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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4765 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. NAPPI SEVERINO presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio del quale in Napoli Via Sant'Anna alle Paludi ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SALVI MARZIO CP_1 C.F._1 presso lo studio del quale in Siracusa Via Germania, 11 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso, depositato in data 16.4.2025 e regolarmente notificato alla controparte, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 927/2025 del 9 aprile 2025 emesso dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro nei suoi confronti con la condanna al pagamento della complessiva somma lorda di €. 28.805,22 oltre interessi e spese legali in favore del lavoratore a titolo di integrazione di indennità di trasferta giornaliera che la società gli CP_1 avrebbe corrisposto in minor somma.
La ricorrente, quali motivi di opposizione, ha eccepito, in via preliminare, la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli, rilevando come la società
[...] avesse solo formalmente la propria sede legale in Milano ma che, in realtà, la stessa “ha il Pt_1 proprio centro direttivo e decisionale, la propria sede amministrativa, gli uffici del Presidente del
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società, del Consiglio di amministrazione, del personale, dell'amministrazione, del commerciale, della contabilità a Napoli, alla Via Sant'Anna alle Paludi 115. La sede napoletana è quella ove sono centralizzate tutte le attività sociali e vengono deliberate e adottate tutte le scelte aziendali, strategiche e produttive della odierna resistente, come da documentazione in atti”. In subordine, parte opponente ha indicato quale foro competente il Tribunale di Siracusa in ragione del fatto che lo stesso lavoratore ha dedotto di aver sempre lavorato in Siracusa o in zone limitrofe. Nel merito, la società ha contestato la debenza al dipendente degli importi azionati con il decreto ingiuntivo in quanto non spettanti in ragione delle previsioni di cui agli artt. 25 prima, 22 poi e infine 19 dei CCNL succedutisi nel tempo. Ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto e la revoca dello stesso.
Parte opposta si è costituta in giudizio contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Il Giudice, disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto, all'udienza del 10.9.2025 ha tentato la conciliazione tra le parti, successivamente, all'udienza del 24.9.2025, preso atto che la conciliazione aveva avuto esito negativo, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso proposto dalla va accolto per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto;
quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il pagina 2 di 4 lavoratore è addetto o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto" (Cass., Sez. L.,
Ordinanza n. 24695 del 6.12.2010 e Cass., Sez. L., Sentenza n. 5704 del 9.6.1998; cfr., altresì, ex multis, Cass., Sez. L., Ordinanza n. 13530 del 27.7.2012).
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato come sia onere della parte ricorrente allegare e dimostrare la sussistenza degli elementi di fatto per radicare la competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza
n. 13147 del 25.11.1999), nell'ambito di una valutazione rimessa al giudicante allo stato degli atti e sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti (cfr. Cass., Sez. L., Ordinanza, n. 23110 del
16.11.2010).
Nel caso in esame, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il lavoratore resistente
è solo formalmente convenuto ma sostanzialmente mantiene la posizione di attore, poiché è colui che deve provare il proprio credito.
In assenza di deduzioni e di prova, non è dato sapere dove sia sorto il rapporto, ma deve osservarsi che la originaria società datrice, la aveva sede legale in Siracusa (doc. 1, fascicolo parte Controparte_2 ricorrente), dovendo quindi verosimilmente escludersi che il rapporto sia sorto a Milano, circostanza, in ogni caso non provata.
Si rileva poi che il ricorrente, come da lui stesso dedotto in atti, ha sempre operato “nell'area industriale di Siracusa e zone limitrofe” (memoria, pag. 1).
Il lavoratore neppure ha fornito alcuna prova circa la consistenza organizzativa del luogo ove lo stesso ha dedotto, in via del tutto generica, la sussistenza di una dipendenza della società, infatti, “per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14449 del 27/05/2019, Rv. 654021 - 01). L'allegazione di parte opposta, secondo cui vi era una
“dipendenza sita alla Via Vitruvio, composta da 1 impiegata amministrativa e due operai contrattualizzati con il contratto di lavoro ripartito e part time al 12,50% addetti alle pulizie dell'ufficio”, specificamente contestata dalla opponente, è del tutto sfornita di prova documentale e neppure sono stati formulati capitoli di prova a riguardo.
Quanto al luogo in cui si trova l'azienda, la ha sede legale a Milano, ma sede Parte_1 amministrativa a Napoli, luogo ove si trovano gli uffici amministrativi e direzionali della stessa.
Per giurisprudenza costante “in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede pagina 3 di 4 sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11317 del 22/05/2014, Rv. 630914 - 01).
La presenza presso la sede napoletana degli uffici amministrativi e direzionali della società datrice è dimostrata documentalmente: dal riferimento alla sede napoletana quale sede amministrativa nella carta intestata dell'azienda; dal fatto che le comunicazioni ufficiali sottoscritte dal legale rappresentante,
(docc. 1, 2 e 4, fascicolo ricorrente;
docc. 17, fascicolo resistente), provengono da detta sede;
dal fatto che l'assemblea ordinaria totalitaria della società si tiene anch'essa presso la sede amministrativa in
Napoli alla presenza degli organi direttivi, del collegio sindacale e degli azionisti (doc. 1, fascicolo ricorrente).
Si deve pertanto ritenere fondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, dovendosi affermare la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso da un Tribunale, quello di Milano, territorialmente incompetente, non potrà che essere revocato.
La natura in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr.ssa Julie Martini, definitivamente pronunziando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 927/2025 emesso dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro in data 9 aprile 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- fissa il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria competente.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025.
Il giudice del Lavoro
Julie Martini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. NAPPI SEVERINO presso lo Parte_1 P.IVA_1 studio del quale in Napoli Via Sant'Anna alle Paludi ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SALVI MARZIO CP_1 C.F._1 presso lo studio del quale in Siracusa Via Germania, 11 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso, depositato in data 16.4.2025 e regolarmente notificato alla controparte, la ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 927/2025 del 9 aprile 2025 emesso dal Tribunale di Milano Sezione Lavoro nei suoi confronti con la condanna al pagamento della complessiva somma lorda di €. 28.805,22 oltre interessi e spese legali in favore del lavoratore a titolo di integrazione di indennità di trasferta giornaliera che la società gli CP_1 avrebbe corrisposto in minor somma.
La ricorrente, quali motivi di opposizione, ha eccepito, in via preliminare, la incompetenza per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli, rilevando come la società
[...] avesse solo formalmente la propria sede legale in Milano ma che, in realtà, la stessa “ha il Pt_1 proprio centro direttivo e decisionale, la propria sede amministrativa, gli uffici del Presidente del
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società, del Consiglio di amministrazione, del personale, dell'amministrazione, del commerciale, della contabilità a Napoli, alla Via Sant'Anna alle Paludi 115. La sede napoletana è quella ove sono centralizzate tutte le attività sociali e vengono deliberate e adottate tutte le scelte aziendali, strategiche e produttive della odierna resistente, come da documentazione in atti”. In subordine, parte opponente ha indicato quale foro competente il Tribunale di Siracusa in ragione del fatto che lo stesso lavoratore ha dedotto di aver sempre lavorato in Siracusa o in zone limitrofe. Nel merito, la società ha contestato la debenza al dipendente degli importi azionati con il decreto ingiuntivo in quanto non spettanti in ragione delle previsioni di cui agli artt. 25 prima, 22 poi e infine 19 dei CCNL succedutisi nel tempo. Ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutività del decreto e la revoca dello stesso.
Parte opposta si è costituta in giudizio contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto.
Il Giudice, disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto, all'udienza del 10.9.2025 ha tentato la conciliazione tra le parti, successivamente, all'udienza del 24.9.2025, preso atto che la conciliazione aveva avuto esito negativo, ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il ricorso proposto dalla va accolto per le ragioni di seguito esposte. Parte_1
L'eccezione di incompetenza territoriale è fondata.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità “i fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro, indicati dall'art. 413, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., per individuare il giudice territorialmente competente in una controversia individuale di lavoro subordinato, sono tre, e cioè quello ove è sorto il rapporto;
quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il pagina 2 di 4 lavoratore è addetto o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto" (Cass., Sez. L.,
Ordinanza n. 24695 del 6.12.2010 e Cass., Sez. L., Sentenza n. 5704 del 9.6.1998; cfr., altresì, ex multis, Cass., Sez. L., Ordinanza n. 13530 del 27.7.2012).
La giurisprudenza ha inoltre evidenziato come sia onere della parte ricorrente allegare e dimostrare la sussistenza degli elementi di fatto per radicare la competenza territoriale (cfr. Cass., Sez. L., Sentenza
n. 13147 del 25.11.1999), nell'ambito di una valutazione rimessa al giudicante allo stato degli atti e sulla base di quanto allegato e documentato dalle parti (cfr. Cass., Sez. L., Ordinanza, n. 23110 del
16.11.2010).
Nel caso in esame, trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il lavoratore resistente
è solo formalmente convenuto ma sostanzialmente mantiene la posizione di attore, poiché è colui che deve provare il proprio credito.
In assenza di deduzioni e di prova, non è dato sapere dove sia sorto il rapporto, ma deve osservarsi che la originaria società datrice, la aveva sede legale in Siracusa (doc. 1, fascicolo parte Controparte_2 ricorrente), dovendo quindi verosimilmente escludersi che il rapporto sia sorto a Milano, circostanza, in ogni caso non provata.
Si rileva poi che il ricorrente, come da lui stesso dedotto in atti, ha sempre operato “nell'area industriale di Siracusa e zone limitrofe” (memoria, pag. 1).
Il lavoratore neppure ha fornito alcuna prova circa la consistenza organizzativa del luogo ove lo stesso ha dedotto, in via del tutto generica, la sussistenza di una dipendenza della società, infatti, “per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n.
14449 del 27/05/2019, Rv. 654021 - 01). L'allegazione di parte opposta, secondo cui vi era una
“dipendenza sita alla Via Vitruvio, composta da 1 impiegata amministrativa e due operai contrattualizzati con il contratto di lavoro ripartito e part time al 12,50% addetti alle pulizie dell'ufficio”, specificamente contestata dalla opponente, è del tutto sfornita di prova documentale e neppure sono stati formulati capitoli di prova a riguardo.
Quanto al luogo in cui si trova l'azienda, la ha sede legale a Milano, ma sede Parte_1 amministrativa a Napoli, luogo ove si trovano gli uffici amministrativi e direzionali della stessa.
Per giurisprudenza costante “in tema di competenza territoriale nelle controversie di lavoro, il foro speciale costituito dal luogo in cui si trova l'azienda ex art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., va determinato, per le imprese gestite in forma societaria, in riferimento al luogo in cui si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda medesima (di norma coincidente con la sede pagina 3 di 4 sociale), indipendentemente da quello in cui si trovano i beni aziendali e nel quale si svolge l'attività imprenditoriale” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11317 del 22/05/2014, Rv. 630914 - 01).
La presenza presso la sede napoletana degli uffici amministrativi e direzionali della società datrice è dimostrata documentalmente: dal riferimento alla sede napoletana quale sede amministrativa nella carta intestata dell'azienda; dal fatto che le comunicazioni ufficiali sottoscritte dal legale rappresentante,
(docc. 1, 2 e 4, fascicolo ricorrente;
docc. 17, fascicolo resistente), provengono da detta sede;
dal fatto che l'assemblea ordinaria totalitaria della società si tiene anch'essa presso la sede amministrativa in
Napoli alla presenza degli organi direttivi, del collegio sindacale e degli azionisti (doc. 1, fascicolo ricorrente).
Si deve pertanto ritenere fondata l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito, dovendosi affermare la competenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso da un Tribunale, quello di Milano, territorialmente incompetente, non potrà che essere revocato.
La natura in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr.ssa Julie Martini, definitivamente pronunziando, disattesa e assorbita ogni diversa istanza o eccezione, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro.
- revoca il decreto ingiuntivo n. 927/2025 emesso dal Tribunale di Milano - Sezione Lavoro in data 9 aprile 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- fissa il termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria competente.
Così deciso in Milano, il 24 settembre 2025.
Il giudice del Lavoro
Julie Martini
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