Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2369/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Di Napoli
Quarta Sezione Civile
Nel procedimento iscritto al n. 15386 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenzioni dell'anno 2020, riservata in decisione all'udienza del 25.11.2024 e vertente
TRA
(P.IVA: ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giulio
Rotoli e Sabrina Rotoli, presso il cui studio elettivamente domicilia
ATTRICE
E
CONDOMINIO SITO IN NAPOLI ALLA VIA G.B. MARINO, 13/A (C.F.
) in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura P.IVA_2
in atti, dall'avv. Vittorio Torre, presso il cui studio elettivamente domicilia
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F e P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Luigi Delle
Rose presso il cui studio elettivamente domicilia
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
pagina 1 di 22
All'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: “… si riporta alle precedenti difese ed alle richieste anche istruttorie ivi formulate. Preso atto del deposito della relazione peritale redatta dal C.T.U. ing.
, aderisce alle conclusioni dallo stesso formulate.”; Persona_1
parte convenuta, sollevate preliminari contestazioni alla CTU, ha così concluso: “… si chiede che il Giudice adito voglia richiamare il CTU a rendere tutti i dovuti chiarimenti sulle circostanze qui dedotte, per le quali si rimanda in maniera più completa ed esaustiva al contenuto delle osservazioni tecniche di parte. In via subordinata si conclude per il rigetto della domanda in quanto totalmente sfornita di prova;
con vittoria di spese e competenze con attribuzione”; chiamata in causa: “ ... conclude perché piaccia all'on.le Tribunale adito: a) rigettare la domanda di garanzia promossa dal convenuto Condominio nei confronti dell
[...]
b) con vittoria di spese e competenze di lite.…” CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che la presente sentenza è stata redatta senza lo svolgimento del processo in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 comma 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. per effetto delle modifiche introdotte dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del
18/6/09, in vigore dal 4.07.2009.
Tanto premesso va evidenziato che con atto di citazione, ritualmente notificato, la nella qualità non contestata di proprietaria del locale Controparte_2
adibito ad officina meccanica in via F. Galeota n. 33/B e facente parte dello stabile condominiale sito in Napoli alla via G. Marino n. 13/A, ha convenuto in giudizio detto
Condominio per ottenere il risarcimento di tutti i danni materiali occorsi alla propria unità immobiliare ed ai beni mobili ivi presenti, arrecati da infiltrazioni e perdite derivanti dalle condutture di scarico condominiali;
danni quantificati in complessivi €
pagina 2 di 22 35.652,38. Ha, altresì, chiesto la condanna dello stesso condominio ad eliminare le cause dei denunciati eventi lesivi.
Costituitosi in giudizio il condominio convenuto, ha, preliminarmente, eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, mentre, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della tesi difensiva attorea, chiedendone, quindi, il rigetto;
ha, altresì, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la quale compagnia garante Controparte_1
della responsabilità verso terzi per i danni dedotti in causa.
Autorizzata la chiamata in causa, nel costituirsi in giudizio, la Controparte_1
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, rispetto al rapporto di garanzia, ha dedotto la prescrizione del diritto di manleva e l'inoperatività della polizza, mentre in relazione alla domanda dell'attore, ne ha contestato l'an ed il quantum, chiedendone il rigetto.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e respinte, in parte, le istanze istruttorie, all'esito dell'espletamento di una CTU, la causa è stata rinviata all'udienza del 25.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, la causa è stata riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza avvenuta in data 05.12.2024.
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In via preliminare va dichiarata la procedibilità della domanda, essendo stato esperito tra le parti il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo del
16.12.2021 (cfr. nella produzione di parte attrice doc. depositato in data 22.12.2021).
Sempre in via preliminare, va, altresì, dichiarata la legittimazione ad agire della quale proprietaria del locale adibito ad autofficina facente Controparte_2
parte del condominio sito in Napoli alla via G. Marino n. 13/A, sia in ragione dell'assenza di contestazione in merito, sia perché ricavabile dalla documentazione in atti e, nello specifico, dai verbali di assemblea condominiale depositati unitamente pagina 3 di 22 all'atto di citazione (all. n. 9) ove la società attrice viene espressamente riportata nell'elenco dei condomini.
Merito della controversia
Le domande proposte da parte attrice meritano accoglimento nei termini di seguito esposti.
Ai fini che occupano, va ricordato che la società attrice, ha dedotto che: l'unità immobiliare in questione, ove svolge la propria attività di officina meccanica specializzata, si trova al piano sotterraneo del condominio convenuto;
a partire dall'anno
2016 all'interno dei locali di sua proprietà si sono verificate gravi e maleodoranti infiltrazioni e si sono manifestati allagamenti determinati da perdite delle condutture di scarico condominiali che insistono su detti locali, provocando il danneggiamento degli impianti, delle attrezzature e dei veicoli ivi giacenti, oltre che l'inutilizzabilità degli spazi interessati;
con più missive l'attrice aveva invitato l'amministrazione condominiale ad eseguire i necessari interventi di ripristino ed a corrisponderle il risarcimento dei danni subìti; a seguito di tanto, il Condominio aveva conferito incarico al tecnico geom. il quale aveva accertato il sottodimensionamento Testimone_1
dell'impianto fognario, nonché la presenza di falle nello stesso, dovute alla sua vetustà ed ha stimato il costo dei lavori di ripristino di detto impianto in complessivi €
27.349,45 a carico del condominio ed in € 5.602,36 per le condotte riferibili alle proprietà limitrofe;
in data 8 ottobre 2019, la società attrice aveva trasmesso al
Condominio i preventivi di spesa per il ripristino dei locali e dei macchinari danneggiati;
nelle date del 22.11.2019 e del 4.12.2019 si erano verificati altri episodi di allagamento che avevano arrecato ulteriori danni ai macchinari presenti nell'autofficina, oltre al danneggiamento di una partita di oli acquistati nel luglio 2019; al momento della notifica dell'atto di citazione non risultavano ancora eseguiti gli interventi di rifacimento dell'impianto fognario, né era stata corrisposta alcuna somma a titolo risarcitorio in favore dell'istante.
pagina 4 di 22 Sulla scorta di tali premesse la società attrice ha formulato, sia una domanda di natura risarcitoria per i danni di natura patrimoniale subìti a seguito degli eventi descritti e quantificati in complessivi € 35.652,38 - così suddivisi: a) euro 6.710,00 per il ripristino dei locali;
b) euro 21.459,80 per la riparazione o sostituzione dei macchinari;
c) euro
5.246,00 per la sostituzione del sistema di gestione delle erogazioni;
d) euro 2.236,58 per il rimborso dei fusti d'olio danneggiati – sia una domanda di contenuto ripristinatorio avente ad oggetto la condanna del condominio convenuto all'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare la causa delle infiltrazioni.
A confutazione delle ragioni attoree, il Condominio ha contestato la ricostruzione dell'attrice, sostenendo che la domanda sarebbe sfornita di supporto probatorio in relazione al fatto ed al nesso di causalità e rilevando, altresì, che l'incarico conferito dallo stesso condominio al geom. non avrebbe affatto provato le circostanze Tes_1
poste a sostegno della pretesa di parte attrice.
La difesa della compagnia assicurativa chiamata in causa, pur resistendo alla domanda principale, si è incentrata maggiormente sul rapporto di garanzia con il condominio assicurato, eccependo la carenza dei presupposti per la condanna di manleva.
Orbene, così sinteticamente riportate le posizioni delle parti, va premesso che la domanda attorea va qualificata come domanda di accertamento di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, necessitando, ai fini della sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento. Inoltre, tale responsabilità sussiste in relazione a tutti i danni cagionati dalla cosa in custodia, essendo esclusa solo dal caso fortuito, la cui prova è a carico del custode e che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista ed imprevedibile, sia nella condotta della stessa vittima o nel fatto del terzo.
pagina 5 di 22 In argomento giova ricordare che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la recente pronuncia n. 20943 del 30/06/2022, ha espresso, in funzione nomofilattica, il seguente principio: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.”. (conf., da ultimo, Cass. Civ. n.
7789/2024).
Con specifico riferimento ai danni arrecati da beni di natura condominiale, inoltre, in una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez.
2-ord. 12 marzo 2020 n.
7044), si afferma che: “Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinchè tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde, in base all'art. 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorchè tali danni siano causalmente imputabili, altresì, al concorso del fatto di un terzo, prospettandosi in tal caso la situazione di un medesimo danno provocato da più soggetti per effetto di diversi titoli di responsabilità, che dà luogo ad una situazione di solidarietà impropria.
Nondimeno, la conseguenza della corresponsabilità in solido, "ex" art. 2055 c.c., comporta che la domanda del condomino danneggiato vada intesa sempre come volta a conseguire per l'intero il risarcimento da ciascuno dei coobbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno”.
Alla stregua dei principi esposti questo giudice ritiene che, sulla base delle rispettive deduzioni delle parti e della documentazione in atti, nonché delle risultanze della CTU, sia provata l'esclusiva responsabilità del condominio nella verificazione degli eventi lesivi dedotti dall'attrice.
pagina 6 di 22 In primo luogo, meritano di essere valorizzate le produzioni documentali di parte attrice, da cui emergono più elementi a sostegno della conclusione cui è giunta la scrivente e, nello specifico: 1. i rilievi fotografici, dai quali è agevole evincere la presenza di vari fenomeni infiltrativi e di percolazione di liquidi in corrispondenza delle tubazioni di scarico condominiali, collocate a vista all'interno della rimessa di proprietà dell'istante
(cfr. rilievi allegati alla mail del 22.11.2019 – doc. sub n. 13 nella produzione di parte attrice, nonché quelli depositati unitamente alle seconde memorie istruttorie depositate in data 16.5.2022); 2. le missive inviate dalla società istante, direttamente e/o a mezzo del suo legale, al condominio convenuto, contenenti la denuncia delle infiltrazioni per cui è causa e dei conseguenti danni provocati (cfr. mail del 5.7.2016; raccomandata a/r del 14.2.2018; raccomandata a/r del 17.9.2018), a seguito delle quali il condominio ha conferito incarico al geom. affinchè provvedesse ad individuare le opere di Tes_1
ripristino delle tubazioni condominiali (cfr. pec dell'amministratore del condominio, dott. , del 26.9.2018, nonché delibera condominiale del 29.5.2018); 3) la Per_2
relazione peritale del predetto tecnico, il quale, tra l'altro, ha accertato che “… detto impianto fognario è vetusto e, dalla tipologia di materiale impiegato, risalente alla fine degli anni '50, anno di costruzione del fabbricato. Nel corso degli anni a causa di danneggiamenti di alcune tubazioni, lo stesso ha subito notevoli manutenzioni con
l'utilizzo di materiali più moderni con tubi in PVC di tipo leggere di colore arancio. Il progetto redatto dallo scrivente prevede la sostituzione di tutte le tubazioni a vista dell'impianto fognario presente al piano seminterrato, in quanto, quello attuale, è fenomeno spesso di rotture e/o tracimazioni dovute sia dalla vetustà dello stesso, come già sopra citato, sia dal sottodimensionamento delle tubazioni stesse. … essendo passati
60 anni dalla sua progettazione, ad oggi, l'impianto di smaltimento risulta sottodimensionato, motivo di tracimazione di liquami”; 4. le delibere adottate dal condominio convenuto, dal cui tenore si evince, da un lato, il chiaro riconoscimento, da parte dello stesso, della problematica denunciata dalla società attrice e, dall'altro, la mancanza di volontà di giungere ad una risoluzione definitiva della stessa e ciò,
pagina 7 di 22 nonostante lo stato di generale di dissesto della rete di scarico pluviale e fecale fosse stato accertato dal tecnico incaricato. In argomento, invero, CP_3
appaiono eloquenti il verbale d'assemblea del 29.5.2018, dove, in relazione al punto 6 all'o.d.g. intitolato “richiesta del condomino della sistemazione definitiva CP_2
delle colonne pluviali e fecali che attraversano la loro proprietà e che sono spesso oggetto di perdite;
delibere conseguenziali”, si legge: “… per risolvere le problematiche lamentate dalla l'assemblea delibera di nominare un tecnico che effettui CP_2
un rilievo di tutte le tubazioni esistenti e relazioni sulle modalità per la risoluzione del problema e dei relativi costi” e quello del 1.10.2019, dove, in relazione al punto 1) all'o.d.g. con il quale veniva sottoposta al consesso condominiale la decisione sui lavori straordinari di ripristino delle condutture fecali e pluviali alla luce della relazione del geom. , si legge che i condomini, all'unanimità, non ritenendo necessario un Tes_1
intervento radicale sull'intera rete di tubazioni, davano mandato all'amministratore di intervenire tempestivamente, nel caso di ulteriori infiltrazioni nei locali della CP_2
con interventi parziali di riparazione “come si è proceduto fino ad ora”.
[...]
Dalla predetta documentazione, in parte di provenienza dello stesso condominio convenuto e perciò avente un più pregnante valore probatorio, a parere della scrivente, risultano inconfutabilmente provati i fenomeni per cui è causa ovvero sia quelli infiltrativi che le percolazione d'acqua e di liquami propagatisi, a più riprese negli anni, dalle tubazioni condominiali all'interno della proprietà circostanze, del CP_2
resto, riconosciute dalla stessa compagine condominiale allorquando, all'assemblea del
1.10.2019, ha deliberato di voler porre rimedio alle perdite denunciate dalla società attrice con meri rattoppi come già fatto in precedenza.
Sulla scorta di detta documentazione ed in ragione della natura delle questioni oggetto della domanda, bisognevoli di apprezzamento mediante specifiche cognizioni di tipo tecnico, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed è stato nominato l'ing.
. Detta decisione è stata oggetto di contestazione da parte del Persona_1
condominio convenuto, sia perché la richiesta di espletamento della CTU è stata pagina 8 di 22 formulata dall'attrice oltre i termini processuali deputati alla proposizione delle istanze istruttorie, sia in quanto, a dire del convenuto, l'espletata consulenza avrebbe acquisito una funzione percipiente, non consentita nella fattispecie in esame, stante l'assenza di idonee allegazioni dell'attrice.
Ai fini che occupano va, in primis, evidenziato che, com'è noto, la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. n. 15219 del 2007; Cass.
n. n. 9461 del 2010; Cass. n. 326 del 2020; Cass. Civ. n. 18299/2024). Inoltre, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. (Cass. Civ. 6155/2009; Cass. Civ. n. 3717/2019).
Da ultimo, infine, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 3086/2022, ha fissato, tra l'altro, il seguente principio: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio.”
Orbene, nel caso in esame, l'istante ha ritualmente dedotto, nei suoi precisi contorni, i fatti principali posti a fondamento della domanda, allegando, a corredo, la documentazione richiamata in precedenza, da cui risulta dimostrato l'essersi verificati i fenomeni dannosi lamentati dalla società attrice (e ciò anche per espresso riconoscimento da parte del Condominio come si è detto innanzi); la medesima pagina 9 di 22 documentazione, con specifico riguardo ai rilievi fotografici, inoltre, è stata utilizzata dall'ausiliario del giudice ai fini dell'espletamento del suo mandato.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, ritiene questo giudice che non siano ravvisabili gli elementi di invalidità della disposta CTU dedotti dalla parte convenuta.
Passando, dunque, alla disamina delle risultanze dell'accertamento peritale, che questo giudice intende proprie in quanto congruamente ed esaustivamente motivate ed immuni da vizi logici o di altra natura, va sottolineato che le stesse hanno confermato le criticità delle tubazioni condominiali già rilevate dal tecnico dello stesso Condominio, accertando, altresì, la derivazione del danno lamentato dall'attrice dalla res in custodia.
L'ausiliario del giudice, in particolare, premettendo che nell'immobile di proprietà della sita al piano seminterrato, confluiscono tutte le tubazioni dell'impianto di CP_2
raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche di pertinenza del condominio
[...]
(rete che si sviluppa, per l'intera superfice, nella parte destra Parte_2
dell'immobile dell'attrice rispetto alla rampa di accesso in discesa), nonchè le tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque reflue e meteoriche provenienti dal fabbricato adiacente di proprietà del (poste, invece, nella parte sinistra dello stesso Controparte_4
immobile) e che gli accertamenti eseguiti hanno riguardato solo la rete di tubazioni di pertinenza di parte convenuta e non anche quella a servizio del predetto istituto bancario
(che non è parte in causa), ha potuto accertare la presenza, in corrispondenza delle predette tubazioni, degli esiti dei fenomeni infiltrativi denunciati da parte attrice, verificando, altresì, la conformità dello stato dei luoghi rispetto a quello descritto e documentato dall'istante attraverso i rilievi fotografici prodotti.
Ai fini che occupano è utile di seguito riportare alcuni punti salienti dell'elaborato peritale: “… la rete di raccolta e smaltimento rilevata risulta essere vetusta e per la maggior parte costituita da quella originariamente realizzata con la costruzione del fabbricato risalente alla fine degli anni 50. … Le tubazioni costituenti le reti di raccolta
e smaltimento rilevate risultano essere quelle originarie in materiale di ghisa e versano in condizioni di criticità strutturale sia nello sviluppo longitudinale, che negli inneschi
pagina 10 di 22 alle verticali, nei raccordi e nelle giunture. Alcuni tratti di esse risultano essere stati sostituiti da tubazioni in pvc di tipo leggero con evidenti punti di criticità relativamente alle dimensioni delle stesse ed ai raccordi ed inneschi con le tubazioni originarie. In molte sezioni dello sviluppo delle reti ho potuto riscontrare ampi tratti di tubazioni che sono stati chiaramente oggetto di opere di risanamento e riparazioni sia nei tratti longitudinali che nelle giunture e nei raccordi stessi. Tali riscontri anche alla luce della documentazione prodotta da parte attrice negli atti di causa per le lamentate infiltrazioni, rendono plausibile la circostanza che si siano verificate rotture nei tratti e nelle giunture della rete con fuoriuscita di liquami e di acque meteoriche. Gli stessi tratti e le stesse giunture rilevate in sito durante i sopralluoghi condotti in maniera oggettiva e congiunta con le parti costituite, che risultano essere stati oggetto di sarciture e riparazioni evidenti con materiali di pronta e provvisoria sigillatura, risultano essere rappresentati ed esposti nella documentazione giustificativa prodotta da parte attrice per le lamentate infiltrazioni. Evidentemente le riparazioni e le sarciture rilevate in sito allo stato attuale, ma realizzate retroattivamente, rappresentano la prova compatibile delle rotture verificatesi con conseguenziale infiltrazioni e riversaggio delle acque meteoriche e reflue nei locali di pertinenza dell'autofficina . Le CP_2
cause di tali rotture e delle connesse infiltrazioni verificatesi sono da imputarsi come descritto alla vetustà ed usura delle tubazioni longitudinali e degli inneschi alle verticali di scarico e dei raccordi e delle giunture. Gli stessi tratti sono risultati realizzati inizialmente con sezioni sottoproporzionate rispetto all'aumento successivo delle portate delle acque reflue con l'aumentare degli scarichi di provenienza dalle nuove attività commerciali insidiatesi nel tempo al piano terra, e di quelle meteoriche per
l'aumentare nel tempo dell'intensità e della frequenza degli eventi meteorici. … Ho potuto rilevare l'effettiva sussistenza in diverse sezioni della rete di tubazione e dei raccordi delle riparazioni realizzate così come rappresentato da parte attrice nella documentazione prodotta negli atti di causa. Le infiltrazioni pregresse lamentate si sono
pagina 11 di 22 verificate e per la maggior parte nei punti dello sviluppo della rete di raccolta e smaltimento così come lamentato da parte attrice negli atti di causa. …”
Per completezza di esposizione va aggiunto che, in relazione alle rete di pertinenza del
(che si sviluppa nella parte sinistra dell'immobile dell'attrice), il CTU Controparte_4
ha sostenuto che “non presenta allo stato attuale criticità evidenti” pur aggiungendo che per le sue caratteristiche, “potrebbe in futuro creare i medesimi fenomeni di infiltrazione”, ma tanto non rileva ai fini della presente decisione se non nei termini della totale esclusione di una concausa nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa.
L'ausiliario del giudice, dunque, ha quantificato il costo complessivo dei lavori di ripristino delle condutture di pertinenza del Condominio convenuto come da computo metrico allegato all'elaborato peritale e contenente l'indicazione analitica delle opere da eseguire.
Iinoltre il CTU, pur evidenziando l'assenza di infiltrazioni attive al momento dei sopralluoghi (non ho rilevato nuove ed attuali fenomeni evidenti di rottura e di infiltrazioni), ha potuto verificare la presenza di danni compatibili con le pregresse infiltrazioni.
Nello specifico, per ciò che attiene ai danni alle parti strutturali dell'immobile, l'ing.
[...]
ha individuato “ampie zone di superfice dell'intradosso del solaio di copertura Per_1
dell'immobile in parola nelle quali le infiltrazioni verificatesi hanno causato
l'ammoloramento dell'intonaco, il distacco del copriferro delle armature del solaio, nonche' l'ossidazione dei medesimi ferri di armatura”.
Le superfici interessate dalle infiltrazioni sono state così descritte: “La superfice 1 è ubicata nella parte destra dell'immobile costituente l'area officina meccanica e carrozzeria in cui insistono i 4 ponti di sollevamento e di lavoro. La superfice 2 è ubicata nella zona frontale in cui insistono gli uffici della ricezione e direzione amministrativa con l'annessa area gommista destinata all'attività per l'equilibratura e la convergenza. La superfice 3 è ubicata nella zona frontale scendendo la rampa di
pagina 12 di 22 accesso nella zona dell'immobile destinata all'area revisione veicoli. La superfice 4 è ubicata nella zona frontale prospiciente gli uffici amministrativi e l'area gommista.”
Il CTU, infine, servendosi del prezzario delle opere edili della Controparte_5
riferito all'anno 2023, ha stimato il costo delle opere necessarie al ripristino dei luoghi in complessivi euro 27.330,12 (ventisettemilatrecentotrenta/12) iva esclusa ( somma di poco inferiore a quella di euro 27.349,15 stimata dal geometra su incarico CP_6
del condominio e richiamata da parte attrice).
Con riguardo ai danni strutturali accertati dal CTU, il consulente di parte convenuta, nelle sue osservazioni, reiterate dalla difesa tecnica, ha sostenuto il carattere meramente ipotetico dell'accertamento di compatibilità compiuto dal CTU tra i danni riscontrati e le perdite propagatesi dalle condutture condominiali, risalenti al 2016 ed al 2019 e che, in ragione di tanto, non risulterebbe provato il nesso di causalità.
Orbene, tale contestazione non può essere condivisa poiché la circostanza che le infiltrazioni non fossero attive al momento dell'espletamento delle operazioni peritali non impedisce, di per sé, l'accertamento del nesso di causalità tra i danni riscontrati dal
CTU ed i fenomeni pregressi.
L'ausiliario del giudice, invero, da un riscontro congiunto tra gli elementi documentali ritualmente acquisiti al processo e lo stato dei luoghi verificato personalmente, ha correttamente espresso un giudizio di compatibilità tra i danni strutturali riscontrati nell'immobile e gli eventi descritti. Tanto, a parere della scrivente, è sufficiente a ritenere la responsabilità del Condominio, risultando, da un lato, provati gli accadimenti lamentati dall'attrice e non essendo, dall'altro, emerse possibili concause dei danni strutturali riscontrati nell'immobile della stessa. Lo stesso consulente di parte convenuta, del resto, nel sollevare la contestazione in parola, non ha prospettato nessuna ipotesi alternativa a quella accertata dal CTU in riferimento alla causa dei danni.
Circa le ulteriori osservazioni di carattere squisitamente tecnico, tra cui quelle riguardanti le modalità di quantificazione del danno in esame, ritiene questo giudice che il CTU abbia esaustivamente e con perizia tecnica risposto a dette osservazioni,
pagina 13 di 22 confermando le proprie conclusioni, né risultano elementi sufficienti a poterle scardinare.
Alla luce di quanto esposto, dunque, chi scrive ritiene che, dagli elementi acquisiti, possa ritenersi dimostrato, sia il fatto, che la derivazione del danno dalla res in custodia
(cfr. Cass. Civ. n. 7789/2024), almeno per ciò che attiene ai danni strutturali.
Ne discende l'accoglimento della domanda di condanna del Condominio convenuto ad eseguire le opere necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni dannosi dedotti in giudizio
La domanda di contenuto risarcitorio va accolta nei termini di seguito esposti.
In ragione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, va riconosciuta in favore della società attrice, a titolo di risarcimento dei danni materiali all'immobile di sua proprietà, esclusivamente la somma di € 6.710,00 iva inclusa e non quella di gran lunga maggiore stimata dal CTU.
Invero, secondo l'orientamento della Suprema Corte, “Nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione formulata dalla parte in ordine a ciascuna delle voci di danno oggetto della domanda, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere - in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione - meramente indicative.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto, all'esito delle risultanze peritali, come mera "emendatio" l'ampliamento dell'originaria domanda attrice, così trascurando di considerare la limitazione posta dalla stessa danneggiata alla propria domanda risarcitoria manifestata attraverso la quantificazione analitica di ogni singola voce di danno e il relativo ammontare espresso in una somma complessiva certa e determinata, tale da escludere un'ulteriore richiesta di liquidazione del danno secondo giustizia ed equità).” (Cass. Civ.
Sentenza n. 12159/2021).
pagina 14 di 22 Nel caso in esame, la nel formulare la propria domanda risarcitoria ha CP_2
analiticamente indicato le singole voci di danno, quantificando quello arrecato all'immobile nell'ammontare certo e determinato di € 6.710,00 iva inclusa, come da computo metrico della “Igra Ambiente s.r.l.” del 4.10.2019.
Sulla scorta del citato principio, condiviso da questo giudice, tale voce di danno, stando, al tenore della domanda, non può ritenersi meramente indicativa, mancando qualsivoglia indicazione di una pretesa maggiore “secondo giustizia”, né può tenersi conto delle diverse conclusioni formulate in adesione alle risultanze della CTU poiché tardivamente rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni e ribadite nella comparsa conclusionale.
Passando, poi, alla valutazione dei danni ai beni mobili, invece, ritiene questo giudice che non sia stata raggiunta la prova circa il nesso di causalità.
Ed invero, la prova orale richiesta da parte attrice e finalizzata a comprovare tale danno
è risultata inammissibile poiché genericamente articolata e, dunque, inidonea a dimostrare che dall'evento in esame siano derivati danneggiamenti che hanno reso inservibili i medesimi beni mobili oggetto delle fatture e dei preventivi di spesa depositati.
Per altro verso, la documentazione prodotta dall'attrice, è sprovvista di indicazioni utili a far comprendere la causa del danneggiamento della strumentazione in questione, né la circostanza è ricavabile aliunde e, dunque, è inidonea comprovare la riferibilità dei danni agli eventi per cui è causa.
Nello specifico va sottolineato che: 1) Il preventivo di spesa della “TecnoTesta autoattrezzature & servizi” datato 23.7.19 dell'importo complessivo di € 21.459,80 (all.
10 fascicolo di parte attrice) si riferisce ad interventi di riparazione del banco prova velocità e del sollevatore. Ebbene la data del preventivo, per un lato, troppo lontana dal verificarsi dei primi fenomeni infiltrativi (2016) e, per un altro, antecedente al verificarsi del secondo episodio (22.11.2019) in uno all'assenza nel documento di elementi che diano prova della causa del danneggiamento rendono dubbia la riferibilità dei danni ai pagina 15 di 22 macchinari ai fenomeni infiltrativi per cui è causa;
2) Il preventivo di spesa della
“ datato 9.12.2019 per la sostituzione del sistema di gestione delle Parte_3
erogazioni (all. n. 14) sebbene rechi una data vicina al secondo evento infiltrativo, risulta anch'esso privo di qualsiasi indicazione circa le cause del danneggiamento del precedente sistema;
3) La fattura “Campania Lubrificanti” datata 31.7.2019 e riferita alla fornitura di fusti d'olio, non appare sufficiente a dimostrare che i fusti danneggiati siano i medesimi e che la causa del danneggiamento sia riconducibile agli eventi de quibus.
Inoltre, dall'elaborato peritale, dove si legge che il consulente ha avuto modo di verificare tali danneggiamenti, emerge che le attrezzature sono rimaste in loco per tutti gli anni successivi ai danni e ciò rende inverosimile l'inutilizzabilità di tali macchinari.
Ne consegue che, sebbene il CTU abbia verificato il danneggiamento della strumentazione posta in corrispondenza dei tratti di tubazione maggiormente interessati dalle perdite, in mancanza di ulteriori elementi comprovanti che detti danneggiamenti sono la conseguenza diretta ed immediata dei fenomeni denunciati, non può ritenersi raggiunta una prova tranquillizzante circa la sussistenza del nesso di causalità.
In definitiva, quindi, va riconosciuto in favore dell'attrice l'importo complessivo di €
6.710,00 iva inclusa come da richiesta dell'attrice, a titolo di risarcimento danni materiali all'immobile di sua proprietà.
Va, nondimeno, aggiunto che la somma in oggetto è debito di valore e, pertanto, tale importo va attualizzato, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore monetario riferito all'attualità.
Si tratta, infatti, di reintegrare il patrimonio dell'istante reimmettendovi un valore equivalente a quello perso al momento della maturazione del diritto, sicché l'espressione monetaria di tale entità non può che essere riferita all'attuale potere di acquisto della moneta, altrimenti si avrebbe solo una reintegrazione nominale, ma nella sostanza l'avente diritto non vedrebbe esattamente ripristinata la propria posizione patrimoniale anteriore alla maturazione del detto diritto.
pagina 16 di 22 A questo fine possono soccorrere per l'attualizzazione del valore gli indici ISTAT (v.
Cass. 30\6\1989 n. 3170 e numerose altre conformi).
Sulla base dei criteri sopra individuati, la somma indicata di euro 6.710,00, al netto dell'IVA risultante pari ad euro 5.233,80 e riferita al 4.10.2019 (data del preventivo), va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta.
Pertanto detta somma va rivalutata in quella di euro 6.191,59 ed a tale somma andrà aggiunta quella di euro 1.362,14 per l'Iva calcolata secondo il coefficiente ordinario del
22% ( importo complessivo euro 7.553,73).
Quanto agli interessi, va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato, infatti, statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il pagina 17 di 22 capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, il condominio convenuto dovrà corrispondere a parte attrice gli interessi al tasso legale sull'importo di euro 5.233,80 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, all'anno 2019) e, quindi, anno per anno, a partire dal 2020 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
La domanda di manleva del Condominio nei confronti della Compagnia
Assicurativa
In ordine alla domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti della
[...]
va premesso che non è contestata e risulta documentalmente provata CP_7
l'esistenza del rapporto assicurativo tra detto convenuto e la compagnia assicurativa, seppure in forza di un contratto di polizza diverso da quello indicato dal convenuto, ovvero in forza della polizza n. 117554 in vigore al momento del verificarsi degli eventi per cui è causa e non di quella n. 406166348 con decorrenza dal 20.10.2020.
In relazione a tale rapporto, la compagnia assicurativa, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha sollevato una preliminare eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2952 c.c. del diritto di manleva, essendo trascorsi più di due anni dalla richiesta di risarcimento del terzo danneggiato ed ha, altresì, eccepito la scopertura assicurativa per i danni in questione in ragione delle condizioni contrattuali che, pur prevedendo una specifica garanzia per “i danni da acqua”, restringe l'operatività della polizza ai soli pagina 18 di 22 danni da rottura accidentale delle condotte idriche escludendo, espressamente i danni conseguenti ad usura, corrosione o difetti materiali.
In merito alle predette eccezioni il nulla ha osservato, né ha Controparte_8
prodotto alcuna missiva di comunicazione all'assicurazione della richiesta risarcitoria avanzata dal terzo danneggiato.
Ai fini della decisione va premesso che, ai sensi dell'art. 2952, commi 3 e 4, c.c.
“Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.”
Inoltre, in ossequio al costante orientamento della Suprema Corte, l'art. 2952 c.c., in ragione della brevità del termine di prescrizione ivi previsto, va interpretato in termini rigorosi, cioè nel senso che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui pervenga dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, tale per cui l'assicurato veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del danneggiato, quindi percepisca l'urgenza di darne comunicazione all'assicuratore. (cfr. tra le altre Cass. Civ.
2971/2019 e Cass. Civ. 25897/13).
Orbene, nel caso in esame, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre fare riferimento alla comunicazione a/r datata 17.9.18, inviata dal legale della società attrice e ricevuta in data 25.9.2018, poiché detta missiva rappresenta la prima avente contenuto univoco circa la pretesa risarcitoria della danneggiata.
E' evidente, dunque, che a far data da detta raccomandata e sino al 12.5.2021, data di notifica alla compagnia assicurativa dell'atto di chiamata in causa del terzo, attraverso cui la stessa è venuta a conoscenza, per la prima volta, delle pretese della danneggiata, è maturato il termine di prescrizione biennale di cui al citato articolo.
pagina 19 di 22 La pronuncia di prescrizione del diritto esime questo giudice dall'esaminare le ulteriori eccezioni che restano assorbite.
La regolamentazione delle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio ed, in particolare, della parziale soccombenza di parte attrice, nei rapporti tra quest'ultima e il Condominio convenuto ricorrono eccezionali motivi per compensare tra dette parti le spese di lite fino alla concorrenza di
1/3.
Per i residui 2/3 il Condominio va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore dell'attrice; spese che, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia- determinato sul decisum – scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 56.000,00) in relazione ai valori medi per quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale).
Nei rapporti tra la ed il Condominio convenuto, in ragione del rigetto Controparte_7
della domanda di manleva, quest'ultimo va condannato alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore della chiamata in causa;
spese che, in assenza di nota di parte, si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei criteri di cui al
D.M. 55/2014 come novellati dal D.M. 147/2022 (valore della controversia- determinato sul decisum – scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 56.000,00) in relazione ai valori medi per quattro fasi del giudizio (quella di studio, quella introduttiva, quella di trattazione e quella decisionale).
Nei rapporti tra l'attrice e la terza chiamata in causa ricorrono eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del Condominio convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale - in persona del Giudice Unico dott.ssa Roberta Di Clemente - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
pagina 20 di 22 Dichiara l'esclusiva responsabilità del Condominio convenuto nella causazione delle infiltrazioni oggetto di causa e, per l'effetto, in accoglimento, della domanda di contenuto ripristinatorio ed in parziale accoglimento di quella di contenuto risarcitorio condanna il Condominio sito in Napoli alla , ad in persona Parte_2
dell'Amministratore p.t., ad eseguire le opere volte all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni propagate dalle condutture condominiali nei locali di proprietà della attraverso le lavorazioni dettagliatamente descritte nell'elaborato peritale e CP_2
nel relativo computo metrico redatto dal CTU dott. ing. ; condanna, Persona_1
altresì, il predetto Condominio al pagamento, in favore della in persona CP_2
del legale rappresentante p.t., della somma di euro 6.191,59 a titolo di risarcimento dei danni oltre rivalutazione monetaria ed interessi come meglio esposto in motivazione;
rigetta la domanda di manleva proposta dal Condominio convenuto nei confronti della
Controparte_7
dichiara compensate le spese di lite fino alla concorrenza di 1/3 tra la CP_9
ar. ed il Condominio sito in Napoli alla . Per i residui
[...] CP_2 Parte_2
2/3 condanna il Condominio sito in Napoli alla , ad in persona Parte_2
dell'Amministratore p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore di in persona del legale rappresentante p.t; spese liquidate in euro CP_2
5.077,36 per compensi, oltre ad euro 363,34 per quota parte delle spese vive documentate ed al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
condanna il Condominio sito in Napoli alla , in persona Parte_2
dell'Amministratore p.t., alla rifusione delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore della in persona del legale rappresentante p.t; spese liquidate in euro CP_10
7.616,00 per compensi, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
compensa le spese di lite tra l'attrice e la terza chiamata in causa;
pagina 21 di 22 pone definitivamente le spese di CTU a carico del Condominio sito in Napoli alla
[...]
; Parte_2
rigetta nel resto.
Così deciso in Napoli il 25.03.2025.
IL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Roberta Di Clemente
pagina 22 di 22