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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2266/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa RI Vittoria VA Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2266/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e nato a [...], il [...], (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Faraon del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Spinea, Via De Sanctis, Email_1
n. 1 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale. R.G. 2266/2025 V.G.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 21.05.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data
18.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 3.07.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2025, e – premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in data 21.10.2023, in RA, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA dell'anno 2023, parte I, ufficio 1, atto n. 69 e che dall'unione è nata la figlia (nata a [...], il [...]) – Persona_1
hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
- dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, matrimonio contratto in data 21 ottobre
2023 in RA (VE) , atto iscritto al n° 69 parte 1 serie 1 anno 2023.
- il sig è già rientrato presso i genitori con il consenso della moglie che nel Parte_2
frattempo si è ritrasferita con la figlia presso la famiglia d'origine in RA via Ciardi 34 e la figlia minor sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre.
- I genitori hanno redatto e sottoscritto un piano genitoriale allegato al ricorso e qui confermato.
- La piccol passerà il lunedì con il papà mentre nei restanti giorni della settimana Per_1
alternativamente con i due genitori a seconda dei turni lavorativi. Regime più ampio di frequentazione con il padre sarà concordato durante le vacanze estive.
E' previsto altresì che anche le festività natalizie e pasquali siano trascorse assieme e che, se impossibile, si procederà con la regola dell'alternanza.
- Il sig corrisponderà alla signor a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 Pt_1
della figli la somma mensile di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese Per_2
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signor che sarà indicato, Pt_1
assegno rivalutabile annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice. Nella determinazione dell'assegno si è tenuto R.G. 2266/2025 V.G.
conto del fatto che il sig. ha dovuto acquistare una nuova autovettura con Parte_2
relativo indebitamento con rata mensile di circa € 180,00.
- Il sig inoltre corrisponderà alla signor il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Pt_1
per la figli come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed in possesso Per_1
dei ricorrenti. La signor provvederà mensilmente a consegnare al sig Pt_1 Parte_2
la documentazione comprovante le spese straordinarie per la figlia a mezzo bonifico bancario.
- L'assegno unico sarà accantonato nel libretto di risparmio intestato alla minore
- I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio, per la figlia minore impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.
- Dal punto di vista patrimoniale, l'unica autovettura Targa FM754DS Modello “Fiat Punto” resterà nella disponibilità della sig.r che ne è proprietaria.” Pt_1
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, preso atto, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. R.G. 2266/2025 V.G.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nulla deve esser statuito quanto alle spese avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in RA in data 21.10.2023, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA dell'anno 2023, parte I, serie, ufficio 1, atto n.
69;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa RI Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa RI Vittoria VA Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2266/2025 V.G. del Ruolo Generale, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e nato a [...], il [...], (C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...]
rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Faraon del Foro di Venezia (pec:
, presso il cui studio – sito in Spinea, Via De Sanctis, Email_1
n. 1 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia;
Oggetto: Separazione consensuale. R.G. 2266/2025 V.G.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 21.05.2025 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data
18.06.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare fissata in data 3.07.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.05.2025, e – premesso di Parte_1 Parte_2
aver contratto matrimonio civile in data 21.10.2023, in RA, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA dell'anno 2023, parte I, ufficio 1, atto n. 69 e che dall'unione è nata la figlia (nata a [...], il [...]) – Persona_1
hanno proposto domanda congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. di separazione, indicando le condizioni della stessa:
“- autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa.
- dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, matrimonio contratto in data 21 ottobre
2023 in RA (VE) , atto iscritto al n° 69 parte 1 serie 1 anno 2023.
- il sig è già rientrato presso i genitori con il consenso della moglie che nel Parte_2
frattempo si è ritrasferita con la figlia presso la famiglia d'origine in RA via Ciardi 34 e la figlia minor sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre.
- I genitori hanno redatto e sottoscritto un piano genitoriale allegato al ricorso e qui confermato.
- La piccol passerà il lunedì con il papà mentre nei restanti giorni della settimana Per_1
alternativamente con i due genitori a seconda dei turni lavorativi. Regime più ampio di frequentazione con il padre sarà concordato durante le vacanze estive.
E' previsto altresì che anche le festività natalizie e pasquali siano trascorse assieme e che, se impossibile, si procederà con la regola dell'alternanza.
- Il sig corrisponderà alla signor a titolo di concorso al mantenimento Parte_2 Pt_1
della figli la somma mensile di euro 300,00 entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese Per_2
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signor che sarà indicato, Pt_1
assegno rivalutabile annualmente come per legge a far data dall'anno successivo alla comparizione delle parti avanti il Giudice. Nella determinazione dell'assegno si è tenuto R.G. 2266/2025 V.G.
conto del fatto che il sig. ha dovuto acquistare una nuova autovettura con Parte_2
relativo indebitamento con rata mensile di circa € 180,00.
- Il sig inoltre corrisponderà alla signor il 50% delle spese straordinarie Parte_2 Pt_1
per la figli come previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia ed in possesso Per_1
dei ricorrenti. La signor provvederà mensilmente a consegnare al sig Pt_1 Parte_2
la documentazione comprovante le spese straordinarie per la figlia a mezzo bonifico bancario.
- L'assegno unico sarà accantonato nel libretto di risparmio intestato alla minore
- I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio del documento di identità valido per l'espatrio, per la figlia minore impegnandosi a sottoscrivere i documenti necessari per il rilascio dei relativi documenti.
- Dal punto di vista patrimoniale, l'unica autovettura Targa FM754DS Modello “Fiat Punto” resterà nella disponibilità della sig.r che ne è proprietaria.” Pt_1
Le parti hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi.
Il Giudice, preso atto, ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto in giudizio, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale. R.G. 2266/2025 V.G.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della figlia minore.
Nulla deve esser statuito quanto alle spese avendo le parti proposto un procedimento su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in RA in data 21.10.2023, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA dell'anno 2023, parte I, serie, ufficio 1, atto n.
69;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa RI Vittoria VA
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca