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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. IA IT RR Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 149/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1323/2024 pubblicata in data 18 ottobre
2024 promossa con ricorso depositato in data 12 marzo 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Bologna via de' Gombruti n.16 presso e nello studio delle avv. Rosa Mauro e Laura Quattrin che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Santa Margherita n.6 presso e nello studio degli avv. Francesco
DA e FI LU che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18 settembre 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. IA IT RR, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti
1 trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti dello Parte_1 [...]
. Controparte_2
In particolare in tale ricorso ricorreva al Tribunale di Bologna Parte_1 in funzione di giudice del lavoro chiedendo che fosse accertata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.10.2015 e fosse condannato lo Controparte_1 associazione professionale, al pagamento a suo favore di €. 11.201,81 e che fosse accertata l'inefficacia, la nullità, l'annullabilità o comunque l'illegittimità del licenziamento intimatole dallo Studio resistente il 13.1.2023 e di quello intimatole il successivo 7.4.2023.
Domandava, altresì, che detto studio fosse condannato alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e/o alla ricostituzione della funzionalità del rapporto di lavoro nelle mansioni svolte come assistente alla poltrona e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di illegittima interruzione del rapporto sino all'effettiva reintegrazione, oltre al risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità.
Chiedeva in via subordinata che lo studio fosse condannato a reintegrarla o riassumerla ovvero, in mancanza, al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra comprensiva tra le 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla sospensione del rapporto alla data di reintegrazione e, comunque, non inferiore nel minimo a 2,5 mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
In particolare deduceva che aveva concluso con lo studio resistente tre contratti a termine e che l'11.1.2021 aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato e parziale nel corso del quale si era dapprima astenuta dal lavoro per gravidanza bigemina e poi aveva pattuito col datore di lavoro il suo rientro dalla maternità
a fine novembre 2022 e con modifica dell'orario originario.
Esponeva di essere stata licenziata il 13.1.2023 per mancato superamento del
“periodo di prova fissato contrattualmente” , di aver impugnato il licenziamento, che era stato revocato il 17.2.2023 e di non essersi presentata al lavoro e di essere
2 stata nuovamente licenziata il 7.4.2023.
Sosteneva che i contratti a termine contenevano patti di prova illegittimi trattandosi, invero, di un unico rapporto di lavoro e sosteneva che dal momento che la revoca del primo licenziamento era stata inviata al suo difensore e non a lei personalmente, non le fosse mai stata ritualmente comunicata con la conseguenza che trattandosi di atto recettizio non aveva prodotto alcun effetto e per tale motivo doveva ritenersi ancora efficace il primo licenziamento dalla stessa impugnato e non poteva, invece, essere considerata ingiustificata la sua assenza.
Si costituiva in giudizio lo Controparte_3 chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Sosteneva che i termini dei primi tre contratti di lavoro e i patti di prova fossero legittimi e che la stessa fosse decaduta dall'impugnazione delle relative clausole, che la revoca del primo licenziamento fosse legittima in quanto compiuta nel termine previsto ed efficace perché indirizzata al domicilio che la stessa aveva eletto con l'impugnazione del recesso e che fosse ingiustificata l'assenza della lavoratrice dopo la revoca con conseguente legittimità del licenziamento.
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'errata e/o falsa applicazione dell'art. 47 c.c. in relazione alla parte in cui il tribunale aveva così motivato: “Deve ritenersi ritualmente comunicata, in ragione dell'elezione di domicilio che la ricorrente ha fatto presso il proprio difensore in occasione dell'impugnazione del licenziamento stesso. Ex art. 47 c.c. la parte può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari e l'elezione deve essere fatta per iscritto, come nel caso di specie. In tal modo ha espresso in modo inequivoco la volontà che gli atti relativi al procedimento di licenziamento fossero inviati al suo difensore, come è effettivamente avvenuto… Deve quindi ritenersi che la revoca sia stata correttamente comunicata e abbia prodotto il suo effetto di far venire meno il licenziamento intimato”.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione all'art. 1326 c.c. affermando che pur volendo ritenere la destinazione della comunicazione di revoca legittima ed efficace la stessa in realtà non poteva qualificarsi come revoca in quanto rinviava ad orari di lavoro
3 di cui alla lettera di assunzione che erano stati modificati e che, quindi, la stessa era da intendersi come nuova proposta.
Concludeva chiedendo che il tribunale in via principale accertasse e dichiarasse esistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza, segnatamente, senza soluzione di continuità, a far data dall' 01/10/2015 ovvero ab origine, con ogni conseguenza di legge e che, pertanto, condannasse l'appellata al versamento in favore della stessa di € 7.966,20 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 17 settembre 2017 e così complessivamente €
9.785,24 nonché della somma di € 1.416,57 per un totale di € 11.201,81.
Chiedeva, inoltre, che fosse accertata e dichiarata l'inefficacia o la nullità o l'annullabilità o comunque l'illegittimità del licenziamento comminato dallo in data 13 gennaio 2023 nei confronti della Controparte_1 stessa, nonché di quello comminato il successivo 7 aprile 2023 con ogni conseguenza di legge e, quindi, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e/o ricostituzione della funzionalità del rapporto di lavoro nelle mansioni svolte come assistente alla poltrona liquidando le retribuzioni maturate dalla data di illegittima interruzione del rapporto ed espulsione dal proprio posto di lavoro o dalla successiva accertata giudizialmente sino all'effettiva ricostituzione del rapporto stesso, oltre al risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità.
Chiedeva, in via subordinata, che l'appellata fosse condannata a reintegrarla o a riassumerla ovvero, in mancanza, al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra comprensiva tra le 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata sull'ultima busta paga o nel numero di mensilità ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla sospensione del rapporto alla data di reintegro e comunque non inferiore nel minimo a 2,5 mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.
Si costituiva con memoria depositata in data 30 luglio 2025 lo CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
[...]
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025.
In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato l'art. 47
c.c. considerato il chiaro tenore della lettera inviata dal difensore della parte appellante e dalla stessa sottoscritta con cui è stato impugnato il licenziamento,
4 poi revocato, in cui vi è una chiara elezione di domicilio in relazione al licenziamento ed in cui, peraltro, l'appellata è stata espressamente diffidata a revocarlo.
Nella stessa, infatti, si legge: “Intervengo in nome, per conto e nell'interesse della signora che elegge domicilio presso lo scrivente studio Parte_1 legale e sottoscrive la presente per ratifica e accettazione per impugnare il licenziamento intimato e per significare quanto segue…Per l'effetto Vi diffido a revocare il licenziamento entro 15 giorni dal ricevimento della presente e a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro…”
Orbene considerato che l'appellante ha chiaramente eletto il domicilio in relazione al licenziamento impugnato e che per di più nella medesima lettera ha anche chiesto la revoca del licenziamento nel termine di quindici giorni avvertendo che in difetto avrebbe proceduto giudizialmente si deve ritenere che l'elezione di domicilio sia stata fatta in relazione all'impugnazione del licenziamento ivi compresa la sua revoca.
Si condividono, quindi, le motivazioni del giudice di primo grado che ha così statuito sul punto: “Quanto poi al primo licenziamento, è pacifico fra le parti che sia stato revocato il 17.2.2023, controvertendo le stesse sulla efficacia di tale revoca, poiché la ricorrente lamenta che – da un lato – non v'è stata alcuna accettazione da parte sua dell'intervenuta revoca e - dall'altro - è stata comunicata al suo difensore e non a lei personalmente.
Anzitutto deve rilevarsi che la suddetta revoca si colloca nella categoria del diritto potestativo, cioè di quel potere, riconosciuto dal diritto positivo a un soggetto, di modificare l'altrui sfera giuridica mediante un atto unilaterale.
Nella fattispecie procedimentale del licenziamento, esso si pone come diritto secondario avendo carattere necessariamente accessivo ad un'altra situazione giuridica soggettiva rappresentata dal diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto con il proprio dipendente in presenza di particolari presupposti.
Dunque, l'esercizio di tale diritto produce la modificazione immediata della sfera giuridica del destinatario e, per tale ragione, non ha bisogno di accettazione per produrre i suoi effetti (Cass. civ., sez. lav., n. 16630/24).
Inoltre, deve ritenersi ritualmente comunicata, in ragione dell'elezione di domicilio che la ricorrente ha fatto presso il proprio difensore in occasione dell'impugnazione del licenziamento stesso.
5 Ex art. 47 c.c. la parte può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari e l'elezione deve essere fatta per iscritto, come nel caso di specie. In tal modo ha espresso in modo inequivoco la volontà che gli atti relativi al procedimento di licenziamento fossero inviati al suo difensore, come è effettivamente avvenuto.
Del resto, l'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario, cosicché essa ha efficacia fino a quando non intervenga la nuova elezione con revoca della precedente, con conseguente facoltà della controparte, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario
è indipendente dalla concreta esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno (Cass. civ., sez. trib., n.
4320/21). E nel caso in esame nessuna revoca risulta essere intervenuta.
Inoltre, l'elezione di domicilio non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, cosicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale cui si riferisce siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima che ha eletto domicilio (Cass. civ., III, n.
25731/15), ma ciò significa che la notificazione direttamente alla parte nella sua residenza e non al domicilio eletto è una facoltà della controparte, non anche un obbligo, pena l'inefficacia dell'elezione.
Né può ritenersi che, nel caso in esame, abbiano rilievo le regole della comunicazione degli atti da parte del difensore direttamente alla controparte, poiché la questione attiene all'efficacia del domicilio eletto e, quindi, ai rapporti fra la parte e il suo difensore.
Deve quindi ritenersi che la revoca sia stata correttamente comunicata e abbia prodotto il suo effetto di far venire meno il licenziamento intimato.”
Il primo motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
Si ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello secondo cui la revoca non sarebbe tale stante il differente orario indicato.
Orbene la lettera di revoca così recita: “ Il licenziamento datato 13.1.2023 comminato alla Signora è da intendersi revocato con effetto immediato. Pt_1
Considerata l'organizzazione dello Studio, la lavoratrice potrà riprendere servizio a partire dal 28.2.2023.
L'orario di lavoro, salvo diversi accordi tra le parti, sarà quello indicato nella
6 lettera di assunzione datata 12.1.2021.”
Si osserva, innanzitutto, che è precisato che l'orario sarà quello indicato nella lettera di assunzione, ma sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti e, quindi, si può ritenere le modifiche pattuite.
Si rileva, peraltro, che diversamente opinando se del caso sarebbe illegittima la variazione di orario, ma ciò non inciderebbe sulla revoca del licenziamento
Stante l'infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Stante la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 149/2025 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 18 settembre 2025
Il Consigliere est
Dott.IA IT RR
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. IA IT RR Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 149/2025 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 1323/2024 pubblicata in data 18 ottobre
2024 promossa con ricorso depositato in data 12 marzo 2025 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata a Bologna via de' Gombruti n.16 presso e nello studio delle avv. Rosa Mauro e Laura Quattrin che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Bologna via Santa Margherita n.6 presso e nello studio degli avv. Francesco
DA e FI LU che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18 settembre 2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. IA IT RR, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti
1 trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti dello Parte_1 [...]
. Controparte_2
In particolare in tale ricorso ricorreva al Tribunale di Bologna Parte_1 in funzione di giudice del lavoro chiedendo che fosse accertata l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.10.2015 e fosse condannato lo Controparte_1 associazione professionale, al pagamento a suo favore di €. 11.201,81 e che fosse accertata l'inefficacia, la nullità, l'annullabilità o comunque l'illegittimità del licenziamento intimatole dallo Studio resistente il 13.1.2023 e di quello intimatole il successivo 7.4.2023.
Domandava, altresì, che detto studio fosse condannato alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e/o alla ricostituzione della funzionalità del rapporto di lavoro nelle mansioni svolte come assistente alla poltrona e al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data di illegittima interruzione del rapporto sino all'effettiva reintegrazione, oltre al risarcimento del danno non inferiore a cinque mensilità.
Chiedeva in via subordinata che lo studio fosse condannato a reintegrarla o riassumerla ovvero, in mancanza, al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra comprensiva tra le 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla sospensione del rapporto alla data di reintegrazione e, comunque, non inferiore nel minimo a 2,5 mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
In particolare deduceva che aveva concluso con lo studio resistente tre contratti a termine e che l'11.1.2021 aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato e parziale nel corso del quale si era dapprima astenuta dal lavoro per gravidanza bigemina e poi aveva pattuito col datore di lavoro il suo rientro dalla maternità
a fine novembre 2022 e con modifica dell'orario originario.
Esponeva di essere stata licenziata il 13.1.2023 per mancato superamento del
“periodo di prova fissato contrattualmente” , di aver impugnato il licenziamento, che era stato revocato il 17.2.2023 e di non essersi presentata al lavoro e di essere
2 stata nuovamente licenziata il 7.4.2023.
Sosteneva che i contratti a termine contenevano patti di prova illegittimi trattandosi, invero, di un unico rapporto di lavoro e sosteneva che dal momento che la revoca del primo licenziamento era stata inviata al suo difensore e non a lei personalmente, non le fosse mai stata ritualmente comunicata con la conseguenza che trattandosi di atto recettizio non aveva prodotto alcun effetto e per tale motivo doveva ritenersi ancora efficace il primo licenziamento dalla stessa impugnato e non poteva, invece, essere considerata ingiustificata la sua assenza.
Si costituiva in giudizio lo Controparte_3 chiedendo il rigetto di tutte le domande perché infondate in fatto e in diritto.
Sosteneva che i termini dei primi tre contratti di lavoro e i patti di prova fossero legittimi e che la stessa fosse decaduta dall'impugnazione delle relative clausole, che la revoca del primo licenziamento fosse legittima in quanto compiuta nel termine previsto ed efficace perché indirizzata al domicilio che la stessa aveva eletto con l'impugnazione del recesso e che fosse ingiustificata l'assenza della lavoratrice dopo la revoca con conseguente legittimità del licenziamento.
Il tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva l'errata e/o falsa applicazione dell'art. 47 c.c. in relazione alla parte in cui il tribunale aveva così motivato: “Deve ritenersi ritualmente comunicata, in ragione dell'elezione di domicilio che la ricorrente ha fatto presso il proprio difensore in occasione dell'impugnazione del licenziamento stesso. Ex art. 47 c.c. la parte può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari e l'elezione deve essere fatta per iscritto, come nel caso di specie. In tal modo ha espresso in modo inequivoco la volontà che gli atti relativi al procedimento di licenziamento fossero inviati al suo difensore, come è effettivamente avvenuto… Deve quindi ritenersi che la revoca sia stata correttamente comunicata e abbia prodotto il suo effetto di far venire meno il licenziamento intimato”.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'omessa valutazione di un fatto decisivo in relazione all'art. 1326 c.c. affermando che pur volendo ritenere la destinazione della comunicazione di revoca legittima ed efficace la stessa in realtà non poteva qualificarsi come revoca in quanto rinviava ad orari di lavoro
3 di cui alla lettera di assunzione che erano stati modificati e che, quindi, la stessa era da intendersi come nuova proposta.
Concludeva chiedendo che il tribunale in via principale accertasse e dichiarasse esistente tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza, segnatamente, senza soluzione di continuità, a far data dall' 01/10/2015 ovvero ab origine, con ogni conseguenza di legge e che, pertanto, condannasse l'appellata al versamento in favore della stessa di € 7.966,20 oltre interessi e rivalutazione a far data dal 17 settembre 2017 e così complessivamente €
9.785,24 nonché della somma di € 1.416,57 per un totale di € 11.201,81.
Chiedeva, inoltre, che fosse accertata e dichiarata l'inefficacia o la nullità o l'annullabilità o comunque l'illegittimità del licenziamento comminato dallo in data 13 gennaio 2023 nei confronti della Controparte_1 stessa, nonché di quello comminato il successivo 7 aprile 2023 con ogni conseguenza di legge e, quindi, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e/o ricostituzione della funzionalità del rapporto di lavoro nelle mansioni svolte come assistente alla poltrona liquidando le retribuzioni maturate dalla data di illegittima interruzione del rapporto ed espulsione dal proprio posto di lavoro o dalla successiva accertata giudizialmente sino all'effettiva ricostituzione del rapporto stesso, oltre al risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità.
Chiedeva, in via subordinata, che l'appellata fosse condannata a reintegrarla o a riassumerla ovvero, in mancanza, al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegra comprensiva tra le 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, calcolata sull'ultima busta paga o nel numero di mensilità ritenute di giustizia, nonché al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla sospensione del rapporto alla data di reintegro e comunque non inferiore nel minimo a 2,5 mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori.
Si costituiva con memoria depositata in data 30 luglio 2025 lo CP_2 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
[...]
La causa istruita con la produzione di documenti veniva discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025.
In relazione al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Si ritiene che il giudice di primo grado abbia correttamente applicato l'art. 47
c.c. considerato il chiaro tenore della lettera inviata dal difensore della parte appellante e dalla stessa sottoscritta con cui è stato impugnato il licenziamento,
4 poi revocato, in cui vi è una chiara elezione di domicilio in relazione al licenziamento ed in cui, peraltro, l'appellata è stata espressamente diffidata a revocarlo.
Nella stessa, infatti, si legge: “Intervengo in nome, per conto e nell'interesse della signora che elegge domicilio presso lo scrivente studio Parte_1 legale e sottoscrive la presente per ratifica e accettazione per impugnare il licenziamento intimato e per significare quanto segue…Per l'effetto Vi diffido a revocare il licenziamento entro 15 giorni dal ricevimento della presente e a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro…”
Orbene considerato che l'appellante ha chiaramente eletto il domicilio in relazione al licenziamento impugnato e che per di più nella medesima lettera ha anche chiesto la revoca del licenziamento nel termine di quindici giorni avvertendo che in difetto avrebbe proceduto giudizialmente si deve ritenere che l'elezione di domicilio sia stata fatta in relazione all'impugnazione del licenziamento ivi compresa la sua revoca.
Si condividono, quindi, le motivazioni del giudice di primo grado che ha così statuito sul punto: “Quanto poi al primo licenziamento, è pacifico fra le parti che sia stato revocato il 17.2.2023, controvertendo le stesse sulla efficacia di tale revoca, poiché la ricorrente lamenta che – da un lato – non v'è stata alcuna accettazione da parte sua dell'intervenuta revoca e - dall'altro - è stata comunicata al suo difensore e non a lei personalmente.
Anzitutto deve rilevarsi che la suddetta revoca si colloca nella categoria del diritto potestativo, cioè di quel potere, riconosciuto dal diritto positivo a un soggetto, di modificare l'altrui sfera giuridica mediante un atto unilaterale.
Nella fattispecie procedimentale del licenziamento, esso si pone come diritto secondario avendo carattere necessariamente accessivo ad un'altra situazione giuridica soggettiva rappresentata dal diritto del datore di lavoro di recedere dal rapporto con il proprio dipendente in presenza di particolari presupposti.
Dunque, l'esercizio di tale diritto produce la modificazione immediata della sfera giuridica del destinatario e, per tale ragione, non ha bisogno di accettazione per produrre i suoi effetti (Cass. civ., sez. lav., n. 16630/24).
Inoltre, deve ritenersi ritualmente comunicata, in ragione dell'elezione di domicilio che la ricorrente ha fatto presso il proprio difensore in occasione dell'impugnazione del licenziamento stesso.
5 Ex art. 47 c.c. la parte può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari e l'elezione deve essere fatta per iscritto, come nel caso di specie. In tal modo ha espresso in modo inequivoco la volontà che gli atti relativi al procedimento di licenziamento fossero inviati al suo difensore, come è effettivamente avvenuto.
Del resto, l'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario, cosicché essa ha efficacia fino a quando non intervenga la nuova elezione con revoca della precedente, con conseguente facoltà della controparte, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario
è indipendente dalla concreta esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al loro rapporto interno (Cass. civ., sez. trib., n.
4320/21). E nel caso in esame nessuna revoca risulta essere intervenuta.
Inoltre, l'elezione di domicilio non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, cosicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale cui si riferisce siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima che ha eletto domicilio (Cass. civ., III, n.
25731/15), ma ciò significa che la notificazione direttamente alla parte nella sua residenza e non al domicilio eletto è una facoltà della controparte, non anche un obbligo, pena l'inefficacia dell'elezione.
Né può ritenersi che, nel caso in esame, abbiano rilievo le regole della comunicazione degli atti da parte del difensore direttamente alla controparte, poiché la questione attiene all'efficacia del domicilio eletto e, quindi, ai rapporti fra la parte e il suo difensore.
Deve quindi ritenersi che la revoca sia stata correttamente comunicata e abbia prodotto il suo effetto di far venire meno il licenziamento intimato.”
Il primo motivo di appello è quindi infondato e va rigettato.
Si ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello secondo cui la revoca non sarebbe tale stante il differente orario indicato.
Orbene la lettera di revoca così recita: “ Il licenziamento datato 13.1.2023 comminato alla Signora è da intendersi revocato con effetto immediato. Pt_1
Considerata l'organizzazione dello Studio, la lavoratrice potrà riprendere servizio a partire dal 28.2.2023.
L'orario di lavoro, salvo diversi accordi tra le parti, sarà quello indicato nella
6 lettera di assunzione datata 12.1.2021.”
Si osserva, innanzitutto, che è precisato che l'orario sarà quello indicato nella lettera di assunzione, ma sono fatti salvi i diversi accordi tra le parti e, quindi, si può ritenere le modifiche pattuite.
Si rileva, peraltro, che diversamente opinando se del caso sarebbe illegittima la variazione di orario, ma ciò non inciderebbe sulla revoca del licenziamento
Stante l'infondatezza di entrambi i motivi di impugnazione, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata.
Stante la peculiarità delle questioni giuridiche affrontate devono essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002 se dovuto
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 149/2025 RGA così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata
2) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115
/ 2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 18 settembre 2025
Il Consigliere est
Dott.IA IT RR
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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