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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro volontaria giurisdizione sotto il numero d'ordine
342/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Liberti Luigi Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Durante Giovanni Parte_2 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 21/01/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 30.07.2004 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casamassima al n. 28, parte II, serie B, anno 2004; dalla loro unione nascevano, in Bari, i figli: il 15.08.2010 e il 21.01.2012; Per_1 Per_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti la prole e quelle inerenti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n.2 lett b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M.,
1) dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data
[...]
30.07.2004 in Bari, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Casamassima al n.
28, parte II, serie B, anno 2004 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informatici in data 21/01/2025 iscritto al n. r.g. v.g.
342/2025;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3) dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 08.07.2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo