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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 923/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 31.03.2022, sono derivati traumi produttivi di una inabilità permanente del 17%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 indennità e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare come manutentore meccanico presso la e di essere rimasto vittima, in data CP_3
31.03.2022, di un infortunio sul lavoro;
- Che, in particolare, nel mentre era intento a caricare materiali, nello specifico una mola 220v e un trapano 220v, su un furgone all'interno dello stabilimento AST Spa di Terni, cadeva a terra a causa della pioggia battente;
- Che presso il P.S. del locale nosocomio gli veniva diagnosticato un
“trauma cranio non commotivo e trauma cervicale con frattura C2- C3- cervicale” con prognosi iniziale di inabilità temporanea assoluta al lavoro di giorni 40 (Cfr. All.to 1 al ricorso – verbale di dimissione Pronto Soccorso); - Che l' riconosceva all'evento traumatico la CP_1 natura di infortunio sul lavoro, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 04.04.2022 fino al 31.01.2023 e, con nota del 10.02.2023, comunicava all'istante il riconoscimento di menomazioni dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, quale conseguenza dell'evento (Cfr. All. 2 e 3 al ricorso);
- Che, avverso tale valutazione, in data 11.07.2023, presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 17% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che, con nota del 10.08.2023, l'Istituto comunicava all'assicurato di non espletare la collegiale medica per concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale già espressa (Cfr. All. 5 al ricorso). Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro appare rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda. Al fine di valutare l'esistenza e l'entità di postumi permanenti residuati a seguito dell'infortunio sul lavoro del 31.03.2022, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l CP_2 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , pur ravvisando la natura di CP_1 infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 26.05.2022, non ha riscontrato l'esistenza di alcuna menomazione psico fisica dell'assicurato, dipendente da tale evento traumatico. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 17% (Cfr. All. 6 al ricorso - relazione dottor . Per_2
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor in seguito ad attento Persona_3 esame della documentazione sanitaria in atti e alla luce della visita medica effettuata, ha accertato quale conseguenza dell'evento traumatico occorso a , già riconosciuto dall di Parte_1 CP_1 natura tecnopatica, il seguente quadro patologico: “esiti di trauma cranio-cervicale con frattura somatica destra di C2 con interessamento del processo trasverso e della porzione mediale della lamina e con coinvolgimento del forame dell'arteria vertebrale nonché frattura dello spigolo antero-superiore sinistro di C3”. Il CTU, quindi, ha proceduto alla valutazione del danno biologico permanente nella misura del 13%, avuto riguardo a quanto indicato alla voce n. 197 delle tabelle di cui al D. Lgs.38/2000 (Esiti di duplice frattura vertebrale cervicale con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità ed artrosi reattiva locoregionale), con decorrenza dal febbraio 2023
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note discordi da entrambi i consulenti di parte. Nello specifico, il consulente di parte ricorrente, dottor ha ritenuto che la Per_2 valutazione operata dall'ausiliare del giudice fosse incompleta perché mancante il riferimento alla radicolopatia cervicale C4-C5 sinistra documentata strumentalmente e, in merito, il CTU ha replicato efficacemente evidenziando che tale patologia è emersa documentalmente dopo un anno dall'evento, non potendosi, pertanto, considerare conseguenza diretta dell'evento lesivo. Il consulente di parte ricorrente, inoltre, ha ritenuto il riferimento alla sola voce tabellare 197 non esaustiva e, sul punto, il CTU ha replicato: “…si sarebbe potuto applicare il massimo valore tabellare previsto qualora anche la frattura di C3 avesse presentato le medesime caratteristiche della frattura di C2. Trattandosi invece, per quel che concerne C3, di frattura di uno spigolo risulta più corretto modulare la valutazione addivenendo ad un DBP del 13%” e, inoltre, ha precisato il CTU che:
“La stima prospettata dal Collega (DBP 15%), tutto considerato, appare esuberante rispetto ai postumi oggi apprezzati, non potendosi peraltro prendere a riferimento le ulteriori due voci tabellari indicate dal CTP [194] e [198], le quali finirebbero per determinare una 'duplicazione' valutativa del danno, essendo già entrambe contenute nella voce presa a riferimento da questo CTU”. Il CTP di parte resistente, dottor invece, ha contestato la Persona_4 valutazione operata dall'ausiliare del giudice ponendo in dubbio gli esiti della pregressa frattura cervicale C3. Anche sul punto, il CTU ha replicato efficacemente precisando: “…va da subito chiarito come alcun dubbio possa essere sollevato sull'esistenza della frattura di C3, a nulla rilevando che “…nei più recenti accertamenti gli esiti della pregressa frattura non vengono mai citati…”, come sostenuto dal CTP. L'esame TC cervicale, effettuato in sede di Pronto Soccorso, documentava chiaramente “…Frattura dell'angolo anteriore superiore a sinistra di C3…” e la diagnosi di uscita dal P.S. era
“Trauma cranico non commotivo, Trauma cervicale con frattura di C2-C3”, così come è stata sempre accertata la frattura in contestazione, anche nei successivi esami di controllo. Non ultimi
“Gli stessi specialisti dell' ripetutamente indicavano CP_1
“…Diagnosi: trauma cranico non commotivo, trauma cervicale con frattura di C2-C3…” (cfr. certificazioni del 17.06.2022, 13.09.2022, 17.11.2022, 15.12.2022, 31.01.2023)”. Il CTU, pertanto, ha confermato quanto già espresso in sede di consulenza tecnica preliminare. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Il ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 13%, per le menomazioni derivate dall'infortunio occorso allo stesso in data 31.03.2022, con decorrenza dal 1 febbraio 2023, ovvero dal giorno successivo alla guarigione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. Parte_1 CP_1
n. 923/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 31.03.2022, sono residuati postumi permanenti valutati nella misura del 13% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica, ovvero dal 01.02.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, 23 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 923/2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo
-Ricorrente -
E
Controparte_1 in persona del
[...] direttore reggente p.t.
per procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 17.12.10 rep. 87595 racc. 38040, dall'avvocato Claudio Righetti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL in Terni, Via Turati 18/20
-Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e,
[...] premesso di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare e dichiarare che dall'infortunio sul lavoro occorso in data 31.03.2022, sono derivati traumi produttivi di una inabilità permanente del 17%, con consequenziale condanna dell' al pagamento della relativa CP_1 indennità e/o rendita oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda fino al soddisfo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. A fondamento del ricorso, ha dedotto: - Di lavorare come manutentore meccanico presso la e di essere rimasto vittima, in data CP_3
31.03.2022, di un infortunio sul lavoro;
- Che, in particolare, nel mentre era intento a caricare materiali, nello specifico una mola 220v e un trapano 220v, su un furgone all'interno dello stabilimento AST Spa di Terni, cadeva a terra a causa della pioggia battente;
- Che presso il P.S. del locale nosocomio gli veniva diagnosticato un
“trauma cranio non commotivo e trauma cervicale con frattura C2- C3- cervicale” con prognosi iniziale di inabilità temporanea assoluta al lavoro di giorni 40 (Cfr. All.to 1 al ricorso – verbale di dimissione Pronto Soccorso); - Che l' riconosceva all'evento traumatico la CP_1 natura di infortunio sul lavoro, accertando una inabilità temporanea assoluta al lavoro dal 04.04.2022 fino al 31.01.2023 e, con nota del 10.02.2023, comunicava all'istante il riconoscimento di menomazioni dell'integrità psico-fisica nella misura dell'8%, quale conseguenza dell'evento (Cfr. All. 2 e 3 al ricorso);
- Che, avverso tale valutazione, in data 11.07.2023, presentava ricorso ex art. 104 del D.P.R. 1124/1965, chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 17% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Che, con nota del 10.08.2023, l'Istituto comunicava all'assicurato di non espletare la collegiale medica per concordanza tra la descrizione delle menomazioni e la quantificazione del deficit funzionale già espressa (Cfr. All. 5 al ricorso). Si costituiva in giudizio l
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, sostenendo la
[...] correttezza della valutazione operata dall'Istituto in via amministrativa ribadendo, quindi, che la valutazione del caso effettuata per l'infortunio sul lavoro appare rispondente alle obiettive condizioni cliniche dell'assicurato e conforme ai criteri di cui al D. L.vo 38/2000. Insisteva, pertanto, per il rigetto della domanda. Al fine di valutare l'esistenza e l'entità di postumi permanenti residuati a seguito dell'infortunio sul lavoro del 31.03.2022, veniva ammessa ed espletata consulenza tecnica di carattere medico-legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Come noto in materia di infortuni sul lavoro, il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l CP_2 comprenda tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nella fattispecie in esame l' , pur ravvisando la natura di CP_1 infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 26.05.2022, non ha riscontrato l'esistenza di alcuna menomazione psico fisica dell'assicurato, dipendente da tale evento traumatico. Il ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall' CP_2 convenuto chiedendo il riconoscimento di un danno biologico permanente nella misura del 17% (Cfr. All. 6 al ricorso - relazione dottor . Per_2
Ritenuto opportuno ai fini del decidere, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor in seguito ad attento Persona_3 esame della documentazione sanitaria in atti e alla luce della visita medica effettuata, ha accertato quale conseguenza dell'evento traumatico occorso a , già riconosciuto dall di Parte_1 CP_1 natura tecnopatica, il seguente quadro patologico: “esiti di trauma cranio-cervicale con frattura somatica destra di C2 con interessamento del processo trasverso e della porzione mediale della lamina e con coinvolgimento del forame dell'arteria vertebrale nonché frattura dello spigolo antero-superiore sinistro di C3”. Il CTU, quindi, ha proceduto alla valutazione del danno biologico permanente nella misura del 13%, avuto riguardo a quanto indicato alla voce n. 197 delle tabelle di cui al D. Lgs.38/2000 (Esiti di duplice frattura vertebrale cervicale con residua deformazione somatica, deficit funzionale di media entità ed artrosi reattiva locoregionale), con decorrenza dal febbraio 2023
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note discordi da entrambi i consulenti di parte. Nello specifico, il consulente di parte ricorrente, dottor ha ritenuto che la Per_2 valutazione operata dall'ausiliare del giudice fosse incompleta perché mancante il riferimento alla radicolopatia cervicale C4-C5 sinistra documentata strumentalmente e, in merito, il CTU ha replicato efficacemente evidenziando che tale patologia è emersa documentalmente dopo un anno dall'evento, non potendosi, pertanto, considerare conseguenza diretta dell'evento lesivo. Il consulente di parte ricorrente, inoltre, ha ritenuto il riferimento alla sola voce tabellare 197 non esaustiva e, sul punto, il CTU ha replicato: “…si sarebbe potuto applicare il massimo valore tabellare previsto qualora anche la frattura di C3 avesse presentato le medesime caratteristiche della frattura di C2. Trattandosi invece, per quel che concerne C3, di frattura di uno spigolo risulta più corretto modulare la valutazione addivenendo ad un DBP del 13%” e, inoltre, ha precisato il CTU che:
“La stima prospettata dal Collega (DBP 15%), tutto considerato, appare esuberante rispetto ai postumi oggi apprezzati, non potendosi peraltro prendere a riferimento le ulteriori due voci tabellari indicate dal CTP [194] e [198], le quali finirebbero per determinare una 'duplicazione' valutativa del danno, essendo già entrambe contenute nella voce presa a riferimento da questo CTU”. Il CTP di parte resistente, dottor invece, ha contestato la Persona_4 valutazione operata dall'ausiliare del giudice ponendo in dubbio gli esiti della pregressa frattura cervicale C3. Anche sul punto, il CTU ha replicato efficacemente precisando: “…va da subito chiarito come alcun dubbio possa essere sollevato sull'esistenza della frattura di C3, a nulla rilevando che “…nei più recenti accertamenti gli esiti della pregressa frattura non vengono mai citati…”, come sostenuto dal CTP. L'esame TC cervicale, effettuato in sede di Pronto Soccorso, documentava chiaramente “…Frattura dell'angolo anteriore superiore a sinistra di C3…” e la diagnosi di uscita dal P.S. era
“Trauma cranico non commotivo, Trauma cervicale con frattura di C2-C3”, così come è stata sempre accertata la frattura in contestazione, anche nei successivi esami di controllo. Non ultimi
“Gli stessi specialisti dell' ripetutamente indicavano CP_1
“…Diagnosi: trauma cranico non commotivo, trauma cervicale con frattura di C2-C3…” (cfr. certificazioni del 17.06.2022, 13.09.2022, 17.11.2022, 15.12.2022, 31.01.2023)”. Il CTU, pertanto, ha confermato quanto già espresso in sede di consulenza tecnica preliminare. Orbene, all'esito della dialettica processuale tra consulenti, emerge che non vi sono motivi per discostarsi dalla valutazione medico legale esperita dal consulente di ufficio in quanto la sua relazione è esauriente, il metodo logico seguito appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Il ricorrente avrà, quindi, diritto all'indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 13%, per le menomazioni derivate dall'infortunio occorso allo stesso in data 31.03.2022, con decorrenza dal 1 febbraio 2023, ovvero dal giorno successivo alla guarigione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge e fino al soddisfo.
Le spese di lite, determinate nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo alle attività in concreto espletate, alla natura della causa ed all'impegno professionale profuso, seguono la soccombenza. Devono essere poste definitivamente a carico dell' le spese delle CP_2
c.t.u. espletata liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa iscritta al R.G. Parte_1 CP_1
n. 923/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Accerta e dichiara che a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 31.03.2022, sono residuati postumi permanenti valutati nella misura del 13% e, per l'effetto, condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. a), del D.Lvo n. 38 del 2000, con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica, ovvero dal 01.02.2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge, fino al soddisfo;
c) condanna l' al pagamento delle spese processuali in CP_1 favore della parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.800,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria;
d) pone a carico dell' le spese della c.t.u. espletata, liquidate CP_1 con separato decreto. Terni, 23 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi