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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Sezione controversie del lavoro La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 336/2025 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Forlì – Sez. Lavoro n. 252/2024 R.S., emessa e pubblicata il 21 novembre 2024 nel procedimento R.G.L. n. 381/2023, non notificata;
avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24/07/2025; promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1
Prof. Avv. Piergiovanni Alleva, dal Prof. Avv. Alessandra Raffi e dall'Avv. Manuel Del Linz, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Bologna (BO) in via Leopardi, n. 6; appellante;
contro (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in via Correcchio n. 2/A, cap 47122, Forlì (FC), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Forlì (FC), Corso Diaz n. 36; appellata;
pag. 1 di 22 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) La sig.ra (di seguito anche “la ricorrente”) Parte_1 depositava ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti di (di seguito Controparte_1 anche “la resistente” o “ ) per sentire disposto l'annullamento del CP_1 licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 30.12.2022 per l'effetto ordinare la reintegra della lavoratrice sul posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento alla ricorrente delle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla data della reintegrazione calcolate sulla scorta dell'ultima retribuzione lorda di euro 1.745,75, con condanna della resistente ex art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese. La ricorrente allegava di avere lavorato come dipendente di con CP_1 qualifica di impiegata di 2° livello CCNL Metalmeccanici dal 20.09.2021 sino al 31.12.2022. In data 19.12.2022, la ricorrente andava in ferie sino al 31 dicembre 2022, previa richiesta formulata a consigliere di amministrazione Testimone_1 della resistente, e al Capo Officina, Andrea Buscarini e al sig. Testimone_2 responsabile del magazzino, autorizzazione ottenuta senza problemi. Nonostante il regolare svolgimento della attività lavorativa, la sig.ra Pt_1 nello stesso mese di dicembre, risultava destinataria di una contestazione disciplinare e del successivo licenziamento disciplinare, datati 23 dicembre 2022 e 30 dicembre 2022; in realtà, le lettere di contestazione e licenziamento venivano consegnate a mano solo in data 5 gennaio 2023. Quel giorno, la ricorrente veniva convocata in azienda alle ore 7:45 e le veniva richiesto di firmare le lettere di contestazione e licenziamento;
la ricorrente, tuttavia, non prendeva visione del contenuto in quanto era senza occhiali in quel momento accontentandosi dell'affermazione di legale rappresentante della Testimone_3 CP_1 secondo cui si trattava di documenti necessari per farle percepire la Invero, Pt_2 la ricorrente riteneva di essere stata assunta a tempo determinato, e solo una volta pag. 2 di 22 uscita dalla azienda, entrando in auto con la figlia, quest'ultima leggendo i documenti le rivelò che era stata licenziata da un rapporto a tempo indeterminato, per una infrazione che la ricorrente deduceva di non avere mai commesso. Pertanto, la ricorrente rientrava in azienda protestando vivacemente con Tes_3
il quale la invitava a confrontarsi con il figlio, che
[...] Testimone_1 giustificava il tutto affermando che si trattava di un modo per farle percepire la Naspi. Il licenziamento veniva dunque impugnato con raccomandata inviata via PEC in data 9 gennaio 2023. Sussisterebbe, ad avviso della ricorrente, licenziamento illegittimo per l'ipotesi di cui all'art. 3 secondo comma d.lgs. 23/2015, per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Infatti, nel caso di specie, non sussisterebbe assenza ingiustificata, in quanto la lavoratrice si era assentata per ferie regolarmente autorizzate. Si costituiva nel procedimento, tempestivamente, la resistente, concludendo per il rigetto delle domande della ricorrente ovvero in subordine per il contenimento del quantum tenendo conto dell'aliunde perceptum, con vittoria di spese. Eccepiva la resistente, in fatto, che la ricorrente si assentava dal lavoro senza fornire giustificazione, dal 20.12.2022 al 30.12.2022; la violazione veniva contestata con comunicazione del 23.12.2022, consegnata a mani alla lavoratrice in pari data;
la violazione non veniva in alcun modo giustificata e la lavoratrice rimaneva assente sino al 30.12.2022. Seguiva pertanto il licenziamento comminato con comunicazione scritta dal 30.12.2022 consegnata in pari data. Eccepiva la resistente che la lavoratrice, nel periodo in questione, non si trovava in ferie non essendo dette ferie state mai richieste né autorizzate da o da altri Testimone_1 addetti in azienda. Del resto, visto il carico lavorativo del periodo natalizio, normalmente le ferie in detto periodo non vengono concesse;
eccepiva che né il datore di lavoro e né suoi addetti a ciò autorizzati avrebbero mai riferito alla lavoratrice che il licenziamento era una modalità per accedere alla Pt_2 essendosi limitato successivamente al recesso, a tranquillizzare al Testimone_1 telefono la ricorrente informandola che col licenziamento da parte della società, e quindi in tal modo, avrebbe potuto percepire la Pt_2
Contestava pertanto radicalmente EU le deduzioni di fatto poste a fondamento del ricorso. Contestava in particolare il fatto che la ricorrente fosse pag. 3 di 22 stata convocata solo il 5 gennaio 2023 per la consegna di contestazione e licenziamento, trattandosi a suo avviso di circostanza del tutto inverosimile e superata dal tenore documentale dei due atti prodotti dalla stessa ricorrente nei quali sono presenti le date rispettivamente del 23.12.2022 e del 30.12.2022, con apposizione per ricevuta della firma della stessa che non è stata disconosciuta. Del tutto inverosimile sarebbe la circostanza per cui la ricorrente riterrebbe di essere stata assunta a tempo determinato, considerato che il contratto di proroga del tempo determinato era già scaduto ben tre mesi prima, ovvero il 19.9.2022 come da comunicazione di proroga del 19.3.2022 sottoscritta anch'essa dalla lavoratrice;
ad avviso della resistente, la circostanza relativa alla consegna dei documenti nelle date ivi indicate sarebbe insuperabile alla luce della sottoscrizione dei documenti da parte della lavoratrice, non essendo ammessa sul punto prova contraria a mezzo testimoni. Eccepiva la insussistenza dei presupposti di cui all'invocato art. 96 c.p.c., essendo la sanzione comminata pagina 6 di 16 del tutto proporzionata alla violazione contestata e commessa. Formulava la resistente in ogni caso eccezione ex art. 1227 c.c. ovvero di aliunde perceptum o percipiendum. Eccepiva il difetto di costituzione in mora per mancata offerta della prestazione lavorativa. Eccepiva l'inammissibilità della reintegrazione in ragione delle caratteristiche del datore e dell'esaurimento dell'organico di personale. La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale per testi e interrogatorio formale. (…)”. All'esito della predetta attività istruttoria e previo scambio di note conclusive autorizzate, depositate da entrambe le parti (nell'ambito delle quali, la lavoratrice, oltre a ribadire le precedenti difese ed eccezioni, eccepiva illegittimità del suo licenziamento anche per mancato superamento del numero di giorni minimi di assenza ingiustificata previsto dal CCNL applicabile alla fattispecie e deduceva l'irrilevanza del consenso del datore di lavoro alla fruizione delle feri da parte del dipendente, atteso il diritto del lavoratore al loro esaurimento entro l'anno), la causa è stata discussa all'udienza del 21/11/2024, all'esito della quale il Tribunale di Forlì ha definito la vertenza con la sentenza n. 252/2024 R.S., così statuendo:
“(…) 1) Respinge le domande di 2) Compensa integralmente le Parte_1 spese di lite”.
pag. 4 di 22 Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo, quanto al merito dei fatti di causa, dopo aver premesso che, essendo l'assenza della signora incontestata, spettasse a lei Pt_1 comprovare di aver ottenuto le ferie e di essersi assentata per tale ragione, analizzato il compendio probatorio in atti (sia documentale che testimoniale), ha ritenuto che le due lettere, di contestazione e di licenziamento, fossero state effettivamente scritte e consegnate dal titolare di parte resistente, signor Tes_3
alla lavoratrice nei giorni di loro redazione 23 dicembre e 30 dicembre
[...]
2022 e che non fosse in alcun modo provata la concessione delle ferie, con conseguente infondatezza delle pretese della lavoratrice. Quanto, poi, all'eccezione dell'allora ricorrente secondo cui il suo licenziamento risulterebbe
“ictu oculi” infondato, “perché il CCNL Metalmeccanici applicato ed applicabile al rapporto di lavoro” per cui è causa “prevede il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata per assenze di durata superiore ai 4 giorni (art. 10, lett. F, Sez. IV, Titolo VII CCNL), fattispecie che il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare e dimostrare in quanto onerato della prova del giustificato motivo soggettivo”, la stessa è stata “accantonata” dal Giudice a quo, sull'assunto che si trattasse di “domanda nuova” ed inammissibile, perché tardiva e non formulata con il ricorso introduttivo, ma solo con la successiva memoria autorizzata. Con ricorso depositato in data 21/05/2025, la sig.ra ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 30 dicembre 2022, e per l'effetto Parte_3 annullare il licenziamento ed ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro con condanna della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente alla via Correcchio n. 2/A – 47122 Forlì, al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni perdute dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra;
- e condannare la medesima parte resistente ex art. 96, comma 3, c.p.c. . In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I° MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Legge n. 604/1966, in tema pag. 5 di 22 di onere della prova del motivo giustificativo del licenziamento, in relazione al mancato rispetto e falsa allegazione dell'art. 10, lett. F, Sez. IV, Titolo VII CCNL Metalmeccanici”; “II° MOTIVO: Falso supposto di fatto in ordine all'effettivo e corretto svolgimento di procedimento disciplinare a sanzioni espulsive attraverso la consegna di lettera di contestazione disciplinare alla data del 23 dicembre 2022 e di licenziamento alla data del 30 dicembre 2022”; “III° MOTIVO: Falso supposto di fatto in ordine alla mancata concessione delle due settimane di ferie richieste da parte della OR . Pt_1
Con gli spiegati motivi di gravame, la lavoratrice appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza appellata le eccezioni e le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, sopra riepilogate.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha analiticamente contestato la Controparte_1 fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone che questa Corte voglia: “(…) 1) rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente-appellante nei confronti della resistente in quanto nulle, inammissibili e/o improcedibili, e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e o parziale delle domande svolte da parte ricorrente- appellante, 2) contenere il quantum degli importi ritenuti dovuti alla ricorrente nei limiti di quanto risulterà provato ovvero dovuto in ragione di quanto sopra esposto, e quindi anche per assenza di offerta delle prestazioni lavorative, previa detrazione dell'aliunde perceptum e/o percipiendum e, comunque, applicazione dell'art. 1227 1 e 2 comma c.c. la cui ricorrenza di entrambe le ipotesi si eccepisce anche con riferimento al danno da licenziamento nella denegata ipotesi fosse ritenuto illegittimo. In ogni caso: 3) con vittoria di spese legali e compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso l'eccezione d'inammissibilità della prova orale sulle circostanze risultanti dai documenti della lettera di contestazione e di licenziamento (doc.ti 5, 6, fasc. di pag. 6 di 22 primo grado parte ricorrente), trattandosi di un autonomo capo della decisione che non è stato oggetto di specifica impugnazione. Sempre in via preliminare, si osserva che la causa appare sufficientemente istruita alla luce della corposa attività istruttoria già svolta in prime cure, con conseguente irrilevanza e superfluità delle ulteriori istanze istruttorie versate in atti (da intendersi, per l'effetto, respinte) che, anche astrattamente, appaiono inidonee a sovvertite il quadro probatorio già acquisito, appresso analiticamente descritto. Vanno, poi, prioritariamente esaminati il secondo ed il terzo motivo di appello proposti dalla lavoratrice, da considerarsi logicamente prioritari in quanto astrattamente idonei ad accordare in favore dell'allora ricorrente la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 3, 2° co. de. D. Lgs. 23/2015 (invocata dalla lavoratrice nelle proprie conclusioni) e che appaiono fra di loro intimamente connessi. Ebbene, in punto di distribuzione degli oneri probatori con riguardo al licenziamento per assenza ingiustificata, la giurisprudenza ha anche recentemente ritenuto che compete al lavoratore comunicare tempestivamente e giustificare al datore di lavoro le assenze, così da consentirgli di organizzare l'attività produttiva, mentre nessun onere ha quest'ultimo di comunicare l'assenza di giustificazione delle assenze: “Quanto alla contestata violazione del dovere di buona fede da parte di (…) osserva la Corte che non sussiste alcun obbligo in capo al datore di lavoro di avvisare il lavoratore delle assenze ingiustificate, esiste, invece l'obbligo opposto, infatti incombe sul lavoratore (…) l'obbligo di comunicare il motivo della sua assenza” (Cass. lav.
5.8.2024 n. 3087). Tale pronuncia è confermativa del tradizionale orientamento per cui, in caso di assenza ingiustificata, sul datore di lavoro grava l'onere di provare la condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare e, quindi, di provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarlo (Cass. N.16597/2018; Cass. N.2988/2011). Cass. lav. 24697 del 11.8.2022). Svolta questa doverosa premessa in punto di diritto, osserva la Corte che il Tribunale di Forlì, a dispetto di quanto sostenuto dalla lavoratrice appellante, ha svolto una compiuta ed attenta disamina di tutto il compendio probatorio in atti, offrendone una lettura coerente e logicamente impeccabile. pag. 7 di 22 Ed infatti, il Giudice di prime nel ritenere che la sig.ra si sia resa Pt_1 responsabile di una prolungata assenza ingiustificata, ha avuto modo di osservare che: “Come si evince dalla documentazione in atti (doc.ti 5, 6 fascicolo parte ricorrente), nel caso di specie il cuore della vertenza è costituito dall'apprezzamento della veridicità, o meno, della contestazione elevata alla ricorrente di assenza ingiustificata dal lavoro, posta a fondamento del licenziamento intimato. Dalla lettura della lettera di contestazione (doc. 5 cit.) si evince l'assenza dal lavoro nella giornata del 20.12.2022, poi protrattosi sino al 30.12.2022 (doc. 6 cit.). Ad avviso della lavoratrice, nel periodo in questione essa si sarebbe trovata in ferie, regolarmente richieste e approvate. La circostanza è contestata, giacchè la resistente eccepisce che non sarebbe stata autorizzata l'assenza dal 20.12.2022 in avanti;
giova rilevare, sul punto, che non emergono, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, intime contraddizioni nella difesa della convenuta, giacché sin dalla prima difesa il periodo “non autorizzato” di assenza parte dal 20.12 e non dal 19, sì che l'affermazione per cui la ricorrente sarebbe stata in ferie, autorizzate, nella giornata del 19 non si pone in contraddizione con quanto dedotto in giudizio nei termini di preclusione. Tanto precisato, occorre domandarsi quale sia il riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame. Va premesso che non risulta oggetto di contestazione che la ricorrente si fosse effettivamente assentata dal lavoro nel periodo di riferimento. Sul punto, preme evidenziare come nella giurisprudenza di merito si sia evidenziato che “in virtù dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 il datore di lavoro deve provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e dunque dimostrare che la condotta del dipendente ha giustificato l'irrogazione della sanzione. Nel caso in cui venga addebitata l'assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può limitarsi a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul dipendente l'onere di provare elementi che possano giustificare le assenze” (Tribunale Rieti sez. lav., 30/03/2023, n.102, DeJure;
nello stesso senso, Tribunale Chieti sez. lav., 27/01/2022, n.27, DeJure). Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare se l'assenza della ricorrente era giustificata dal fatto di avere chiesto (e ottenuto) l'autorizzazione ad assentarsi per ferie. Infatti, in pag. 8 di 22 linea di massima, il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata (cfr., Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, n.12205), sì che l'elemento appare essenziale al fine della corretta valutazione dei fatti. La ricorrente afferma di avere richiesto il periodo di ferie, corrispondente agli ultimi 10 giorni/due settimane di dicembre, molte volte e a più soggetti, ottenendo l'autorizzazione senza difficoltà. Non è chiaro nella narrativa attorea del ricorso, chi avrebbe in effetti rilasciato l'autorizzazione al godimento delle ferie. Sul punto, sono stati sentiti dei testi, sotto impegno di rito e vincolo di giuramento (cfr. verbale di udienza del 30 maggio 2024). Il teste sulla cui Testimone_1 capacità a testimoniare non sembrano sussistere contestazioni, salvo quanto di seguito si dirà … sul fatto che quest'ultimo non avesse potere di impegnare formalmente ha affermato che: “per quei giorni indicati, la sig.ra CP_1 aveva fatto una richiesta di ferie – non ricordo se direttamente al CDA Pt_1 oppure al capo negozio - dal 19 al 30/31 dicembre le due settimane finali dell'anno, ma .. quello è un periodo di picco di lavoro in cui normalmente non diamo così tanti giorni di ferie, pertanto è stato risposto alla dipendente che non si poteva dare più di una giornata di ferie;
da quanto ricordo, ho dato io riscontro negativo alla richiesta della sig.ra non ricordo se direttamente a lei Pt_1 oppure attraverso il capo negozio. Ricordo che nei giorni successivi il capo negozio mi chiamò per dirmi che la sig.ra non c'era chiedendomene il Pt_1 motivo;
abbiamo aspettato qualche giorno per avere notizie o un certificato medico che però non arrivò. Ricordo che il capo negozio chiamò dicendo il martedì che sapeva che doveva essere presente ma non c'era”; il teste Pt_1 ha affermato che: “Ricordo che la sig.ra aveva chiesto con Testimone_2 Pt_1 me di assentarsi per una decina di giorni - due settimane, alla fine dell'anno; me lo chiese verbalmente. Da quanto ricordo indicativamente la richiesta la fece la settimana prima, era piena stagione invernale. Io risposi che a mio avviso non era il caso, ma visto che non decido io le ferie le dissi di sentire con e Testimone_1 che mi facessero sapere, dovendo segnare presenze e assenze. Preciso che per quanto mi riguarda devo avere l'autorizzazione da chi di competenza, quindi mi interfaccio con per queste cose. Preciso che non feci io la richiesta al sig. S_
per conto della sig.ra Ricordo che mi arrivò verbalmente da S_ Pt_1
l'ok per una giornata, e basta. La sig.ra aveva parlato con e S_ Pt_1 S_
pag. 9 di 22 quest'ultimo mi comunicò che era stata accordata una sola giornata. Poi accadde che era rimasta assente anche il giorno successivo a quello concordato al che dissi a per telefono che la sig.ra era assente;
preciso che io mi limitai S_ Pt_1
a segnare le assenze e a segnalare a questa circostanza.”; per Testimone_1 converso, i testi indotti dalla ricorrente non sembrano avere fornito elementi atti alla dimostrazione che la ricorrente avesse in effetti chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla fruizione delle ferie per il periodo di riferimento. La teste in punto alla questione in oggetto, ovvero alla Testimone_4 richiesta/autorizzazione alle ferie, ha riferito essenzialmente circostanze de relato, ovvero apprese dalla madre, ricorrente in giudizio;
ci si riferisce alla affermazione per cui “Mia madre mi aveva raccontato che era stata in ferie due settimane e al rientro delle ferie l'avevano chiamata per ritirare queste lettere”. La teste
[...] nulla ha saputo riferire sul punto, affermando che “Non ricordo cosa ES disse , non le ho chiesto cose personali, l'ho solo accompagnata perché non Pt_1 aveva la macchina. non mi raccontò nulla di questo licenziamento;
Pt_1 Pt_1 mi chiese semplicemente di accompagnarla al lavoro”. Gli ulteriori testi della resistente, ed hanno reso dichiarazioni tutto Testimone_6 Testimone_7 sommato in linea con quanto affermato dagli altri testi di CP_1
Sulla scorta delle risultanze delle prove per testi, non sembrano emergere elementi atti a confermare la versione dei fatti resa dalla ricorrente. Non sussisterebbe prova, dalle dichiarazioni dei testi, della tempestiva richiesta di ferie e della approvazione, da parte del datore di lavoro, delle ferie richieste, sì che la ricorrente non parrebbe avere raggiunto la prova dei motivi, delle ragioni della propria assenza, non emergendo elementi in grado di scalfire la veridicità della contestazione disciplinare alla base del licenziamento. La ricorrente, tuttavia, valorizza, in secondo luogo, ulteriori elementi che potrebbero mettere in una diversa luce le dichiarazioni dei testi. Ci si riferisce in particolare alle allegazioni relative alle conversazioni avute dalla ricorrente con i sig.ri dopo la comunicazione del licenziamento. Nella prospettazione S_ della ricorrente, assumerebbero infatti valenza “confessoria” o comunque rilevante le conversazioni avute, successivamente al licenziamento, di persona con e per telefono con Sul punto, la ricorrente ha Testimone_3 Testimone_1 prodotto sub doc.ti 7 e 8 le relative registrazioni. pag. 10 di 22 Nella prospettazione di EU, dette conversazioni nulla rileverebbero, avrebbero avuto unicamente lo scopo di tranquillizzare la ricorrente, ed in particolare il riferimento alla “Naspi” non costituirebbe motivazione del licenziamento, bensì mera rassicurazione in quanto la lavoratrice era agitata per via del licenziamento. Dall'ascolto delle predette registrazioni sub doc.ti 7 e 8 si possono svolgere le seguenti considerazioni: il legale rappresentante, non rende Testimone_3 chiare dichiarazioni confessorie contra se ma si limita a rassicurare genericamente la ricorrente, facendo plurimi riferimenti a , il figlio, sentito S_ anche come teste nel corso del giudizio, che, secondo la teste S_ Tes_7
gestisce il personale, pur non avendone delega formale, in capo invece al
[...] legale rappresentante. Ci si soffermerà nel prosieguo anche su questi aspetti. Il secondo aspetto che emerge all'attenzione nella registrazione è il fatto che la ricorrente afferma a più riprese di “avere detto” di essere in ferie nel periodo in questione, non emerge tuttavia rilievo dell'approvazione datoriale di tali richieste di ferie. Procedendo con l'audizione della conversazione fra la ricorrente e S_
la prima considerazione è quella che la ricorrente afferma di essere
[...] andata a ritirare la lettera di licenziamento (come se l'esistenza del licenziamento le fosse già nota) contestandone tuttavia i motivi ed insistendo di avere detto che sarebbe stata a casa in ferie;
viene contestato che il licenziamento sarebbe “per trattenere dei soldi”; non vi è confessione da parte di S_
(che poi confessione non sarebbe per i motivi di cui sopra, si intenda
[...] dunque in senso atecnico) dell'esistenza di un accordo in ordine alle ferie, ma affermazione che si tratti di un modo per fare avere la disoccupazione. Premono alcune considerazioni in ordine alla posizione di la cui Testimone_1 posizione “di fatto” di referente per il personale potrebbe incidere se non sulla sua capacità a testimoniare, quanto meno, sulla sua attendibilità. Resta il fatto che la registrazione nulla aggiunge in ordine alla prova della inveridicità del fatto contestato, mentre, anche assumendo l'inattendibilità della testimonianza di per il suo ruolo di fatto di referente del personale, seppure in Testimone_1 assenza di deleghe, resta la testimonianza di nella parte in cui Testimone_2 afferma che era stata accordata una sola giornata di ferie e non oltre. pag. 11 di 22 Ci si permette di rimarcare che l'esito testimoniale e istruttorio deve essere letto in comparazione con quanto tempestivamente dedotto in ricorso dalla sig.ra nella parte in cui essa deduce (pag. 2, n. 4 del ricorso) di avere ottenuto Pt_1
l'autorizzazione alle ferie “senza difficoltà alcuna”; invero, dall'esito testimoniale emerge, al contrario, che l'approvazione di una richiesta di ferie, per quel periodo e così a lungo, non era affatto scontata, atteso quanto affermato dal teste “Ricordo che la sig.ra aveva chiesto con me di assentarsi Tes_2 Pt_1 per una decina di giorni - due settimane, alla fine dell'anno; me lo chiese verbalmente. Da quanto ricordo indicativamente richiesta la fece la settimana prima, era piena stagione invernale. Io risposi che a mio avviso non era il caso”; il teste sul capitolo di prova “(vero che) 10. La datrice in Testimone_6 ragione anche dei notevoli carichi di lavoro che si concentrano prima del periodo natalizio di ogni anno non concede ferie in tale periodo;
“ ha risposto “cap. 10) sì è vero, solitamente è così”; del resto, la ricorrente non ha posto a fondamento della domanda altre affermazioni, quali quella di un ingiustificato diniego, o di una non risposta alla richiesta di ferie o di un affidamento in buona fede nell'approvazione della richiesta, seppure implicita (ricordiamo che la procedura di approvazione delle ferie presso è solo orale, come incontestato fra le CP_1 parti), bensì ha affermato di avere ottenuto l'approvazione senza difficoltà alcuna, elemento che risulta smentito e non confermato all'esito dell'istruttoria. Ancora, preme osservarsi che le parole della teste per cui “ disse Testimone_4 S_ che se voleva si potevano confrontare e disse che si ricordava che era andata in ferie” non sembrano confermate all'ascolto della registrazione. Ulteriore argomentazione posta a fondamento della domanda della ricorrente è quella relativa alle tempistiche di consegna della documentazione relativa al licenziamento. Nella prospettazione della ricorrente, a dispetto delle date del 23.12 e 30.12 indicate sui documenti, in realtà questi sarebbero stati consegnati solo il 5 gennaio 2023 successivo. Ad avviso della resistente, insuperabile sarebbe il fatto che entrambi i documenti recano la firma della sig.ra per ricevuta;
la firma Pt_1 non è disconosciuta;
il tema dell'ammissibilità della prova per testimoni è stato già superato;
tuttavia, la presenza della firma, nel merito, appare comunque rilevante anche perché l'argomentazione attorea si fonda sulla argomentazione pag. 12 di 22 per cui la ricorrente medesima si sarebbe determinata a firmare entrambi i documenti, senza leggerli, in quanto priva degli occhiali, e dunque non accorgendosi né del loro contenuto né della “retrodatazione” dei documenti;
tuttavia, l'argomentazione, piuttosto faticosa da ammettere anche solo in ipotesi, non è confermata dai testi;
la teste ha riferito sul punto circostanze solo Tes_4 de relato dalla stessa ricorrente, mentre la teste ha ammesso Testimone_5 genericamente di avere incontrato la ricorrente al mare i giorni prima del 10 gennaio, non offrendo contributo alla conferma che la ricorrente si trovasse in effetti al mare i giorni 23 e 30 dicembre (circostanza che renderebbe pressoché impossibile la consegna dei documenti in tali date). Inoltre, l'argomento per cui la produzione da parte resistente di copia identica a quella prodotta dalla ricorrente non pare provare nulla, atteso che trattasi di circostanza non univoca e che si presta a plurime interpretazioni. Da ultimo, la ricorrente pone a fondamento delle proprie allegazioni anche la convinzione di lavorare a tempo determinato e non indeterminato. Questo spiegherebbe la circostanza, che pare confermata anche dai testi (cfr. Caide Ragazzini, nella parte in cui afferma di avere visto la Testimone_6 ricorrente solo un giorno a gennaio), che la ricorrente non si fosse recata al lavoro neppure dopo la fine del periodo indicato di ferie e sino al 5 gennaio 2023, ossia nei primi giorni di gennaio 2023 (i giorni 2, 3, 4 da calendario erano feriali), ritenendo comunque cessato il rapporto a fine dicembre, circostanza che, diversamente, si spiegherebbe solo con la consapevolezza, maturata prima del 5 gennaio (anzi, prima del 31.12), dell'avvenuto licenziamento;
la convinzione intima di essere a tempo determinato e non indeterminato non trova tuttavia chiara conferma nell'istruttoria. Leggendo il doc. 1 prodotto dalla ricorrente, emerge che la proroga del tempo determinato, sottoscritta dalla lavoratrice, era disposta solo sino al 19.9.2022; la ricorrente, tuttavia, non spiega come possa avere ritenuto di proseguire il rapporto, oltre la scadenza e senza la firma di ulteriori proroghe, se non a seguito di una trasformazione dello stesso, a questo punto nota e comunque conoscibile alla lavoratrice;
in atti è presente inoltre la sola busta paga di dicembre 2022 (doc. 1 cit.), priva di indicazione della scadenza del contratto (la casella è vuota), apparendo così il rapporto ictu oculi privo di scadenza, circostanza da ritenersi pag. 13 di 22 nota alla ricorrente atteso che non vi è contestazione alcuna circa la regolare consegna delle buste paga. Per ultima considerazione, quand'anche volesse ammettersi che la ricorrente ritenesse di lavorare a tempo determinato e non indeterminato, questo non necessariamente deporrebbe a suo favore in quanto il periodo di assenza che si assume ingiustificata ricadrebbe comunque nell'ambito temporale di vigenza del rapporto, atteso che la ricorrente medesima afferma in sede di interrogatorio che
“Preciso che ero convinta che il mio contratto di lavoro, essendo a tempo determinato, si sarebbe concluso il 31 dicembre”. (…) >>. Anche queste puntuali considerazioni, frutto di un'attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti, valutate sia singolarmente che nel loro complesso, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure articolate dalla lavoratrice appellante con il secondo ed il terzo motivo di appello. La solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico svolto dal Tribunale di Forlì nella gravata sentenza in merito alla sussistenza dell'illecito disciplinare contestato all'allora ricorrente, peraltro, non sono scalfite dalla considerazioni svolte in questa sede dalla lavoratrice appellante con il secondo ed il terzo motivo di appello, reiterative di argomentazioni difensive già svolte nel giudizio a quo e che trovano una puntuale replica nelle considerazioni sopra riportate del Giudice a quo. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo ed il terzo motivo dell'appello proposto dalla lavoratrice vanno disattesi. Merita, invece, accoglimento, ad avviso di questa Corte, il primo motivo di gravame formulato dalla sig.ra Parte_1
Al riguardo, va precisato che in sede di note conclusionali depositate in prime cure, l'allora ricorrente deduceva, per la prima volta in giudizio, che: “(…) EU non ha fornito la prova del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, costituito dalla pretesa assenza ingiustificata, perché, questa, secondo l'art.10 lett. f) Sez. IV – Titolo VII del CCNL Metalmeccanico 5 febbraio 2021 (all. 1) applicato dalla EU, sussiste nel caso di “Assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi”. Il che, pacificamente, significa che, perché sussista il giustificato motivo di licenziamento, occorrono almeno cinque giorni di assenza pag. 14 di 22 ingiustificata. Dunque, la EU ha contestato un “fatto” che comunque non esisterebbe, perché è l'assenza prolungata per almeno cinque giorni che costituisce giustificato motivo, mentre è del tutto logico che per “fatto” debba intendersi fatto (anche) giuridico, ossia giuridicamente qualificato. (…)”. In relazione a questa doglianza, rispetto alla quale la difesa dell'allora resistente ha tempestivamente eccepito la tardività e conseguente inammissibilità, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla stessa (cfr. verbale udienza del 21/11/2024), il Tribunale di Forlì nella gravata sentenza ha osservato: << (…) Sotto il primo profilo (1) la deduzione appare costituire una domanda nuova sotto il profilo della causa petendi e dunque inammissibile in quanto tardivamente formulata;
essa infatti introduce irritualmente un nuovo profilo di asserita illegittimità del licenziamento, non dedotto nel ricorso introduttivo;
preme evidenziare sul punto che il riparto dell'onere della prova, in ogni caso, non esime la parte non onerata dall'assolvimento degli oneri di tempestiva allegazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda;
sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 25148 del 24/10/2017). (…) >>. In parte qua, la sentenza gravata non trova la condivisione di questa Corte, in quanto la doglianza in esame non costituiva e non costituisce una domanda nuova o un eccezione in senso stretto (soggetta alla preclusioni di rito) ma una mera difesa, come tale legittimamente svolta per la prima volta nelle note conclusionali depositate in prime cure. Sul punto, ad avviso di questa Corte, ha colto nel segno la difesa della lavoratrice appellante allorché ha convincentemente osservato “(…) si è trattato, e si tratta, di una mera difesa, perché la risaputa incombenza del datore di lavoro dell'onere della prova della legittimità del licenziamento, involge la sua intera fattispecie, dovendo il datore di lavoro comprovare non soltanto che un certo fatto è accaduto,
pag. 15 di 22 ma anche che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto (n.d.r. o la legge) lo contempla come fatto legittimante il licenziamento. Ha stabilito, invero, la Cass. SS.UU. n. 2951/2016, che ci si trova in presenza di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, quando la parte non contrapponga fatti estintivi o modificativi della avversa deduzione, ma si limita ad argomentare che controparte non ha provato il suo diritto. Esattamente questo è il nostro caso, perché EU doveva provare che il CCNL prevede la licenziabilità di chi si assenta arbitrariamente anche solo per tre giorni, il che non ha fatto, visto che il CCNL prevede che l'assenza sia almeno di cinque giorni”. Ciò posto in punto di diritto, in punto di fatto va osservato la lettera di contestazione disciplinare datata 23 dicembre 2022 (cfr. doc. 5 fasc. di primo grado della lavoratrice) formula la contestazione di infrazione disciplinare di assenza ingiustificata per tre o, al massimo quattro giorni, ammesso che si interpreti la contestazione come estesa allo stesso giorno 23 dicembre, oltre che alle precedenti 3 giornate del 20, 21 e 22 dicembre. Né, del resto, ad avviso di questa Corte, possono assumere rilevanza le ulteriori giornate di assenza poste in essere dalla lavoratrice, ad esempio per i giorni 27, 28, 29 dicembre, in assenza di contestazione integrativa, assente nel caso di specie. In correlazione a questa specifica questione, si rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16132 pubblicata in data 20 luglio 2007, premesso che in materia di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore, l'art. 7 l. n. 300 del 1970 stabilisce che nessuno di tali provvedimenti possa essere assunto senza previa contestazione dell'addebito, aveva affermato che, in caso di licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata dal lavoro che superi il numero di giorni di assenza previsto dal c.c.n.l. (tre nel caso di specie), il datore di lavoro ha l'onere di indicare specificamente nell'atto di contestazione tutti i giorni di assenza, non potendo essere computate, qualora la contestazione sia relativa ad un solo giorno, le ulteriori assenze intercorse tra la data di invio e quella di ricezione della contestazione medesima. A tale pronuncia aveva fatto seguito, sulla medesima questione, una successiva sentenza della Suprema Corte di segno opposto.
pag. 16 di 22 Con la sentenza n. 22127 pubblicata in data 2 novembre 2016, infatti, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare a carico del lavoratore a cui era stata contestata l'assenza ingiustificata per due giornate, protrattasi per ulteriori giornate dopo l'invio della contestazione disciplinare così da superare il limite massimo di giornate di assenza consentite dal c.c.n.l. La Cassazione ha motivato tale conclusione argomentando che la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere sempre ravvisata ogni qual volta i fatti posti alla base della iniziale contestazione e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare siano divergenti ma solo nell'ipotesi in cui tale divergenza sia anche idonea a compromettere il diritto di difesa del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare. Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, il licenziamento sarebbe illegittimo nella sola ipotesi in cui vi sia una sostanziale immutazione del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento è talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa. Il Tribunale di Como, Sez. Lavoro, con sentenza n. 272 del 14 novembre 2017, svolgendo considerazioni che trovano la condivisione di questa Corte, ha convincentemente composto il suddetto, apparente, conflitto giurisprudenziale nei termini di seguito esposti. Nel caso esaminato dalla Cassazione nel 2016, infatti, il lavoratore aveva esaurito il proprio diritto di difesa posto che lo stesso si era giustificato non solo sulle giornate specificamente indicate nella lettera di contestazione disciplinare ma anche su tutte le successive giornate di assenza che, ancorché non contestate, erano state poste alla base del provvedimento disciplinare espulsivo. Diversamente, nel caso posto al vaglio della Cassazione nel 2007 (così come, del resto, in quello esaminato dal Tribunale di Como), il lavoratore, in sede di giustificazioni, aveva preso posizione sulle sole giornate oggetto di contestazione senza nulla dedurre con riferimento alle giornate successive di assenza che, tuttavia, erano state considerate dal datore di lavoro ai fini del licenziamento disciplinare. Nell'analizzare il sopra menzionato precedente di legittimità del 2016, inoltre, il Tribunale ha anche precisato che la condotta del datore di lavoro che procede al licenziamento per un numero di giornate superiore rispetto a quelle pag. 17 di 22 precedentemente indicate nella contestazione realizza quella sostanziale immutazione dell'addebito suscettibile di inficiare il provvedimento espulsivo, soprattutto nell'ipotesi in cui il numero di giornate di assenza originariamente contestate non è sufficiente, di per sé, a giustificare il licenziamento ai sensi del c.c.n.l. Orbene, nel caso di specie, la lavoratrice appellante non è stata messa in condizione di rendere giustificazioni in merito alle giornate di assenza non oggetto di contestazione disciplinare, né tali giustificazioni sono state in concreto rese. Va, poi, osservato, sotto altro concorrente profilo, che le giornate di assenza della sig.ra successive alla data del 23/12/2022 (data della contestazione Pt_1 disciplinare) non sono state nemmeno richiamate nella lettera di licenziamento del 30/12/2022 (cfr. doc. 6 fasc. di primo grado della lavoratrice); dovendosene, dunque, dedurre che le stesse non sono state valutate dal datore di lavoro ai fini della comminatoria del licenziamento per cui è causa. Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi che l'assenza ingiustificata della sig.ra per come contestata, non sia idonea ad integrare Pt_1 gli estremi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 10, lett. F, Sez. IV, Titolo VII CCNL Metalmeccanici (cfr. doc. 6 fasc. di primo grado di parte resistente), essendo solamente passibile di una sanzione conservativa. Il licenziamento della sig.ra pertanto, deve essere dichiarato illegittimo. Pt_1
A questo punto, occorre interrogarsi sulla tutela legale da riconoscere alla lavoratrice, odierna appellante. Orbene, questa Corte ritiene di non poter applicare alla fattispecie in esame l'invocata tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2° del D. Lgs. 23/2015, prevista “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Nel caso di specie, infatti, l'illecito contestato alla sig.ra alla luce delle Pt_1 considerazioni innanzi espresse in merito all'infondatezza del secondo e del terzo motivo dell'appello della lavoratrice, deve ritenersi sussistente, ancorché punito dalla contrattazione collettiva di settore con una mera sanzione conservativa. Pertanto, deve applicarsi al caso di specie l'art. 3, 1° co. del D. Lgs. 23/215, nel testo vigente ratione temporis, ai sensi del quale: “1. Salvo quanto disposto dal pag. 18 di 22 comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. Va, poi, ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,». Non vi è dubbio, poi, che l'odierna società appellata rientri nei requisiti dimensionali di applicazione dell'art. 3, 1° co. cit. Ed infatti, è documentalmente provato, oltre che incontestato, che datrice di lavoro della Controparte_1
OR che svolge la propria attività di montaggio di pneumatici Parte_1 nuovi e ricostruiti e loro riparazione, equilibratura, convergenza, bilanciatura ed assetto ruote, occupi attualmente 30 dipendenti (e in media un numero di dipendenti pari a 33 nel 2022 e di 35 nel 2021 – cfr. doc. 3, Visura camerale storica
– fasc. di primo grado dell'allora ricorrente). Nell'ambito della forbice edittale 6/36 mensilità, questa Corte, tenuto conto della breve durata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti e del comportamento negligente e latu senso insubordinato tenuto dalla lavoratrice, ritiene che l'indennità risarcitoria spettante alla sig.ra debba essere quantificata nel Pt_1 minimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento del calcolo del tfr.
pag. 19 di 22 Sul punto si osserva che non vi è contestazione fra le parti sul fatto che tale retribuzione mensile ammonti ad € 1.745,75 lordi, indi l'indennità spettanti alla lavoratrice risulta essere pari ad € 10.474,50. Trattandosi di indennità risarcitoria forfettariamente calcolata non può farsi questione di aliunde perceptum vel percipiendum, con conseguente irrilevanza dell'eccezione sollevata sul punto dalla società appellata. L'indennità risarcitoria spettante alla lavoratrice, infine, dovrà essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'intervenuto licenziamento al saldo effettivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Si osserva, infine, per completezza espositiva, che non osta al riconoscimento in favore della sig.ra della mera tutela indennitaria di cui all'art. 3, 1° co. del Pt_1
D. Lgs. 23/2015 il fatto che l'allora ricorrente abbia invocato nei suoi atti la ben più pregnante tutela reintegratoria di cui al 3° co. della predetta disposizione. Osserva, infatti, la Corte che la domanda di tutela indennitaria deve considerarsi strutturalmente contenuta in quella “maggiore” di tutela reale, per l'evidente rapporto di “continenza” dell'una ("tutela obbligatoria”) nell'altra ( “tutela reale”), sicché non si pone affatto un profilo di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) (cfr. Cass. 9460/91). Ed invero, questa Corte aderisce al diverso orientamento giurisprudenziale che individua i fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnativa del licenziamento, esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro e nell'illegittimità dell'atto espulsivo (in proposito si vedano Cass., Sez. Un., 141/2006; Cass. 22.1.1999 n.613 e Cass. 17.5.2002 n. 7227). Deve essere, in questa sede, rimarcato che la “reintegrazione”, quale obbligazione di ricostituzione della situazione di fatto anteriore alla lesione, costituisce la regola della tutela giudiziaria in presenza di un licenziamento che si assume illegittimo, laddove quella meramente risarcitoria si pone in termini di eccezione, in quanto non completamente satisfattiva delle ragioni del creditore. La “insussistenza materiale del fatto contestato” non si atteggia, pertanto, ad elemento costitutivo di un distinto diritto soggettivo, quello appunto alla conservazione del posto di lavoro, tale da qualificare l'azione ma solo come circostanza impeditiva della tutela specifica. pag. 20 di 22 In conclusione, il primo motivo di appello della lavoratrice va accolto con statuizioni come da dispositivo, mentre vanno respinti il secondo ed il terzo motivo di appello dell'allora ricorrente, così come l'appello incidentale formulato dalla ex datrice di lavoro. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della notevole divergenza fra petitum e decisum, della complessità del quadro giuridico ed della controvertibilità dei fatti di causa, ritiene la Corte che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92, nel testo novellato dalla Corte Costituzionale con sent. n. 77/2018, per compensare fra le parti le spese di lite nella misura del 50%, con condanna della società appellata, prevalentemente soccombente, al pagamento delle residua parte per entrambi i gradi del giudizio, liquidata come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della lavoratrice).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , riformando Parte_1 integralmente la sentenza gravata, accertata l'illegittimità del licenziamento qui impugnato, in applicazione dell'art. 3, 1° co. del D. Lgs. 23/2015, nel testo applicabile ratione temporis, dichiara che il rapporto di lavoro fra le parti in causa si è estinto alla data del 30/12/2022 e condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierna appellante, a titolo di risarcimento del danno subito subito per l'illegittimo licenziamento, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad € 10.474,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- rigetta, quanto al resto, l'appello principale proposto dalla lavoratrice;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% fra le parti in causa e condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pag. 21 di 22 tempore, al pagamento della residua parte che si liquida per il primo grado in € 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge e per questo grado in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
pag. 22 di 22
avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 24/07/2025; promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dal Parte_1 C.F._1
Prof. Avv. Piergiovanni Alleva, dal Prof. Avv. Alessandra Raffi e dall'Avv. Manuel Del Linz, con elezione di domicilio presso il loro studio sito in Bologna (BO) in via Leopardi, n. 6; appellante;
contro (C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in via Correcchio n. 2/A, cap 47122, Forlì (FC), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mazzini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Forlì (FC), Corso Diaz n. 36; appellata;
pag. 1 di 22 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La vicenda giudiziaria per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono analiticamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “(…) La sig.ra (di seguito anche “la ricorrente”) Parte_1 depositava ricorso ex art. 414 c.p.c. nei confronti di (di seguito Controparte_1 anche “la resistente” o “ ) per sentire disposto l'annullamento del CP_1 licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 30.12.2022 per l'effetto ordinare la reintegra della lavoratrice sul posto di lavoro con condanna della resistente al pagamento alla ricorrente delle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla data della reintegrazione calcolate sulla scorta dell'ultima retribuzione lorda di euro 1.745,75, con condanna della resistente ex art. 96 comma 3 c.p.c. e vittoria di spese. La ricorrente allegava di avere lavorato come dipendente di con CP_1 qualifica di impiegata di 2° livello CCNL Metalmeccanici dal 20.09.2021 sino al 31.12.2022. In data 19.12.2022, la ricorrente andava in ferie sino al 31 dicembre 2022, previa richiesta formulata a consigliere di amministrazione Testimone_1 della resistente, e al Capo Officina, Andrea Buscarini e al sig. Testimone_2 responsabile del magazzino, autorizzazione ottenuta senza problemi. Nonostante il regolare svolgimento della attività lavorativa, la sig.ra Pt_1 nello stesso mese di dicembre, risultava destinataria di una contestazione disciplinare e del successivo licenziamento disciplinare, datati 23 dicembre 2022 e 30 dicembre 2022; in realtà, le lettere di contestazione e licenziamento venivano consegnate a mano solo in data 5 gennaio 2023. Quel giorno, la ricorrente veniva convocata in azienda alle ore 7:45 e le veniva richiesto di firmare le lettere di contestazione e licenziamento;
la ricorrente, tuttavia, non prendeva visione del contenuto in quanto era senza occhiali in quel momento accontentandosi dell'affermazione di legale rappresentante della Testimone_3 CP_1 secondo cui si trattava di documenti necessari per farle percepire la Invero, Pt_2 la ricorrente riteneva di essere stata assunta a tempo determinato, e solo una volta pag. 2 di 22 uscita dalla azienda, entrando in auto con la figlia, quest'ultima leggendo i documenti le rivelò che era stata licenziata da un rapporto a tempo indeterminato, per una infrazione che la ricorrente deduceva di non avere mai commesso. Pertanto, la ricorrente rientrava in azienda protestando vivacemente con Tes_3
il quale la invitava a confrontarsi con il figlio, che
[...] Testimone_1 giustificava il tutto affermando che si trattava di un modo per farle percepire la Naspi. Il licenziamento veniva dunque impugnato con raccomandata inviata via PEC in data 9 gennaio 2023. Sussisterebbe, ad avviso della ricorrente, licenziamento illegittimo per l'ipotesi di cui all'art. 3 secondo comma d.lgs. 23/2015, per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Infatti, nel caso di specie, non sussisterebbe assenza ingiustificata, in quanto la lavoratrice si era assentata per ferie regolarmente autorizzate. Si costituiva nel procedimento, tempestivamente, la resistente, concludendo per il rigetto delle domande della ricorrente ovvero in subordine per il contenimento del quantum tenendo conto dell'aliunde perceptum, con vittoria di spese. Eccepiva la resistente, in fatto, che la ricorrente si assentava dal lavoro senza fornire giustificazione, dal 20.12.2022 al 30.12.2022; la violazione veniva contestata con comunicazione del 23.12.2022, consegnata a mani alla lavoratrice in pari data;
la violazione non veniva in alcun modo giustificata e la lavoratrice rimaneva assente sino al 30.12.2022. Seguiva pertanto il licenziamento comminato con comunicazione scritta dal 30.12.2022 consegnata in pari data. Eccepiva la resistente che la lavoratrice, nel periodo in questione, non si trovava in ferie non essendo dette ferie state mai richieste né autorizzate da o da altri Testimone_1 addetti in azienda. Del resto, visto il carico lavorativo del periodo natalizio, normalmente le ferie in detto periodo non vengono concesse;
eccepiva che né il datore di lavoro e né suoi addetti a ciò autorizzati avrebbero mai riferito alla lavoratrice che il licenziamento era una modalità per accedere alla Pt_2 essendosi limitato successivamente al recesso, a tranquillizzare al Testimone_1 telefono la ricorrente informandola che col licenziamento da parte della società, e quindi in tal modo, avrebbe potuto percepire la Pt_2
Contestava pertanto radicalmente EU le deduzioni di fatto poste a fondamento del ricorso. Contestava in particolare il fatto che la ricorrente fosse pag. 3 di 22 stata convocata solo il 5 gennaio 2023 per la consegna di contestazione e licenziamento, trattandosi a suo avviso di circostanza del tutto inverosimile e superata dal tenore documentale dei due atti prodotti dalla stessa ricorrente nei quali sono presenti le date rispettivamente del 23.12.2022 e del 30.12.2022, con apposizione per ricevuta della firma della stessa che non è stata disconosciuta. Del tutto inverosimile sarebbe la circostanza per cui la ricorrente riterrebbe di essere stata assunta a tempo determinato, considerato che il contratto di proroga del tempo determinato era già scaduto ben tre mesi prima, ovvero il 19.9.2022 come da comunicazione di proroga del 19.3.2022 sottoscritta anch'essa dalla lavoratrice;
ad avviso della resistente, la circostanza relativa alla consegna dei documenti nelle date ivi indicate sarebbe insuperabile alla luce della sottoscrizione dei documenti da parte della lavoratrice, non essendo ammessa sul punto prova contraria a mezzo testimoni. Eccepiva la insussistenza dei presupposti di cui all'invocato art. 96 c.p.c., essendo la sanzione comminata pagina 6 di 16 del tutto proporzionata alla violazione contestata e commessa. Formulava la resistente in ogni caso eccezione ex art. 1227 c.c. ovvero di aliunde perceptum o percipiendum. Eccepiva il difetto di costituzione in mora per mancata offerta della prestazione lavorativa. Eccepiva l'inammissibilità della reintegrazione in ragione delle caratteristiche del datore e dell'esaurimento dell'organico di personale. La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova orale per testi e interrogatorio formale. (…)”. All'esito della predetta attività istruttoria e previo scambio di note conclusive autorizzate, depositate da entrambe le parti (nell'ambito delle quali, la lavoratrice, oltre a ribadire le precedenti difese ed eccezioni, eccepiva illegittimità del suo licenziamento anche per mancato superamento del numero di giorni minimi di assenza ingiustificata previsto dal CCNL applicabile alla fattispecie e deduceva l'irrilevanza del consenso del datore di lavoro alla fruizione delle feri da parte del dipendente, atteso il diritto del lavoratore al loro esaurimento entro l'anno), la causa è stata discussa all'udienza del 21/11/2024, all'esito della quale il Tribunale di Forlì ha definito la vertenza con la sentenza n. 252/2024 R.S., così statuendo:
“(…) 1) Respinge le domande di 2) Compensa integralmente le Parte_1 spese di lite”.
pag. 4 di 22 Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, nella predetta sentenza, riassunto lo svolgimento del processo, quanto al merito dei fatti di causa, dopo aver premesso che, essendo l'assenza della signora incontestata, spettasse a lei Pt_1 comprovare di aver ottenuto le ferie e di essersi assentata per tale ragione, analizzato il compendio probatorio in atti (sia documentale che testimoniale), ha ritenuto che le due lettere, di contestazione e di licenziamento, fossero state effettivamente scritte e consegnate dal titolare di parte resistente, signor Tes_3
alla lavoratrice nei giorni di loro redazione 23 dicembre e 30 dicembre
[...]
2022 e che non fosse in alcun modo provata la concessione delle ferie, con conseguente infondatezza delle pretese della lavoratrice. Quanto, poi, all'eccezione dell'allora ricorrente secondo cui il suo licenziamento risulterebbe
“ictu oculi” infondato, “perché il CCNL Metalmeccanici applicato ed applicabile al rapporto di lavoro” per cui è causa “prevede il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata per assenze di durata superiore ai 4 giorni (art. 10, lett. F, Sez. IV, Titolo VII CCNL), fattispecie che il datore di lavoro avrebbe dovuto allegare e dimostrare in quanto onerato della prova del giustificato motivo soggettivo”, la stessa è stata “accantonata” dal Giudice a quo, sull'assunto che si trattasse di “domanda nuova” ed inammissibile, perché tardiva e non formulata con il ricorso introduttivo, ma solo con la successiva memoria autorizzata. Con ricorso depositato in data 21/05/2025, la sig.ra ha spiegato Parte_1 appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia:
“(…) - accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 30 dicembre 2022, e per l'effetto Parte_3 annullare il licenziamento ed ordinare la reintegra della ricorrente nel posto di lavoro con condanna della società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, corrente alla via Correcchio n. 2/A – 47122 Forlì, al pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni perdute dal dì del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra;
- e condannare la medesima parte resistente ex art. 96, comma 3, c.p.c. . In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari. (…)”. Nello spiegato atto di gravame, la lavoratrice ha censurato la sentenza impugnata sulla scorta di tre distinti motivi di impugnazione, rubricati rispettivamente: “I° MOTIVO: Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 Legge n. 604/1966, in tema pag. 5 di 22 di onere della prova del motivo giustificativo del licenziamento, in relazione al mancato rispetto e falsa allegazione dell'art. 10, lett. F, Sez. IV, Titolo VII CCNL Metalmeccanici”; “II° MOTIVO: Falso supposto di fatto in ordine all'effettivo e corretto svolgimento di procedimento disciplinare a sanzioni espulsive attraverso la consegna di lettera di contestazione disciplinare alla data del 23 dicembre 2022 e di licenziamento alla data del 30 dicembre 2022”; “III° MOTIVO: Falso supposto di fatto in ordine alla mancata concessione delle due settimane di ferie richieste da parte della OR . Pt_1
Con gli spiegati motivi di gravame, la lavoratrice appellante ha veicolato in questa sede in guisa di censure alla sentenza appellata le eccezioni e le prospettazioni già svolte nel giudizio a quo, sopra riepilogate.
ritualmente costituitasi in giudizio, ha analiticamente contestato la Controparte_1 fondatezza degli avversi motivi di gravame sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone che questa Corte voglia: “(…) 1) rigettare tutte le domande svolte da parte ricorrente-appellante nei confronti della resistente in quanto nulle, inammissibili e/o improcedibili, e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale e o parziale delle domande svolte da parte ricorrente- appellante, 2) contenere il quantum degli importi ritenuti dovuti alla ricorrente nei limiti di quanto risulterà provato ovvero dovuto in ragione di quanto sopra esposto, e quindi anche per assenza di offerta delle prestazioni lavorative, previa detrazione dell'aliunde perceptum e/o percipiendum e, comunque, applicazione dell'art. 1227 1 e 2 comma c.c. la cui ricorrenza di entrambe le ipotesi si eccepisce anche con riferimento al danno da licenziamento nella denegata ipotesi fosse ritenuto illegittimo. In ogni caso: 3) con vittoria di spese legali e compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA come per legge”. Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta del compendio probatorio già acquisito in prime cure. Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva preliminarmente la Corte che la sentenza gravata risulta essere passata in giudicato nella parte in cui ha disatteso l'eccezione d'inammissibilità della prova orale sulle circostanze risultanti dai documenti della lettera di contestazione e di licenziamento (doc.ti 5, 6, fasc. di pag. 6 di 22 primo grado parte ricorrente), trattandosi di un autonomo capo della decisione che non è stato oggetto di specifica impugnazione. Sempre in via preliminare, si osserva che la causa appare sufficientemente istruita alla luce della corposa attività istruttoria già svolta in prime cure, con conseguente irrilevanza e superfluità delle ulteriori istanze istruttorie versate in atti (da intendersi, per l'effetto, respinte) che, anche astrattamente, appaiono inidonee a sovvertite il quadro probatorio già acquisito, appresso analiticamente descritto. Vanno, poi, prioritariamente esaminati il secondo ed il terzo motivo di appello proposti dalla lavoratrice, da considerarsi logicamente prioritari in quanto astrattamente idonei ad accordare in favore dell'allora ricorrente la tutela reintegratoria piena di cui all'art. 3, 2° co. de. D. Lgs. 23/2015 (invocata dalla lavoratrice nelle proprie conclusioni) e che appaiono fra di loro intimamente connessi. Ebbene, in punto di distribuzione degli oneri probatori con riguardo al licenziamento per assenza ingiustificata, la giurisprudenza ha anche recentemente ritenuto che compete al lavoratore comunicare tempestivamente e giustificare al datore di lavoro le assenze, così da consentirgli di organizzare l'attività produttiva, mentre nessun onere ha quest'ultimo di comunicare l'assenza di giustificazione delle assenze: “Quanto alla contestata violazione del dovere di buona fede da parte di (…) osserva la Corte che non sussiste alcun obbligo in capo al datore di lavoro di avvisare il lavoratore delle assenze ingiustificate, esiste, invece l'obbligo opposto, infatti incombe sul lavoratore (…) l'obbligo di comunicare il motivo della sua assenza” (Cass. lav.
5.8.2024 n. 3087). Tale pronuncia è confermativa del tradizionale orientamento per cui, in caso di assenza ingiustificata, sul datore di lavoro grava l'onere di provare la condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare e, quindi, di provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarlo (Cass. N.16597/2018; Cass. N.2988/2011). Cass. lav. 24697 del 11.8.2022). Svolta questa doverosa premessa in punto di diritto, osserva la Corte che il Tribunale di Forlì, a dispetto di quanto sostenuto dalla lavoratrice appellante, ha svolto una compiuta ed attenta disamina di tutto il compendio probatorio in atti, offrendone una lettura coerente e logicamente impeccabile. pag. 7 di 22 Ed infatti, il Giudice di prime nel ritenere che la sig.ra si sia resa Pt_1 responsabile di una prolungata assenza ingiustificata, ha avuto modo di osservare che: “Come si evince dalla documentazione in atti (doc.ti 5, 6 fascicolo parte ricorrente), nel caso di specie il cuore della vertenza è costituito dall'apprezzamento della veridicità, o meno, della contestazione elevata alla ricorrente di assenza ingiustificata dal lavoro, posta a fondamento del licenziamento intimato. Dalla lettura della lettera di contestazione (doc. 5 cit.) si evince l'assenza dal lavoro nella giornata del 20.12.2022, poi protrattosi sino al 30.12.2022 (doc. 6 cit.). Ad avviso della lavoratrice, nel periodo in questione essa si sarebbe trovata in ferie, regolarmente richieste e approvate. La circostanza è contestata, giacchè la resistente eccepisce che non sarebbe stata autorizzata l'assenza dal 20.12.2022 in avanti;
giova rilevare, sul punto, che non emergono, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, intime contraddizioni nella difesa della convenuta, giacché sin dalla prima difesa il periodo “non autorizzato” di assenza parte dal 20.12 e non dal 19, sì che l'affermazione per cui la ricorrente sarebbe stata in ferie, autorizzate, nella giornata del 19 non si pone in contraddizione con quanto dedotto in giudizio nei termini di preclusione. Tanto precisato, occorre domandarsi quale sia il riparto dell'onere della prova nella fattispecie in esame. Va premesso che non risulta oggetto di contestazione che la ricorrente si fosse effettivamente assentata dal lavoro nel periodo di riferimento. Sul punto, preme evidenziare come nella giurisprudenza di merito si sia evidenziato che “in virtù dell'art. 5 della l. n. 604 del 1966 il datore di lavoro deve provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento e dunque dimostrare che la condotta del dipendente ha giustificato l'irrogazione della sanzione. Nel caso in cui venga addebitata l'assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro può limitarsi a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul dipendente l'onere di provare elementi che possano giustificare le assenze” (Tribunale Rieti sez. lav., 30/03/2023, n.102, DeJure;
nello stesso senso, Tribunale Chieti sez. lav., 27/01/2022, n.27, DeJure). Nel caso di specie, pertanto, occorre verificare se l'assenza della ricorrente era giustificata dal fatto di avere chiesto (e ottenuto) l'autorizzazione ad assentarsi per ferie. Infatti, in pag. 8 di 22 linea di massima, il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata (cfr., Cassazione civile sez. lav., 14/06/2016, n.12205), sì che l'elemento appare essenziale al fine della corretta valutazione dei fatti. La ricorrente afferma di avere richiesto il periodo di ferie, corrispondente agli ultimi 10 giorni/due settimane di dicembre, molte volte e a più soggetti, ottenendo l'autorizzazione senza difficoltà. Non è chiaro nella narrativa attorea del ricorso, chi avrebbe in effetti rilasciato l'autorizzazione al godimento delle ferie. Sul punto, sono stati sentiti dei testi, sotto impegno di rito e vincolo di giuramento (cfr. verbale di udienza del 30 maggio 2024). Il teste sulla cui Testimone_1 capacità a testimoniare non sembrano sussistere contestazioni, salvo quanto di seguito si dirà … sul fatto che quest'ultimo non avesse potere di impegnare formalmente ha affermato che: “per quei giorni indicati, la sig.ra CP_1 aveva fatto una richiesta di ferie – non ricordo se direttamente al CDA Pt_1 oppure al capo negozio - dal 19 al 30/31 dicembre le due settimane finali dell'anno, ma .. quello è un periodo di picco di lavoro in cui normalmente non diamo così tanti giorni di ferie, pertanto è stato risposto alla dipendente che non si poteva dare più di una giornata di ferie;
da quanto ricordo, ho dato io riscontro negativo alla richiesta della sig.ra non ricordo se direttamente a lei Pt_1 oppure attraverso il capo negozio. Ricordo che nei giorni successivi il capo negozio mi chiamò per dirmi che la sig.ra non c'era chiedendomene il Pt_1 motivo;
abbiamo aspettato qualche giorno per avere notizie o un certificato medico che però non arrivò. Ricordo che il capo negozio chiamò dicendo il martedì che sapeva che doveva essere presente ma non c'era”; il teste Pt_1 ha affermato che: “Ricordo che la sig.ra aveva chiesto con Testimone_2 Pt_1 me di assentarsi per una decina di giorni - due settimane, alla fine dell'anno; me lo chiese verbalmente. Da quanto ricordo indicativamente la richiesta la fece la settimana prima, era piena stagione invernale. Io risposi che a mio avviso non era il caso, ma visto che non decido io le ferie le dissi di sentire con e Testimone_1 che mi facessero sapere, dovendo segnare presenze e assenze. Preciso che per quanto mi riguarda devo avere l'autorizzazione da chi di competenza, quindi mi interfaccio con per queste cose. Preciso che non feci io la richiesta al sig. S_
per conto della sig.ra Ricordo che mi arrivò verbalmente da S_ Pt_1
l'ok per una giornata, e basta. La sig.ra aveva parlato con e S_ Pt_1 S_
pag. 9 di 22 quest'ultimo mi comunicò che era stata accordata una sola giornata. Poi accadde che era rimasta assente anche il giorno successivo a quello concordato al che dissi a per telefono che la sig.ra era assente;
preciso che io mi limitai S_ Pt_1
a segnare le assenze e a segnalare a questa circostanza.”; per Testimone_1 converso, i testi indotti dalla ricorrente non sembrano avere fornito elementi atti alla dimostrazione che la ricorrente avesse in effetti chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla fruizione delle ferie per il periodo di riferimento. La teste in punto alla questione in oggetto, ovvero alla Testimone_4 richiesta/autorizzazione alle ferie, ha riferito essenzialmente circostanze de relato, ovvero apprese dalla madre, ricorrente in giudizio;
ci si riferisce alla affermazione per cui “Mia madre mi aveva raccontato che era stata in ferie due settimane e al rientro delle ferie l'avevano chiamata per ritirare queste lettere”. La teste
[...] nulla ha saputo riferire sul punto, affermando che “Non ricordo cosa ES disse , non le ho chiesto cose personali, l'ho solo accompagnata perché non Pt_1 aveva la macchina. non mi raccontò nulla di questo licenziamento;
Pt_1 Pt_1 mi chiese semplicemente di accompagnarla al lavoro”. Gli ulteriori testi della resistente, ed hanno reso dichiarazioni tutto Testimone_6 Testimone_7 sommato in linea con quanto affermato dagli altri testi di CP_1
Sulla scorta delle risultanze delle prove per testi, non sembrano emergere elementi atti a confermare la versione dei fatti resa dalla ricorrente. Non sussisterebbe prova, dalle dichiarazioni dei testi, della tempestiva richiesta di ferie e della approvazione, da parte del datore di lavoro, delle ferie richieste, sì che la ricorrente non parrebbe avere raggiunto la prova dei motivi, delle ragioni della propria assenza, non emergendo elementi in grado di scalfire la veridicità della contestazione disciplinare alla base del licenziamento. La ricorrente, tuttavia, valorizza, in secondo luogo, ulteriori elementi che potrebbero mettere in una diversa luce le dichiarazioni dei testi. Ci si riferisce in particolare alle allegazioni relative alle conversazioni avute dalla ricorrente con i sig.ri dopo la comunicazione del licenziamento. Nella prospettazione S_ della ricorrente, assumerebbero infatti valenza “confessoria” o comunque rilevante le conversazioni avute, successivamente al licenziamento, di persona con e per telefono con Sul punto, la ricorrente ha Testimone_3 Testimone_1 prodotto sub doc.ti 7 e 8 le relative registrazioni. pag. 10 di 22 Nella prospettazione di EU, dette conversazioni nulla rileverebbero, avrebbero avuto unicamente lo scopo di tranquillizzare la ricorrente, ed in particolare il riferimento alla “Naspi” non costituirebbe motivazione del licenziamento, bensì mera rassicurazione in quanto la lavoratrice era agitata per via del licenziamento. Dall'ascolto delle predette registrazioni sub doc.ti 7 e 8 si possono svolgere le seguenti considerazioni: il legale rappresentante, non rende Testimone_3 chiare dichiarazioni confessorie contra se ma si limita a rassicurare genericamente la ricorrente, facendo plurimi riferimenti a , il figlio, sentito S_ anche come teste nel corso del giudizio, che, secondo la teste S_ Tes_7
gestisce il personale, pur non avendone delega formale, in capo invece al
[...] legale rappresentante. Ci si soffermerà nel prosieguo anche su questi aspetti. Il secondo aspetto che emerge all'attenzione nella registrazione è il fatto che la ricorrente afferma a più riprese di “avere detto” di essere in ferie nel periodo in questione, non emerge tuttavia rilievo dell'approvazione datoriale di tali richieste di ferie. Procedendo con l'audizione della conversazione fra la ricorrente e S_
la prima considerazione è quella che la ricorrente afferma di essere
[...] andata a ritirare la lettera di licenziamento (come se l'esistenza del licenziamento le fosse già nota) contestandone tuttavia i motivi ed insistendo di avere detto che sarebbe stata a casa in ferie;
viene contestato che il licenziamento sarebbe “per trattenere dei soldi”; non vi è confessione da parte di S_
(che poi confessione non sarebbe per i motivi di cui sopra, si intenda
[...] dunque in senso atecnico) dell'esistenza di un accordo in ordine alle ferie, ma affermazione che si tratti di un modo per fare avere la disoccupazione. Premono alcune considerazioni in ordine alla posizione di la cui Testimone_1 posizione “di fatto” di referente per il personale potrebbe incidere se non sulla sua capacità a testimoniare, quanto meno, sulla sua attendibilità. Resta il fatto che la registrazione nulla aggiunge in ordine alla prova della inveridicità del fatto contestato, mentre, anche assumendo l'inattendibilità della testimonianza di per il suo ruolo di fatto di referente del personale, seppure in Testimone_1 assenza di deleghe, resta la testimonianza di nella parte in cui Testimone_2 afferma che era stata accordata una sola giornata di ferie e non oltre. pag. 11 di 22 Ci si permette di rimarcare che l'esito testimoniale e istruttorio deve essere letto in comparazione con quanto tempestivamente dedotto in ricorso dalla sig.ra nella parte in cui essa deduce (pag. 2, n. 4 del ricorso) di avere ottenuto Pt_1
l'autorizzazione alle ferie “senza difficoltà alcuna”; invero, dall'esito testimoniale emerge, al contrario, che l'approvazione di una richiesta di ferie, per quel periodo e così a lungo, non era affatto scontata, atteso quanto affermato dal teste “Ricordo che la sig.ra aveva chiesto con me di assentarsi Tes_2 Pt_1 per una decina di giorni - due settimane, alla fine dell'anno; me lo chiese verbalmente. Da quanto ricordo indicativamente richiesta la fece la settimana prima, era piena stagione invernale. Io risposi che a mio avviso non era il caso”; il teste sul capitolo di prova “(vero che) 10. La datrice in Testimone_6 ragione anche dei notevoli carichi di lavoro che si concentrano prima del periodo natalizio di ogni anno non concede ferie in tale periodo;
“ ha risposto “cap. 10) sì è vero, solitamente è così”; del resto, la ricorrente non ha posto a fondamento della domanda altre affermazioni, quali quella di un ingiustificato diniego, o di una non risposta alla richiesta di ferie o di un affidamento in buona fede nell'approvazione della richiesta, seppure implicita (ricordiamo che la procedura di approvazione delle ferie presso è solo orale, come incontestato fra le CP_1 parti), bensì ha affermato di avere ottenuto l'approvazione senza difficoltà alcuna, elemento che risulta smentito e non confermato all'esito dell'istruttoria. Ancora, preme osservarsi che le parole della teste per cui “ disse Testimone_4 S_ che se voleva si potevano confrontare e disse che si ricordava che era andata in ferie” non sembrano confermate all'ascolto della registrazione. Ulteriore argomentazione posta a fondamento della domanda della ricorrente è quella relativa alle tempistiche di consegna della documentazione relativa al licenziamento. Nella prospettazione della ricorrente, a dispetto delle date del 23.12 e 30.12 indicate sui documenti, in realtà questi sarebbero stati consegnati solo il 5 gennaio 2023 successivo. Ad avviso della resistente, insuperabile sarebbe il fatto che entrambi i documenti recano la firma della sig.ra per ricevuta;
la firma Pt_1 non è disconosciuta;
il tema dell'ammissibilità della prova per testimoni è stato già superato;
tuttavia, la presenza della firma, nel merito, appare comunque rilevante anche perché l'argomentazione attorea si fonda sulla argomentazione pag. 12 di 22 per cui la ricorrente medesima si sarebbe determinata a firmare entrambi i documenti, senza leggerli, in quanto priva degli occhiali, e dunque non accorgendosi né del loro contenuto né della “retrodatazione” dei documenti;
tuttavia, l'argomentazione, piuttosto faticosa da ammettere anche solo in ipotesi, non è confermata dai testi;
la teste ha riferito sul punto circostanze solo Tes_4 de relato dalla stessa ricorrente, mentre la teste ha ammesso Testimone_5 genericamente di avere incontrato la ricorrente al mare i giorni prima del 10 gennaio, non offrendo contributo alla conferma che la ricorrente si trovasse in effetti al mare i giorni 23 e 30 dicembre (circostanza che renderebbe pressoché impossibile la consegna dei documenti in tali date). Inoltre, l'argomento per cui la produzione da parte resistente di copia identica a quella prodotta dalla ricorrente non pare provare nulla, atteso che trattasi di circostanza non univoca e che si presta a plurime interpretazioni. Da ultimo, la ricorrente pone a fondamento delle proprie allegazioni anche la convinzione di lavorare a tempo determinato e non indeterminato. Questo spiegherebbe la circostanza, che pare confermata anche dai testi (cfr. Caide Ragazzini, nella parte in cui afferma di avere visto la Testimone_6 ricorrente solo un giorno a gennaio), che la ricorrente non si fosse recata al lavoro neppure dopo la fine del periodo indicato di ferie e sino al 5 gennaio 2023, ossia nei primi giorni di gennaio 2023 (i giorni 2, 3, 4 da calendario erano feriali), ritenendo comunque cessato il rapporto a fine dicembre, circostanza che, diversamente, si spiegherebbe solo con la consapevolezza, maturata prima del 5 gennaio (anzi, prima del 31.12), dell'avvenuto licenziamento;
la convinzione intima di essere a tempo determinato e non indeterminato non trova tuttavia chiara conferma nell'istruttoria. Leggendo il doc. 1 prodotto dalla ricorrente, emerge che la proroga del tempo determinato, sottoscritta dalla lavoratrice, era disposta solo sino al 19.9.2022; la ricorrente, tuttavia, non spiega come possa avere ritenuto di proseguire il rapporto, oltre la scadenza e senza la firma di ulteriori proroghe, se non a seguito di una trasformazione dello stesso, a questo punto nota e comunque conoscibile alla lavoratrice;
in atti è presente inoltre la sola busta paga di dicembre 2022 (doc. 1 cit.), priva di indicazione della scadenza del contratto (la casella è vuota), apparendo così il rapporto ictu oculi privo di scadenza, circostanza da ritenersi pag. 13 di 22 nota alla ricorrente atteso che non vi è contestazione alcuna circa la regolare consegna delle buste paga. Per ultima considerazione, quand'anche volesse ammettersi che la ricorrente ritenesse di lavorare a tempo determinato e non indeterminato, questo non necessariamente deporrebbe a suo favore in quanto il periodo di assenza che si assume ingiustificata ricadrebbe comunque nell'ambito temporale di vigenza del rapporto, atteso che la ricorrente medesima afferma in sede di interrogatorio che
“Preciso che ero convinta che il mio contratto di lavoro, essendo a tempo determinato, si sarebbe concluso il 31 dicembre”. (…) >>. Anche queste puntuali considerazioni, frutto di un'attenta e meditata disamina delle risultanze istruttorie in atti, valutate sia singolarmente che nel loro complesso, nella condivisione di questa Corte, sono qui ribadite e richiamate a confutazione delle censure articolate dalla lavoratrice appellante con il secondo ed il terzo motivo di appello. La solidità e la coerenza del ragionamento logico-giuridico svolto dal Tribunale di Forlì nella gravata sentenza in merito alla sussistenza dell'illecito disciplinare contestato all'allora ricorrente, peraltro, non sono scalfite dalla considerazioni svolte in questa sede dalla lavoratrice appellante con il secondo ed il terzo motivo di appello, reiterative di argomentazioni difensive già svolte nel giudizio a quo e che trovano una puntuale replica nelle considerazioni sopra riportate del Giudice a quo. Alla luce delle suesposte considerazioni, il secondo ed il terzo motivo dell'appello proposto dalla lavoratrice vanno disattesi. Merita, invece, accoglimento, ad avviso di questa Corte, il primo motivo di gravame formulato dalla sig.ra Parte_1
Al riguardo, va precisato che in sede di note conclusionali depositate in prime cure, l'allora ricorrente deduceva, per la prima volta in giudizio, che: “(…) EU non ha fornito la prova del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, costituito dalla pretesa assenza ingiustificata, perché, questa, secondo l'art.10 lett. f) Sez. IV – Titolo VII del CCNL Metalmeccanico 5 febbraio 2021 (all. 1) applicato dalla EU, sussiste nel caso di “Assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi”. Il che, pacificamente, significa che, perché sussista il giustificato motivo di licenziamento, occorrono almeno cinque giorni di assenza pag. 14 di 22 ingiustificata. Dunque, la EU ha contestato un “fatto” che comunque non esisterebbe, perché è l'assenza prolungata per almeno cinque giorni che costituisce giustificato motivo, mentre è del tutto logico che per “fatto” debba intendersi fatto (anche) giuridico, ossia giuridicamente qualificato. (…)”. In relazione a questa doglianza, rispetto alla quale la difesa dell'allora resistente ha tempestivamente eccepito la tardività e conseguente inammissibilità, dichiarando di non accettare il contraddittorio sulla stessa (cfr. verbale udienza del 21/11/2024), il Tribunale di Forlì nella gravata sentenza ha osservato: << (…) Sotto il primo profilo (1) la deduzione appare costituire una domanda nuova sotto il profilo della causa petendi e dunque inammissibile in quanto tardivamente formulata;
essa infatti introduce irritualmente un nuovo profilo di asserita illegittimità del licenziamento, non dedotto nel ricorso introduttivo;
preme evidenziare sul punto che il riparto dell'onere della prova, in ogni caso, non esime la parte non onerata dall'assolvimento degli oneri di tempestiva allegazione delle circostanze di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda;
sul punto, la Suprema Corte ha rilevato che “Nel rito del lavoro, che si caratterizza per la circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, sussiste l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 25148 del 24/10/2017). (…) >>. In parte qua, la sentenza gravata non trova la condivisione di questa Corte, in quanto la doglianza in esame non costituiva e non costituisce una domanda nuova o un eccezione in senso stretto (soggetta alla preclusioni di rito) ma una mera difesa, come tale legittimamente svolta per la prima volta nelle note conclusionali depositate in prime cure. Sul punto, ad avviso di questa Corte, ha colto nel segno la difesa della lavoratrice appellante allorché ha convincentemente osservato “(…) si è trattato, e si tratta, di una mera difesa, perché la risaputa incombenza del datore di lavoro dell'onere della prova della legittimità del licenziamento, involge la sua intera fattispecie, dovendo il datore di lavoro comprovare non soltanto che un certo fatto è accaduto,
pag. 15 di 22 ma anche che la contrattazione collettiva applicabile al rapporto (n.d.r. o la legge) lo contempla come fatto legittimante il licenziamento. Ha stabilito, invero, la Cass. SS.UU. n. 2951/2016, che ci si trova in presenza di mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio, quando la parte non contrapponga fatti estintivi o modificativi della avversa deduzione, ma si limita ad argomentare che controparte non ha provato il suo diritto. Esattamente questo è il nostro caso, perché EU doveva provare che il CCNL prevede la licenziabilità di chi si assenta arbitrariamente anche solo per tre giorni, il che non ha fatto, visto che il CCNL prevede che l'assenza sia almeno di cinque giorni”. Ciò posto in punto di diritto, in punto di fatto va osservato la lettera di contestazione disciplinare datata 23 dicembre 2022 (cfr. doc. 5 fasc. di primo grado della lavoratrice) formula la contestazione di infrazione disciplinare di assenza ingiustificata per tre o, al massimo quattro giorni, ammesso che si interpreti la contestazione come estesa allo stesso giorno 23 dicembre, oltre che alle precedenti 3 giornate del 20, 21 e 22 dicembre. Né, del resto, ad avviso di questa Corte, possono assumere rilevanza le ulteriori giornate di assenza poste in essere dalla lavoratrice, ad esempio per i giorni 27, 28, 29 dicembre, in assenza di contestazione integrativa, assente nel caso di specie. In correlazione a questa specifica questione, si rileva che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16132 pubblicata in data 20 luglio 2007, premesso che in materia di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore, l'art. 7 l. n. 300 del 1970 stabilisce che nessuno di tali provvedimenti possa essere assunto senza previa contestazione dell'addebito, aveva affermato che, in caso di licenziamento disciplinare intimato per assenza ingiustificata dal lavoro che superi il numero di giorni di assenza previsto dal c.c.n.l. (tre nel caso di specie), il datore di lavoro ha l'onere di indicare specificamente nell'atto di contestazione tutti i giorni di assenza, non potendo essere computate, qualora la contestazione sia relativa ad un solo giorno, le ulteriori assenze intercorse tra la data di invio e quella di ricezione della contestazione medesima. A tale pronuncia aveva fatto seguito, sulla medesima questione, una successiva sentenza della Suprema Corte di segno opposto.
pag. 16 di 22 Con la sentenza n. 22127 pubblicata in data 2 novembre 2016, infatti, la Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare a carico del lavoratore a cui era stata contestata l'assenza ingiustificata per due giornate, protrattasi per ulteriori giornate dopo l'invio della contestazione disciplinare così da superare il limite massimo di giornate di assenza consentite dal c.c.n.l. La Cassazione ha motivato tale conclusione argomentando che la violazione del principio di immutabilità della contestazione non può essere sempre ravvisata ogni qual volta i fatti posti alla base della iniziale contestazione e quelli che sorreggono il provvedimento disciplinare siano divergenti ma solo nell'ipotesi in cui tale divergenza sia anche idonea a compromettere il diritto di difesa del lavoratore nel corso del procedimento disciplinare. Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, il licenziamento sarebbe illegittimo nella sola ipotesi in cui vi sia una sostanziale immutazione del fatto addebitato che si realizza quando il quadro di riferimento è talmente diverso da quello posto a fondamento della sanzione da menomare concretamente il diritto di difesa. Il Tribunale di Como, Sez. Lavoro, con sentenza n. 272 del 14 novembre 2017, svolgendo considerazioni che trovano la condivisione di questa Corte, ha convincentemente composto il suddetto, apparente, conflitto giurisprudenziale nei termini di seguito esposti. Nel caso esaminato dalla Cassazione nel 2016, infatti, il lavoratore aveva esaurito il proprio diritto di difesa posto che lo stesso si era giustificato non solo sulle giornate specificamente indicate nella lettera di contestazione disciplinare ma anche su tutte le successive giornate di assenza che, ancorché non contestate, erano state poste alla base del provvedimento disciplinare espulsivo. Diversamente, nel caso posto al vaglio della Cassazione nel 2007 (così come, del resto, in quello esaminato dal Tribunale di Como), il lavoratore, in sede di giustificazioni, aveva preso posizione sulle sole giornate oggetto di contestazione senza nulla dedurre con riferimento alle giornate successive di assenza che, tuttavia, erano state considerate dal datore di lavoro ai fini del licenziamento disciplinare. Nell'analizzare il sopra menzionato precedente di legittimità del 2016, inoltre, il Tribunale ha anche precisato che la condotta del datore di lavoro che procede al licenziamento per un numero di giornate superiore rispetto a quelle pag. 17 di 22 precedentemente indicate nella contestazione realizza quella sostanziale immutazione dell'addebito suscettibile di inficiare il provvedimento espulsivo, soprattutto nell'ipotesi in cui il numero di giornate di assenza originariamente contestate non è sufficiente, di per sé, a giustificare il licenziamento ai sensi del c.c.n.l. Orbene, nel caso di specie, la lavoratrice appellante non è stata messa in condizione di rendere giustificazioni in merito alle giornate di assenza non oggetto di contestazione disciplinare, né tali giustificazioni sono state in concreto rese. Va, poi, osservato, sotto altro concorrente profilo, che le giornate di assenza della sig.ra successive alla data del 23/12/2022 (data della contestazione Pt_1 disciplinare) non sono state nemmeno richiamate nella lettera di licenziamento del 30/12/2022 (cfr. doc. 6 fasc. di primo grado della lavoratrice); dovendosene, dunque, dedurre che le stesse non sono state valutate dal datore di lavoro ai fini della comminatoria del licenziamento per cui è causa. Alla luce delle suesposte considerazioni, deve concludersi che l'assenza ingiustificata della sig.ra per come contestata, non sia idonea ad integrare Pt_1 gli estremi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 10, lett. F, Sez. IV, Titolo VII CCNL Metalmeccanici (cfr. doc. 6 fasc. di primo grado di parte resistente), essendo solamente passibile di una sanzione conservativa. Il licenziamento della sig.ra pertanto, deve essere dichiarato illegittimo. Pt_1
A questo punto, occorre interrogarsi sulla tutela legale da riconoscere alla lavoratrice, odierna appellante. Orbene, questa Corte ritiene di non poter applicare alla fattispecie in esame l'invocata tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2° del D. Lgs. 23/2015, prevista “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento”. Nel caso di specie, infatti, l'illecito contestato alla sig.ra alla luce delle Pt_1 considerazioni innanzi espresse in merito all'infondatezza del secondo e del terzo motivo dell'appello della lavoratrice, deve ritenersi sussistente, ancorché punito dalla contrattazione collettiva di settore con una mera sanzione conservativa. Pertanto, deve applicarsi al caso di specie l'art. 3, 1° co. del D. Lgs. 23/215, nel testo vigente ratione temporis, ai sensi del quale: “1. Salvo quanto disposto dal pag. 18 di 22 comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”. Va, poi, ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 (in G.U. 1ª s.s. 14/11/2018 n. 45), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,». Non vi è dubbio, poi, che l'odierna società appellata rientri nei requisiti dimensionali di applicazione dell'art. 3, 1° co. cit. Ed infatti, è documentalmente provato, oltre che incontestato, che datrice di lavoro della Controparte_1
OR che svolge la propria attività di montaggio di pneumatici Parte_1 nuovi e ricostruiti e loro riparazione, equilibratura, convergenza, bilanciatura ed assetto ruote, occupi attualmente 30 dipendenti (e in media un numero di dipendenti pari a 33 nel 2022 e di 35 nel 2021 – cfr. doc. 3, Visura camerale storica
– fasc. di primo grado dell'allora ricorrente). Nell'ambito della forbice edittale 6/36 mensilità, questa Corte, tenuto conto della breve durata del rapporto di lavoro intercorso fra le parti e del comportamento negligente e latu senso insubordinato tenuto dalla lavoratrice, ritiene che l'indennità risarcitoria spettante alla sig.ra debba essere quantificata nel Pt_1 minimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento del calcolo del tfr.
pag. 19 di 22 Sul punto si osserva che non vi è contestazione fra le parti sul fatto che tale retribuzione mensile ammonti ad € 1.745,75 lordi, indi l'indennità spettanti alla lavoratrice risulta essere pari ad € 10.474,50. Trattandosi di indennità risarcitoria forfettariamente calcolata non può farsi questione di aliunde perceptum vel percipiendum, con conseguente irrilevanza dell'eccezione sollevata sul punto dalla società appellata. L'indennità risarcitoria spettante alla lavoratrice, infine, dovrà essere maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'intervenuto licenziamento al saldo effettivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c. Si osserva, infine, per completezza espositiva, che non osta al riconoscimento in favore della sig.ra della mera tutela indennitaria di cui all'art. 3, 1° co. del Pt_1
D. Lgs. 23/2015 il fatto che l'allora ricorrente abbia invocato nei suoi atti la ben più pregnante tutela reintegratoria di cui al 3° co. della predetta disposizione. Osserva, infatti, la Corte che la domanda di tutela indennitaria deve considerarsi strutturalmente contenuta in quella “maggiore” di tutela reale, per l'evidente rapporto di “continenza” dell'una ("tutela obbligatoria”) nell'altra ( “tutela reale”), sicché non si pone affatto un profilo di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) (cfr. Cass. 9460/91). Ed invero, questa Corte aderisce al diverso orientamento giurisprudenziale che individua i fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnativa del licenziamento, esclusivamente nell'esistenza del rapporto di lavoro e nell'illegittimità dell'atto espulsivo (in proposito si vedano Cass., Sez. Un., 141/2006; Cass. 22.1.1999 n.613 e Cass. 17.5.2002 n. 7227). Deve essere, in questa sede, rimarcato che la “reintegrazione”, quale obbligazione di ricostituzione della situazione di fatto anteriore alla lesione, costituisce la regola della tutela giudiziaria in presenza di un licenziamento che si assume illegittimo, laddove quella meramente risarcitoria si pone in termini di eccezione, in quanto non completamente satisfattiva delle ragioni del creditore. La “insussistenza materiale del fatto contestato” non si atteggia, pertanto, ad elemento costitutivo di un distinto diritto soggettivo, quello appunto alla conservazione del posto di lavoro, tale da qualificare l'azione ma solo come circostanza impeditiva della tutela specifica. pag. 20 di 22 In conclusione, il primo motivo di appello della lavoratrice va accolto con statuizioni come da dispositivo, mentre vanno respinti il secondo ed il terzo motivo di appello dell'allora ricorrente, così come l'appello incidentale formulato dalla ex datrice di lavoro. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, tenuto conto della notevole divergenza fra petitum e decisum, della complessità del quadro giuridico ed della controvertibilità dei fatti di causa, ritiene la Corte che sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92, nel testo novellato dalla Corte Costituzionale con sent. n. 77/2018, per compensare fra le parti le spese di lite nella misura del 50%, con condanna della società appellata, prevalentemente soccombente, al pagamento delle residua parte per entrambi i gradi del giudizio, liquidata come da dispositivo in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, del valore indeterminato della controversia (da considerarsi di media complessità), dell'assenza di attività istruttoria in questo grado e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui la ripetitività delle difese svolte e l'esiguità degli incombenti difensivi posti in essere in favore della lavoratrice).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da , riformando Parte_1 integralmente la sentenza gravata, accertata l'illegittimità del licenziamento qui impugnato, in applicazione dell'art. 3, 1° co. del D. Lgs. 23/2015, nel testo applicabile ratione temporis, dichiara che il rapporto di lavoro fra le parti in causa si è estinto alla data del 30/12/2022 e condanna in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'odierna appellante, a titolo di risarcimento del danno subito subito per l'illegittimo licenziamento, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari ad € 10.474,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- rigetta, quanto al resto, l'appello principale proposto dalla lavoratrice;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura del 50% fra le parti in causa e condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pag. 21 di 22 tempore, al pagamento della residua parte che si liquida per il primo grado in € 3.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge e per questo grado in € 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre al al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA come per legge. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 24.07.2025 Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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