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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 2798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2798 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano
Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e . ocinio C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
U ati in elchiorre Gioia n. 88, presso il predetto difensore, APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._3
P.I.V.A. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Mazzoleni, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Lecco, C.so Matteotti n. 5/B, presso il predetto difensore,
pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
MO OF, elettivamente domiciliato in Erba, via Leopardi n. 7/D, presso il predetto difensore,
APPELLATI avente ad oggetto: appalto
***
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., promosso contro , Parte_1 Controparte_3
Parte_3 Controparte_1
a) condannare e al pagamento in suo favore della somma di Parte_1 Parte_2
€ 28.629,29, I lt onetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo ex art. 1284 c.c.; b) condannare al pagamento in favore della Parte_3 ricorrente della somma di € 29.993,57, I alutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo al tasso previsto dal D. Lgs. 231/02; d) condannare
[...]
e in via tra loro solidale, a risarcire il danno di na Pt_1 Parte_2 ial rsi nella misura di € 14.379,40 ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa. Deduceva al riguardo che:
- con contratto di appalto del 5.03.2022 i sig.ri e gli avevano affidato Pt_1 Parte_2
l'esecuzione dei lavori di “efficientamento energetico im le r i cui all'art. 119 D.L. 34/2020 e manutenzione straordinaria” da eseguire presso l'immobile ubicato in Alserio (Co), in Via Carcano n. 7, a fronte di un corrispettivo inizialmente pattuito di € 209.170,29 oltre ad I.V.A;
- con successiva scrittura privata del 16.05.2022 i committenti, l'appaltatore e , Parte_3 per quanto di competenza, avevano definito quali delle opere, ivi compres variante nel frattempo richieste, avrebbero riguardato la parte civile dell'immobile e quali la parte commerciale;
- aveva regolarmente eseguito le opere commissionate sotto la supervisione del CP_1 avori incaricato dai committenti, ma era stata costretta a interrompere i lavori dapprima in data 28/07/2022 e successivamente, in via definitiva, in data 27/09/2022 a causa dei comportamenti e dell'inadempimento dei committenti all'obbligo di pagamento del corrispettivo;
- sebbene il cantiere fosse fermo, nell'ottobre del 2022 i committenti avevano ordinato al lattoniere (fornitore di di accedere al cantiere e provvedere all'installazione di una CP_1 cornice di rame a co el cappotto (opera non contemplata nel progetto e non autorizzata) che avrebbe potuto comportare la revoca dei benefici fiscali;
pagina 2 di 14 - nel novembre 2022, non essendo stato possibile addivenire ad un accordo bonario con i committenti, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto e, CP_1 successivamen proposto ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di accertare lo stato del cantiere e di determinare entità e consistenza delle opere realizzate al momento della risoluzione;
- all'esito della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATP, il CTU aveva confermato un credito residuo di € 28.629,29, IVA compresa, verso e Pt_1 Parte_2 nonché un credito di € 29.993,57, IVA inclusa, nei confronti di Parte_3
- nonostante gli esiti della CTU, i committenti e provveduto Parte_3 al pagamento degli importi dovuti, sicché l'appal costretto a depositare il ricorso ex art. 281- decies ss. c.p.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dei committenti e per la condanna dei resistenti al pagamento del corrispettivo dovuto in relazione alle opere commissionate ed eseguite (complessivamente pari a € 58.622,86) e al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente da quantificare nella misura di € 14.379,40, pari a tutte le spese sostenute nel corso dell'ATP. Si costituivano in giudizio i resistenti evidenziando che: le opere non erano state ultimate per colpa dell'errata gestione della che non aveva rispettato il termine di CP_1 consegna del 20/11/2022; le opere realizzat altatore presentavano vizi e difetti mai eliminati;
non aveva consegnato la documentazione necessaria per accedere al CP_1 superbonus. Per tali motivi chiedevano il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, l'accertamento del grave inadempimento da parte della ricorrente e la sua condanna al risarcimento dei danni con riguardo ai vizi delle opere appaltate, al ritardo nella esecuzione delle opere, agli interessi passivi bancari e alla mancata consegna della documentazione necessaria per accedere al superbonus. Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio il direttore dei lavori, arch.
, chiedendo l'accoglimento del ricorso promosso da e il Controparte_2 CP_1 pese legali e tecniche sostenute in sede di ATP. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale respingeva i mezzi istruttori dedotti dalle parti e fissava l'udienza per la discussione orale ex art. 281- terdecies c.p.c. all'esito della quale con sentenza n. 1298/2024 pubblicata il 12/12/2024 accoglieva le domande del ricorrente, così disponendo:“ dichiara risolto il contratto d'appalto per cui è causa per inadempimento della committenza;
condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 ricorrente, a titolo di cor lav mma di € 28.629,29, i.v.a. inclusa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dal 10.11.2023; condanna la al Parte_3 pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti € 29.993,57 i.v.a. inclusa, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 10.11.2023; rigetta le domande riconvenzionali formulate dai resistenti;
condanna , e la Parte_1 Parte_2 [...]
in solido, a rimborsare alla ricorrente e al ento Parte_3 ari, per la prima, a € 4.682,00 per il consulente di parte, a € 5.200,00 per il consulente d'ufficio e a € 4.497,40 (inclusi rimborso forfettario, anticipazioni, cassa previdenza e imposte) per il difensore e, per il secondo, a € 5.000,00 (oltre accessori) per il consulente di parte e a € 3.056,00 (oltre pagina 3 di 14 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.) per il difensore, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dal 10.11.2023 per il ricorrente e dal 10.2.2024 per l'intervenuto; condanna
, e la in solido, a rimborsare alla ricorrente e Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'intervenuto le spese di lite di questo giudizio, che si liquidano, per la prima, in € 786,00 per spese anticipate ed € 18.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., e, per il secondo, in € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a”. Motivava la propria decisione affermando che le contestazioni sollevate in relazione ai lavori eseguiti da erano infondate in quanto i vizi denunciati erano già stati esclusi CP_1 in sede di ATP e ne di parte prodotta in giudizio dai resistenti (doc. 13 resistenti) non aveva aggiunto nulla di nuovo per contrastare le risultanze della CTU. Analoghe considerazioni valevano per le doglianze relative al superbonus sia perché i resistenti non avevano indicato specificamente qual fosse la documentazione non consegnata dall'appaltatore, sia perché la relazione di parte prodotta in giudizio era quella già depositata in sede di ATP e non conteneva alcuna controdeduzione rispetto alle valutazioni del CTU che avevano escluso la presenza di irregolarità nella documentazione rilasciata da In ogni caso, il rischio di perdere le agevolazioni fiscali non costituiva CP_1 un danno ri Alla luce di tali considerazioni il Tribunale: accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della committenza (sia perché i resistenti non avevano contestato gli insulti e le minacce rivolte alle maestranze dell'appaltatore sia perché avevano smesso di corrispondere i pagamenti senza giustificato motivo) e condannava e Pt_1
, in solido, al pagamento del corrispettivo di € 28.629,29 e al Parte_2 Parte_3
o di € 29.993,57, il tutto oltre interessi ex art. 1284, co. 4, al 10/11/2023; dichiarava ammissibile l'intervento del DL e la relativa domanda di pagamento delle spese sostenute in sede di ATP;
rigettava le domande riconvenzionali dei resistenti e condannava questi ultimi al pagamento delle spese di lite (liquidate per la ricorrente nel valore compreso tra i parametri medi e massimi in ragione della violazione, da parte dei resistenti, del principio di sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c., che aveva reso più impegnativa la difesa di e nel valore compreso tra medi e minimi per l'intervenuto, stante la sua CP_4 posizione d delle spese di ATP sostenute da e dall'arch. CP_1 CP_2
Avverso la predetta sentenza hanno proposto app , e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma, previa sospensione in via cautelare. Parte_3
giudizio che, a sua volta, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 cautelare nonché dell'appe nto inammissibile - poiché redatto in modo confuso, irrituale e senza indicare le norme di legge violate dal Tribunale - e, comunque, infondato. Si è altresì costituito in giudizio l'arch. instando per il rigetto del Controparte_2 gravame e per la conferma della sentenza i Con ordinanza del 24/07/2025 il Collegio ha respinto tanto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata quanto le istanze istruttorie formulate con l'atto di appello e ha rimesso la causa all'udienza del 2 ottobre 2025 ex art. 350 bis c.p.c..
pagina 4 di 14 A tale ultima udienza sono comparsi i difensori delle parti e la causa è stata spedita in decisione.
Motivi della decisione L'impugnazione è articolata in nove motivi con i quali viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice: ha rigettato le eccezioni e domande svolte dai resistenti, ha accolto la domanda del ricorrente, ha dichiarato l'ammissibilità dell'intervento dell'arch. e ha condannato i resistenti al pagamento delle spese processuali e delle spese di CP_2 vore delle controparti. Si sostiene l'erroneità della decisione sulla base delle argomentazioni di seguito sintetizzate: A. il Tribunale avrebbe rigettato le eccezioni e domande dei resistenti limitandosi a valutare solo i documenti nn. 10 e 11 senza considerare la restante documentazione prodotta dagli appellanti - e, in particolare, i documenti nn. 13 (relazione tecnica dell'arch. , 12 Per_1
(relazione tecnica dell'arch. , 2 (scrittura privata del 16/05/2022), 4 ( e di Per_2
AI SRL), 5 (computo elle opere di efficientamento energetico), 14 (email del 2/11/2023 trasmessa da ai resistenti), 15 (email trasmessa da al Comune CP_1 CP_1 di Alserio in data 31/1 16 (email trasmessa dagli appellanti in data CP_1
31/10/2023) e 19 (relazione del geom. - dai quali emergerebbe ch i forniti CP_5 da erano affetti da vizi e dife ernenti le misure, la qualità e il colore), che CP_1 avevano costretto i committenti ad acquistare i serramenti da un soggetto terzo (AI SR), e che l'appaltatore non avrebbe consegnato la documentazione necessaria per il completamento della pratica ai fini dell'ottenimento del superbonus. I resistenti chiedono, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato e al pagamento dell'importo di € 28.629,29 anche in considerazione del fatto Pt_1 Parte_2
i ti forniti da erano di colore bianco mentre l'autorizzazione CP_1 paesaggistica imponeva il color che il predetto importo copre non solo la fornitura dei serramenti, ma anche quello della relativa posa da parte di che, tuttavia, non ha CP_1 mai avuto luogo;
B. le affermazioni del Tribunale secondo cui: a) le contestazioni mosse da Parte_3 sarebbero infondate in quanto in sede di ATP è stata esclusa la presenza de e b) la relazione di parte prodotta dai resistenti (doc. 13 resistenti) non sarebbe stata in grado di scalfire le risultanze della CTU. Inoltre, il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che: lo stesso consulente dell'ATP avrebbe evidenziato la mancata esecuzione di tutti i lavori da parte di e la presenza di vizi e difetti che l'appaltatore avrebbe dovuto CP_1 sanare, cosa che vvenuta;
lo stesso CTU avrebbe affermato che “è necessario che l'impresa esecutrice, fornisca la documentazione richiesta per il completamento del SAL 2 e completi le opere mancanti, vengano emessi i SAL, successivamente validati dalla D.L. redatta l'asseverazione finale e conclusi i lavori con la presentazione delle opportune comunicazioni presso il Comune di Alserio”. A fronte di quanto sopra il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei committenti dato che, viceversa, l'inadempimento era pagina 5 di 14 imputabile unicamente a per non aver eseguito i lavori a regola d'arte, per non CP_1 averli ultimati e per non segnato la documentazione necessaria per l'accesso del superbonus;
C. le considerazioni espresse dal Tribunale in merito alla infondatezza delle doglianze relative alla mancata consegna di documentazione relativa al superbonus non sarebbero corrette poiché il giudice non avrebbe considerato che: in base al contratto di appalto era tenuta ad occuparsi “dei visti di conformità che sono per l'appunto le asseverazioni CP_1 necessarie per poter procedere alla cessione del credito”; la documentazione da integrare risultava dal documento n. 20 prodotto dai resistenti;
il rifiuto di di consegnare la CP_1 documentazione mancante risulterebbe dal documento n. 14 agli appellanti, che avrebbe contenuto confessorio ex art. 2735 c.c.; lo stesso CTU avrebbe affermato che l'appaltatore era tenuto a fornire la documentazione “richiesta per il completamento del SAL 2”. Gli appellanti contestano, inoltre, le motivazioni addotte dal Tribunale ai fini dell'accoglimento della risoluzione del contratto per fatto e colpa dei committenti, sia perché non sarebbe mai stata fornita la prova degli insulti e delle minacce rivolte ai fornitori dell'appaltatore, sia perché l'appaltatore non poteva pretendere alcun pagamento prima di aver completato i lavori e di aver eliminato i vizi e difetti dato che con la scrittura privata del 16.5.2022 le parti avevano concordato che l'importo di € 65.000,00 sarebbe stato corrisposto in 10 rate mensili a partire dalla fine dei lavori. Pertanto, considerato che non ha mai ultimato i lavori, la stessa non aveva titolo per richiedere il pagamento CP_1 spettivo e, anzi, avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni arrecati alla committente per ritardo nella consegna (20/11/2022); D. la dichiarazione di risoluzione del contratto per fatto e colpa dei committenti sarebbe errata poiché in contrasto con le prove documentali prodotte dai resistenti e, in particolare, con la relazione dell'arch. che avrebbe confermato la presenza di vizi e difetti nelle Per_1 opere eseguite da ltre, il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che CP_1 non ha ul vori contrattuali, come riconosciuto dallo stesso CTU, e che CP_1 ciò avrebbe comportato per i resistenti “danni irrimediabili per l'accesso al bonus 110%”; E. le motivazioni poste dal Tribunale alla base dell'ammissibilità dell'intervento in giudizio dell'arch. sarebbero erronee sia perché l'operato di quest'ultimo non sarebbe CP_2 immune visto che avrebbe ostacolato il subentro del nuovo DL nominato dalla committenza (come evidenziato dall'arch. nel documento n. 13), sia perché Per_1
l'intervento sarebbe tardivo, si poiché la d di pagamento delle spese di ATP, formulata dall'arch. si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 105 c.p.c. CP_2 siccome andrebbe a e il petitum e la causa petendi del giudizio promosso da CP_1 nei confronti degli odierni appellanti, in violazione dei limiti entro i quali è consentito l'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti. Gli appellanti chiedono, pertanto, che venga dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del terzo;
F. gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto in loro favore il risarcimento dei danni per i vizi e difetti dei lavori eseguiti da ed CP_1 evidenziati nella relazione dell'arch. e nella relazione di Akami Sr ai Per_1
pagina 6 di 14 serramenti, da determinare a mezzo CTU, nonché dei costi che hanno dovuto sostenere per
“sanzione remissione in bonis” SAL 50% e SAL 1 e per i visti di conformità sui SAL, emessi da pur trattandosi di attività che avrebbe dovuto essere svolta dall'appaltatore CP_6 in base al contratto stipulato tra le parti;
G. la condanna del , in solido con la , al pagamento in favore di Parte_2 Pt_1 CP_1 dell'importo di € 28. ebbe errata poiché sussisterebbe “alcun contratto preveda in capo a tale soggetto obbligazioni di sorta nei confronti di ; CP_1
H. contestano altresì la mancata ammissione delle prove dedotte reiterando la richiesta di ammissione di CTU - per l'accertamento dei vizi e difetti delle opere eseguite da CP_1 degli ulteriori inadempimenti perpetrati dall'appaltatore e per la quantificazione danni patiti dai resistenti - e della prova per testi sui capitoli di dedotti nella memoria ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c.; I. infine, gli appellanti censurano la condanna al pagamento delle spese di lite che non sarebbe giustificata sia in ragione della infondatezza nel merito delle domande formulate dal resistente, sia in relazione al quantum liquidato dal Tribunale in favore del resistente e del terzo intervenuto. Sotto quest'ultimo profilo deducono che la liquidazione operata in sentenza non darebbe contezza “dello scaglione di valore” preso in considerazione dal giudice e che il Tribunale avrebbe quantificato le spese di lite senza operare una suddivisione tra fase di studio, memorie ecc., e senza considerare che la causa è stata decisa senza l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.
*** OSSERVAZIONI DELLA CORTE Preliminarmente si evidenzia che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. Come già evidenziato dalla Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019), la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, essendo sufficiente a tal fine una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nella specie lo svolgimento consente di individuare i capi della sentenza che parte appellante ha inteso impugnare e i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato. Quanto ai vizi e difetti dei lavori eseguiti da di cui ai primi due motivi di appello, si CP_1 osserva che la contestazione è del tutto ge he l'unica più puntuale descrizione dei presunti vizi è in realtà contenuta nella originaria comparsa di risposta degli odierni appellanti “Dal punto di vista tecnico, il piano di appoggio dei serramenti realizzati dalla non CP_1 tiene conto della posa dei davanzali in marmo sopra a quelli esistenti. Questa scelta progettu ce a coprire le fessure di scolo delle acque del serramento compromettendone un corretto funzionamento”. Tuttavia, tale contestazione non ha trovato neanche riscontro nei rilievi del C.T di parte, oltre che in sede di ATP. pagina 7 di 14 Sul punto il CTU ing. ha chiaramente affermato che: “Durante il sopralluogo del Persona_3
18 maggio 2023, si è ac enerale i difetti lamentati dai resistenti, ove sussistenti, sono di minima entità e costituiscono per lo più modesti inestetismi dell'opera, non compromettendone la funzionalità, il normale godimento e la realizzazione secondo la regola dell'arte”. Più in dettaglio, con riferimento ai vizi denunciati dai resistenti il predetto consulente tecnico, ha precisato che:
“- il canale di gronda del tetto è stato adeguato nel corso dei lavori mediante posa di una banda perimetrale esterna e non si è accertato il difetto lamentato in merito all'insufficiente dimensionamento del canale;
- i colmi presentano minimi disallineamenti, senza pregiudizio della loro funzionalità;
- le lievi alterazioni cromatiche degli intonaci di facciata presenti sui fronti nord ed est del fabbricato, verso la pubblica via, non si ritiene possano costituire un difetto dell'opera eseguita;
- le riquadrature dei vani finestra sono realizzate con le normali tolleranze di lavorazione, le fessurazioni lamentate non sono state riscontrate;
- i serramenti forniti, visionati presso la sede della “Falegnameria Spandri” durante il sopralluogo del 04 luglio 2023, non presentano visibili difetti di verniciatura o del ferramenta, e sono conformi al campione prodotto;
- a seguito di prova di bagnatura effettuata nel corso delle operazioni, si è accertato che l'acqua generalmente scorre lentamente ma regolarmente verso l'esterno del balcone di primo piano, permanendo un minimo ristagno, di spessore poco più che millimetrico, sulla pavimentazione ceramica unicamente nella porzione centrale del balcone in lato ovest” (doc. 16 ricorrente pagg. 12-13). Tali considerazioni non sono state smentite dal CTP dei resistenti che nelle sue osservazioni, da un lato, ha confermato che i presunti vizi “non compromettono l'utilizzo e la funzionalità del bene ma trattasi di veri e propri inestetismi”, dall'altro, ha laconicamente e apoditticamente affermato che “i serramenti presentano delle problematiche in fase di posa (presumibilmente dovuti al corretto dimensionamento degli stessi) come rilevato durante i lavori e pertanto andranno verificati una volta posati interamente” e che il “balcone sul lato nord presenta dei difetti di smaltimento delle acque, dovuta ad una non corretta realizzazione di massetto per le pendenze adeguato,” che inciderebbero sulla funzionalità dell'opera (doc. 12 resistenti, pag. 5). A tale riguardo il CTU con la relazione del settembre 2023 ha rilevato l'impossibilità di accertare eventuali difetti correlati alla posa dei serramenti e del loro raccordo alle soglie e davanzali in quanto non ancora posati al momento della predisposizione dell'elaborato peritale;
mancata posa peraltro addebitabile alla committente, avendo l'appaltatore formalmente offerto la consegna senza successo, come da pec del 30.11.2023 (doc.25 di parte appellata) e senza che il rifiuto dei committenti abbia trovato adeguata giustificazione dall'istruttoria svolta. In specie, come accennato, non risultano sufficientemente allegati e provati i contestati vizi, il cui onere probatorio peraltro incombeva sulle odierne parti appellanti, considerata la genericità dei ricordati rilievi del CT di parte -“i serramenti presentano delle problematiche in fase di posa (presumibilmente dovuti al corretto dimensionamento degli stessi)- che lascia anche in dubbio la stessa prospettazione iniziale secondo la quale il vizio sarebbe consistito, più che nel dimensionamento in sé, nella posa dei davanzali in marmo sopra a quelli esistenti” ciò che non ha pagina 8 di 14 trovato effettivo riscontro;
donde l'acquisto, da parte degli stessi, presso terzo fornitore, di altri manufatti non è suscettibile di risarcimento. Quanto al ristagno di acqua sul balcone, il CTU ha precisato che “lo stesso è stato accertato a seguito di bagnatura diretta del pavimento del balcone con canna dell'acqua, situazione che nella realtà si potrebbe verificare molto raramente, posto che il balcone è coperto dalla soletta di sottotetto” (doc. 16 ricorrente, pag. 21), con ciò confermando l'inesistenza di un vizio funzionale. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non sono state confutate in alcun modo dalla relazione dell'arch. (doc. 13 resistenti), cui gli appellanti attribuiscono rilevanza Per_1 preminente ai fini d tamento dei vizi e difetti contestati a ove si consideri CP_1 che il citato professionista si è limitato ad affermare di aver r ulla scorta della documentazione acquisita dall'arch. (CTP dei resistenti in sede di ATP), “la effettiva Per_2 presenza di vizi e difetti così come specificati ed illustrati nella relazione dallo stesso redatta e che dovranno essere oggetto di lavori di completamento nell'ambito delle attività indispensabili alla conclusione delle opere assentite dalla pratica edilizia Superbonus 110”. Con specifico riferimento ai serramenti l'arch. ha poi aggiunto di aver acquisito “la Per_1 documentazione che illustra le problematiche riguardanti la posa dei serramenti e che hanno portato i Committenti alla necessità di dover ordinare a proprie spese nuovi serramenti da altro fornitore”, senza specificare alcunché di concreto in merito ai presunti vizi di tale fornitura. Ebbene, a fronte della mancata puntuale contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU, il Tribunale non ha potuto fare altro che dare atto che “i vizi denunciati sono già stati esclusi in sede di ATP, senza che venga aggiunto alcunché di nuovo per contrastare le risultanze cui è ivi giunto il consulente. La già citata relazione di parte (doc. 13 resistenti), infatti, richiama quella del CTP dell'ATP, senza aggiungere una virgola”. Con specifico riferimento ai serramenti il giudice di prime cure ha inoltre precisato che:
“Quanto alle contestazioni mosse da e in relazione al SAL 3, l'ATP ha accertato che i Pt_1 Parte_2 serramenti risultano ben fatti e che n po atare difetti di posa quali quelli indicati a pag. 13 del documento n. 4 dei resistenti, ossia una relazione che, peraltro, non confronta gli infissi con le parti edili. La ricorrente, per di più, ha provato di aver offerto la consegna, senza successo. Le fatture e il bonifico, infine – che non sono sopravvenuti, perché di dicembre 2023 e gennaio 2024 –, sono stati prodotti tardivamente e, comunque, le misure paiono essere, da quanto è dato comprendere, le stesse del contratto (rispettate dalla come accertato in ATP)”. CP_1
Gli appellanti, a sostegno del gravame si sono limatiti a richiamare le inconsistenti relazioni redatte dai propri tecnici giungendo persino ad affermare che il giudice di prime cure non ne avrebbe tenuto conto quando, invece, risulta per tabulas che il Tribunale ha esaminato tutta la documentazione prodotta dagli odierni appellanti, ivi incluse: le relazioni dell'arch. (doc. 12 resistenti), dell'arch. (doc. 13 resistenti) e di AI SR (docc. 4 e Per_2 Per_1 tenti), nonché la fattura di a dei nuovi serramenti e il relativo bonifico di pagamento, sebbene tali ultimi documenti siano stati tardivamente depositati. Infine, si rileva che non hanno fondamento nemmeno le ulteriori contestazioni sollevate dagli appellanti quanto alla fornitura dei serramenti e al relativo corrispettivo atteso che: a) la doglianza relativa al colore degli infissi è inammissibile in quanto tardivamente dedotta pagina 9 di 14 nel corso del giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. e, in ogni caso, è infondata in quanto del tutto indimostrata;
b) l'importo di € 28.629,29, liquidato dal Tribunale per la fornitura de qua, non include i costi relativi alla posa degli infissi come emerge dal SAL 3 (doc. 17 ricorrente) che esplicitamente esclude il montaggio dei serramenti e il relativo corrispettivo. Per i suesposti motivi si respingono i primi due motivi di appello e poiché oltre all'intervenuto mutamento dei luoghi, come detto, la relazione di parte prodotta in giudizio non aggiunge nulla di nuovo e di specifico per contrastare le risultanze dell'ATP, non si ravvisano gli estremi per disporre nuova CTU in questa sede. 3.4 Non miglior sorte merita il terzo motivo di gravame dato che l'ing. nella Persona_3 perizia finale del 22/09/2023 ha dichiarato di non aver riscontrato “ denze normative nei SAL e nell'asseverazione in atti”. Inoltre, ad onta di quanto sostenuto dagli appellanti, la CTU non prevede affatto che l'appaltatore avrebbe dovuto rilasciare i documenti relativi al SAL 2, ma si è limitata ad affermare in via generale che: “Per portare a compimento la procedura relativa al Superbonus 110% dovranno essere completate le opere, emessi SAL ed Asseverazione finale, complete di tutti i dati necessari ed i cui importi oggetto di bonus dovranno essere congrui e coerenti tra tutti i documenti presentati, predisposta e presentata al comune di Alserio la documentazione di fine lavori entro il periodo di vigenza dell'agevolazione, attualmente quindi entro il 31.12.2023”. Peraltro, il SAL 2 relativo ai lavori di efficientamento energetico e il SAL 2 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria (docc. 11 e 12 ricorrente) hanno ad oggetto le opere eseguite alla data del 10/09/2022 ed erano già stati emessi al momento della redazione della consulenza tecnica che, come già rilevato, non ha riscontrato mancanze nella documentazione predisposta dall'appaltatore ai fini del superbonus, che comprendeva anche quella relativa al SAL 2. A ciò aggiungasi che i documenti nn. 14 e 20 prodotti dai resistenti sono del tutto inidonei ad attestare l'inadempimento contestato a CP_1
Infatti, il doc. 20 è una email del 3/2/2023, dunque antecedente alla CTU, con cui il consulente dei resistenti ha chiesto (non si sa a chi) la produzione di alcuni documenti mancanti ai fini della validazione della pratica superbonus, mentre il doc. 14 è una email del 2/11/2023 con cui l'appaltatore, in risposta alla sottostante email con cui Parte_3 chiedeva genericamente l'inoltro della documentazione relativa al Sal 2, ha dichiarato la propria disponibilità a fornire eventuali documenti mancanti dietro inoltro del relativo elenco al proprio legale e dalla documentazione agli atti non risulta che i resistenti abbiano mai dato seguito a tale richiesta. In definitiva, come correttamente rilevato dal Tribunale, la doglianza in esame è infondata sia perché esclusa dalla CTU, sia perché i resistenti non sono stati in grado di specificare quale documentazione non sarebbe stata consegnata da nemmeno nella mail CP_1 trasmessa da all'appaltatore in data 31/10/202 resistenti). Parte_3
Infine, va rilevato che non appaiono conformi al vero le affermazioni contenute a pag. 25 dell'appello ove si afferma che: “la mancata tempestiva consegna della documentazione da parte pagina 10 di 14 dell'appaltatrice ha comportato danni agli appaltatori (rectius committenti) quali: CP_1
l'impossibilità di SAL02 a causa della mancata definizione delle somme suddivise in base ai massimali (categorie di intervento) di Legge. Si rileva che l'appaltatrice, di fatto non ha fornito alcuna indicazione utile a determinare nello specifico il valore dei crediti/somme deducibili per categoria di intervento, anche da suddividere in base alle fatture pagate/somme corrisposte”. Tali affermazioni sono puntualmente smentite dalla mail del 14/3/2024 trasmessa ai resistenti dall'arch. (che ha curato la asseverazione dei SAL per conto di Per_4 CP_1 dalla quale emerge che il professionista ha fornito tutte le indicazioni utili alla individuazione degli importi relativi agli interventi trainanti e trainati e delle spese ammesse e sostenute, peraltro contenute nella Asseverazione del SAL 2 (doc. 27 ricorrente). Quanto alle prestazioni tecniche relative ai “visti di conformità”, che non sarebbero state eseguite dall'appaltatore ancorché previste dal CME alle voci 129 e 130 (recanti “visto di conformità dichiarazioni fiscali”), come più volte ribadito dal ricorrente, il computo metrico si riferisce alla asseverazione necessaria per l'accesso al superbonus, ovvero ad una prestazione che di fatto è stata espletata dal ricorrente (tramite l'arch. , e non anche al Per_4 visto di conformità necessario ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 119, co. 11, DL 34/2020 (visto che, oltretutto, in base all'art. 119 può essere rilasciato solo da commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF). Il che risulta anche confermato dalla circostanza che nel corso dell'appalto non è mai stata chiesta all'appaltatore la redazione del citato documento nonostante l'emissione di n. 2 SAL per ogni tipologia di intervento alla data di comunicazione della risoluzione del contratto da parte di (14/11/2022), sicché ogni contestazione sul punto si appalesa del tutto CP_1 pretestuosa. Quanto alla risoluzione del contratto di appalto il Tribunale ne ha imputato la responsabilità ai committenti “sia perché i resistenti non hanno contestato gli insulti e le minacce rivolte alle maestranze dell'appaltatrice sia perché hanno smesso di corrispondere i pagamenti senza giustificato motivo”. A prescindere dal fatto che gli odierni appellanti non hanno puntualmente smentito gli episodi incresciosi verificatisi in cantiere, la reale ragione giustificatrice della risoluzione anticipata va ricercata -così integrandosi la motivazione di primo grado sul punto- nella mancata cooperazione dei committenti che, invocando pretestuose ragioni e presunti vizi poi non riscontrati, con il loro comportamento hanno impedito all'appaltatore di ultimare i lavori commissionati Né vale quindi invocare la clausola contenuta nella scrittura privata del 26.5.2022, sostenendo che l'appaltatore non era legittimato a pretendere alcuna ulteriore somma prima della fine dei lavori Non è dunque censurabile la sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei committenti che non hanno diritto al risarcimento di alcun danno. Il quarto motivo di appello deve, quindi, essere respinto unitamente al sesto motivo, vertente sulla mancata delibazione della domanda risarcitoria formulata dai resistenti, e pagina 11 di 14 all'ottavo motivo sulla mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti dai medesimi resistenti dato che, come già rilevato nella ordinanza del 24.7.2025, la prova testimoniale è inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze generiche e/o valutative o, ancora, da provarsi documentalmente, o irrilevanti ai fini della decisione della causa, mentre l'espletamento di una ulteriore CTU non può essere accolta per quanto esposto con riferimenti ai primi due motivi d'appello. L'eccezione di inammissibilità dell'intervento dell'arch. è del pari infondata. CP_2
Sul punto si rileva che la costituzione in giudizio del DL è del tutto tempestiva, dato che l'art. 268 c.p.c. consente l'intervento volontario fino alla rimessione della causa in decisione, e le domande formulate con l'atto di intervento sono pienamente ammissibili posto che l'arch. si è limitato a chiedere “l'accoglimento delle conclusioni precisate da parte ricorrente, CP_2 con rigetto di quelle precisate da parte resistente” ed il riconoscimento delle spese del procedimento di ATP in cui era stato coinvolto proprio dai committenti quale terzo chiamato. Tale ultima richiesta, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non altera
“l'oggetto sostanziale della originaria controversia” poiché discende automaticamente dal principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tale riguardo la Cassazione ha chiaramente affermato che: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Cass. 13154/2025). Pertanto, siccome le spese di ATP rappresentano spese giudiziali e l'ATP è stato acquisito nel giudizio dinanzi al Tribunale di Como, i resistenti, in quanto soccombenti, correttamente sono stati condannati al pagamento di tali spese nei confronti delle controparti. In merito al settimo motivo si rileva che il contratto di appalto, come anche la scrittura privata del 16.5.2022, sono stati sottoscritti tanto dalla sig.ra , quanto dal sig. , Pt_1 Parte_2 nella loro qualità di committenti e comproprietari dell'im ile sito in Alser Carcano n.
7. Pertanto, i lavori sull'immobile sono stati eseguiti da dietro richiesta CP_1
e nell'interesse di entrambi i committenti che, conseguentemente, ligati in solido per il pagamento del corrispettivo dovuto dall'appaltatore. Infine, quanto alla liquidazione delle spese processuali si fa presente che la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite deriva, come già sottolineato, dalla pedissequa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in base al quale le spese di giudizio devono essere poste a carico del soccombente. Quanto all'ammontare delle spese liquidate nella sentenza gravata si evidenzia che il Tribunale le ha quantificate sulla base del valore della causa (i.e. € 58.622,86), come previsto dall'art. 5 del DM 55/2014 e seguenti e, conseguentemente, ha applicato lo scaglione di riferimento previsto dal DM 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
pagina 12 di 14 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, la liquidazione che il giudice è tenuto ad operare in sentenza è complessiva, ancorché debba essere effettuata sulla base delle fasi del giudizio che hanno avuto effettivamente luogo. Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto le spese di lite per tutte le fasi del processo in quanto effettivamente espletate. Il fatto che non siano stati ammessi i mezzi istruttori dedotti dalle parti non ha alcun rilievo ai fini della liquidazione delle spese per la fase di trattazione/istruttoria che, come stabilito dall'art. 4, co. 5, del citato DM 55/2014 e confermato dalla Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 30219/2023), sono dovute anche nel caso in cui l'attività defensionali delle parti si sia limitata, come nel caso di specie, alla produzione di memorie istruttorie. La liquidazione in primo grado oltre a rispettare lo scaglione applicabile - che come detto in base al valore della domanda è quello da € 52.000 a 260.000- è compresa tra i parametri medi (€ 14.103,00) e massimi (€ 21.155,00) per e tra i parametri minimi e medi in CP_1 favore dell'arch. ed è stata giustificat unale, quanto alla prima “in ragione CP_2 della violazione, da sistenti, del principio di sinteticità dettato dal nuovo art. 121 c.p.c., così come sanzionata dal nuovo art. 46 disp. att. c.p.c., a maggior ragione ove si consideri il richiamo formulato dal giudice nel verbale del 15.2.2024 e ignorato dai committenti e che, comunque, i corposi (seppur ripetitivi) atti difensivi del soccombente hanno necessariamente reso più impegnativa la difesa della controparte. Vanno, viceversa, applicati i valori tra medi e minimi rispetto all'intervenuto, stante la sua posizione defilata”. La decisione in parte qua non è stata oggetto di censure da parte degli appellanti che, pertanto, non possono dolersi del quantum, a loro avviso “ingentissimo”, riconosciuto dal Tribunale in favore delle controparti.
*** Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri intermedi tra minimi e medi con riferimento a e nei minimi (trattandosi di CP_1 questioni inerenti all'ammissibilità dell'intervento e le spese di ATP) con riferimento all'interveniente, con esclusione per entrambi della fase istruttoria qui non espletatasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di e di CP_1
che si liquidano, rispettivamente, nell'importo di € 6.5 r la Controparte_2
per il secondo, oltre spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano in data 8 ottobre 2025.
Il Consigliere est dott. Francesco Distefano Il Presidente
dott. Alberto Vigorelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano
Consigliere rel. dott. Marco Del Vecchio
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 73/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e . ocinio C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
U ati in elchiorre Gioia n. 88, presso il predetto difensore, APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e Controparte_1 C.F._3
P.I.V.A. ), con il patrocinio dell'avv. Michele Mazzoleni, elettivamente P.IVA_2
domiciliata in Lecco, C.so Matteotti n. 5/B, presso il predetto difensore,
pagina 1 di 14 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._4
MO OF, elettivamente domiciliato in Erba, via Leopardi n. 7/D, presso il predetto difensore,
APPELLATI avente ad oggetto: appalto
***
Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 281 decies ss. c.p.c., promosso contro , Parte_1 Controparte_3
Parte_3 Controparte_1
a) condannare e al pagamento in suo favore della somma di Parte_1 Parte_2
€ 28.629,29, I lt onetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo ex art. 1284 c.c.; b) condannare al pagamento in favore della Parte_3 ricorrente della somma di € 29.993,57, I alutazione monetaria e interessi moratori dal dovuto al saldo al tasso previsto dal D. Lgs. 231/02; d) condannare
[...]
e in via tra loro solidale, a risarcire il danno di na Pt_1 Parte_2 ial rsi nella misura di € 14.379,40 ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa. Deduceva al riguardo che:
- con contratto di appalto del 5.03.2022 i sig.ri e gli avevano affidato Pt_1 Parte_2
l'esecuzione dei lavori di “efficientamento energetico im le r i cui all'art. 119 D.L. 34/2020 e manutenzione straordinaria” da eseguire presso l'immobile ubicato in Alserio (Co), in Via Carcano n. 7, a fronte di un corrispettivo inizialmente pattuito di € 209.170,29 oltre ad I.V.A;
- con successiva scrittura privata del 16.05.2022 i committenti, l'appaltatore e , Parte_3 per quanto di competenza, avevano definito quali delle opere, ivi compres variante nel frattempo richieste, avrebbero riguardato la parte civile dell'immobile e quali la parte commerciale;
- aveva regolarmente eseguito le opere commissionate sotto la supervisione del CP_1 avori incaricato dai committenti, ma era stata costretta a interrompere i lavori dapprima in data 28/07/2022 e successivamente, in via definitiva, in data 27/09/2022 a causa dei comportamenti e dell'inadempimento dei committenti all'obbligo di pagamento del corrispettivo;
- sebbene il cantiere fosse fermo, nell'ottobre del 2022 i committenti avevano ordinato al lattoniere (fornitore di di accedere al cantiere e provvedere all'installazione di una CP_1 cornice di rame a co el cappotto (opera non contemplata nel progetto e non autorizzata) che avrebbe potuto comportare la revoca dei benefici fiscali;
pagina 2 di 14 - nel novembre 2022, non essendo stato possibile addivenire ad un accordo bonario con i committenti, aveva dichiarato la risoluzione del contratto di appalto e, CP_1 successivamen proposto ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c. al fine di accertare lo stato del cantiere e di determinare entità e consistenza delle opere realizzate al momento della risoluzione;
- all'esito della consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATP, il CTU aveva confermato un credito residuo di € 28.629,29, IVA compresa, verso e Pt_1 Parte_2 nonché un credito di € 29.993,57, IVA inclusa, nei confronti di Parte_3
- nonostante gli esiti della CTU, i committenti e provveduto Parte_3 al pagamento degli importi dovuti, sicché l'appal costretto a depositare il ricorso ex art. 281- decies ss. c.p.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto di appalto per fatto e colpa dei committenti e per la condanna dei resistenti al pagamento del corrispettivo dovuto in relazione alle opere commissionate ed eseguite (complessivamente pari a € 58.622,86) e al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente da quantificare nella misura di € 14.379,40, pari a tutte le spese sostenute nel corso dell'ATP. Si costituivano in giudizio i resistenti evidenziando che: le opere non erano state ultimate per colpa dell'errata gestione della che non aveva rispettato il termine di CP_1 consegna del 20/11/2022; le opere realizzat altatore presentavano vizi e difetti mai eliminati;
non aveva consegnato la documentazione necessaria per accedere al CP_1 superbonus. Per tali motivi chiedevano il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, l'accertamento del grave inadempimento da parte della ricorrente e la sua condanna al risarcimento dei danni con riguardo ai vizi delle opere appaltate, al ritardo nella esecuzione delle opere, agli interessi passivi bancari e alla mancata consegna della documentazione necessaria per accedere al superbonus. Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio il direttore dei lavori, arch.
, chiedendo l'accoglimento del ricorso promosso da e il Controparte_2 CP_1 pese legali e tecniche sostenute in sede di ATP. All'esito della fase istruttoria, il Tribunale respingeva i mezzi istruttori dedotti dalle parti e fissava l'udienza per la discussione orale ex art. 281- terdecies c.p.c. all'esito della quale con sentenza n. 1298/2024 pubblicata il 12/12/2024 accoglieva le domande del ricorrente, così disponendo:“ dichiara risolto il contratto d'appalto per cui è causa per inadempimento della committenza;
condanna e in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2 ricorrente, a titolo di cor lav mma di € 28.629,29, i.v.a. inclusa, oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dal 10.11.2023; condanna la al Parte_3 pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti € 29.993,57 i.v.a. inclusa, oltre interessi legali ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 10.11.2023; rigetta le domande riconvenzionali formulate dai resistenti;
condanna , e la Parte_1 Parte_2 [...]
in solido, a rimborsare alla ricorrente e al ento Parte_3 ari, per la prima, a € 4.682,00 per il consulente di parte, a € 5.200,00 per il consulente d'ufficio e a € 4.497,40 (inclusi rimborso forfettario, anticipazioni, cassa previdenza e imposte) per il difensore e, per il secondo, a € 5.000,00 (oltre accessori) per il consulente di parte e a € 3.056,00 (oltre pagina 3 di 14 15% per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a.) per il difensore, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c. a decorrere dal 10.11.2023 per il ricorrente e dal 10.2.2024 per l'intervenuto; condanna
, e la in solido, a rimborsare alla ricorrente e Parte_1 Parte_2 Parte_3 all'intervenuto le spese di lite di questo giudizio, che si liquidano, per la prima, in € 786,00 per spese anticipate ed € 18.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a., e, per il secondo, in € 8.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a”. Motivava la propria decisione affermando che le contestazioni sollevate in relazione ai lavori eseguiti da erano infondate in quanto i vizi denunciati erano già stati esclusi CP_1 in sede di ATP e ne di parte prodotta in giudizio dai resistenti (doc. 13 resistenti) non aveva aggiunto nulla di nuovo per contrastare le risultanze della CTU. Analoghe considerazioni valevano per le doglianze relative al superbonus sia perché i resistenti non avevano indicato specificamente qual fosse la documentazione non consegnata dall'appaltatore, sia perché la relazione di parte prodotta in giudizio era quella già depositata in sede di ATP e non conteneva alcuna controdeduzione rispetto alle valutazioni del CTU che avevano escluso la presenza di irregolarità nella documentazione rilasciata da In ogni caso, il rischio di perdere le agevolazioni fiscali non costituiva CP_1 un danno ri Alla luce di tali considerazioni il Tribunale: accoglieva la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della committenza (sia perché i resistenti non avevano contestato gli insulti e le minacce rivolte alle maestranze dell'appaltatore sia perché avevano smesso di corrispondere i pagamenti senza giustificato motivo) e condannava e Pt_1
, in solido, al pagamento del corrispettivo di € 28.629,29 e al Parte_2 Parte_3
o di € 29.993,57, il tutto oltre interessi ex art. 1284, co. 4, al 10/11/2023; dichiarava ammissibile l'intervento del DL e la relativa domanda di pagamento delle spese sostenute in sede di ATP;
rigettava le domande riconvenzionali dei resistenti e condannava questi ultimi al pagamento delle spese di lite (liquidate per la ricorrente nel valore compreso tra i parametri medi e massimi in ragione della violazione, da parte dei resistenti, del principio di sinteticità di cui all'art. 121 c.p.c., che aveva reso più impegnativa la difesa di e nel valore compreso tra medi e minimi per l'intervenuto, stante la sua CP_4 posizione d delle spese di ATP sostenute da e dall'arch. CP_1 CP_2
Avverso la predetta sentenza hanno proposto app , e Parte_1 Parte_2
chiedendone la riforma, previa sospensione in via cautelare. Parte_3
giudizio che, a sua volta, ha chiesto il rigetto della domanda CP_1 cautelare nonché dell'appe nto inammissibile - poiché redatto in modo confuso, irrituale e senza indicare le norme di legge violate dal Tribunale - e, comunque, infondato. Si è altresì costituito in giudizio l'arch. instando per il rigetto del Controparte_2 gravame e per la conferma della sentenza i Con ordinanza del 24/07/2025 il Collegio ha respinto tanto l'istanza di sospensione della sentenza impugnata quanto le istanze istruttorie formulate con l'atto di appello e ha rimesso la causa all'udienza del 2 ottobre 2025 ex art. 350 bis c.p.c..
pagina 4 di 14 A tale ultima udienza sono comparsi i difensori delle parti e la causa è stata spedita in decisione.
Motivi della decisione L'impugnazione è articolata in nove motivi con i quali viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice: ha rigettato le eccezioni e domande svolte dai resistenti, ha accolto la domanda del ricorrente, ha dichiarato l'ammissibilità dell'intervento dell'arch. e ha condannato i resistenti al pagamento delle spese processuali e delle spese di CP_2 vore delle controparti. Si sostiene l'erroneità della decisione sulla base delle argomentazioni di seguito sintetizzate: A. il Tribunale avrebbe rigettato le eccezioni e domande dei resistenti limitandosi a valutare solo i documenti nn. 10 e 11 senza considerare la restante documentazione prodotta dagli appellanti - e, in particolare, i documenti nn. 13 (relazione tecnica dell'arch. , 12 Per_1
(relazione tecnica dell'arch. , 2 (scrittura privata del 16/05/2022), 4 ( e di Per_2
AI SRL), 5 (computo elle opere di efficientamento energetico), 14 (email del 2/11/2023 trasmessa da ai resistenti), 15 (email trasmessa da al Comune CP_1 CP_1 di Alserio in data 31/1 16 (email trasmessa dagli appellanti in data CP_1
31/10/2023) e 19 (relazione del geom. - dai quali emergerebbe ch i forniti CP_5 da erano affetti da vizi e dife ernenti le misure, la qualità e il colore), che CP_1 avevano costretto i committenti ad acquistare i serramenti da un soggetto terzo (AI SR), e che l'appaltatore non avrebbe consegnato la documentazione necessaria per il completamento della pratica ai fini dell'ottenimento del superbonus. I resistenti chiedono, pertanto, la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato e al pagamento dell'importo di € 28.629,29 anche in considerazione del fatto Pt_1 Parte_2
i ti forniti da erano di colore bianco mentre l'autorizzazione CP_1 paesaggistica imponeva il color che il predetto importo copre non solo la fornitura dei serramenti, ma anche quello della relativa posa da parte di che, tuttavia, non ha CP_1 mai avuto luogo;
B. le affermazioni del Tribunale secondo cui: a) le contestazioni mosse da Parte_3 sarebbero infondate in quanto in sede di ATP è stata esclusa la presenza de e b) la relazione di parte prodotta dai resistenti (doc. 13 resistenti) non sarebbe stata in grado di scalfire le risultanze della CTU. Inoltre, il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che: lo stesso consulente dell'ATP avrebbe evidenziato la mancata esecuzione di tutti i lavori da parte di e la presenza di vizi e difetti che l'appaltatore avrebbe dovuto CP_1 sanare, cosa che vvenuta;
lo stesso CTU avrebbe affermato che “è necessario che l'impresa esecutrice, fornisca la documentazione richiesta per il completamento del SAL 2 e completi le opere mancanti, vengano emessi i SAL, successivamente validati dalla D.L. redatta l'asseverazione finale e conclusi i lavori con la presentazione delle opportune comunicazioni presso il Comune di Alserio”. A fronte di quanto sopra il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei committenti dato che, viceversa, l'inadempimento era pagina 5 di 14 imputabile unicamente a per non aver eseguito i lavori a regola d'arte, per non CP_1 averli ultimati e per non segnato la documentazione necessaria per l'accesso del superbonus;
C. le considerazioni espresse dal Tribunale in merito alla infondatezza delle doglianze relative alla mancata consegna di documentazione relativa al superbonus non sarebbero corrette poiché il giudice non avrebbe considerato che: in base al contratto di appalto era tenuta ad occuparsi “dei visti di conformità che sono per l'appunto le asseverazioni CP_1 necessarie per poter procedere alla cessione del credito”; la documentazione da integrare risultava dal documento n. 20 prodotto dai resistenti;
il rifiuto di di consegnare la CP_1 documentazione mancante risulterebbe dal documento n. 14 agli appellanti, che avrebbe contenuto confessorio ex art. 2735 c.c.; lo stesso CTU avrebbe affermato che l'appaltatore era tenuto a fornire la documentazione “richiesta per il completamento del SAL 2”. Gli appellanti contestano, inoltre, le motivazioni addotte dal Tribunale ai fini dell'accoglimento della risoluzione del contratto per fatto e colpa dei committenti, sia perché non sarebbe mai stata fornita la prova degli insulti e delle minacce rivolte ai fornitori dell'appaltatore, sia perché l'appaltatore non poteva pretendere alcun pagamento prima di aver completato i lavori e di aver eliminato i vizi e difetti dato che con la scrittura privata del 16.5.2022 le parti avevano concordato che l'importo di € 65.000,00 sarebbe stato corrisposto in 10 rate mensili a partire dalla fine dei lavori. Pertanto, considerato che non ha mai ultimato i lavori, la stessa non aveva titolo per richiedere il pagamento CP_1 spettivo e, anzi, avrebbe dovuto essere condannata al risarcimento dei danni arrecati alla committente per ritardo nella consegna (20/11/2022); D. la dichiarazione di risoluzione del contratto per fatto e colpa dei committenti sarebbe errata poiché in contrasto con le prove documentali prodotte dai resistenti e, in particolare, con la relazione dell'arch. che avrebbe confermato la presenza di vizi e difetti nelle Per_1 opere eseguite da ltre, il Tribunale non avrebbe considerato il fatto che CP_1 non ha ul vori contrattuali, come riconosciuto dallo stesso CTU, e che CP_1 ciò avrebbe comportato per i resistenti “danni irrimediabili per l'accesso al bonus 110%”; E. le motivazioni poste dal Tribunale alla base dell'ammissibilità dell'intervento in giudizio dell'arch. sarebbero erronee sia perché l'operato di quest'ultimo non sarebbe CP_2 immune visto che avrebbe ostacolato il subentro del nuovo DL nominato dalla committenza (come evidenziato dall'arch. nel documento n. 13), sia perché Per_1
l'intervento sarebbe tardivo, si poiché la d di pagamento delle spese di ATP, formulata dall'arch. si porrebbe in contrasto con le previsioni dell'art. 105 c.p.c. CP_2 siccome andrebbe a e il petitum e la causa petendi del giudizio promosso da CP_1 nei confronti degli odierni appellanti, in violazione dei limiti entro i quali è consentito l'intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti. Gli appellanti chiedono, pertanto, che venga dichiarata l'inammissibilità dell'intervento del terzo;
F. gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto in loro favore il risarcimento dei danni per i vizi e difetti dei lavori eseguiti da ed CP_1 evidenziati nella relazione dell'arch. e nella relazione di Akami Sr ai Per_1
pagina 6 di 14 serramenti, da determinare a mezzo CTU, nonché dei costi che hanno dovuto sostenere per
“sanzione remissione in bonis” SAL 50% e SAL 1 e per i visti di conformità sui SAL, emessi da pur trattandosi di attività che avrebbe dovuto essere svolta dall'appaltatore CP_6 in base al contratto stipulato tra le parti;
G. la condanna del , in solido con la , al pagamento in favore di Parte_2 Pt_1 CP_1 dell'importo di € 28. ebbe errata poiché sussisterebbe “alcun contratto preveda in capo a tale soggetto obbligazioni di sorta nei confronti di ; CP_1
H. contestano altresì la mancata ammissione delle prove dedotte reiterando la richiesta di ammissione di CTU - per l'accertamento dei vizi e difetti delle opere eseguite da CP_1 degli ulteriori inadempimenti perpetrati dall'appaltatore e per la quantificazione danni patiti dai resistenti - e della prova per testi sui capitoli di dedotti nella memoria ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c.; I. infine, gli appellanti censurano la condanna al pagamento delle spese di lite che non sarebbe giustificata sia in ragione della infondatezza nel merito delle domande formulate dal resistente, sia in relazione al quantum liquidato dal Tribunale in favore del resistente e del terzo intervenuto. Sotto quest'ultimo profilo deducono che la liquidazione operata in sentenza non darebbe contezza “dello scaglione di valore” preso in considerazione dal giudice e che il Tribunale avrebbe quantificato le spese di lite senza operare una suddivisione tra fase di studio, memorie ecc., e senza considerare che la causa è stata decisa senza l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti.
*** OSSERVAZIONI DELLA CORTE Preliminarmente si evidenzia che l'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata. Come già evidenziato dalla Cassazione (cfr. Cass. ord. n. 7675/2019), la specificità dei motivi di appello non deve essere intesa in senso formalistico, essendo sufficiente a tal fine una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, nonché delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Nella specie lo svolgimento consente di individuare i capi della sentenza che parte appellante ha inteso impugnare e i punti controversi di cui si sollecita una diversa ricostruzione, con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo Tanto premesso, nel merito, l'appello è infondato. Quanto ai vizi e difetti dei lavori eseguiti da di cui ai primi due motivi di appello, si CP_1 osserva che la contestazione è del tutto ge he l'unica più puntuale descrizione dei presunti vizi è in realtà contenuta nella originaria comparsa di risposta degli odierni appellanti “Dal punto di vista tecnico, il piano di appoggio dei serramenti realizzati dalla non CP_1 tiene conto della posa dei davanzali in marmo sopra a quelli esistenti. Questa scelta progettu ce a coprire le fessure di scolo delle acque del serramento compromettendone un corretto funzionamento”. Tuttavia, tale contestazione non ha trovato neanche riscontro nei rilievi del C.T di parte, oltre che in sede di ATP. pagina 7 di 14 Sul punto il CTU ing. ha chiaramente affermato che: “Durante il sopralluogo del Persona_3
18 maggio 2023, si è ac enerale i difetti lamentati dai resistenti, ove sussistenti, sono di minima entità e costituiscono per lo più modesti inestetismi dell'opera, non compromettendone la funzionalità, il normale godimento e la realizzazione secondo la regola dell'arte”. Più in dettaglio, con riferimento ai vizi denunciati dai resistenti il predetto consulente tecnico, ha precisato che:
“- il canale di gronda del tetto è stato adeguato nel corso dei lavori mediante posa di una banda perimetrale esterna e non si è accertato il difetto lamentato in merito all'insufficiente dimensionamento del canale;
- i colmi presentano minimi disallineamenti, senza pregiudizio della loro funzionalità;
- le lievi alterazioni cromatiche degli intonaci di facciata presenti sui fronti nord ed est del fabbricato, verso la pubblica via, non si ritiene possano costituire un difetto dell'opera eseguita;
- le riquadrature dei vani finestra sono realizzate con le normali tolleranze di lavorazione, le fessurazioni lamentate non sono state riscontrate;
- i serramenti forniti, visionati presso la sede della “Falegnameria Spandri” durante il sopralluogo del 04 luglio 2023, non presentano visibili difetti di verniciatura o del ferramenta, e sono conformi al campione prodotto;
- a seguito di prova di bagnatura effettuata nel corso delle operazioni, si è accertato che l'acqua generalmente scorre lentamente ma regolarmente verso l'esterno del balcone di primo piano, permanendo un minimo ristagno, di spessore poco più che millimetrico, sulla pavimentazione ceramica unicamente nella porzione centrale del balcone in lato ovest” (doc. 16 ricorrente pagg. 12-13). Tali considerazioni non sono state smentite dal CTP dei resistenti che nelle sue osservazioni, da un lato, ha confermato che i presunti vizi “non compromettono l'utilizzo e la funzionalità del bene ma trattasi di veri e propri inestetismi”, dall'altro, ha laconicamente e apoditticamente affermato che “i serramenti presentano delle problematiche in fase di posa (presumibilmente dovuti al corretto dimensionamento degli stessi) come rilevato durante i lavori e pertanto andranno verificati una volta posati interamente” e che il “balcone sul lato nord presenta dei difetti di smaltimento delle acque, dovuta ad una non corretta realizzazione di massetto per le pendenze adeguato,” che inciderebbero sulla funzionalità dell'opera (doc. 12 resistenti, pag. 5). A tale riguardo il CTU con la relazione del settembre 2023 ha rilevato l'impossibilità di accertare eventuali difetti correlati alla posa dei serramenti e del loro raccordo alle soglie e davanzali in quanto non ancora posati al momento della predisposizione dell'elaborato peritale;
mancata posa peraltro addebitabile alla committente, avendo l'appaltatore formalmente offerto la consegna senza successo, come da pec del 30.11.2023 (doc.25 di parte appellata) e senza che il rifiuto dei committenti abbia trovato adeguata giustificazione dall'istruttoria svolta. In specie, come accennato, non risultano sufficientemente allegati e provati i contestati vizi, il cui onere probatorio peraltro incombeva sulle odierne parti appellanti, considerata la genericità dei ricordati rilievi del CT di parte -“i serramenti presentano delle problematiche in fase di posa (presumibilmente dovuti al corretto dimensionamento degli stessi)- che lascia anche in dubbio la stessa prospettazione iniziale secondo la quale il vizio sarebbe consistito, più che nel dimensionamento in sé, nella posa dei davanzali in marmo sopra a quelli esistenti” ciò che non ha pagina 8 di 14 trovato effettivo riscontro;
donde l'acquisto, da parte degli stessi, presso terzo fornitore, di altri manufatti non è suscettibile di risarcimento. Quanto al ristagno di acqua sul balcone, il CTU ha precisato che “lo stesso è stato accertato a seguito di bagnatura diretta del pavimento del balcone con canna dell'acqua, situazione che nella realtà si potrebbe verificare molto raramente, posto che il balcone è coperto dalla soletta di sottotetto” (doc. 16 ricorrente, pag. 21), con ciò confermando l'inesistenza di un vizio funzionale. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU non sono state confutate in alcun modo dalla relazione dell'arch. (doc. 13 resistenti), cui gli appellanti attribuiscono rilevanza Per_1 preminente ai fini d tamento dei vizi e difetti contestati a ove si consideri CP_1 che il citato professionista si è limitato ad affermare di aver r ulla scorta della documentazione acquisita dall'arch. (CTP dei resistenti in sede di ATP), “la effettiva Per_2 presenza di vizi e difetti così come specificati ed illustrati nella relazione dallo stesso redatta e che dovranno essere oggetto di lavori di completamento nell'ambito delle attività indispensabili alla conclusione delle opere assentite dalla pratica edilizia Superbonus 110”. Con specifico riferimento ai serramenti l'arch. ha poi aggiunto di aver acquisito “la Per_1 documentazione che illustra le problematiche riguardanti la posa dei serramenti e che hanno portato i Committenti alla necessità di dover ordinare a proprie spese nuovi serramenti da altro fornitore”, senza specificare alcunché di concreto in merito ai presunti vizi di tale fornitura. Ebbene, a fronte della mancata puntuale contestazione delle conclusioni rassegnate dal CTU, il Tribunale non ha potuto fare altro che dare atto che “i vizi denunciati sono già stati esclusi in sede di ATP, senza che venga aggiunto alcunché di nuovo per contrastare le risultanze cui è ivi giunto il consulente. La già citata relazione di parte (doc. 13 resistenti), infatti, richiama quella del CTP dell'ATP, senza aggiungere una virgola”. Con specifico riferimento ai serramenti il giudice di prime cure ha inoltre precisato che:
“Quanto alle contestazioni mosse da e in relazione al SAL 3, l'ATP ha accertato che i Pt_1 Parte_2 serramenti risultano ben fatti e che n po atare difetti di posa quali quelli indicati a pag. 13 del documento n. 4 dei resistenti, ossia una relazione che, peraltro, non confronta gli infissi con le parti edili. La ricorrente, per di più, ha provato di aver offerto la consegna, senza successo. Le fatture e il bonifico, infine – che non sono sopravvenuti, perché di dicembre 2023 e gennaio 2024 –, sono stati prodotti tardivamente e, comunque, le misure paiono essere, da quanto è dato comprendere, le stesse del contratto (rispettate dalla come accertato in ATP)”. CP_1
Gli appellanti, a sostegno del gravame si sono limatiti a richiamare le inconsistenti relazioni redatte dai propri tecnici giungendo persino ad affermare che il giudice di prime cure non ne avrebbe tenuto conto quando, invece, risulta per tabulas che il Tribunale ha esaminato tutta la documentazione prodotta dagli odierni appellanti, ivi incluse: le relazioni dell'arch. (doc. 12 resistenti), dell'arch. (doc. 13 resistenti) e di AI SR (docc. 4 e Per_2 Per_1 tenti), nonché la fattura di a dei nuovi serramenti e il relativo bonifico di pagamento, sebbene tali ultimi documenti siano stati tardivamente depositati. Infine, si rileva che non hanno fondamento nemmeno le ulteriori contestazioni sollevate dagli appellanti quanto alla fornitura dei serramenti e al relativo corrispettivo atteso che: a) la doglianza relativa al colore degli infissi è inammissibile in quanto tardivamente dedotta pagina 9 di 14 nel corso del giudizio di primo grado con la seconda memoria ex art. 281-duodecies, co. 4, c.p.c. e, in ogni caso, è infondata in quanto del tutto indimostrata;
b) l'importo di € 28.629,29, liquidato dal Tribunale per la fornitura de qua, non include i costi relativi alla posa degli infissi come emerge dal SAL 3 (doc. 17 ricorrente) che esplicitamente esclude il montaggio dei serramenti e il relativo corrispettivo. Per i suesposti motivi si respingono i primi due motivi di appello e poiché oltre all'intervenuto mutamento dei luoghi, come detto, la relazione di parte prodotta in giudizio non aggiunge nulla di nuovo e di specifico per contrastare le risultanze dell'ATP, non si ravvisano gli estremi per disporre nuova CTU in questa sede. 3.4 Non miglior sorte merita il terzo motivo di gravame dato che l'ing. nella Persona_3 perizia finale del 22/09/2023 ha dichiarato di non aver riscontrato “ denze normative nei SAL e nell'asseverazione in atti”. Inoltre, ad onta di quanto sostenuto dagli appellanti, la CTU non prevede affatto che l'appaltatore avrebbe dovuto rilasciare i documenti relativi al SAL 2, ma si è limitata ad affermare in via generale che: “Per portare a compimento la procedura relativa al Superbonus 110% dovranno essere completate le opere, emessi SAL ed Asseverazione finale, complete di tutti i dati necessari ed i cui importi oggetto di bonus dovranno essere congrui e coerenti tra tutti i documenti presentati, predisposta e presentata al comune di Alserio la documentazione di fine lavori entro il periodo di vigenza dell'agevolazione, attualmente quindi entro il 31.12.2023”. Peraltro, il SAL 2 relativo ai lavori di efficientamento energetico e il SAL 2 relativo ai lavori di manutenzione straordinaria (docc. 11 e 12 ricorrente) hanno ad oggetto le opere eseguite alla data del 10/09/2022 ed erano già stati emessi al momento della redazione della consulenza tecnica che, come già rilevato, non ha riscontrato mancanze nella documentazione predisposta dall'appaltatore ai fini del superbonus, che comprendeva anche quella relativa al SAL 2. A ciò aggiungasi che i documenti nn. 14 e 20 prodotti dai resistenti sono del tutto inidonei ad attestare l'inadempimento contestato a CP_1
Infatti, il doc. 20 è una email del 3/2/2023, dunque antecedente alla CTU, con cui il consulente dei resistenti ha chiesto (non si sa a chi) la produzione di alcuni documenti mancanti ai fini della validazione della pratica superbonus, mentre il doc. 14 è una email del 2/11/2023 con cui l'appaltatore, in risposta alla sottostante email con cui Parte_3 chiedeva genericamente l'inoltro della documentazione relativa al Sal 2, ha dichiarato la propria disponibilità a fornire eventuali documenti mancanti dietro inoltro del relativo elenco al proprio legale e dalla documentazione agli atti non risulta che i resistenti abbiano mai dato seguito a tale richiesta. In definitiva, come correttamente rilevato dal Tribunale, la doglianza in esame è infondata sia perché esclusa dalla CTU, sia perché i resistenti non sono stati in grado di specificare quale documentazione non sarebbe stata consegnata da nemmeno nella mail CP_1 trasmessa da all'appaltatore in data 31/10/202 resistenti). Parte_3
Infine, va rilevato che non appaiono conformi al vero le affermazioni contenute a pag. 25 dell'appello ove si afferma che: “la mancata tempestiva consegna della documentazione da parte pagina 10 di 14 dell'appaltatrice ha comportato danni agli appaltatori (rectius committenti) quali: CP_1
l'impossibilità di SAL02 a causa della mancata definizione delle somme suddivise in base ai massimali (categorie di intervento) di Legge. Si rileva che l'appaltatrice, di fatto non ha fornito alcuna indicazione utile a determinare nello specifico il valore dei crediti/somme deducibili per categoria di intervento, anche da suddividere in base alle fatture pagate/somme corrisposte”. Tali affermazioni sono puntualmente smentite dalla mail del 14/3/2024 trasmessa ai resistenti dall'arch. (che ha curato la asseverazione dei SAL per conto di Per_4 CP_1 dalla quale emerge che il professionista ha fornito tutte le indicazioni utili alla individuazione degli importi relativi agli interventi trainanti e trainati e delle spese ammesse e sostenute, peraltro contenute nella Asseverazione del SAL 2 (doc. 27 ricorrente). Quanto alle prestazioni tecniche relative ai “visti di conformità”, che non sarebbero state eseguite dall'appaltatore ancorché previste dal CME alle voci 129 e 130 (recanti “visto di conformità dichiarazioni fiscali”), come più volte ribadito dal ricorrente, il computo metrico si riferisce alla asseverazione necessaria per l'accesso al superbonus, ovvero ad una prestazione che di fatto è stata espletata dal ricorrente (tramite l'arch. , e non anche al Per_4 visto di conformità necessario ai fini dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell'art. 119, co. 11, DL 34/2020 (visto che, oltretutto, in base all'art. 119 può essere rilasciato solo da commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF). Il che risulta anche confermato dalla circostanza che nel corso dell'appalto non è mai stata chiesta all'appaltatore la redazione del citato documento nonostante l'emissione di n. 2 SAL per ogni tipologia di intervento alla data di comunicazione della risoluzione del contratto da parte di (14/11/2022), sicché ogni contestazione sul punto si appalesa del tutto CP_1 pretestuosa. Quanto alla risoluzione del contratto di appalto il Tribunale ne ha imputato la responsabilità ai committenti “sia perché i resistenti non hanno contestato gli insulti e le minacce rivolte alle maestranze dell'appaltatrice sia perché hanno smesso di corrispondere i pagamenti senza giustificato motivo”. A prescindere dal fatto che gli odierni appellanti non hanno puntualmente smentito gli episodi incresciosi verificatisi in cantiere, la reale ragione giustificatrice della risoluzione anticipata va ricercata -così integrandosi la motivazione di primo grado sul punto- nella mancata cooperazione dei committenti che, invocando pretestuose ragioni e presunti vizi poi non riscontrati, con il loro comportamento hanno impedito all'appaltatore di ultimare i lavori commissionati Né vale quindi invocare la clausola contenuta nella scrittura privata del 26.5.2022, sostenendo che l'appaltatore non era legittimato a pretendere alcuna ulteriore somma prima della fine dei lavori Non è dunque censurabile la sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto per fatto e colpa dei committenti che non hanno diritto al risarcimento di alcun danno. Il quarto motivo di appello deve, quindi, essere respinto unitamente al sesto motivo, vertente sulla mancata delibazione della domanda risarcitoria formulata dai resistenti, e pagina 11 di 14 all'ottavo motivo sulla mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti dai medesimi resistenti dato che, come già rilevato nella ordinanza del 24.7.2025, la prova testimoniale è inammissibile in quanto avente ad oggetto circostanze generiche e/o valutative o, ancora, da provarsi documentalmente, o irrilevanti ai fini della decisione della causa, mentre l'espletamento di una ulteriore CTU non può essere accolta per quanto esposto con riferimenti ai primi due motivi d'appello. L'eccezione di inammissibilità dell'intervento dell'arch. è del pari infondata. CP_2
Sul punto si rileva che la costituzione in giudizio del DL è del tutto tempestiva, dato che l'art. 268 c.p.c. consente l'intervento volontario fino alla rimessione della causa in decisione, e le domande formulate con l'atto di intervento sono pienamente ammissibili posto che l'arch. si è limitato a chiedere “l'accoglimento delle conclusioni precisate da parte ricorrente, CP_2 con rigetto di quelle precisate da parte resistente” ed il riconoscimento delle spese del procedimento di ATP in cui era stato coinvolto proprio dai committenti quale terzo chiamato. Tale ultima richiesta, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, non altera
“l'oggetto sostanziale della originaria controversia” poiché discende automaticamente dal principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tale riguardo la Cassazione ha chiaramente affermato che: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo “ante causam” vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto” (Cass. 13154/2025). Pertanto, siccome le spese di ATP rappresentano spese giudiziali e l'ATP è stato acquisito nel giudizio dinanzi al Tribunale di Como, i resistenti, in quanto soccombenti, correttamente sono stati condannati al pagamento di tali spese nei confronti delle controparti. In merito al settimo motivo si rileva che il contratto di appalto, come anche la scrittura privata del 16.5.2022, sono stati sottoscritti tanto dalla sig.ra , quanto dal sig. , Pt_1 Parte_2 nella loro qualità di committenti e comproprietari dell'im ile sito in Alser Carcano n.
7. Pertanto, i lavori sull'immobile sono stati eseguiti da dietro richiesta CP_1
e nell'interesse di entrambi i committenti che, conseguentemente, ligati in solido per il pagamento del corrispettivo dovuto dall'appaltatore. Infine, quanto alla liquidazione delle spese processuali si fa presente che la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite deriva, come già sottolineato, dalla pedissequa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in base al quale le spese di giudizio devono essere poste a carico del soccombente. Quanto all'ammontare delle spese liquidate nella sentenza gravata si evidenzia che il Tribunale le ha quantificate sulla base del valore della causa (i.e. € 58.622,86), come previsto dall'art. 5 del DM 55/2014 e seguenti e, conseguentemente, ha applicato lo scaglione di riferimento previsto dal DM 147/2022 per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
pagina 12 di 14 Inoltre, contrariamente a quanto asserito dagli appellanti, la liquidazione che il giudice è tenuto ad operare in sentenza è complessiva, ancorché debba essere effettuata sulla base delle fasi del giudizio che hanno avuto effettivamente luogo. Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto le spese di lite per tutte le fasi del processo in quanto effettivamente espletate. Il fatto che non siano stati ammessi i mezzi istruttori dedotti dalle parti non ha alcun rilievo ai fini della liquidazione delle spese per la fase di trattazione/istruttoria che, come stabilito dall'art. 4, co. 5, del citato DM 55/2014 e confermato dalla Cassazione (cfr. Cass. sent. n. 30219/2023), sono dovute anche nel caso in cui l'attività defensionali delle parti si sia limitata, come nel caso di specie, alla produzione di memorie istruttorie. La liquidazione in primo grado oltre a rispettare lo scaglione applicabile - che come detto in base al valore della domanda è quello da € 52.000 a 260.000- è compresa tra i parametri medi (€ 14.103,00) e massimi (€ 21.155,00) per e tra i parametri minimi e medi in CP_1 favore dell'arch. ed è stata giustificat unale, quanto alla prima “in ragione CP_2 della violazione, da sistenti, del principio di sinteticità dettato dal nuovo art. 121 c.p.c., così come sanzionata dal nuovo art. 46 disp. att. c.p.c., a maggior ragione ove si consideri il richiamo formulato dal giudice nel verbale del 15.2.2024 e ignorato dai committenti e che, comunque, i corposi (seppur ripetitivi) atti difensivi del soccombente hanno necessariamente reso più impegnativa la difesa della controparte. Vanno, viceversa, applicati i valori tra medi e minimi rispetto all'intervenuto, stante la sua posizione defilata”. La decisione in parte qua non è stata oggetto di censure da parte degli appellanti che, pertanto, non possono dolersi del quantum, a loro avviso “ingentissimo”, riconosciuto dal Tribunale in favore delle controparti.
*** Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, con applicazione dei parametri intermedi tra minimi e medi con riferimento a e nei minimi (trattandosi di CP_1 questioni inerenti all'ammissibilità dell'intervento e le spese di ATP) con riferimento all'interveniente, con esclusione per entrambi della fase istruttoria qui non espletatasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore di e di CP_1
che si liquidano, rispettivamente, nell'importo di € 6.5 r la Controparte_2
per il secondo, oltre spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, della L. n. 228/2012. pagina 13 di 14 Così deciso in Milano in data 8 ottobre 2025.
Il Consigliere est dott. Francesco Distefano Il Presidente
dott. Alberto Vigorelli
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