Articolo 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 381
Articolo 2
Versione
28 aprile 1968
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 9 miliardi per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, dei lavori relativi al completamento di sede, all'armamento di linea, agli impianti speciali del deposito di locomotori, costituenti ultimazione delle opere previste dalle leggi 4 agosto 1955, n. 730, e 28 luglio 1960, n. 851 .
Entrata in vigore il 28 aprile 1968