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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. EF CA Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
all'udienza del 25 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1838/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Ester Ferrari Morandi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Valdinievole n. 11;
APPELLANTE
E
, contumace;
Controparte_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n.
195/2024, pubblicata in data 10 gennaio 2024, non notificata.
CONCLUSIONI PARTE APPELLANTE: Voglia la Corte Ecc.ma, in funzione del Giudice del
Lavoro, ordinare la comparizione delle parti, fissando la relativa udienza e, in riforma dell'impugnata sentenza: DICHIARARE: accertare e dichiarare l'illegittimità, insussistenza e/o CP_ infondatezza della richiesta di restituzione dell' del 16.09.2021, in quanto nulla, illegittima e infondata. E conseguentemente CONDANNARE l' alla restituzione delle somme CP_1
CP_ eventualmente trattenute e trattenende. Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al sottoscritto procuratore per l'attività prestata in entrambe le fasi del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L. 27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. In subordine: COMPENSARE e/o dichiarare irripetibili le spese del giudizio di primo grado. Con espressa riserva, a seguito dell'esame della CP_ memoria di costituzione e risposta dell' di dedurre e controdedurre in merito con note autorizzate, depositare documentazione attinente, e porre in essere ogni attività istruttoria consentita.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18 gennaio 2023, adiva il giudice del lavoro Parte_1
CP_ del Tribunale di Roma chiedendo l'annullamento della richiesta restitutoria avanzata dall' per indebito pensionistico pari a € 12.967,28, riferito al periodo 1° gennaio 2019 – 31 luglio 2021, comunicato dall' con nota del 16 settembre 2021. La ricorrente, titolare di assegno ordinario CP_1 di invalidità ex L. n. 222/1984 dal 1° ottobre 2017, confermato nel 2020 fino al 30 settembre 2023, contestava l'addebito sostenendo l'assenza di dolo e l'irripetibilità delle somme ai sensi dell'art. 52 della legge n. 88/1989. A sostegno della propria pretesa, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui le somme indebitamente percepite non sono ripetibili ove l'erogazione sia avvenuta per errore dell'amministrazione e in assenza di comportamento fraudolento da parte del pensionato.
Evidenziava, inoltre, che non vi era stata alcuna condotta omissiva o dichiarazione mendace a lei CP_ imputabile e che l' aveva provveduto al ricalcolo della prestazione solo sulla base di dati reddituali comunicati successivamente dall'Agenzia delle Entrate. Lamentava, infine, l'inerzia del
Comitato Provinciale, investito con ricorso amministrativo in data 11 novembre 2021, rimasto privo di esito. Chiedeva, pertanto, di accertare l'insussistenza dell'indebito, dichiarare la nullità o illegittimità della richiesta di rimborso e ordinare la restituzione delle eventuali somme trattenute, con vittoria di spese. CP_ 1.1. Instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l' che contestava integralmente le deduzioni avversarie, sostenendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
CP_ 2.Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma rigettava il ricorso ritenendo che l' avesse adeguatamente esplicitato le ragioni della contestazione dell'indebito, facendo riferimento alla corresponsione di ratei pensionistici risultati non dovuti per effetto del superamento dei limiti reddituali previsti per il beneficio in godimento, come accertato sulla base dei dati fiscali forniti dall'Agenzia delle Entrate. Il giudice di prime cure rilevava che tali dati non risultavano essere stati
2 CP_ oggetto di preventiva comunicazione da parte dell'interessata e l' si aveva appresi solo dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate. Il Tribunale evidenziava, altresì, il fatto che la stessa ricorrente non avesse contestato specificamente gli elementi fattuali posti a fondamento della rideterminazione dell' , mostrando anzi consapevolezza degli elementi posti a base del CP_1 ricalcolo effettuato dall' . Nel valutare i presupposti della pretesa restitutoria, il primo CP_1 giudice evidenziava il superamento dei limiti reddituali come circostanza comportante, ai sensi della normativa vigente, la legittima riduzione della prestazione pensionistica e, conseguentemente, la possibilità per l'ente previdenziale di attivare il procedimento di recupero delle somme indebitamente corrisposte. Infine, escludeva la configurabilità di una situazione soggettiva di buona fede in capo alla ricorrente, ritenendo che la stessa avesse omesso di comunicare dolosamente i redditi rilevanti, dei quali l' era venuto a conoscenza solo per il tramite delle risultanze CP_1 fiscali.
3. In data 29 giugno 2023 depositava tempestivo ricorso in appello Parte_1 lamentando la nullità della sentenza ex art. 132 co. 2, n. 4 c.p.c. per avere erroneamente il
Tribunale, nella prima parte della pronuncia, fatto riferimento ad altra persona e a diversa categoria di pensione.
Deduceva, inoltre, l'illegittimità dell'indebito per carenza di dolo e censurava la decisione CP_ impugnata per non avere il primo giudicante considerato il fatto che l' fosse a conoscenza dei redditi della ricorrente, che aveva assolto il proprio obbligo di comunicazione mediante regolare presentazione della dichiarazione dei redditi alla Agenzia delle Entrate.
Infine, l'appellante censurava la pronuncia di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva posto le spese del grado di giudizio interamente a suo carico. CP_ 3.1. L' nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo, restava contumace nel presente giudizio d'appello.
4. L'appello è infondato.
5. Il primo motivo d'appello è palesemente infondato, trattandosi di meri refusi informatici che non determinano alcun dubbio sulle parti oggetto del giudizio, né una radicale mancanza od incomprensibilità della motivazione della sentenza oggi impugnata.
6. Riguardo al secondo motivo d'appello si osserva, in linea generale, che il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta aspetti derogatori rispetto alla regola della ripetibilità propria
3 del sistema civilistico e dell'articolo 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi che costituisce dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra (...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
6.1.Alla luce di ciò, la giurisprudenza, con specifico riferimento all'indebito assistenziale, ha a più riprese affermato il principio per cui “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” (Cass. 28771/2018; conformi le successive Cass. 26036/2019, Cass.
31372/2019, Cass. 24133/2021, Cass. 24617/2022).
Inoltre, in conformità al citato orientamento è stato affermato che “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. 13223/2020).
Da tali principi si ricava, dunque, che nel sottosistema dell'assistenza sociale, in armonia con l'articolo 38 della Costituzione, non trova applicazione la regola civilistica della ripetizione dell'indebito di cui all'articolo 2033 c.c., prevalendo le esigenze di tutela dell'assistito, a meno che
4 questo non versi in dolo, situazione soggettiva idonea a far venire meno l'affidamento e la necessità di tutela del soggetto percettore.
6.2. Va evidenziato, però, che, nel caso di specie, a venire in rilievo è il sottosistema previdenziale, rispetto al quale vige il ben diverso principio secondo cui l'irripetibilità della prestazione è subordinata al ricorrere di specifiche condizioni espressamente disciplinate dalla legge.
In particolare, la disciplina dell'indebito previdenziale, e le condizioni cui è subordinata l'irripetibilità della prestazione, è dettata dall'articolo 52 della legge n. 88/1989, come autenticamente interpretato dall'articolo 13 della legge 412/1991. Invero, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente), difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.” (Cass. 10337/2023; conforme la precedente Cass.
5984/2022).
6.3. In applicazione dei suddetti principi, va rilevato come, nel caso in esame, ricorre sicuramente il primo elemento indicato dalla giurisprudenza di legittimità, ossia il pagamento di somme in base ad un formale e definitivo provvedimento.
Parimenti, va ritenuta sussistente la seconda delle predette condizioni, individuata nella comunicazione del provvedimento medesimo all'interessato.
Quanto, invece, al requisito dell'errore imputabile all'Istituto erogatore, occorre confrontarsi con la disciplina dettata dall'articolo 13 della legge 412/1991. Tale ultima disposizione, che ha interpretato autenticamente la sanatoria prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge 88/1989, dispone al co. 2 che «l' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza». La norma, dunque, CP_ prevede che l' debba procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche provvedendo, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Pertanto, qualora CP_ sorga la necessità di procedere alla riliquidazione in esito a ricalcolo, effettuato dall' dei ratei di pensione a causa del superamento dei limiti reddituali, l' è tenuto a provvedere ad una CP_1 tempestiva verifica della situazione reddituale dell'assicurato e alla altrettanto tempestiva contestazione dell'indebito.
5 Sul punto, infatti, giova richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale ”In tema di ripetizione di indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, CP_ l'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, nella parte in cui prevede che l' provvede al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza entro l'anno successivo, si interpreta nel CP_ senso che entro tale termine l' deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - "id. est.": iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso” (Cass.
n. 13918 del 20 maggio 2021).
Nel caso di specie, risulta pacifico che l' abbia provveduto alla tempestiva verifica della CP_1 situazione reddituale dell'appellante ed alla altrettanto tempestiva contestazione dell'indebito, trattandosi di circostanze, queste ultime, accertate dal giudice di primo grado e non oggetto di specifica impugnazione, sicché non sussiste, nella vicenda in esame, alcun errore da parte dell'ente erogatore. CP_ Emerge, infatti, dalla documentazione in atti che l' abbia provveduto alla comunicazione di quanto erogato in eccedenza con nota del 16 settembre 2021, con riferimento a redditi percepiti negli anni 2019, 2020 e 2021.
Dai documenti prodotti dall'Istituto nel primo grado di giudizio risulta, altresì, che la ha Pt_1 presentato all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi dell'anno 2019 in data 13 luglio
2020 e la dichiarazione dei redditi dell'anno 2020 in data 11 giugno 2021, mentre alla data della contestazione dell'indebito ancora non aveva presentato la dichiarazione di quelli percepiti nel
2021.
Ne deriva che la carenza di una delle quattro condizioni indispensabili per il ricorrere dell'irripetibilità della prestazione consente l'applicazione dell'articolo 2033 c.c., con conseguente ripetizione di quanto indebitamente percepito dalla pensionata.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che “Ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un CP_ provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti
l'erogazione del trattamento pensionistico” (ex multis Cass. n. 15039/2019 e Cass. n. 3215/2018).
Ne deriva, pertanto, che alcun rilievo può attribuirsi, diversamente da quanto sostenuto dall'odierna appellante, alla mancanza di dolo della stessa e al suo legittimo affidamento, atteso che in ambito
6 previdenziale la ripetibilità prescinde dall'accertamento del dolo del percipiente, rilevando esclusivamente la tempestività della richiesta di ripetizione avanzata dall'ente erogatore.
Anche il secondo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
7. Da ultimo, con riguardo alla statuizione in ordine alle spese di lite, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante in ordine alla mancata compensazione da parte del Tribunale, non ricorrendo nel caso di specie alcuni dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c.
Questo Collegio, infatti, non rileva circostanze tali da poter giustificare la compensazione delle spese di lite del primo grado, attesa la soccombenza dell'odierna appellante, né sussistono le “gravi ed eccezionali ragioni” per come interpretate dalla Consulta con sentenza n. 77/2018.
8.In conclusione, l'appello deve essere respinto. CP_ Nulla è dovuto per le spese di lite del grado, essendo l' rimasto contumace.
Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P.q.m.
Respinge l'appello.
Nulla per le spese di lite del grado.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, co. 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 25 giugno 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
EF CA
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