Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1634 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] in Parte_1 C.F._1 data 20/01/1997, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Raneli (pec:
[...]
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appellante
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Di- strettuale dello Stato di Palermo, (pec:
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appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
L'ordinanza pronunciata in data 14-23/09/2019 dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, a definizione del giudizio iscritto al n. 3051 dell'anno 2017 del Ruolo Generale
OGGETTO: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8
Conclusioni per la parte appellante: «RIASSUME
Il suddetto ricorso innanzi alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione e chiede che voglia Codesta Ill.ma Corte adita, ogni contra- ria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto illustrate in narrativa, in riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 3051/2017 RG:
- in via preliminare dichiarare ex lege la sospensione del provvedimento oggetto di impugnazione;
- in via principale: accertare, dichiarare e/o riconoscere all'odierno appel- lante lo status della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 Dlgs 251/07;
- in via ulteriormente subordinata, riconoscere e/o dichiarare il diritto del- la ricorrente ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.»
Conclusioni per la parte appellata: «Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Palermo:
- rigettare la domanda poiché infondata. Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 22/02/2017, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Palermo il , proponendo opposizione Controparte_1 avverso il provvedimento Prot. Est. TP. n. 1186/16 emesso della Commis- sione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale – Sezione Trapani nella seduta del 10/01/2017 e notificato il 10/02/2017, con cui è stata rigettata la sua domanda di protezione internazionale, in tutte le sue forme e chiedendo che venisse riconosciuta la protezione sus- sidiaria o, in subordine, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2. Il si costituiva in data 19/04/2017, chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
3. All'esito del giudizio, con ordinanza del 14-23/09/2019, il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione, lasciando le spese a carico dell'appellante.
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 4. Con ricorso regolarmente notificato, proponeva appello avverso la pre- detta ordinanza, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento dell'opposizione e, conseguentemente, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanita- ri.
5. All'esito del giudizio, questa Corte, con sentenza n. 993/2023 dei 19- 22/05/2023, rigettava l'appello e confermava l'ordinanza impugnata, compensava interamente le spese del giudizio di appello tra le parti e da- va atto dell'obbligo da parte dell'appellante di versare un ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato.
6. A seguito di ricorso del Makati, regolarmente notificato, la Suprema Corte di Cassazione, nella contumacia del resistente, con ordi- CP_1 nanza n. 22553/2024 dei 02/07-08/08/2024, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, cassava la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di sog- giorno per motivi umanitari, rinviando le parti dinanzi a questa Corte in diversa composizione.
7. Con ricorso del 03/10/2024, ha convenuto in giudizio di- Parte_1 nanzi a questa Corte il , riassumendo la controversia Controparte_1
e insistendo nella richiesta di riforma del provvedimento impugnato me- diante l'accoglimento della originaria domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in via subordinata, del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
8. Con comparsa del 23/12/2024, il si è costituito in Controparte_1 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
9. Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e all'udienza del 24/01/2024, sosti- tuita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ab- breviati a giorni 20, con decorrenza dalla comunicazione del provvedi- mento alle parti costituite.
10. Con il primo motivo dell'atto di riassunzione l'odierno appellante insi- ste nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado, mediante il ri- conoscimento del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 2 lett g) D.lgs n.251/2007.
11. Il motivo in questione è inammissibile, in quanto inerente pronuncia di questa Corte oggetto di giudicato interno.
12. Va evidenziato, infatti, che questa Corte con la sentenza n. 993/2023
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 dei 19-22/05/2023 ha rigettato la domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione sussidiaria ex art. 2 lett g) D.lgs n.251/2007, per l'insussistenza dei relativi presupposti, e che tale capo della sentenza è ormai passato in autorità di cosa giudicata, non avendo costituito oggetto di ricorso in Cassazione.
13. Con il secondo motivo dell'atto di riassunzione chiede, in Parte_1 riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda subordi- nata avente a oggetto il riconoscimento della protezione umanitaria, ri- spetto alla quale la Corte di Cassazione, con l'ordinanza pronunciata inter partes, ha cassato la sentenza di questa Corte per l'omessa valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con ri- ferimento al Paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia, dove il medesimo risulta aver intrapreso attività lavora- tiva in modo costante e ripetuto nel tempo.
14. Al riguardo va rammentato che i presupposti del diritto alla protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5, 6° co., D.Lgs. n. 286/1998 sono individuati in “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obbli- ghi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
15. La domanda di protezione dell'odierno appellante è stata presentata in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge n. 113/18, la cui disciplina, pertanto, non trova applicazione nella presente fattispecie, alla luce dell'orientamento interpretativo espresso dalla sentenza n. 29459 del 2019 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, cui si rinvia integralmente
16. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre si- tuazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i pre- supposti per il riconoscimento della tutela tipica ("status" di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l'espulsione e debba provvedersi all'accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vul- nerabilità, che può essere determinata ad es. dall'età dello stesso, dalla sua situazione familiare, dalle sue condizioni di salute, dalla conseguente necessità di cure non ottenibili nel Paese di origine o da impedimenti temporanei al rimpatrio (conseguenti ad es. al contesto insicuro della sua zona di provenienza).
17. La Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 29459 del 2019 ha chiarito, poi, che «l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valuta- zione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integra- zione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamen- te considerato».
18. La Suprema Corte, con l'assesto predetto, prosegue rilevando che «non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica com- promissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenien- za (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in conside- razione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piutto- sto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria».
19. Il predetto orientamento è stato ulteriormente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24413 del 2021, che ha precisato che «fermo restando, quindi, che l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria postula sempre, proprio per l'atipicità dei relativi fatti costitutivi, l'esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed indivi- duali, da svolgere caso per caso, deve dunque confermarsi il principio, già enunciato in SS.UU. n. 29459/2019, che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione rag- giunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato;
con la preci- sazione, tuttavia, che tale valutazione comparativa dovrà essere svolta at- tribuendo alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di inte- grazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano.»
20. Da tale ragionamento è stato ricavato il principio di diritto, secondo cui «in base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche intro- dotte dal d.l. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valuta- zione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione sogget- tiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di sog- giorno.»
21. Nel caso in esame, l'odierno appellante risulta aver raggiunto un signi- ficativo livello di integrazione nel nostro Paese, dal momento che ha do- cumentato di aver svolto attività lavorativa in modo regolare, in virtù dei seguenti contratti di lavoro:
- contratto di lavoro a tempo determinato quale montatore e ripa- ratore di serramenti presso la ditta SO VA con sede in Lungomare Dante Alighieri presso Lido Rombo dal 20/06/2017 al 16/07/2017 (cfr. modulo Silav in atti);
- contratto di apprendistato professionalizzante quale operaio agri- colo presso la Femas S.r.l. di con sede a Palermo Persona_1 dal 26/01/2021 al 25/07/2021 (cfr. comunicazione in atti); CP_2
- contratto di lavoro a tempo determinato quale manovale edile alle dipendenze della ditta AN ES con sede in San Giu- seppe Jato dal 1/12/2021 al 31/12/2021 e dal 03/01/2022 al 28/02/2022 (cfr. comunicazione e buste paga in atti); CP_2
- contratto di lavoro a tempo determinato quale lavapiatti alle di- pendenze della ditta IT IU IA con sede in San IT Lo Capo dal 21/07/2022 al 04/08/2022 (cfr. busta paga in atti);
- contratto di lavoro a tempo determinato presso la ditta Edil C.K. di dall'01/01/2023 al 31/01/2023 e presso la ditta An- Parte_2 tonino Francavilla dal 17/04/2023 al 21/07/2023 (cfr. estratto con- to previdenziale in atti);
- contratto di lavoro a tempo determinato quale manovale edile presso la ditta IU IM con sede in San Cipirello dal 28/05/2024 e fino almeno al mese di settembre 2024 (cfr. comuni- cazione e buste paga in atti). CP_2
22. Orbene, se i primi due rapporti di lavoro non consentivano di ritenere il ufficientemente integrato o comunque in possesso di una situa- Pt_1 zione tale da pregiudicare il godimento di diritti essenziali, tenuto conto della natura altamente precaria degli stessi;
nel corso della prosecuzione
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 della sua permanenza in Italia, egli ha dato dimostrazione di essersi util- mente attivato per realizzare un'effettiva integrazione, riuscendo ad inse- rirsi in modo continuativo nel mondo del lavoro, come risulta dai docu- menti prodotti.
23. L'integrazione nel tessuto sociale italiano, quantunque essa non si sia ancora concretizzata in una attività di lavoro stabile e a tempo indetermi- nato, è desumibile da una pluralità di attività che sono indicative dello sforzo del richiedente di radicarsi, tenuto anche conto delle obiettive dif- ficoltà che l'inserimento stabile nel mondo del lavoro presenta anche per i cittadini del paese ospitante (v. da ult. Cass. 26089/2022).
24. Va evidenziato, inoltre, che l'appellante, ha da ultimo prodotto il con- tratto di locazione ad uso abitativo di un immobile sito in San Cipirello, nella via Roma n. 320, stipulato in data 13/05/2024 e con scadenza in data 13/05/2025,
25. Il richiedente ha dimostrato, dunque, di essersi impegnato per inserir- si nel mondo del lavoro e cercare una dimora, manifestando, pertanto, di aver avviato un proficuo percorso di inserimento.
26. Alla luce di tali circostanze, deve ritenersi provato che l'odierno appel- lante ha raggiunto un livello di integrazione nel tessuto economico-sociale italiano talmente rilevante che, operando una valutazione comparativa tra la sua situazione, sia soggettiva che oggettiva, e le prospettive economico- sociali che lo stesso avrebbe nel suo Paese di origine, si può ragionevol- mente ritenere che al suo eventuale ritorno tale ultimo Paese consegui- rebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o fami- liare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Conven- zione EDU.
27. Sulla scota di tali considerazioni deve, conseguentemente, riconoscer- si all'appellante il diritto a usufruire della protezione umanitaria.
28. Ai fini della pronuncia sulle spese processuali va tenuto conto dell'esistenza di importanti oscillazioni giurisprudenziali che hanno avuto luogo esattamente nel periodo di tempo intercorrente tra la proposizione dell'originario ricorso in primo grado (7/12/2015) e la pronuncia della pre- sente sentenza, e che hanno trovato composizione solo con le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 29459 del 2019 e n. 24413 del 2021, circostanza cui attribuisce specifico rilievo l'art. 92, secondo comma, c.p.c..
29. A ciò deve aggiungersi che la domanda di riconoscimento della prote- zione umanitaria viene oggi accolta sulla base di fatti sopravvenuti
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 (l'inserimento nel mondo del lavoro che ha assunto un carattere di conti- nuità solo a partire dal 2021) insussistenti all'epoca della proposizione del giudizio di primo grado. Nel caso in esame, dunque, la durata del processo ha consentito all'appellante di raggiungere quel livello di integrazione che era insussistente all'epoca della proposizione del giudizio e che consente a questa Corte di accogliere la sua domanda subordinata. Tale ultima circo- stanza deve ritenersi integrare una di quelle gravi ed eccezionali ragioni che, a mente dell'art. 92 c.p.c., nel testo modificato a seguito della parzia- le declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costi- tuzionale con la sentenza n. 77 del 7/3-19/4/2018, consentono di pronun- ciare la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando a seguito del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordi- nanza n. 22553/2024 dei 02/07-08/08/2024, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1 confronti del avverso l'ordinanza pronun- Controparte_1 ciata dal Tribunale di Palermo in data 14-23/09/2019, dichiara il diritto dell'appellante alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 286/1998;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e del giudizio di legittimità. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 28/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 8