TRIB
Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/10/2025, n. 1895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1895 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2280/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2280/2021 pendente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lodi, corso Ettore Archinti n. 70, presso lo studio dell'avv. Marc
Ciceri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione attore contro
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Curtatone n. 16, presso e nello lo studio dell'avv. Marcella Schiavi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché contro
(C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliato in Brescia, via XX Settembre n. 40, presso lo studio dell'avv. Paola
pagina 1 di 20 Bertelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo chiamato e contro
Controparte_3
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, piazza Emilia n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lomboni, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il (d'ora in avanti anche Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del trattamento medico posto in essere dal dott.
[...]
e da altro personale del poiché contraddistinto da grave negligenza CP_2
e imperizia.
A sostegno della domanda l'attore denunciava i seguenti inadempimenti qualificati posti in essere del personale della struttura sanitaria convenuta: (a) incongruo inquadramento diagnostico generale;
(b) assenza di un adeguato iter di studio/progettazione tecnico-clinica/programmazione e di procedura;
(c) assenza di una preliminare fase terapeutica parodontale/di bonifica/di gestione tessuti e di revisione e verifica diagnostico-terapeutica in corso di cura;
(d) confusionario, nonché fallimentare approccio terapeutico, caratterizzato da continui adeguamenti curativi (e di preventivo) che hanno portato ad un adeguamento tissutale;
(e) approntamento di una protesi definitiva mobile avvitata su impianti non utilizzabile per la non perfetta corrispondenza tra impianti attualmente presenti in bocca e dispositivi ritentativi protesici contenuti nella protesi stessa, pagina 2 di 20 come rilevato anche in sede di parere medico legale odontoiatrico redatto dal dott. secondo il quale “il piano terapeutico da considerarsi routinario Persona_1
nella pratica professionale odontoiatrica, non è risultato tuttavia, gestito con la necessaria diligenza professionale/prudenza e, tra gli interventi inidoneamente effettuati dai sanitari ed i danni lamentati dal paziente, emerge un evidente rapporto di causalità diretto” (all. sub doc. alla citazione).
Formulava pertanto le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione del sinistro di Controparte_1
cui si controverte;
- Conseguentemente, condannare il Controparte_1
… in persona del legale rappresentante pro tempore, ... al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti e patiendi dal Sig. … nessuno escluso, che vengono Parte_1
quantificati in €. 23.383/00, o in quell'altra maggior o minor somma che verrà accertata nel corso dell'effettuanda istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
***
Si costituiva il contestando, Controparte_1
quanto agli aspetti tecnici della terapia delineata, le censure mosse dall'attore e
“rilevando come le stesse riguardino esclusivamente la prestazione posta in essere dal medico … il quale ha eseguito la prestazione oggetto di censura in virtù del rapporto di collaborazione in qualità di libero professionista con la convenuta, … . In ogni caso contesta CP_5
fermamente i profili di malpractice dedotti dall'attore”.
Il COS concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, di “disporre ai sensi dell'art. 269 II comma cpc, lo spostamento dell'udienza di prima comparizione , fissata per il
24 giugno 2021 al fine di consentire la chiamata in causa ex art. 106 e 167 cpc del terzo , con conseguente estensione del contraddittorio nei confronti del terzo medesimo , dott. CP_2
… soggetto al quale ai sensi dell'art. 106 cpc la causa è comune e del quale l'esponente chiede , in via subordinata, la condanna al pagamento , se del caso in via di regresso anticipato al dell'importo che quest'ultimo dovesse essere tenuto a Controparte_1
pagare all'attore , in relazione alla richiesta di risarcimento qui svolta e con riferimento alle pagina 3 di 20 spese di giudizio;
- nel merito, in via gradata , a) rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del
[...]
; b) in caso di accoglimento totale o parziale delle domande Controparte_1
avanzate dall'attore, e quindi di riconoscimento della responsabilità del dott. , CP_2
condannare il medesimo a tenere manlevato e indenne, ovvero a rifondere al
[...]
per quanto dovesse essere costretto a pagare all'attore in Controparte_1
esecuzione dell'emananda sentenza e con riferimento alle spese di giudizio;
-in ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio , oltre 15% forfait ed oneri fiscali come per legge;
…”.
***
Differita la prima udienza di comparizione e notificato l'atto di chiamata in causa, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva rigettare tutte le CP_2
domande formulate nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_6
, per essere da questa manlevato in caso di accoglimento, anche
[...]
parziale, della domanda dell'attore e della domanda di manleva del
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., si costituiva, tardivamente, in giudizio la Controparte_7
deducendo l'inoperatività della polizza assicurativa, atteso che il
[...]
contratto aveva cessato i propri effetti in epoca anteriore alla data di denuncia/coinvolgimento in giudizio della Compagnia.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie veniva disposta una CTU medico legale.
Il presente giudizio subiva una serie di rinvii a seguito dell'assegnazione del fascicolo a nuovi giudici (diverse persone fisiche), finché veniva di seguito assegnato a questo giudice, dott.ssa NA NE, in data 17/03/2025; con provvedimento emesso in data 27/05/2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/06/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza pagina 4 di 20 depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Venendo al merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e, nei limiti appresso specificati, merita di essere accolta al pari della richiesta risoluzione del contratto di prestazione d'opera, stipulato con la convenute per grave inadempimento imputabile a quest'ultima.
Va premesso che la domanda involge il tema della responsabilità del medico con riferimento ad eventuali danni riportati dal paziente che al medesimo si sia rivolto e che siano conseguenti all'agire negligente o connotato da imperizia del sanitario.
In particolare, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass.
12362/2006; Cass. 1698/2006; Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass. 12907/2004; Cass.
11488/04). pagina 5 di 20 Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno”
(Cass. 20547/2014).
***
Ciò posto, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e la convenuta, trattandosi di circostanza non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. e, anzi, espressamente ammessa da quest'ultima (cfr. Cass., sez. un., 577/2008).
In particolare, in ordine ai rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria, va evidenziato che, per costante orientamento della giurisprudenza, a carico della struttura, in ragione del c.d. contratto di spedalità intercorrente tra le parti, gravano non solo prestazioni di diagnosi e di cura ma anche prestazioni di tipo organizzativo connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari della vigilanza e della custodia dei pazienti. Il rapporto tra paziente e struttura viene quindi inquadrato nell'ambito di un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di assistenza sanitaria.
È sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass. 12362/2006; Cass. 1698/2006;
Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Conseguentemente, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base pagina 6 di 20 al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera, qualunque sia il legame, di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti di inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici operanti presso la struttura, a norma dell'art. 1228
c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria, comunque, si avvalga dell'opera di un medico, in quanto la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di un terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa sul principio dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'inadempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass.
12833/2014).
D'altra parte, nella predisposizione di un servizio complesso come quello sanitario naturalmente destinato alla gestione di beni primari dei “clienti-pazienti” con attività anche di particolare complessità e difficoltà tecnico-scientifica,
l'imprenditore proponente assume una sua responsabilità anche nella scelta degli ausiliari e nella predisposizione di adeguati livelli di controllo.
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il pagina 7 di 20 presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (cfr. Cass. 6756/2001; Cass. 1682/2000).
Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità in linea generale trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass.,
5329/2003; Cass. 6756/2001; Cass., 3776/1971), fondamentale rilevanza assumendo come detto la circostanza che dell'opera del terzo il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
In ogni caso, la ratio sottesa all'orientamento giurisprudenziale è che l'eventuale condotta negligente del medico non può essere isolata dal complesso delle scelte operate dalla struttura di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi.
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass. 12907/2004; Cass.
11488/04).
pagina 8 di 20 Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno”
(Cass. 20547/2014).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass. civ. 20547/2014).
Dovendosi qualificare la responsabilità della struttura come contrattuale, una volta individuato l'inadempimento professionale qualificato considerato come causa della lesione, la struttura sanitaria è onerata, ai fini di esimersi da responsabilità, di provare che il comportamento professionale qualificato oggetto di censura non si sia verificato o non sia ad essa riferibile o imputabile o non abbia dato causa all'evento.
***
Ebbene, risulta provato, sulla base dell'esito della CTU esperita in corso di causa, condotta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, il danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra quest'ultimo e la terapia praticata da parte dei convenuti.
L'espletata C.T.U., seguendo un iter logico-argomentativo immune da vizi ed anzi coerente e consequenziale nelle conclusioni rassegnate, come tale pagina 9 di 20 assolutamente condivisibile, neutralizzando in modo convincente ogni obiezione ed osservazione mossa dalla convenuta e dal terzo chiamato ha accertato che:
“Dall'esame della OPT del 16.07.2015 si rileva che al momento della presa in carico del signor presso il il periziando era affetto da Pt_1 Controparte_1
diffusa parodontopia di grado severo interessante, in particolar modo, i dieci denti presenti (da
15 a 26) in corrispondenza dell'arcata superiore. All'arcata inferiore, invece, erano presenti gli elementi dentali da 43 a 47, il 48 incluso e mesioverso, il canino sinistro 33 ed un impianto osteointegrato, con corona protesica in sede 36, nonché un discreto grado di parodontopatia. Dal raffronto radiografico tra la suddetta OPT, pre-cure, e la successiva OPT del 24.06.2016 è possibile osservare come siano stati estratti tutti gli elementi dentali superiori (nonostante nelle spese sostenute risulti l'estrazione solamente di 9 elementi) e siano stati inseriti due impianti in sede 13 e 23. Tale situazione corrisponde a quanto scritto nel diario clinico ove in data
03.05.2016 veniva riportata l'esecuzione di un intervento di bonifica superiore con contestuale innesto di materiale biocompatibile in sede di incisivi e premolari, l'inserimento di due impianti post-estrattivi in sede canina e la consegna della protesi totale superiore provvisoria, ribasata.
Veniva anche riportata l'esecuzione di due radiografie di controllo e la registrazione di una ripresa video dell'intervento, col consenso del paziente, tuttavia non disponibili in atti. La successiva OPT, del 16.11.2016, mostra l'avvenuto inserimento di altri quattro impianti (per un totale di sei impianti). Sempre dal diario clinico, si apprende che i medesimi sono stati posizionati in due sedute;
rispettivamente il 11.10.2016 in sede 11 e 21, con contestuale innesto di materiale biocompatibile, esecuzione di 4 radiografie (non documentate in atti) e ribasatura della protesi provvisoria ed il 14.11.2016 in sede 17 e 24, con contestuale innesto di materiale biocompatibile. La OPT del 3.05.2017 mostrava la presenza dei sei impianti posizionati con sospetta riduzione del supporto osseo a carico dell'impianto 13 mentre la successiva del 17.11.2017 documentava la perdita dell'impianto 13 (rimangono cinque impianti). Nel periodo intercorso tra le due indagini, ossia tra il maggio 2017 ed il novembre
2017, si colloca la pagina del diario clinico relativa al giorno 26.09.2017 recante annotazione di “controllo ok A settembre si finisce” e, con diversa grafia, “visita paziente venuto via impianto su 3/si rimanda al protesista. Si evidenzia infiammazione e placca perimplantare su pagina 10 di 20 impianti residui”. Sempre secondo la cartella, risultano proseguire le sedute di approntamento della protesi definitiva. Nella seduta del 08.05.2018 veniva rimosso un impianto, in sede 21, a causa del fallimento del medesimo e veniva prescritta l'esecuzione di laserterapia per perimplantite;
veniva, inoltre, presa la decisione di posizionare un nuovo impianto. La OPT successiva, del 08.06.2018, documenta l'avvenuta rimozione dell'impianto 21 con, a questo punto della vicenda clinica, quattro impianti residui. Il 14.06.2018 era posizionato il nuovo impianto, in sede 14, e il 05.07.2018 veniva consegnata la protesi Toronto definitiva su quattro impianti. La OPT del 13.07.2018 mostra il posizionamento della struttura protesica ad appoggio su quattro impianti: presente l'ultimo impianto inserito in sede 14, non caricato.
Nell'immagine sono visibili un probabile ridotto supporto osseo distalmente all'impianto 11 e sospetti segni di iniziale periimplantite a carico degli impianti al II quadrante, nonostante al controllo del giorno precedente fosse stato certificato “tutto ok”. A partire dal luglio 2018 venivano programmate ed eseguite sedute periodiche di ablazione del tartaro e, da febbraio
2019, di laserterapia mascellare. Il 19.03.2019 veniva refertata la necessità di operare una valutazione degli impianti poiché “precari”. In data 12.04.2019, infatti, era eseguito un intervento di rimozione dell'impianto 23 con innesto di biomateriale ed apertura con laser dell'impianto 14. Veniva anche programmata nuova implantologia per l'impianto in sede 21, dopo osteointegrazione, e modifica della protesi Toronto con rifacimento della armatura e montaggio dei denti;
era, infine, proposta la trasformazione della protesi totale provvisoria in provvisoria fissa. La OPT del 04.05.2019 mette in luce l'avvenuta rimozione della struttura protesica definitiva, i quattro impianti residui, l'impianto in sede 14 scoperto in precedenza e su cui era stata alloggiata una vite cuffia che presenta evidente gap vite/moncone. Il successivo
13.05.2019, infatti, il signor tornava con la vite cuffia rotta;
dopo tentativi di Pt_1
rimozione e la sua sostituzione, seguiva, in data 12.06.2019, la consegna della protesi provvisoria modificata fissa superiore. All'ultimo controllo, del 10.07.2019, era riportato
“tutto ok”.”
I c.t.u. hanno riscontrato, inoltre, la “mancanza in atti di un consenso alle cure con specifica di descrizione della terapia attuata, eventuali alternative e rischi connessi”.
pagina 11 di 20 A parere dei c.t.u., poi, “la terapia implantare non poteva prescindere dall'esecuzione di un protocollo di risanamento parodontale ed istruzione del paziente al mantenimento di una corretta igiene dentale, la cui mancanza ha contribuito al fallimento implantare. … Inoltre, dalla disamina della documentazione presente in atti non emerge una efficace revisione dell'iter terapeutico, che sarebbe stato indispensabile alla luce dei fallimenti implantari, o della realizzazione della protesi finale, vista l'evidenza di impianti precari”.
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi emergente la responsabilità professionale della convenuta e del terzo chiamato, dott. , per esecuzione CP_2
non a regola d'arte della terapia eseguita sull'attore, nonché il nesso causale tra tale inadempimento e i danni lamentati, nei limiti in cui accertati dai consulenti tecnici.
Nel caso in esame, infatti, non solo sussiste il nesso di riconducibilità materiale delle conseguenze dannose rispetto all'intervento chirurgico ma, sotto il profilo della lesività della condotta medica, ci sono effetti sulla salute della paziente misurabili sotto il profilo della causalità giuridica, poiché l'aggravamento osservato è ascrivibile all'operato del sanitario e della struttura convenuta ed è valutabile in termini di causalità giuridica.
E infatti, l'attore danneggiato ha dato prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo, avendo dimostrato che l'esecuzione del rapporto si è articolata con comportamenti positivi ed omissivi (l'omessa efficace diagnosi preoperatoria e l'errata esecuzione dell'intervento secondo le regole di good practice), inserendosi nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, che è rappresentato dall'insorgenza della patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr. in proposito Cass. 20904/2013).
In conclusione, essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all'opera prestata dal medico curante, subita nell'arco di tempo in cui l'attore è stato sottoposto alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di pagina 12 di 20 causalità adeguata sarebbe stato onere della convenuta e del medico provare il contrario, ovvero che le cure dal medesimo effettuate sul paziente, per quanto causative del peggioramento delle condizioni di salute della persona, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass.
15993/2011).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dallo
[...]
convenuto, né dal dott. ; al contrario, costituisce Controparte_1 CP_2
circostanza accertata dagli stessi c.t.u. che l'intervento effettuato dal medico curante è stato censurabile sotto il profilo della diligenza medica, nonché causativo di un aggravamento delle condizioni di salute della persona, laddove i consulenti hanno constatato l'insorgenza di un danno permanente e l'apprezzabile peggioramento dei problemi clinici del paziente.
Sussiste pertanto il diritto di parte attrice, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
***
Nel caso in esame, poi, la responsabilità ex art. 2236 c.c. del dentista e della struttura sanitaria non potrà neppure ritenersi attenuata o attenuabile, non implicando la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come ricavabile dalla stessa CTU espletata nel corso del giudizio, laddove, comunque, incombeva sulla convenuta e sul terzi chiamato la prova dell'esistenza del predetto presupposto attenuativo (cfr. Cass. 8218/1990; Cass. 3389/1988; Cass.
36/1979; Cass. 2439/1975).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita;
al contrario, costituisce circostanza accertata dagli stessi CTU che “È da ascrivere alla inadeguata gestione diagnostica e terapeutica da parte dei sanitari del C.O.S. il fallimento implantare e, conseguentemente, inevitabilmente, protesico pressochè completo a causa degli impianti
pagina 13 di 20 persi/rimossi in corso di cure e degli impianti con deficit osseo ben documentato alla CBCT del
2019, inevitabilmente persi”.
Secondo la relazione peritale la riabilitazione protesica a supporto implantare di edentulie conseguenti a malattia parodontale, trattamento operato sul signor rientrano nella pratica routinaria, solitamente con buon esito. Pt_1
Data la situazione parodontale pre-cure, risultava indicata la bonifica dentale superiore;
inoltre, la riabilitazione implanto-supportata avrebbe costituito, vista anche l'età del soggetto, un'alternativa più efficace funzionalmente rispetto alla tradizionale protesi totale.
***
Dovendo passare alla liquidazione del danno patito dall'attore, è doveroso premettere che la liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., deve essere considerato, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, una voce omnicomprensiva che include sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr., da ultimo, Cass.
703/2021).
Dall'espletata CTU emerge che a seguito e per causa della condotta tenuta dai sanitari del ei confronti del signor si sia originato un periodo CP_4 Pt_1
di malattia identificabile come periodo di inabilità temporanea che, sulla base dei riferimenti offerti dalla trattatistica medico-legale di riferimento, è da computarsi in:
- giorni 15 in forma parziale al 50%,
- giorni 30 in forma parziale al 25%
- giorni 60 in forma parziale al 10%.
Relativamente ai postumi a carattere permanente, i barémes più comunemente utilizzati nell'ambito della valutazione medico-legale del danno pagina 14 di 20 biologico, ne giustificano una quantificazione pari al 1-2%, per la perdita tissutale, quale riduzione della complessiva integrità psico-fisica, tuttavia, emendabile attraverso una terapia rigenerativa del costo di circa €1.500,00-€2.000,00.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass. e conseguentemente appare liquidabile in favore del ricorrente, all'epoca dei fatti cinquantottenne,
l'importo di €2.358,98 di cui €1.179,20 per danno biologico permanente (1-2%);
€421,35 per invalidità temporanea parziale al 50%; €421,35 per invalidità temporanea parziale al 25%; €337,08 per invalidità temporanea parziale al 10%.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate al settembre 2019 (data in cui si è cristallizzato il danno non patrimoniale subito) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (sez. un. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Invero, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, gli interessi vanno conteggiati dalla data del fatto illecito fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 17/02/1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici
ISTAT.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €2.358,98 alla data del fatto, si arriva ad un importo di
€1.987,35; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e pagina 15 di 20 fino alla data del 30/09/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €2.603,18; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Quanto poi al chiesto risarcimento del danno morale, si osserva che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (in tal senso, Cass. 25164/2020; Cass. 28989/2019; Cass. 910/2018,
Cass. 7513/2018).
La giurisprudenza ha chiarito, nelle predette pronunce, che per riconoscere tale voce di danno, superando la concezione del danno in re ipsa, è necessario che, pur a fronte del potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva, il richiedente alleghi in maniera specifica tutti gli elementi (id est fatti primari intesi come fatti costitutivi del diritto e le conseguenze pregiudizievoli casualmente riconducibili alla condotta) descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione.
Tuttavia, nessuna particolare sofferenza connessa alla guarigione è emersa in sede di consulenza tecnica. Deve escludersi, pertanto, la particolare sofferenza connessa alla guarigione, ravvisandosi, al contrario, un livello di sofferenza lieve
(se non lievissimo) sia per il periodo di convalescenza che per i postumi.
***
Venendo ai danni patrimoniali, va osservato che l'attore ha chiesto di essere risarcito delle spese mediche sostenute e da sostenere.
In merito alla somma versata dall'attore alla convenuta e da quest'ultima non contestata, va osservato altresì che l'attore non ha domandato, a fronte dell'allegato (e sussistente) inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto sicché non può darsi luogo agli effetti restitutori di cui all'art. 1453 c.c.
Le spese già sostenute dal signor per ovviare al fallimento della Pt_1
terapia implantare e, dunque, della riabilitazione protesica, risultano pari ad pagina 16 di 20 €5.240,00 per la realizzazione di una protesi provvisoria, una protesi overdenture
(su impianti), ablazione tartaro, 2 radiografie e ribasatura.
Il periziando, dunque, è già stato sottoposto ad una riabilitazione da parte del nuovo medico curante, dott. che allo stato attuale è sufficientemente Per_2
stabile; tuttavia, nella prospettiva di ottenere una maggiore stabilità ed efficienza protesica dopo l'intervento rigenerativo potrebbe rendersi necessario in futuro l'inserimento di 2 impianti con successivo riadattamento della protesi per una spesa stimabile in circa €2.500,00.
Deve, pertanto essere riconosciuta, la somma di €5.240,00 oltre rivalutazione e interessi e, dunque, per la somma complessiva di €6.888,64, quale danno emergente derivante dalle spese sostenute e la somma di €2.500,00 (da sostenere), necessarie per porre rimedio all'inadempimento dell'odierna convenuta, come stimate dai CTU in funzione degli interventi necessari per il ripristino di una situazione funzionale.
***
Infondata risulta infine la domanda di manleva formulata dal dott. CP_2
nei confronti della . Controparte_3
Quest'ultima, infatti, non nega di aver stipulato con il dott. la CP_2
polizza assicurativa nr. 456400609 a copertura dei rischi rivenienti dall'esercizio della propria attività professionale di odontoiatra.
Tuttavia, viene rilevato come l'assicurato abbia provveduto a denunciare il sinistro solo in data 21/12/2021 con la notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo, quando ormai la polizza era cessata per mancato rinnovo (disdetta dell'assicurato) da circa due anni.
Il dott. , in effetti, non ha prodotto agli atti alcun documento CP_2
attestante la validità del contratto alla data in cui l'assicuratore è stato coinvolto in giudizio.
pagina 17 di 20 L'assicurazione chiamata in causa precisa che ai sensi dell'art. 14 delle CGA
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione”.
La polizza, infine, non prevedeva copertura postuma.
In ragione di quanto sopra esposto, la polizza assicurativa invocata risulta inoperante per totale mancanza di copertura assicurativa atteso che il contratto aveva cessato i propri effetti in epoca anteriore alla data di denuncia/coinvolgimento in giudizio della Compagnia.
Per i suddetti motivi si esclude che possa essere coinvolta Controparte_3
nella vicenda per cui è causa.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Tribunale di
Catania, sentenza 27 maggio 2019, n. 2220) “In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto,
è deducibile per la prima volta in appello”.
Ne consegue che la contestazione dell'operatività della garanzia assicurativa non integra una eccezione in senso proprio, attinente ad un fatto impeditivo- estintivo del diritto dell'assicurato, di cui deve dare prova l'assicuratore, bensì costituisce una mera difesa, che investe i fatti costitutivi della domanda dell'assicurato, cui, pertanto, incombe l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento dei premi.
Nel contratto di assicurazione per responsabilità professionale del medico per individuare, alla stregua dell'art. 1917 c.c., il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione è indispensabile considerare il tenore letterale della relativa clausola identificativa di tale fatto e dell'estensione della copertura assicurativa onde comprendere cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa. Tale indagine deve condurre a stabilire se le parti abbiano inteso far pagina 18 di 20 riferimento al fatto, idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, comprensivo della sola condotta umana o anche delle conseguenze dannose e di condotte tenute prima della vigenza della polizza (cfr. Trib. Monza sez II ,
01/07/2009)
Nel presente giudizio non è stato allegato nessun contratto e dunque non è stato possibile verificare la clausola “claims made” e le intenzioni delle parti su tutte le condizioni applicate, sul premio pagato.
La domanda di manleva pertanto non può che essere rigettata
***
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta e del terzo chiamato dott. in solido fra loro, e vengono liquidate come in Pt_2
dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
La soccombenza dello Studio medico in ordine alla domanda di “rivalsa” e, al contempo, la totale assenza difese, sul punto, da parte del terzo chiamato
[...]
, offrono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite CP_2
in relazione a tale domanda avanzata in via subordinata, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta.
Nei rapporti tra il dott. e CP_2 Controparte_6
l'esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali sulle clausola claims made, offre giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite in relazione a tale domanda di manleva.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, sono poste a carico della convenuta e del terzo chiamato, dott. , in solido fra loro, ferma la CP_2
solidarietà delle porti nei confronti dei consulenti.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di e, per Parte_1
l'effetto:
- condanna il e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1
di €2.603,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna il e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1
di €9.388,64 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda formulata dal Controparte_1
nei confronti di;
[...] CP_2
3) rigetta la domanda formulata da nei confronti di CP_2 [...]
; Controparte_7
4) condanna il e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a rifondere all'attore, le spese di lite CP_2 Parte_1
liquidate in €280,00 per esborsi e in €5.077,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti;
4) ) ferma la solidarietà della parti nei confronti dei c.t.u., pone le spese di
CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico del
[...]
e di , in solido tra loro;
Controparte_1 CP_2
26/10/2025
Il Giudice
NA NE
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Monza
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NA NE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2280/2021 pendente tra
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lodi, corso Ettore Archinti n. 70, presso lo studio dell'avv. Marc
Ciceri, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione attore contro
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Milano, via Curtatone n. 16, presso e nello lo studio dell'avv. Marcella Schiavi, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta convenuta nonché contro
(C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._2
domiciliato in Brescia, via XX Settembre n. 40, presso lo studio dell'avv. Paola
pagina 1 di 20 Bertelli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
terzo chiamato e contro
Controparte_3
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, piazza Emilia n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lomboni, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta terza chiamata
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio il (d'ora in avanti anche Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del trattamento medico posto in essere dal dott.
[...]
e da altro personale del poiché contraddistinto da grave negligenza CP_2
e imperizia.
A sostegno della domanda l'attore denunciava i seguenti inadempimenti qualificati posti in essere del personale della struttura sanitaria convenuta: (a) incongruo inquadramento diagnostico generale;
(b) assenza di un adeguato iter di studio/progettazione tecnico-clinica/programmazione e di procedura;
(c) assenza di una preliminare fase terapeutica parodontale/di bonifica/di gestione tessuti e di revisione e verifica diagnostico-terapeutica in corso di cura;
(d) confusionario, nonché fallimentare approccio terapeutico, caratterizzato da continui adeguamenti curativi (e di preventivo) che hanno portato ad un adeguamento tissutale;
(e) approntamento di una protesi definitiva mobile avvitata su impianti non utilizzabile per la non perfetta corrispondenza tra impianti attualmente presenti in bocca e dispositivi ritentativi protesici contenuti nella protesi stessa, pagina 2 di 20 come rilevato anche in sede di parere medico legale odontoiatrico redatto dal dott. secondo il quale “il piano terapeutico da considerarsi routinario Persona_1
nella pratica professionale odontoiatrica, non è risultato tuttavia, gestito con la necessaria diligenza professionale/prudenza e, tra gli interventi inidoneamente effettuati dai sanitari ed i danni lamentati dal paziente, emerge un evidente rapporto di causalità diretto” (all. sub doc. alla citazione).
Formulava pertanto le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare la responsabilità del nella causazione del sinistro di Controparte_1
cui si controverte;
- Conseguentemente, condannare il Controparte_1
… in persona del legale rappresentante pro tempore, ... al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti e patiendi dal Sig. … nessuno escluso, che vengono Parte_1
quantificati in €. 23.383/00, o in quell'altra maggior o minor somma che verrà accertata nel corso dell'effettuanda istruttoria, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
***
Si costituiva il contestando, Controparte_1
quanto agli aspetti tecnici della terapia delineata, le censure mosse dall'attore e
“rilevando come le stesse riguardino esclusivamente la prestazione posta in essere dal medico … il quale ha eseguito la prestazione oggetto di censura in virtù del rapporto di collaborazione in qualità di libero professionista con la convenuta, … . In ogni caso contesta CP_5
fermamente i profili di malpractice dedotti dall'attore”.
Il COS concludeva pertanto chiedendo, in via preliminare, di “disporre ai sensi dell'art. 269 II comma cpc, lo spostamento dell'udienza di prima comparizione , fissata per il
24 giugno 2021 al fine di consentire la chiamata in causa ex art. 106 e 167 cpc del terzo , con conseguente estensione del contraddittorio nei confronti del terzo medesimo , dott. CP_2
… soggetto al quale ai sensi dell'art. 106 cpc la causa è comune e del quale l'esponente chiede , in via subordinata, la condanna al pagamento , se del caso in via di regresso anticipato al dell'importo che quest'ultimo dovesse essere tenuto a Controparte_1
pagare all'attore , in relazione alla richiesta di risarcimento qui svolta e con riferimento alle pagina 3 di 20 spese di giudizio;
- nel merito, in via gradata , a) rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del
[...]
; b) in caso di accoglimento totale o parziale delle domande Controparte_1
avanzate dall'attore, e quindi di riconoscimento della responsabilità del dott. , CP_2
condannare il medesimo a tenere manlevato e indenne, ovvero a rifondere al
[...]
per quanto dovesse essere costretto a pagare all'attore in Controparte_1
esecuzione dell'emananda sentenza e con riferimento alle spese di giudizio;
-in ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio , oltre 15% forfait ed oneri fiscali come per legge;
…”.
***
Differita la prima udienza di comparizione e notificato l'atto di chiamata in causa, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva rigettare tutte le CP_2
domande formulate nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché di essere autorizzato alla chiamata in causa della Controparte_6
, per essere da questa manlevato in caso di accoglimento, anche
[...]
parziale, della domanda dell'attore e della domanda di manleva del
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa e assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., si costituiva, tardivamente, in giudizio la Controparte_7
deducendo l'inoperatività della polizza assicurativa, atteso che il
[...]
contratto aveva cessato i propri effetti in epoca anteriore alla data di denuncia/coinvolgimento in giudizio della Compagnia.
A seguito del deposito delle memorie istruttorie veniva disposta una CTU medico legale.
Il presente giudizio subiva una serie di rinvii a seguito dell'assegnazione del fascicolo a nuovi giudici (diverse persone fisiche), finché veniva di seguito assegnato a questo giudice, dott.ssa NA NE, in data 17/03/2025; con provvedimento emesso in data 27/05/2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5/06/2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., ove le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza pagina 4 di 20 depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Venendo al merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è parzialmente fondata e, nei limiti appresso specificati, merita di essere accolta al pari della richiesta risoluzione del contratto di prestazione d'opera, stipulato con la convenute per grave inadempimento imputabile a quest'ultima.
Va premesso che la domanda involge il tema della responsabilità del medico con riferimento ad eventuali danni riportati dal paziente che al medesimo si sia rivolto e che siano conseguenti all'agire negligente o connotato da imperizia del sanitario.
In particolare, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass.
12362/2006; Cass. 1698/2006; Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass. 12907/2004; Cass.
11488/04). pagina 5 di 20 Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno”
(Cass. 20547/2014).
***
Ciò posto, in primo luogo deve ritenersi pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale professionale intercorso tra l'attore e la convenuta, trattandosi di circostanza non specificamente contestata ex art. 115 c.p.c. e, anzi, espressamente ammessa da quest'ultima (cfr. Cass., sez. un., 577/2008).
In particolare, in ordine ai rapporti tra il paziente e la struttura sanitaria, va evidenziato che, per costante orientamento della giurisprudenza, a carico della struttura, in ragione del c.d. contratto di spedalità intercorrente tra le parti, gravano non solo prestazioni di diagnosi e di cura ma anche prestazioni di tipo organizzativo connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari della vigilanza e della custodia dei pazienti. Il rapporto tra paziente e struttura viene quindi inquadrato nell'ambito di un contratto autonomo ed atipico, definito come contratto di assistenza sanitaria.
È sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso, Cass. 12362/2006; Cass. 1698/2006;
Cass. 3492/2002; Cass. 12233/1998).
Conseguentemente, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base pagina 6 di 20 al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti. Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera, qualunque sia il legame, di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in presenza di contratto di spedalità, la responsabilità della struttura ha natura contrattuale, sia in relazione a propri fatti di inadempimento sia per quanto concerne il comportamento dei medici operanti presso la struttura, a norma dell'art. 1228
c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, ancorché non alle sue dipendenze, risponde anche dei fatti dolosi o colposi dei medesimi. A questi fini è sufficiente che la struttura sanitaria, comunque, si avvalga dell'opera di un medico, in quanto la responsabilità che dall'esplicazione dell'attività di un terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa sul principio dell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'inadempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass.
12833/2014).
D'altra parte, nella predisposizione di un servizio complesso come quello sanitario naturalmente destinato alla gestione di beni primari dei “clienti-pazienti” con attività anche di particolare complessità e difficoltà tecnico-scientifica,
l'imprenditore proponente assume una sua responsabilità anche nella scelta degli ausiliari e nella predisposizione di adeguati livelli di controllo.
Né, al fine di considerare interrotto il rapporto in base al quale è chiamato a rispondere, vale distinguere tra comportamento colposo e comportamento doloso del soggetto agente (che della responsabilità del primo costituisce il pagina 7 di 20 presupposto), essendo al riguardo sufficiente (in base a principio che trova applicazione sia nella responsabilità contrattuale che in quella extracontrattuale) la mera occasionalità necessaria (cfr. Cass. 6756/2001; Cass. 1682/2000).
Il debitore risponde, quindi, direttamente di tutte le ingerenze dannose che al dipendente o al terzo preposto, della cui opera comunque si avvale, sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al creditore/danneggiato, e cioè dei danni che può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il creditore. Tale responsabilità in linea generale trova fondamento nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass.,
5329/2003; Cass. 6756/2001; Cass., 3776/1971), fondamentale rilevanza assumendo come detto la circostanza che dell'opera del terzo il debitore o il preponente comunque si avvalga nell'attuazione della prestazione dovuta.
In ogni caso, la ratio sottesa all'orientamento giurisprudenziale è che l'eventuale condotta negligente del medico non può essere isolata dal complesso delle scelte operate dalla struttura di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi.
Da tale inquadramento giuridico discende, sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere della prova, che, a prescindere dalla qualificazione dell'obbligazione medica come di mezzi o di risultato, grava sull'attore che agisce in giudizio, deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre la prova del contratto anche quella dell'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità tra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando, di contro, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione (Cass. 27000/2011; Cass. 12907/2004; Cass.
11488/04).
pagina 8 di 20 Infatti, come osservato dalla Suprema Corte, “nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare
l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno”
(Cass. 20547/2014).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass. civ. 20547/2014).
Dovendosi qualificare la responsabilità della struttura come contrattuale, una volta individuato l'inadempimento professionale qualificato considerato come causa della lesione, la struttura sanitaria è onerata, ai fini di esimersi da responsabilità, di provare che il comportamento professionale qualificato oggetto di censura non si sia verificato o non sia ad essa riferibile o imputabile o non abbia dato causa all'evento.
***
Ebbene, risulta provato, sulla base dell'esito della CTU esperita in corso di causa, condotta secondo criteri e parametri del tutto condivisibili, il danno lamentato dall'attore e il nesso causale tra quest'ultimo e la terapia praticata da parte dei convenuti.
L'espletata C.T.U., seguendo un iter logico-argomentativo immune da vizi ed anzi coerente e consequenziale nelle conclusioni rassegnate, come tale pagina 9 di 20 assolutamente condivisibile, neutralizzando in modo convincente ogni obiezione ed osservazione mossa dalla convenuta e dal terzo chiamato ha accertato che:
“Dall'esame della OPT del 16.07.2015 si rileva che al momento della presa in carico del signor presso il il periziando era affetto da Pt_1 Controparte_1
diffusa parodontopia di grado severo interessante, in particolar modo, i dieci denti presenti (da
15 a 26) in corrispondenza dell'arcata superiore. All'arcata inferiore, invece, erano presenti gli elementi dentali da 43 a 47, il 48 incluso e mesioverso, il canino sinistro 33 ed un impianto osteointegrato, con corona protesica in sede 36, nonché un discreto grado di parodontopatia. Dal raffronto radiografico tra la suddetta OPT, pre-cure, e la successiva OPT del 24.06.2016 è possibile osservare come siano stati estratti tutti gli elementi dentali superiori (nonostante nelle spese sostenute risulti l'estrazione solamente di 9 elementi) e siano stati inseriti due impianti in sede 13 e 23. Tale situazione corrisponde a quanto scritto nel diario clinico ove in data
03.05.2016 veniva riportata l'esecuzione di un intervento di bonifica superiore con contestuale innesto di materiale biocompatibile in sede di incisivi e premolari, l'inserimento di due impianti post-estrattivi in sede canina e la consegna della protesi totale superiore provvisoria, ribasata.
Veniva anche riportata l'esecuzione di due radiografie di controllo e la registrazione di una ripresa video dell'intervento, col consenso del paziente, tuttavia non disponibili in atti. La successiva OPT, del 16.11.2016, mostra l'avvenuto inserimento di altri quattro impianti (per un totale di sei impianti). Sempre dal diario clinico, si apprende che i medesimi sono stati posizionati in due sedute;
rispettivamente il 11.10.2016 in sede 11 e 21, con contestuale innesto di materiale biocompatibile, esecuzione di 4 radiografie (non documentate in atti) e ribasatura della protesi provvisoria ed il 14.11.2016 in sede 17 e 24, con contestuale innesto di materiale biocompatibile. La OPT del 3.05.2017 mostrava la presenza dei sei impianti posizionati con sospetta riduzione del supporto osseo a carico dell'impianto 13 mentre la successiva del 17.11.2017 documentava la perdita dell'impianto 13 (rimangono cinque impianti). Nel periodo intercorso tra le due indagini, ossia tra il maggio 2017 ed il novembre
2017, si colloca la pagina del diario clinico relativa al giorno 26.09.2017 recante annotazione di “controllo ok A settembre si finisce” e, con diversa grafia, “visita paziente venuto via impianto su 3/si rimanda al protesista. Si evidenzia infiammazione e placca perimplantare su pagina 10 di 20 impianti residui”. Sempre secondo la cartella, risultano proseguire le sedute di approntamento della protesi definitiva. Nella seduta del 08.05.2018 veniva rimosso un impianto, in sede 21, a causa del fallimento del medesimo e veniva prescritta l'esecuzione di laserterapia per perimplantite;
veniva, inoltre, presa la decisione di posizionare un nuovo impianto. La OPT successiva, del 08.06.2018, documenta l'avvenuta rimozione dell'impianto 21 con, a questo punto della vicenda clinica, quattro impianti residui. Il 14.06.2018 era posizionato il nuovo impianto, in sede 14, e il 05.07.2018 veniva consegnata la protesi Toronto definitiva su quattro impianti. La OPT del 13.07.2018 mostra il posizionamento della struttura protesica ad appoggio su quattro impianti: presente l'ultimo impianto inserito in sede 14, non caricato.
Nell'immagine sono visibili un probabile ridotto supporto osseo distalmente all'impianto 11 e sospetti segni di iniziale periimplantite a carico degli impianti al II quadrante, nonostante al controllo del giorno precedente fosse stato certificato “tutto ok”. A partire dal luglio 2018 venivano programmate ed eseguite sedute periodiche di ablazione del tartaro e, da febbraio
2019, di laserterapia mascellare. Il 19.03.2019 veniva refertata la necessità di operare una valutazione degli impianti poiché “precari”. In data 12.04.2019, infatti, era eseguito un intervento di rimozione dell'impianto 23 con innesto di biomateriale ed apertura con laser dell'impianto 14. Veniva anche programmata nuova implantologia per l'impianto in sede 21, dopo osteointegrazione, e modifica della protesi Toronto con rifacimento della armatura e montaggio dei denti;
era, infine, proposta la trasformazione della protesi totale provvisoria in provvisoria fissa. La OPT del 04.05.2019 mette in luce l'avvenuta rimozione della struttura protesica definitiva, i quattro impianti residui, l'impianto in sede 14 scoperto in precedenza e su cui era stata alloggiata una vite cuffia che presenta evidente gap vite/moncone. Il successivo
13.05.2019, infatti, il signor tornava con la vite cuffia rotta;
dopo tentativi di Pt_1
rimozione e la sua sostituzione, seguiva, in data 12.06.2019, la consegna della protesi provvisoria modificata fissa superiore. All'ultimo controllo, del 10.07.2019, era riportato
“tutto ok”.”
I c.t.u. hanno riscontrato, inoltre, la “mancanza in atti di un consenso alle cure con specifica di descrizione della terapia attuata, eventuali alternative e rischi connessi”.
pagina 11 di 20 A parere dei c.t.u., poi, “la terapia implantare non poteva prescindere dall'esecuzione di un protocollo di risanamento parodontale ed istruzione del paziente al mantenimento di una corretta igiene dentale, la cui mancanza ha contribuito al fallimento implantare. … Inoltre, dalla disamina della documentazione presente in atti non emerge una efficace revisione dell'iter terapeutico, che sarebbe stato indispensabile alla luce dei fallimenti implantari, o della realizzazione della protesi finale, vista l'evidenza di impianti precari”.
Sulla base di tali elementi, deve ritenersi emergente la responsabilità professionale della convenuta e del terzo chiamato, dott. , per esecuzione CP_2
non a regola d'arte della terapia eseguita sull'attore, nonché il nesso causale tra tale inadempimento e i danni lamentati, nei limiti in cui accertati dai consulenti tecnici.
Nel caso in esame, infatti, non solo sussiste il nesso di riconducibilità materiale delle conseguenze dannose rispetto all'intervento chirurgico ma, sotto il profilo della lesività della condotta medica, ci sono effetti sulla salute della paziente misurabili sotto il profilo della causalità giuridica, poiché l'aggravamento osservato è ascrivibile all'operato del sanitario e della struttura convenuta ed è valutabile in termini di causalità giuridica.
E infatti, l'attore danneggiato ha dato prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l'inadempimento del rapporto curativo, avendo dimostrato che l'esecuzione del rapporto si è articolata con comportamenti positivi ed omissivi (l'omessa efficace diagnosi preoperatoria e l'errata esecuzione dell'intervento secondo le regole di good practice), inserendosi nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, che è rappresentato dall'insorgenza della patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr. in proposito Cass. 20904/2013).
In conclusione, essendo stata dimostrata la complessiva negligenza medica relativamente all'opera prestata dal medico curante, subita nell'arco di tempo in cui l'attore è stato sottoposto alle sue cure, idonea a determinare un aggravamento delle condizioni di salute della persona, secondo il principio di pagina 12 di 20 causalità adeguata sarebbe stato onere della convenuta e del medico provare il contrario, ovvero che le cure dal medesimo effettuate sul paziente, per quanto causative del peggioramento delle condizioni di salute della persona, e comunque denotanti una sua complessiva negligenza sotto il profilo dell'ars medica, non abbiano avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno (cfr. Cass.
15993/2011).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dallo
[...]
convenuto, né dal dott. ; al contrario, costituisce Controparte_1 CP_2
circostanza accertata dagli stessi c.t.u. che l'intervento effettuato dal medico curante è stato censurabile sotto il profilo della diligenza medica, nonché causativo di un aggravamento delle condizioni di salute della persona, laddove i consulenti hanno constatato l'insorgenza di un danno permanente e l'apprezzabile peggioramento dei problemi clinici del paziente.
Sussiste pertanto il diritto di parte attrice, ai sensi dell'art. 1223 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento della convenuta.
***
Nel caso in esame, poi, la responsabilità ex art. 2236 c.c. del dentista e della struttura sanitaria non potrà neppure ritenersi attenuata o attenuabile, non implicando la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come ricavabile dalla stessa CTU espletata nel corso del giudizio, laddove, comunque, incombeva sulla convenuta e sul terzi chiamato la prova dell'esistenza del predetto presupposto attenuativo (cfr. Cass. 8218/1990; Cass. 3389/1988; Cass.
36/1979; Cass. 2439/1975).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita;
al contrario, costituisce circostanza accertata dagli stessi CTU che “È da ascrivere alla inadeguata gestione diagnostica e terapeutica da parte dei sanitari del C.O.S. il fallimento implantare e, conseguentemente, inevitabilmente, protesico pressochè completo a causa degli impianti
pagina 13 di 20 persi/rimossi in corso di cure e degli impianti con deficit osseo ben documentato alla CBCT del
2019, inevitabilmente persi”.
Secondo la relazione peritale la riabilitazione protesica a supporto implantare di edentulie conseguenti a malattia parodontale, trattamento operato sul signor rientrano nella pratica routinaria, solitamente con buon esito. Pt_1
Data la situazione parodontale pre-cure, risultava indicata la bonifica dentale superiore;
inoltre, la riabilitazione implanto-supportata avrebbe costituito, vista anche l'età del soggetto, un'alternativa più efficace funzionalmente rispetto alla tradizionale protesi totale.
***
Dovendo passare alla liquidazione del danno patito dall'attore, è doveroso premettere che la liquidazione del danno non patrimoniale, giusto il disposto dell'art. 2059 c.c., deve essere considerato, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, una voce omnicomprensiva che include sia il danno biologico, inteso quale danno alla salute, sia il danno c.d. morale, ossia il danno che si concreta dei patemi subiti in conseguenza dell'atto illecito altrui, sia del danno c.d. esistenziale, quale danno “di riflesso” alla vita di relazione, quale compromissione ovvero conseguente alterazione delle proprie abitudini di vita (cfr., da ultimo, Cass.
703/2021).
Dall'espletata CTU emerge che a seguito e per causa della condotta tenuta dai sanitari del ei confronti del signor si sia originato un periodo CP_4 Pt_1
di malattia identificabile come periodo di inabilità temporanea che, sulla base dei riferimenti offerti dalla trattatistica medico-legale di riferimento, è da computarsi in:
- giorni 15 in forma parziale al 50%,
- giorni 30 in forma parziale al 25%
- giorni 60 in forma parziale al 10%.
Relativamente ai postumi a carattere permanente, i barémes più comunemente utilizzati nell'ambito della valutazione medico-legale del danno pagina 14 di 20 biologico, ne giustificano una quantificazione pari al 1-2%, per la perdita tissutale, quale riduzione della complessiva integrità psico-fisica, tuttavia, emendabile attraverso una terapia rigenerativa del costo di circa €1.500,00-€2.000,00.
Nella liquidazione del danno, occorre prendere in considerazione i criteri di liquidazione di cui all'art. 139 comma 1 lett. a) Cod. Ass. e conseguentemente appare liquidabile in favore del ricorrente, all'epoca dei fatti cinquantottenne,
l'importo di €2.358,98 di cui €1.179,20 per danno biologico permanente (1-2%);
€421,35 per invalidità temporanea parziale al 50%; €421,35 per invalidità temporanea parziale al 25%; €337,08 per invalidità temporanea parziale al 10%.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di debiti di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulle somme anzidette, devalutate al settembre 2019 (data in cui si è cristallizzato il danno non patrimoniale subito) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (sez. un. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo. Invero, trattandosi di risarcimento da fatto illecito e vertendosi, quindi, in ipotesi di mora ex se, gli interessi vanno conteggiati dalla data del fatto illecito fino all'effettivo soddisfo;
siffatti interessi, tuttavia, vanno applicati non sulla somma interamente rivalutata ma, in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, 17/02/1995. n. 1712, sulla somma prima devalutata alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutata secondo gli indici
ISTAT.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €2.358,98 alla data del fatto, si arriva ad un importo di
€1.987,35; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e pagina 15 di 20 fino alla data del 30/09/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €2.603,18; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
***
Quanto poi al chiesto risarcimento del danno morale, si osserva che “la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi” (in tal senso, Cass. 25164/2020; Cass. 28989/2019; Cass. 910/2018,
Cass. 7513/2018).
La giurisprudenza ha chiarito, nelle predette pronunce, che per riconoscere tale voce di danno, superando la concezione del danno in re ipsa, è necessario che, pur a fronte del potere del giudice di ricorrere alla prova presuntiva, il richiedente alleghi in maniera specifica tutti gli elementi (id est fatti primari intesi come fatti costitutivi del diritto e le conseguenze pregiudizievoli casualmente riconducibili alla condotta) descrittivi delle sofferenze di cui si chiede la riparazione.
Tuttavia, nessuna particolare sofferenza connessa alla guarigione è emersa in sede di consulenza tecnica. Deve escludersi, pertanto, la particolare sofferenza connessa alla guarigione, ravvisandosi, al contrario, un livello di sofferenza lieve
(se non lievissimo) sia per il periodo di convalescenza che per i postumi.
***
Venendo ai danni patrimoniali, va osservato che l'attore ha chiesto di essere risarcito delle spese mediche sostenute e da sostenere.
In merito alla somma versata dall'attore alla convenuta e da quest'ultima non contestata, va osservato altresì che l'attore non ha domandato, a fronte dell'allegato (e sussistente) inadempimento della convenuta, la risoluzione del contratto sicché non può darsi luogo agli effetti restitutori di cui all'art. 1453 c.c.
Le spese già sostenute dal signor per ovviare al fallimento della Pt_1
terapia implantare e, dunque, della riabilitazione protesica, risultano pari ad pagina 16 di 20 €5.240,00 per la realizzazione di una protesi provvisoria, una protesi overdenture
(su impianti), ablazione tartaro, 2 radiografie e ribasatura.
Il periziando, dunque, è già stato sottoposto ad una riabilitazione da parte del nuovo medico curante, dott. che allo stato attuale è sufficientemente Per_2
stabile; tuttavia, nella prospettiva di ottenere una maggiore stabilità ed efficienza protesica dopo l'intervento rigenerativo potrebbe rendersi necessario in futuro l'inserimento di 2 impianti con successivo riadattamento della protesi per una spesa stimabile in circa €2.500,00.
Deve, pertanto essere riconosciuta, la somma di €5.240,00 oltre rivalutazione e interessi e, dunque, per la somma complessiva di €6.888,64, quale danno emergente derivante dalle spese sostenute e la somma di €2.500,00 (da sostenere), necessarie per porre rimedio all'inadempimento dell'odierna convenuta, come stimate dai CTU in funzione degli interventi necessari per il ripristino di una situazione funzionale.
***
Infondata risulta infine la domanda di manleva formulata dal dott. CP_2
nei confronti della . Controparte_3
Quest'ultima, infatti, non nega di aver stipulato con il dott. la CP_2
polizza assicurativa nr. 456400609 a copertura dei rischi rivenienti dall'esercizio della propria attività professionale di odontoiatra.
Tuttavia, viene rilevato come l'assicurato abbia provveduto a denunciare il sinistro solo in data 21/12/2021 con la notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo, quando ormai la polizza era cessata per mancato rinnovo (disdetta dell'assicurato) da circa due anni.
Il dott. , in effetti, non ha prodotto agli atti alcun documento CP_2
attestante la validità del contratto alla data in cui l'assicuratore è stato coinvolto in giudizio.
pagina 17 di 20 L'assicurazione chiamata in causa precisa che ai sensi dell'art. 14 delle CGA
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di assicurazione”.
La polizza, infine, non prevedeva copertura postuma.
In ragione di quanto sopra esposto, la polizza assicurativa invocata risulta inoperante per totale mancanza di copertura assicurativa atteso che il contratto aveva cessato i propri effetti in epoca anteriore alla data di denuncia/coinvolgimento in giudizio della Compagnia.
Per i suddetti motivi si esclude che possa essere coinvolta Controparte_3
nella vicenda per cui è causa.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale (Tribunale di
Catania, sentenza 27 maggio 2019, n. 2220) “In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto,
è deducibile per la prima volta in appello”.
Ne consegue che la contestazione dell'operatività della garanzia assicurativa non integra una eccezione in senso proprio, attinente ad un fatto impeditivo- estintivo del diritto dell'assicurato, di cui deve dare prova l'assicuratore, bensì costituisce una mera difesa, che investe i fatti costitutivi della domanda dell'assicurato, cui, pertanto, incombe l'onere di dimostrare l'esistenza della polizza e la sua operatività, anche con riguardo all'avvenuto adempimento degli obblighi di pagamento dei premi.
Nel contratto di assicurazione per responsabilità professionale del medico per individuare, alla stregua dell'art. 1917 c.c., il fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione è indispensabile considerare il tenore letterale della relativa clausola identificativa di tale fatto e dell'estensione della copertura assicurativa onde comprendere cosa le parti abbiano inteso ricondurre sotto la copertura assicurativa. Tale indagine deve condurre a stabilire se le parti abbiano inteso far pagina 18 di 20 riferimento al fatto, idoneo a determinare la responsabilità civile verso il terzo, comprensivo della sola condotta umana o anche delle conseguenze dannose e di condotte tenute prima della vigenza della polizza (cfr. Trib. Monza sez II ,
01/07/2009)
Nel presente giudizio non è stato allegato nessun contratto e dunque non è stato possibile verificare la clausola “claims made” e le intenzioni delle parti su tutte le condizioni applicate, sul premio pagato.
La domanda di manleva pertanto non può che essere rigettata
***
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico della convenuta e del terzo chiamato dott. in solido fra loro, e vengono liquidate come in Pt_2
dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto e tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi vanno poste a carico della convenuta in base al principio della soccombenza.
La soccombenza dello Studio medico in ordine alla domanda di “rivalsa” e, al contempo, la totale assenza difese, sul punto, da parte del terzo chiamato
[...]
, offrono giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite CP_2
in relazione a tale domanda avanzata in via subordinata, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta.
Nei rapporti tra il dott. e CP_2 Controparte_6
l'esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali sulle clausola claims made, offre giustificato motivo per compensare integralmente le spese di lite in relazione a tale domanda di manleva.
Le spese di CTU, già separatamente liquidate, sono poste a carico della convenuta e del terzo chiamato, dott. , in solido fra loro, ferma la CP_2
solidarietà delle porti nei confronti dei consulenti.
P.Q.M.
pagina 19 di 20 Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie, per quanto di ragione, la domanda di e, per Parte_1
l'effetto:
- condanna il e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1
di €2.603,18 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
- condanna il e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma CP_2 Parte_1
di €9.388,64 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2) rigetta la domanda formulata dal Controparte_1
nei confronti di;
[...] CP_2
3) rigetta la domanda formulata da nei confronti di CP_2 [...]
; Controparte_7
4) condanna il e Controparte_1 [...]
, in solido tra loro, a rifondere all'attore, le spese di lite CP_2 Parte_1
liquidate in €280,00 per esborsi e in €5.077,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le altre parti;
4) ) ferma la solidarietà della parti nei confronti dei c.t.u., pone le spese di
CTU, come già liquidate con separato decreto, a carico del
[...]
e di , in solido tra loro;
Controparte_1 CP_2
26/10/2025
Il Giudice
NA NE
pagina 20 di 20