Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/06/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 864/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Vendita di cose mobili.
Proposta da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in VA d'IS (BS), Via Cave n. 8, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3319/2023, dall'avv. Marco
Molinari (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito C.F._1
in Gavardo (BS), Via Bertolotti, n. 2;
-Appellante
-contro-
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in Genova, Piazza della Vittoria n. 8/3, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Francesca Albino (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Genova, Viale Sauli, n. 5;
-Appellata
della sentenza n. 1920/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 28.06.24 e notificata in data 15.07.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “- In via Preliminare: disporre la sospensione dell'immediata esecutività dell'impugnata sentenza, viste le ragioni di urgenza descritte nelle premesse – pagamento di una somma (€ 62.770,88) assolutamente sproporzionata rispetto all'effettivo valore della merce fornita. - In via Pregiudiziale: riformare l'impugnata sentenza nr. 1920/2024 Tribunale di Genova e conseguentemente revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo nr. nr. 3319/2023
Tribunale di Genova del 20.12.2023 stante l'Improcedibilità della domanda ivi indicata
(pagamento prezzo) a causa del mancato esperimento dell'obbligatoria fase di Mediazione.
Con refusione delle spese di lite per entrambi i gradi. - In Principalità e nel Merito: voglia la
Corte d'Appello adita riformare- la Sentenza Cron. nr. 1920/2024 – ex art. 281 sexies - R.G. nr.1308/2024 del Tribunale di Genova - del 28.06.2024- G.U. Dott. Paolo Gibelli e conseguentemente annullare/revocare il Decreto Ingiuntivo nr. 3319/2023 Tribunale di
Genova del 20.12.023 – R.G. 11372/2023 - valutati i Motivi d'appello sopra riportati - esistenza di Clausola vessatoria e conseguente annullamento del decreto ingiuntivo sopra riportato, indipendentemente dalla tardività dell'opposizione svolta. In ogni caso, con l'integrale refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. - In via riconvenzionale ed
Istruttoria: valutata la rilevanza e congruità delle prove documentali addotte, a conferma dell'esistenza e gravità dei vizi lamentati rispetto alle forniture di merce ricevuta, si richiede disporsi la rimessione in fase istruttoria del presente procedimento, per poter dare conferma anche testimoniale sia all'esistenza dei richiamati vizi che alle quantificazione delle ragioni economiche (danni) comunque conseguenti alle errate forniture. Con ogni più ampia riserva istruttoria.”.
Per l'appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, per tutte le ragioni e le causali di cui in atti, previa occorrendo remissione della causa in istruttoria e ammissione dei capitoli di prova per testi come dedotti in comparsa di costituzione e risposta, con i testi ivi indicati, e di ogni altra istanza istruttoria formulata, accertare e dichiarare inammissibili e/o infondate le avversarie censure e quindi rigettare l'appello proposto dalla
e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1920/2024 del Parte_1
Tribunale di Genova del 26/6/2024, emessa all'esito del procedimento rg 1308/2024, oggetto della impugnazione avversaria e comunque rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta dalla appellante nei confronti della Società appellata;
con vittoria delle spese e del compenso di lite, oltre spese generali, ed accessori di entrambi i gradi di giudizio”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 30/1/2024, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3319/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data
20/12/2023, su istanza di eccependo, in via preliminare, l'asserita CP_1
improcedibilità del procedimento monitorio per non aver parte opposta esperito la fase della mediazione obbligatoria e, nel merito, l'assenza di qualsivoglia accordo commerciale tra le parti ovvero la presenza di asseriti vizi e difetti rinvenuti nella merce fornita di cui alle fatture azionate.
In particolare, l'odierna appellante chiedeva al Giudice di primo grado, previa opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, “In Via Preliminare e pregiudiziale: disporre la necessaria e preventiva fase di Mediazione Obbligatoria (art. 5 bis
D.Lgs. 149/2022) con obbligo da parte dell'ingiungente di provvedere alla necessaria fase di mediazione, quale condizione di procedibilità della propria richiesta, con eventuale slittamento della prima udienza per poter espletare tale obbligo. In Principalità e nel Merito: verificate
l'assenza di alcun accordo commerciale valido/ordinativo merce/contratto di fornitura relativo alla fornitura di merce – generi alimentari – indicata nelle fatture oggi azionate mediante decreto, accertati i vizi e difetti della merce fornita, in merito sia alle differenze di peso ed alle caratteristiche di eccessiva maturità e della conseguente deperibilità della stessa, annullare/dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo nr. 3319/2023 – R.G. 11372/2023 Trib.
Genovaper evidente difetto ed inadempimento della ditta fornitrice/ingiungente rispetto all'obbligo di fornitura di generi alimentari in buono stato e passibili di vendita al dettaglio, con conseguente risoluzione di ogni eventuale preesistente accordo commerciale intercorso tra le parti. Con vittoria di spese della presente procedura di opposizione. In subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle istanze prima svolte, verificate in ogni caso le caratteristiche di merce non di prima scelta e di eccessiva maturazione/avariabilità della fornitura di merce (generi alimentari – banane), verificato l'effettivo valore delle forniture e valutate le spese affrontate da parte dell'attuale opponente in merito agli obblighi di smaltimento della frutta marcita e non vendibile, determinare l'effettivo valore della merce fornita, con obbligo di pagamento riferibile solo a tale valore e con contestuale compensazione delle spese comunque affrontate da parte della ditta opponente, in merito alle spese di trasporto
e smaltimento della frutta avariata. Con compensazione delle spese di lite.”
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2/4/2024, si costituiva in giudizio sostenendo: in via preliminare, che l'opposizione proposta da CP_1 Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3319/2023 del Tribunale di Genova sarebbe stata
[...]
inammissibile, perché controparte avrebbe notificato l'atto introduttivo del giudizio oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla legge, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe divenuto inoppugnabile;
ancora in via preliminare, che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010, avrebbe dovuto ritenersi infondata, non rientrando il contratto di vendita per cui è lite tra le materie per le quali è previsto l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda proposta nel monitorio ed essendo comunque assorbita tale eccezione dalla mancata tempestiva proposizione dell'opposizione; nel merito, che sarebbe stato falso che Parte_1
non aveva concordato alcunché con in merito alla fornitura e che la merce venduta CP_1
avrebbe presentato vizi e difetti, dal momento che nessuna contestazione sarebbe mai pervenuta né a né al difensore prima della proposizione della causa di opposizione;
che, in CP_1
ogni caso, controparte sarebbe incorsa nella decadenza dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c., non avendo denunciato i presunti difetti della merce entro il termine di legge.
Tanto premesso, l'originaria opposta chiedeva al Tribunale di Genova, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, conseguentemente, di esecutività del decreto ingiuntivo n. 3319/2022 emesso dal medesimo Tribunale in data 20/12/2023 ovvero, in subordine, nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Il Giudice di prime cure, previa conversione del rito da ordinario a semplificato, istruiva la causa documentalmente e la decideva con la sentenza impugnata, statuendo come segue: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 281 sexies del c.p.c.: - respinta
l'opposizione, CONFERMA interamente il decreto ingiuntivo opposto. - CONDANNA parte opponente alla rifusione delle spese di lite della fase di opposizione che liquida in € 2.000,00 per onorari oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. e C.p.a come per legge - DICHIARA provvisoriamente esecutivo il decreto opposto.” A livello motivazionale, il primo Giudice evidenziava che “Dagli atti di causa risulta che
l'opposizione al decreto ingiuntivo è tardiva, conseguentemente lo stesso risulta inoppugnabile con definitivo accertamento del credito per come esposto in ricorso.”.
4. Con atto di citazione in appello notificato in data 13.09.24, impugnava Parte_1
la predetta decisione, deducendo due motivi.
4.1. Col primo motivo (“MANCATO ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI MEDIAZIONE
DA PARTE DELLA RICORRENTE”), l'appellante sosteneva l'erroneità della pronuncia di primo grado, per non avere la stessa accolto l'eccezione riguardante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 bis d. lgs. 28/10 da parte della quale CP_1
ricorrente in monitorio.
Sul punto, la argomentava che tale omissione procedurale avrebbe reso Parte_1 improcedibile “la domanda avanzata con decreto ingiuntivo” (pag. 4 dell'appello) e che la tardività dell'opposizione non sarebbe stata idonea a sanare il vizio.
4.2. Col secondo motivo (“ERRATA APPLICAZIONE NORME CONTRATTUALI (ART.
1559 – 1561 COD. CIV.) SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI- CLAUSOLE
VESSATORIE”), l'appellante si doleva del fatto che il Tribunale di Genova, nella sentenza impugnata, non aveva riconosciuto che, tra le parti del presente giudizio, non vi sarebbe stata prova di alcuna negoziazione contrattuale della fornitura de qua, né in punto quantità, né in punto qualità, né in punto prezzo, dando così luogo a una situazione debitoria eccessiva e ingiustificata a carico della Pt_1 Parte_1
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.12.24, si costituiva in giudizio che prendeva posizione sull'impugnazione avversaria sostenendo: CP_1
- in via preliminare, che l'appello sarebbe stato improcedibile ex art. 348 c.p.c. perché
[...]
avrebbe iscritto la causa a ruolo oltre il termine di dieci giorni dalla notifica Parte_1 dell'atto introduttivo;
- nel merito, che avrebbe pacificamente notificato l'atto di citazione in Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3319/23 del Tribunale di Genova oltre il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 640 c.p.c., rendendo la domanda irrimediabilmente tardiva, come correttamente riconosciuto dal primo Giudice;
che, in ogni caso, il contratto di vendita, quale sarebbe quello oggetto di causa, non rientrerebbe tra le materie per cui il d. lgs. 28/10 esige l'esperimento del tentativo di mediazione;
che, anche a voler ritenere applicabile al caso di specie l'art. 5bis del d. lgs. 28/10, il tentativo di mediazione avrebbe dovuto svolgersi dopo l'instaurazione del giudizio di opposizione, e non prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, come erroneamente sostenuto ex adverso; che le ulteriori doglianze di parte appellante sarebbero state prive di pregio, perché il contratto di vendita sarebbe stato concluso per fatti concludenti, perché la disciplina consumeristica non potrebbe applicarsi alla fattispecie in esame, in cui il rapporto risulterebbe essersi instaurato tra due imprese, e perché controparte non avrebbe denunciato gli asseriti vizi della merce (poi comunque rivenduta) nel termine imposto dall'art. 1495 c.c.
6. La Corte, con ordinanza del 17.01.25, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata proposta dall'appellante, non ritenendo sussistente né il requisito del fumus boni iuris, né quello del periculum in mora.
7. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza emessa in pari data, fissava l'udienza del 29.05.25 per la rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindi giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
8. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 30.05.25, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. L'appello è infondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.
9. Si ritiene che l'unico motivo di impugnazione astrattamente suscettibile di condurre a una riforma della sentenza impugnata sia il primo, con cui la ha sostenuto, Parte_1 in sintesi, che l'omesso esperimento, da parte della della procedura di mediazione CP_1 avrebbe comportato l'improcedibilità “della domanda avanzata con decreto ingiuntivo” (pag. 4 dell'appello), e ciò a prescindere dal fatto che la successiva opposizione spiegata dall'odierna appellante sia stata pacificamente tardiva.
Tale tesi, tuttavia, risulta priva di fondamento, per diversi ordini di ragioni. Innanzitutto, si osserva che il procedimento di mediazione, quando, nelle cause introdotte mediante atto di opposizione a decreto ingiuntivo, è previsto dall'art. 5 bis d. lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità della domanda (ipotesi che, peraltro, non ricorre nel caso di specie, per quanto si dirà infra), presuppone, a livello logico prima ancora che giuridico, che il giudizio di opposizione sia stato ritualmente introdotto, ciò che non può dirsi avvenuto nella fattispecie de qua, in cui ha pacificamente notificato l'atto di citazione in Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n.3319/2023 del Tribunale di Genova solo in data 30.01.24, ossia oltre il quarantesimo giorno dalla notifica del titolo monitorio da parte di CP_1
eseguita il 20.12.23.
In ogni caso, anche a voler prescindere da tale dirimente considerazione, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 5, c. 1 del d. lgs. 28/2010, “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”.
Il successivo comma due specifica che, nelle controversie di cui al comma uno, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda.
Pertanto, è possibile affermare che quando l'azione, come accade nella fattispecie in esame per ammissione della stessa appellante, abbia ad oggetto un contratto di vendita, il d. lgs. 28/2010 non impone l'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità della domanda.
Da ultimo, si evidenzia che, a mente dell'art. 5 bis del d. lgs. 28/2010, “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”. Dunque, soltanto con riguardo alle controversie ricomprese nell'ambito di applicazione del comma prima dell'art. 5 del d. lgs. 28/2010 è possibile concludere che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è onerata di attivare il procedimento di mediazione, pena la declaratoria di improcedibilità della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ne deriva che il trascritto articolo 5 bis del d. lgs. 28/2010 non può trovare applicazione nella fattispecie a mani, come detto esclusa dal novero dei giudizi rispetto cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda.
10. Ora, escluso, per le considerazioni appena svolte, che la disciplina dettata dal d. lgs. 28/2010 possa essere applicata al caso di specie, non resta che ribadire che l'odierna appellante, come correttamente rilevato dal Tribunale di Genova nella sentenza impugnata, ha notificato il proprio atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3319/23 del medesimo
Tribunale oltre il termine di quaranta giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c., come ammesso dalla stessa a pag. 4 dell'appello. Parte_1
Pertanto, il primo motivo è infondato e, alla luce della conferma in questa sede della pronuncia di inammissibilità dell'azione emessa dal primo Giudice, deve dichiararsi l'assorbimento dei restanti motivi di gravame.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 147/22, ritenuta la causa appartenente allo scaglione di valore compreso tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 e applicati i valori medi per tutte le fasi.
12. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- Conferma la sentenza n. 1920/24 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 28.06.24 e notificata in data 15.07.24.
- Condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA come per legge;
- Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 04.06.25.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott. Marcello Castiglione