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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2512 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2512 /2020 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. PINTO CP_1 C.F._1
GIUSEPPE POMPEO elettivamente domiciliata in Roma, presso il Suo studio sito in
Via della Mendola 32;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GELLI PAOLO, elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato in VIA CARLO POMA, 4 00100 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4267/2020
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
12/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la parte attrice ha premesso di essere proprietaria CP_1
dell'autovettura Alfa Romeo, mod. 33, tg. CT 253 KL, a trazione metano e benzina, iscritta all'A.S.I. — Automotoclub Storico Italiano.
Ha esposto che il 30 luglio 2013, alle ore 11:00 circa, presso l'impianto di carburanti di proprietà della ubicato in Roma, SS 1 Aurelia Km. 8 + 400, il personale CP_2
addetto alla pompa aveva erogato all'autovettura dell'attrice il rifornimento di gas metano e che dopo avere ripreso il viaggio l'auto aveva preso fuoco.
Ha esposto che nel verbale dei Vigili del fuoco intervenuti nell'occasione era indicato che nel vano motore “…la valvola di emissione del gas metano risultava aperta ..."
Ha esposto che, pertanto, il sinistro era da imputare alla negligenza, imprudenza ed imperizia del personale addetto al distributore di proprietà della
[...]
ove poco prima era stato erogato il rifornimento di gas metano. Parte_1
La mancata corretta chiusura della valvola del gas metano posta sul serbatoio, secondo l'attore, aveva determinato la propagazione del combustibile gassoso nell'aria con conseguente innesco dell'incendio. Contr Ha chiesto la condanna dell l risarcimento del danno.
L ha contestato la domanda. CP_2
La domanda è stata respinta.
A fondamento della motivazione del rigetto è stata posta la mancanza di prova della imputabilità del sinistro al negligente svolgimento della operazione di rifornimento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attore per il seguente articolato motivo:
Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'onere probatorio.
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda per mancato raggiungimento di una “prova piena”.
2 Ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie quale contratto di servizio concluso con un consumatore. In questa prospettiva essendo stato dedotto un inadempimento contrattuale e in applicazione della regola probatoria contenuta nell'art. 1218 c. c., gravava sul convenuto fornire prova dell'esatto adempimento.
Ha esposto di avere assolto integralmente al proprio onere probatorio avendo dimostrato: il rapporto contrattuale;
il fatto dannoso (ossia l'incendio dell'autovettura), il nesso di causalità (i Vigili del Fuoco intervenuti a spegnere l'incendio hanno redatto il verbale di intervento constatando che " nel vano motore, dove si notava la valvola di emissione del gas metano aperta ...").
Ha censurato, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la domanda non provata, affermando che non era chiaro in quali condizioni di traffico la avrebbe CP_1
percorso una decina di Km e che era poco credibile la circostanza della mancata chiusura della valvola dell'impianto di alimentazione a metano. Il Tribunale, di conseguenza, errando aveva ritenuto verosimile che l'incendio si fosse sviluppato per un malfunzionamento dell'impianto a metano, anche in base alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice.
Ha esposto che contrariamente a quanto indicato in sentenza, già il Verbale dei Vigili del Fuoco aveva constatato che la valvola era aperta e gli accertamenti svolti dal ctu avevano confermato la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice.
Ha sostenuto che la valutazione del materiale probatorio effettuato dal giudice di prime cure, violava i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di analisi delle presunzioni.
Ha contestato la valutazione dei danni operata dal ctu in quanto il valore dell'automobile di parte attrice, auto storica, iscritta all'A.S.I. — Automotoclub Storico
Italiano con n. 330402 non andava desunto da Quattroruote, ma dal “listino auto storiche.
Ha concluso chiedendo:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza, e per l'effetto:
3 - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella produzione dell'occorso per cui è causa degli addetti alla pompa presso l'impianto di carburanti ubicato in Roma,
SS 1 Aurelia Km. 8 + 400, di proprietà di;
Controparte_3
- conseguentemente e per l'effetto condannare la in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore, per la condotta colposa tenuta dagli addetti dell'impianto di carburanti di sua proprietà, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla sig.ra da quantificarsi imo. € Parte_2
10.000,00, o altra ritenuta di giustizia.
- Con vittoria delle spese e compensi di giudizio.
Si è costituito l'appellato che ha contestato integralmente l'atto di appello.
Ha esposto che il Tribunale aveva fatto buon governo delle istanze istruttorie.
Ha esposto che l'appellante non aveva fornito la prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento e il sinistro.
Ha esposto in via subordinata che il danno non poteva essere quantificato così come richieste ma nella misura inferiore ipotizzata dalla ctu.
Ha così concluso: in via principale, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- in via subordinata, limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale e, comunque, nei limiti del valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
L'appello è infondato.
A fondamento dell'unico, articolato, motivo di appello è stata posta l'errata valutazione del materiale probatorio;
secondo l'appellante, l'attestazione dei verbali dei vigili del
Fuoco, unita alle risultanze della ctu, avrebbe reso evidente il collegamento causale tra l'inadempimento (mancata corretta chiusura della valvola) e l'incendio della
4 autovettura. La parte onerata, secondo l'appellante, non avrebbe fornito prova dell'esatto adempimento della prestazione con le connesse responsabilità per i danni causalmente collegati.
Deve, invece, affermarsi da un lato che vi sono ragioni di natura presuntiva che consentono di ritenere sussistente l'adempimento della obbligazione della appellata e dall'altro che non vi è la prova, che gravava sull'appellante, che sussista un nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso.
È opportuno riassumere il materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado.
Il ctu ha accertato l'impossibilità di individuare con ragionevole verosimiglianza l'origine del sinistro e si è limitato ad affermare che sotto il profilo squisitamente tecnico non si può escludere quanto accertato dai Vigili del Fuoco in riferimento alla
“probabile fuoriuscita di gas metano dalla valvola sita nel vano motore”.
Tuttavia, con riferimento alla fuoriuscita del gas, l'ausiliario ha rilevato che l'impianto in questione era molto vetusto, praticamente tra i primi ad essere montati e commercializzati.
L'ausiliario del Giudice, nelle proprie conclusioni ha affermato che non è possibile risalire alle cause dell'incendio, ma si può confermare quanto accertato dai Vigili del
Fuoco.
Il verbale dei Vigili ha accertato che la valvola di emissione del gas metano era aperta e quanto alle cause dell'incendio ha ipotizzato la possibilità che sia stata una fuoriuscita di gas dalla valvola del vano motore a determinarlo.
Va, ancora, rilevato, sempre sotto il profilo probatorio che il teste , Tes_1
Cont responsabile del distributore ha riferito che, quando il gas fuoriesce fa un rumore molto forte del quale non è possibile non avvedersi.
Tanto premesso si osserva sotto il profilo della prova dell'adempimento che lo stesso può ragionevolmente presumersi atteso che la asserita mancata chiusura della valvola avrebbe dato luogo a fenomeni immediatamente percepibili (odore di gas e rumore).
Invece è pacifico che la vettura ha viaggiato per circa un'ora con due persone a bordo e che solo nel momento precedente al sinistro è stato percepito da uno dei due
5 viaggiatori un forte rumore (circostanza che conferma che la fuoriuscita di gas è un fenomeno immediatamente percepibile). In tal senso vi sono le dichiarazioni del teste presente a bordo, in forza delle quali può affermarsi che il fenomeno della Tes_2
fuoriuscita non sia attribuibile alla operazione compiuta presso il distributore.
Il Tribunale a fondamento del rigetto della domanda ha espressamente valorizzato l'aspetto della mancata percezione e questa parte della motivazione non è stata censurata nè confutata.
Non è, pertanto, verosimile che il sinistro si sia determinato a tale distanza di tempo a causa della mancata chiusura da parte dell'operatore. Inoltre, l'impianto era decisamente vetusto cosicché la sua compromissione può essere anche riconducibile ad un fenomeno collegato allo stato di usura
In secondo luogo, non vi è alcuna prova che il sinistro sia stato causato dall'apertura della valvola.
Né il ctu e neppure i Vigili intervenuti hanno potuto accertare l'effettiva causa del sinistro. Non può dirsi, pertanto, neppure raggiunta la prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento e il sinistro.
Deve, quindi, confermarsi la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata in primo grado che è risultata logica, conseguenziale e priva di contraddizioni.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del grado di appello, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €. 26.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4267/2020, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in €. 5.809,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
6 3) Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13
d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 11/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Geremia Casaburi Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Renato Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2512 /2020 promossa da:
, , con il patrocinio dell'avv. PINTO CP_1 C.F._1
GIUSEPPE POMPEO elettivamente domiciliata in Roma, presso il Suo studio sito in
Via della Mendola 32;
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. GELLI PAOLO, elettivamente CP_2 P.IVA_1
domiciliato in VIA CARLO POMA, 4 00100 ROMA;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 4267/2020
1 Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti per l'udienza cartolare del
12/3/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la parte attrice ha premesso di essere proprietaria CP_1
dell'autovettura Alfa Romeo, mod. 33, tg. CT 253 KL, a trazione metano e benzina, iscritta all'A.S.I. — Automotoclub Storico Italiano.
Ha esposto che il 30 luglio 2013, alle ore 11:00 circa, presso l'impianto di carburanti di proprietà della ubicato in Roma, SS 1 Aurelia Km. 8 + 400, il personale CP_2
addetto alla pompa aveva erogato all'autovettura dell'attrice il rifornimento di gas metano e che dopo avere ripreso il viaggio l'auto aveva preso fuoco.
Ha esposto che nel verbale dei Vigili del fuoco intervenuti nell'occasione era indicato che nel vano motore “…la valvola di emissione del gas metano risultava aperta ..."
Ha esposto che, pertanto, il sinistro era da imputare alla negligenza, imprudenza ed imperizia del personale addetto al distributore di proprietà della
[...]
ove poco prima era stato erogato il rifornimento di gas metano. Parte_1
La mancata corretta chiusura della valvola del gas metano posta sul serbatoio, secondo l'attore, aveva determinato la propagazione del combustibile gassoso nell'aria con conseguente innesco dell'incendio. Contr Ha chiesto la condanna dell l risarcimento del danno.
L ha contestato la domanda. CP_2
La domanda è stata respinta.
A fondamento della motivazione del rigetto è stata posta la mancanza di prova della imputabilità del sinistro al negligente svolgimento della operazione di rifornimento.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attore per il seguente articolato motivo:
Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e violazione dell'onere probatorio.
L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda per mancato raggiungimento di una “prova piena”.
2 Ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie quale contratto di servizio concluso con un consumatore. In questa prospettiva essendo stato dedotto un inadempimento contrattuale e in applicazione della regola probatoria contenuta nell'art. 1218 c. c., gravava sul convenuto fornire prova dell'esatto adempimento.
Ha esposto di avere assolto integralmente al proprio onere probatorio avendo dimostrato: il rapporto contrattuale;
il fatto dannoso (ossia l'incendio dell'autovettura), il nesso di causalità (i Vigili del Fuoco intervenuti a spegnere l'incendio hanno redatto il verbale di intervento constatando che " nel vano motore, dove si notava la valvola di emissione del gas metano aperta ...").
Ha censurato, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la domanda non provata, affermando che non era chiaro in quali condizioni di traffico la avrebbe CP_1
percorso una decina di Km e che era poco credibile la circostanza della mancata chiusura della valvola dell'impianto di alimentazione a metano. Il Tribunale, di conseguenza, errando aveva ritenuto verosimile che l'incendio si fosse sviluppato per un malfunzionamento dell'impianto a metano, anche in base alle dichiarazioni rese dal teste di parte attrice.
Ha esposto che contrariamente a quanto indicato in sentenza, già il Verbale dei Vigili del Fuoco aveva constatato che la valvola era aperta e gli accertamenti svolti dal ctu avevano confermato la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice.
Ha sostenuto che la valutazione del materiale probatorio effettuato dal giudice di prime cure, violava i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di analisi delle presunzioni.
Ha contestato la valutazione dei danni operata dal ctu in quanto il valore dell'automobile di parte attrice, auto storica, iscritta all'A.S.I. — Automotoclub Storico
Italiano con n. 330402 non andava desunto da Quattroruote, ma dal “listino auto storiche.
Ha concluso chiedendo:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza, e per l'effetto:
3 - accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva nella produzione dell'occorso per cui è causa degli addetti alla pompa presso l'impianto di carburanti ubicato in Roma,
SS 1 Aurelia Km. 8 + 400, di proprietà di;
Controparte_3
- conseguentemente e per l'effetto condannare la in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore, per la condotta colposa tenuta dagli addetti dell'impianto di carburanti di sua proprietà, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dalla sig.ra da quantificarsi imo. € Parte_2
10.000,00, o altra ritenuta di giustizia.
- Con vittoria delle spese e compensi di giudizio.
Si è costituito l'appellato che ha contestato integralmente l'atto di appello.
Ha esposto che il Tribunale aveva fatto buon governo delle istanze istruttorie.
Ha esposto che l'appellante non aveva fornito la prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento e il sinistro.
Ha esposto in via subordinata che il danno non poteva essere quantificato così come richieste ma nella misura inferiore ipotizzata dalla ctu.
Ha così concluso: in via principale, respingere l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto e comunque sfornita di prova e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
- in via subordinata, limitare la misura della deprecata condanna alle sole voci di danno di cui si ritiene sia stata fornita rigorosa prova anche con riferimento al nesso causale e, comunque, nei limiti del valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
L'appello è infondato.
A fondamento dell'unico, articolato, motivo di appello è stata posta l'errata valutazione del materiale probatorio;
secondo l'appellante, l'attestazione dei verbali dei vigili del
Fuoco, unita alle risultanze della ctu, avrebbe reso evidente il collegamento causale tra l'inadempimento (mancata corretta chiusura della valvola) e l'incendio della
4 autovettura. La parte onerata, secondo l'appellante, non avrebbe fornito prova dell'esatto adempimento della prestazione con le connesse responsabilità per i danni causalmente collegati.
Deve, invece, affermarsi da un lato che vi sono ragioni di natura presuntiva che consentono di ritenere sussistente l'adempimento della obbligazione della appellata e dall'altro che non vi è la prova, che gravava sull'appellante, che sussista un nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso.
È opportuno riassumere il materiale probatorio raccolto nel giudizio di primo grado.
Il ctu ha accertato l'impossibilità di individuare con ragionevole verosimiglianza l'origine del sinistro e si è limitato ad affermare che sotto il profilo squisitamente tecnico non si può escludere quanto accertato dai Vigili del Fuoco in riferimento alla
“probabile fuoriuscita di gas metano dalla valvola sita nel vano motore”.
Tuttavia, con riferimento alla fuoriuscita del gas, l'ausiliario ha rilevato che l'impianto in questione era molto vetusto, praticamente tra i primi ad essere montati e commercializzati.
L'ausiliario del Giudice, nelle proprie conclusioni ha affermato che non è possibile risalire alle cause dell'incendio, ma si può confermare quanto accertato dai Vigili del
Fuoco.
Il verbale dei Vigili ha accertato che la valvola di emissione del gas metano era aperta e quanto alle cause dell'incendio ha ipotizzato la possibilità che sia stata una fuoriuscita di gas dalla valvola del vano motore a determinarlo.
Va, ancora, rilevato, sempre sotto il profilo probatorio che il teste , Tes_1
Cont responsabile del distributore ha riferito che, quando il gas fuoriesce fa un rumore molto forte del quale non è possibile non avvedersi.
Tanto premesso si osserva sotto il profilo della prova dell'adempimento che lo stesso può ragionevolmente presumersi atteso che la asserita mancata chiusura della valvola avrebbe dato luogo a fenomeni immediatamente percepibili (odore di gas e rumore).
Invece è pacifico che la vettura ha viaggiato per circa un'ora con due persone a bordo e che solo nel momento precedente al sinistro è stato percepito da uno dei due
5 viaggiatori un forte rumore (circostanza che conferma che la fuoriuscita di gas è un fenomeno immediatamente percepibile). In tal senso vi sono le dichiarazioni del teste presente a bordo, in forza delle quali può affermarsi che il fenomeno della Tes_2
fuoriuscita non sia attribuibile alla operazione compiuta presso il distributore.
Il Tribunale a fondamento del rigetto della domanda ha espressamente valorizzato l'aspetto della mancata percezione e questa parte della motivazione non è stata censurata nè confutata.
Non è, pertanto, verosimile che il sinistro si sia determinato a tale distanza di tempo a causa della mancata chiusura da parte dell'operatore. Inoltre, l'impianto era decisamente vetusto cosicché la sua compromissione può essere anche riconducibile ad un fenomeno collegato allo stato di usura
In secondo luogo, non vi è alcuna prova che il sinistro sia stato causato dall'apertura della valvola.
Né il ctu e neppure i Vigili intervenuti hanno potuto accertare l'effettiva causa del sinistro. Non può dirsi, pertanto, neppure raggiunta la prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento e il sinistro.
Deve, quindi, confermarsi la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata in primo grado che è risultata logica, conseguenziale e priva di contraddizioni.
L'appello, pertanto, deve essere respinto.
Le spese del grado di appello, liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di valore fino ad €. 26.000,00, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4267/2020, così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in €. 5.809,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
6 3) Va altresì dichiarata la sussistenza dei presupposti in capo all'appellante della debenza di importo pari al contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13
d.p.r. n.115 del 30 maggio 2022.
Roma 11/6/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Geremia Casaburi
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