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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11387/24
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Gaetano Santagata
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara
Mantile
Opposto
Oggetto: opposizione avverso sollecito di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' in data Controparte_2 19.09.2024, la notifica del sollecito di pagamento n. 028
20249011613586 000 relativo all'avviso di addebito n.
32820170005353101 000, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi Ivs per le annualità dal 2012 al 2016 Parte_2 dell'importo complessivo di € 17.590,20.
Il ricorrente ha dunque eccepito l'avvenuto annullamento, con sentenza n. 69/19 del Tribunale di Napoli, dell'avviso di addebito suindicato ed ha concluso chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di sollecito di pagamento impugnato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore e l' si sono costituiti in Controparte_2 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
L'unico motivo di doglianza formulato in ricorso si fonda sull'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito n.
32820170005353101 000 disposto con sentenza n. 69/19 emessa il
9.01.2019.
Invero, come risulta dagli atti, il Tribunale di Napoli aveva annullato i carichi contributivi per gli anni dal 2006 al 2011 nonché per gli acconti 2012; i carichi del 2012 da pagare col saldo 2012 (il cui termine per il pagamento risale all'8.07.2013) ed i carichi successivi (ossia fino al 2016), non essendo maturata alcuna prescrizione, erano invece stati dichiarati dovuti.
Considerato che il sollecito di pagamento impugnato in questa sede si riferisce a questi ultimi contributi (saldo 2012 ed annualità dal
2013 al 2016) non risulta fondato il motivo di opposizione, secondo il quale gli enti convenuti avrebbero agito in via esecutiva sine titulo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in euro 800,00 in favore di ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Aversa 13.03.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 11387/24
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Gaetano Santagata
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Luca Cuzzupoli
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara
Mantile
Opposto
Oggetto: opposizione avverso sollecito di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' in data Controparte_2 19.09.2024, la notifica del sollecito di pagamento n. 028
20249011613586 000 relativo all'avviso di addebito n.
32820170005353101 000, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi Ivs per le annualità dal 2012 al 2016 Parte_2 dell'importo complessivo di € 17.590,20.
Il ricorrente ha dunque eccepito l'avvenuto annullamento, con sentenza n. 69/19 del Tribunale di Napoli, dell'avviso di addebito suindicato ed ha concluso chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di sollecito di pagamento impugnato, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore e l' si sono costituiti in Controparte_2 giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
L'unico motivo di doglianza formulato in ricorso si fonda sull'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito n.
32820170005353101 000 disposto con sentenza n. 69/19 emessa il
9.01.2019.
Invero, come risulta dagli atti, il Tribunale di Napoli aveva annullato i carichi contributivi per gli anni dal 2006 al 2011 nonché per gli acconti 2012; i carichi del 2012 da pagare col saldo 2012 (il cui termine per il pagamento risale all'8.07.2013) ed i carichi successivi (ossia fino al 2016), non essendo maturata alcuna prescrizione, erano invece stati dichiarati dovuti.
Considerato che il sollecito di pagamento impugnato in questa sede si riferisce a questi ultimi contributi (saldo 2012 ed annualità dal
2013 al 2016) non risulta fondato il motivo di opposizione, secondo il quale gli enti convenuti avrebbero agito in via esecutiva sine titulo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in euro 800,00 in favore di ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Aversa 13.03.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua