Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.