Articolo 8 della Legge 31 luglio 1954, n. 570
Articolo 7Articolo 9
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20 agosto 1954
Art. 8.
Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dell'applicazione dell'imposta di conguaglio di cui al precedente art. 1, decide il Ministro per le finanze, sentito il parere consultivo del Collegio dei periti doganali.
Entrata in vigore il 20 agosto 1954