Art. 8.
Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dell'applicazione dell'imposta di conguaglio di cui al precedente art. 1, decide il Ministro per le finanze, sentito il parere consultivo del Collegio dei periti doganali.
Sulle controversie relative alla classificazione delle merci ai fini della restituzione dell'imposta generale sull'entrata e dell'applicazione dell'imposta di conguaglio di cui al precedente art. 1, decide il Ministro per le finanze, sentito il parere consultivo del Collegio dei periti doganali.