, così che, prima che si siano verificati detti presupposti, nessuna istanza di pagamento può essere rivolta all' con insussistenza, quindi, del decorso Pt_1 della prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Inoltre, ha precisato il primo giudice, l'ammissione del credito allo stato passivo non comporta in via automatica l'esistenza del credito previdenziale, nondimeno al giudice del lavoro è demandata la verifica della sussistenza dei presupposti per il sorgere del medesimo credito previdenziale, “senza possibilità di esaminare le eccezioni che il datore di lavoro avrebbe potuto opporre al lavoratore”.
2 Nel caso di specie, ha rilevato il giudice, Bioè s.r.l. non aveva opposto il decreto ingiuntivo, il quale era divenuto esecutivo, perciò, l' essendo soggetto Pt_1 estraneo al rapporto di lavoro, non poteva dolersi della rinuncia all'eccezione di prescrizione, essendo titolato solo a contestare le condizioni di ammissibilità della domanda ex art. 2.
E' stata altresì respinta la tesi dell'istituto secondo cui all'ammissione al passivo era propededutico l'esperimento di azioni esecutive.
Con ricorso depositato in data 21.4.2024 l' ha interposto appello avverso la Pt_1 decisione del Tribunale di Pavia sostenendo che il credito in parola sia inesigibile nei confronti d'ente siccome prescrittosi nel 2019, per decorso del termine quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto. Secondo l'assunto dell'appellante l'ente ha diritto a sollevare l'eccezione di intervenuta prescrizione del credito anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia opposto il decreto ingiuntivo e anche ove il Curatore abbia ammesso al passivo detto credito con un provvedimento avente, peraltro, efficacia inter partes ai fini del concorso ex art. 96 L.F.
Nel giudizio così instaurato si è costituito l'appellato, il quale ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 6.2.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo esteso in calce.
MOTIVI IN DIRITTO L'appello è infondato per le ragioni che seguono. Ai fini della delibazione della causa il Collegio premette che il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione Pt_1 del T.F.R. a carico dello speciale Fondo ha natura di diritto di credito a una prestazione previdenziale (Cass. n. 16617/2011; n. 17463/2020; n. 1861/2022), ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
In virtù dell'autonomia e distinzione del credito previdenziale a percepire il T.F.R. dal Fondo, l'ammissione del credito da allo stato passivo della procedura Pt_2 fallimentare del datore di lavoro non può vincolare l' che è estraneo alla Pt_1 procedura e che perciò deve poter contestare il credito per sostenendo che Pt_2 esso non sia sussistente, senza operatività della garanzia di cui all'art.2 della L. n.297/1982.
3 Secondo l'insegnamento della S.C., come espresso nell'Ordinanza n. 19277/18
“Non può, in particolare, ad avviso del Collegio, trarsi la necessaria conseguenza che una volta ottenuta (a torto o a ragione) l'ammissione della domanda di insinuazione al passivo, ciò determini I'impossibilità per l' , quale gestore del Pt_1
Fondo di garanzia, di contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo, incentrata sul ricorrere degli elementi previsti dalla stessa fattispecie di cui alla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2”.
Nondimeno, osserva il Collegio, la delibazione del giudizio in oggetto muove da altra e diversa prospettiva, la quale involge non già la decisività o meno dell'ammissione allo stato passivo del fallimento, quanto la questione relativa alla possibilità per l'ente di contestare la concreta sussistenza del credito ammesso al passivo nel caso in cui esso sia consolidato in un titolo giudiziale passato in giudicato.
Come noto, l'accoglimento della domanda volta ad ottenere il trattamento insoluto a carico del Fondo è condizionato dalla sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per il perfezionarsi del diritto del lavoratore e per il sorgere del connesso obbligo dell'Istituto di adempiere tempestivamente. Tali requisiti includono, anzitutto, il preventivo accertamento della sussistenza e della misura del credito (Cfr. Cass. n. 1934/2025) .
Nel caso di specie, avuto riguardo al fatto che il diritto di credito del è CP_1 consolidato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale divenuto definitivo e munito di dichiarazione di esecutorietà, peraltro soggetto a prescrizione decennale, la sussistenza del credito non è revocabile in dubbio.
Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo, difatti, copre l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione, con la conseguenza che non vi è margine per il vaglio dell'eccezione di prescrizione maturata anteriormente al decreto monitorio, la quale eccezione posta ad esclusivo fondamento del gravame.
Alla luce delle argomentazioni che precedono l'appello avverso la sentenza n. 478/24 del Tribunale di Pavia deve essere respinto.
Avuto riguardo al valore della controversia ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, le spese di lite, che seguono la soccombenza, vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 3.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
4 Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 478/24 del Tribunale di Pavia. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in €. 3.500,00, oltre accessori e spese generali. Dichiara dovuto il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12. Milano, 6.2.2025 LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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