Versione
18 luglio 1980
18 luglio 1980
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.
Giurisprudenza • 11
- 1. Trib. Roma, sentenza 24/09/2024, n. 9296Provvedimento: […] 8/7/2024, oltre accessori; che all'odierna udienza il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, sicchè la causa è stata decisa con sentenza ex art. 429, comma 1, c.p.c.. Ritenuto che, come concordemente riconosciuto da entrambe le parti, in ordine alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/1980 e alla liquidazione dei relativi ratei è ormai cessata la materia del contendere, atteso che l'CP_1 con provvedimento del 25/6/2024 ha provveduto alla liquidazione della prestazione e, quindi, in data 8/7/2024 al pagamento dei ratei maturati dall'1/2/2023, primo giorno del mese successivo a quello della visita di revisione,,e dei relativi accessori;Leggi di più...
- accertamento tecnico preventivo·
- omologa decreto·
- art. 1 legge n. 289/1990·
- cessazione materia del contendere·
- indennità di frequenza·
- compensazione spese di lite·
- requisiti prestazione·
- esigibile collaborazione assistito