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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/06/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3852 del 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3852 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. M. Verdiana Parte_1 C.F._1
Petrucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in San Felice Circeo (LT), Via
Celestino II, 1b, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Oliviero D'Onofrio CP_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alberto Di Prospero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Terracina (LT), Borgo Hermada, Via IV Novembre n. 1, e presso il secondo difensore in San Felice Circeo (LT), Via Leopardi n. 32, giusta procure speciali in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: Hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del 7 gennaio 2025, depositato il 13 gennaio
2025.
Accordo di regolamentazione delle condizioni di divorzio: / I) La premessa del presente accordo
è parte integrante della transazione;
/ 2) La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile;
/ 3) CP_1
Le parti, al fine di definire bonariamente la controversia insorta per il mancato e/o parziale
Pagina 1 pagamento di alcune mensilità dell'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione a carico del sig. in favore della sig.ra il sig. offre alla sig.ra la quale Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1
accetta, la somma in contanti di euro 3150,00 in un 'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, oltre all' importo di euro 2579,74. oggetto del pignoramento presso terzi notificato dalla sig.ra alle società BCCC Banca di Credito Cooperativo del Circeo CP_1
e Privernate Fil. Di Sabaudia e alla Società Selind s.r.l., che verrà corrisposto alla stessa tempestivamente previo svincolo delle somme trattenute dalla Società Selind S.r.l., datore di lavoro del sig. / 4) La sig.ra con la sottoscrizione del presente atto e Parte_1 CP_1
l'effettivo accredito degli importi di cui al precedente punto 3), dichiara espressamente di ritenersi integralmente soddisfatta, accettando i suddetti importi a tacitazione definitiva ed a saldo e stralcio di ogni pretesa formulata in relazione all'atto di pignoramento citato in premessa nonché in relazione alle somme a lei spettanti a titolo di mantenimento, disposto in suo favore nel procedimento di separazione R.G. n. 3769/22 Tribunale di Latina;
/ 5) A fronte delle somma ricevute la sig.ra rinuncia agli atti relativi alla procedura esecutiva intrapresa con CP_1
l'atto di pignoramento presso terzi sia nei confronti della BCCC Banca di Credito Cooperativo del
Circeo e Privemate Fil.di Sabaudia e sia nei confronti della Selind s.r.l., iscritta presso il Tribunale di Latina n. 2113/2023 G.E. Dott.ssa Puccinelli, udienza del 24.02.25, impegnandosi altresì a comunicare nell'immediatezza a questi ultimi l'avvenuto accordo e l'esatto adempimento, al fine di svincolare somme trattenute dal datore di lavoro nonché quelle giacenti sul conto corrente bancario della BCCC;
/ 6) Il sig. inoltre, corrisponderà entro il 05.02.25, al difensore Pt_1
della sig.ra la somma complessiva di euro 1800,00 oltre accessori a titolo di spese legali CP_1
inerenti il procedimento di pignoramento presso terzi n. 2113/2023 R.g.; / 7 ) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo e l'esatto adempimento di quanto ivi stabilito, dichiarano di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente in merito alla vicenda descritta in premessa e chiedono congiuntamente all' Autorità giudiziaria di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 26.06.2016 in Sabaudia, trascritto agli atti di detto comune all'anno 2016, n. 17, parte II, serie A, nonché ordinare al Comune di Sabauda l'emananda sentenza
e dichiarare compensate le spese legali.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
In corso di causa le parti hanno dedotto di avere trovato un accordo, depositato in atti il 13 gennaio
2025, le cui condizioni sono riportate in epigrafe.
Pagina 2 All'udienza di dicussione del 23 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Sabaudia (LT) in data 25 giugno
2016, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sabaudia (LT) al n. 17, parte 2, serie A, anno 2016, e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione n. 7899/2022, emesso dal
Tribunale di Latina in data 29 dicembre 2022.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 9 settembre 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti nella propria autonomia negoziale, dal matrimonio non sono nati figli.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3852 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nel Comune di Sabaudia (LT) in data 25 giugno 2016, da e , e trascritto al Registro Parte_1 CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Sabaudia (LT) al n. 17, parte 2, serie A, anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia (LT) di procedere all'annotazione
Pagina 3 della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3852 del 2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. M. Verdiana Parte_1 C.F._1
Petrucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in San Felice Circeo (LT), Via
Celestino II, 1b, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Oliviero D'Onofrio CP_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Alberto Di Prospero ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in Terracina (LT), Borgo Hermada, Via IV Novembre n. 1, e presso il secondo difensore in San Felice Circeo (LT), Via Leopardi n. 32, giusta procure speciali in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti in sede di udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.: Hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del 7 gennaio 2025, depositato il 13 gennaio
2025.
Accordo di regolamentazione delle condizioni di divorzio: / I) La premessa del presente accordo
è parte integrante della transazione;
/ 2) La sig.ra rinuncia all'assegno divorzile;
/ 3) CP_1
Le parti, al fine di definire bonariamente la controversia insorta per il mancato e/o parziale
Pagina 1 pagamento di alcune mensilità dell'assegno di mantenimento stabilito nel giudizio di separazione a carico del sig. in favore della sig.ra il sig. offre alla sig.ra la quale Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1
accetta, la somma in contanti di euro 3150,00 in un 'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, oltre all' importo di euro 2579,74. oggetto del pignoramento presso terzi notificato dalla sig.ra alle società BCCC Banca di Credito Cooperativo del Circeo CP_1
e Privernate Fil. Di Sabaudia e alla Società Selind s.r.l., che verrà corrisposto alla stessa tempestivamente previo svincolo delle somme trattenute dalla Società Selind S.r.l., datore di lavoro del sig. / 4) La sig.ra con la sottoscrizione del presente atto e Parte_1 CP_1
l'effettivo accredito degli importi di cui al precedente punto 3), dichiara espressamente di ritenersi integralmente soddisfatta, accettando i suddetti importi a tacitazione definitiva ed a saldo e stralcio di ogni pretesa formulata in relazione all'atto di pignoramento citato in premessa nonché in relazione alle somme a lei spettanti a titolo di mantenimento, disposto in suo favore nel procedimento di separazione R.G. n. 3769/22 Tribunale di Latina;
/ 5) A fronte delle somma ricevute la sig.ra rinuncia agli atti relativi alla procedura esecutiva intrapresa con CP_1
l'atto di pignoramento presso terzi sia nei confronti della BCCC Banca di Credito Cooperativo del
Circeo e Privemate Fil.di Sabaudia e sia nei confronti della Selind s.r.l., iscritta presso il Tribunale di Latina n. 2113/2023 G.E. Dott.ssa Puccinelli, udienza del 24.02.25, impegnandosi altresì a comunicare nell'immediatezza a questi ultimi l'avvenuto accordo e l'esatto adempimento, al fine di svincolare somme trattenute dal datore di lavoro nonché quelle giacenti sul conto corrente bancario della BCCC;
/ 6) Il sig. inoltre, corrisponderà entro il 05.02.25, al difensore Pt_1
della sig.ra la somma complessiva di euro 1800,00 oltre accessori a titolo di spese legali CP_1
inerenti il procedimento di pignoramento presso terzi n. 2113/2023 R.g.; / 7 ) Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo e l'esatto adempimento di quanto ivi stabilito, dichiarano di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente in merito alla vicenda descritta in premessa e chiedono congiuntamente all' Autorità giudiziaria di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto il 26.06.2016 in Sabaudia, trascritto agli atti di detto comune all'anno 2016, n. 17, parte II, serie A, nonché ordinare al Comune di Sabauda l'emananda sentenza
e dichiarare compensate le spese legali.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
In corso di causa le parti hanno dedotto di avere trovato un accordo, depositato in atti il 13 gennaio
2025, le cui condizioni sono riportate in epigrafe.
Pagina 2 All'udienza di dicussione del 23 giugno 2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. SULLA PRONUNCIA SULLO STATUS.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia sullo status è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso nel Comune di Sabaudia (LT) in data 25 giugno
2016, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Sabaudia (LT) al n. 17, parte 2, serie A, anno 2016, e che le parti hanno scelto il regime di separazione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia del decreto di omologa della separazione n. 7899/2022, emesso dal
Tribunale di Latina in data 29 dicembre 2022.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato il ricorso depositato in data 9 settembre 2023 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Il fallimento del tentativo di conciliazione in sede di prima udienza, la volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale e il tenore delle allegazioni difensive di entrambe le parti, induce il Tribunale ad escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate dalle parti nella propria autonomia negoziale, dal matrimonio non sono nati figli.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 3852 del 2023, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso nel Comune di Sabaudia (LT) in data 25 giugno 2016, da e , e trascritto al Registro Parte_1 CP_1
Atti di Matrimonio del Comune di Sabaudia (LT) al n. 17, parte 2, serie A, anno 2016, alle condizioni concordate dalle parti.
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia (LT) di procedere all'annotazione
Pagina 3 della sentenza.
c) Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sabaudia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Latina nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino
Pagina 4