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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/07/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2422\2021 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 20.07.2020 n. 1743), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Massimilia- Parte_1 C.F._1
no Di Vito, c.f. appellante C.F._2
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, appellato contumace nonché
, in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_2
pore, appellato contumace
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 1.07.2025.
Ragioni della decisione
1. Con la sentenza 20.07.2023, n. 1743, il Tribunale di Avellino, sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare, valorizzando gli esiti della prova testimoniale, ha ritenuto fonda- ta la domanda di di accertamento e dichiarazione della responsabilità ex Parte_1
art. 2051 c.c. nei confronti dell' e ha, per l'effet- Controparte_1
1 CP_ to, accolto parzialmente la richiesta risarcitoria, condannando l' al pagamento, in favore di , della somma di € 16.550,00 (oltre spese di lite e di ctu) e la Parte_1 [...]
, terza chiamata in causa, a manlevare l' convenuto. Controparte_2 CP_1
2. Con atto di appello notificato a mezzo pec il 23.05.2021, ha impugna- Parte_1
to la sentenza de qua nella parte relativa alle spese di lite e ha chiesto alla Corte di “ritenere e dichiarare che la impugnata sentenza di primo grado è meritevole di riforma parziale nella parte in cui ha liquidato la complessiva somma di € 2.200,00 di cui € 220,00 per spese ed il resto per compensi in violazione del D.M. 55/2014, e per l'effetto riformarla in parte qua di- sponendo la condanna dell' e/o della sua ga- Controparte_4
rante al pagamento delle spese processuali inerenti il Controparte_5
primo grado di giudizio, quantificate in € 4.835,00 con i criteri medi di cui al D.M. 55/2014 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in luogo degli € 1.980,00 liquidati dal primo giudice, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, nonché le spese vive e documentate del primo grado di giudizio pari ad € 237,85 in luogo degli € 220,00 liquidati dal primo giudice;
- condannare l'appellato e/o Controparte_4
la sua garante altresì, al pagamento di spese e compe- Controparte_5
tenze di lite del presente grado di giudizio, da quantificarsi con i criteri di cui al D. M.
55/2014”.
3. Benché ritualmente citati, non si sono costituiti l' Controparte_4
e la dei quali deve, dunque, dichiararsi la
[...] Controparte_2
contumacia.
4. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025, , ribadendo quanto già dedotto nelle note del 25.11.2021, Parte_1
ha allegato l'intervenuto accordo con la . Tuttavia, la con- Controparte_5
seguente richiesta principale di – affinché la Corte dichiari cessata la ma- Parte_1
teria del contendere – non può essere formalmente accolta. Merita infatti di essere condivi- so l'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della si- tuazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice;
sicché, ove una parte sia contumace, non è possibile giungere a una pronuncia di cessazione della materia del contendere ed è necessaria la valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale pronuncia sul merito dell'azione o la dichiarazione dell'avvenuto soddi-
2 sfacimento del diritto azionato o comunque del sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore (Cass. n. 5188/2015). Tale è il caso in esame, dal momento che l'appellante
[...]
ha allegato di non avere più interesse a una pronuncia in sede di impugnazione Parte_1
per avere già raggiunto un accordo stragiudiziale con le altre parti. La Corte può dunque pronunciare in conformità.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e della avverso sentenza del Tribunale di Avellino Controparte_2
20.07.2020 n. 1743, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e di Controparte_1 [...]
Controparte_6
b) dichiara la sopravvenuta carenza d'interesse di alla pronuncia richie- Parte_1
sta;
c) dichiara non ripetibili le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
3
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2422\2021 RG in materia di responsabilità extracontrattuale (appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino 20.07.2020 n. 1743), vertente tra
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Massimilia- Parte_1 C.F._1
no Di Vito, c.f. appellante C.F._2
e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, appellato contumace nonché
, in persona del legale rappresentante pro tem- Controparte_2
pore, appellato contumace
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza del 1.07.2025.
Ragioni della decisione
1. Con la sentenza 20.07.2023, n. 1743, il Tribunale di Avellino, sulla base delle risultanze istruttorie e, in particolare, valorizzando gli esiti della prova testimoniale, ha ritenuto fonda- ta la domanda di di accertamento e dichiarazione della responsabilità ex Parte_1
art. 2051 c.c. nei confronti dell' e ha, per l'effet- Controparte_1
1 CP_ to, accolto parzialmente la richiesta risarcitoria, condannando l' al pagamento, in favore di , della somma di € 16.550,00 (oltre spese di lite e di ctu) e la Parte_1 [...]
, terza chiamata in causa, a manlevare l' convenuto. Controparte_2 CP_1
2. Con atto di appello notificato a mezzo pec il 23.05.2021, ha impugna- Parte_1
to la sentenza de qua nella parte relativa alle spese di lite e ha chiesto alla Corte di “ritenere e dichiarare che la impugnata sentenza di primo grado è meritevole di riforma parziale nella parte in cui ha liquidato la complessiva somma di € 2.200,00 di cui € 220,00 per spese ed il resto per compensi in violazione del D.M. 55/2014, e per l'effetto riformarla in parte qua di- sponendo la condanna dell' e/o della sua ga- Controparte_4
rante al pagamento delle spese processuali inerenti il Controparte_5
primo grado di giudizio, quantificate in € 4.835,00 con i criteri medi di cui al D.M. 55/2014 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in luogo degli € 1.980,00 liquidati dal primo giudice, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori di legge, nonché le spese vive e documentate del primo grado di giudizio pari ad € 237,85 in luogo degli € 220,00 liquidati dal primo giudice;
- condannare l'appellato e/o Controparte_4
la sua garante altresì, al pagamento di spese e compe- Controparte_5
tenze di lite del presente grado di giudizio, da quantificarsi con i criteri di cui al D. M.
55/2014”.
3. Benché ritualmente citati, non si sono costituiti l' Controparte_4
e la dei quali deve, dunque, dichiararsi la
[...] Controparte_2
contumacia.
4. Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 30.06.2025 per l'udienza del 1.07.2025, , ribadendo quanto già dedotto nelle note del 25.11.2021, Parte_1
ha allegato l'intervenuto accordo con la . Tuttavia, la con- Controparte_5
seguente richiesta principale di – affinché la Corte dichiari cessata la ma- Parte_1
teria del contendere – non può essere formalmente accolta. Merita infatti di essere condivi- so l'indirizzo giurisprudenziale in virtù del quale la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della si- tuazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice;
sicché, ove una parte sia contumace, non è possibile giungere a una pronuncia di cessazione della materia del contendere ed è necessaria la valutazione del giudice, a cui spetterà l'eventuale pronuncia sul merito dell'azione o la dichiarazione dell'avvenuto soddi-
2 sfacimento del diritto azionato o comunque del sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore (Cass. n. 5188/2015). Tale è il caso in esame, dal momento che l'appellante
[...]
ha allegato di non avere più interesse a una pronuncia in sede di impugnazione Parte_1
per avere già raggiunto un accordo stragiudiziale con le altre parti. La Corte può dunque pronunciare in conformità.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
e della avverso sentenza del Tribunale di Avellino Controparte_2
20.07.2020 n. 1743, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e di Controparte_1 [...]
Controparte_6
b) dichiara la sopravvenuta carenza d'interesse di alla pronuncia richie- Parte_1
sta;
c) dichiara non ripetibili le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25 luglio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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