Articolo 1 della Legge 23 maggio 1980, n. 289
Articolo 2
Versione
18 luglio 1980
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.
Entrata in vigore il 18 luglio 1980
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