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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 03/11/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, dott.ssa Fabiana Ucchiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 449 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessione crediti - pagamento insoluto
TRA
(C.F. e P.IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Angela Labanca del Foro di Bologna;
ATTRICE
E
(C.F.: ); Controparte_1 CodiceFiscale_1
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. Alessia Melchiorri, Annalisa Melchiorri e Paolo Melchiorri;
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/10/2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice nelle note autorizzate, il giudice assegnava la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la allegava che: Controparte_3
1. stipulava, in data 19/2/2009, un contratto di finanziamento identificato Controparte_1 con il n. 10022 con la Società TO AN S.p.A. (poi divenuta , Controparte_4 ottenendo la corresponsione della somma di euro 55.000,00; 2. il , con la sottoscrizione del contratto, si impegnava a restituire in 12 rate mensili, CP_1 da euro 4.979,21 cadauna, complessivi euro 59.750,52;
3. con lettera del 6/3/2009 la TO AN S.p.A. cedeva alla un Parte_1 blocco di crediti tra cui quello derivante dal contratto di finanziamento in questione: la cessione del credito veniva accettata dalla in data 17/3/2009; Parte_1
4. inizialmente la cessione non veniva comunicata al debitore ceduto;
l'incasso delle rate mensili proseguiva da parte della cedente TO AN, che, ogni mese, ottenuto il relativo importo dal debitore, provvedeva al versamento alla e ciò avveniva Parte_1 fino alla rata con scadenza 19/9/2009, allorché i pagamenti cessavano improvvisamente;
5. in ragione del mancato versamento delle rate scadute a far tempo dal 19/10/2009, la Pt_1 decideva di formalizzare la cessione nei confronti del debitore ceduto e di provvedere
[...] direttamente all'incasso dei relativi crediti. In data 30/8/2010, pertanto, notificava l'intercorsa cessione al debitore , indicando espressamente a quest'ultimo di CP_1 effettuare tutti i versamenti solo ad essa cessionaria (cfr. doc. n. 3);
6. persistendo la situazione di inadempimento, la richiedeva al il Parte_1 CP_1 pagamento delle rate mensili scadute, con le raccomandate in atti anch'esse tutte regolarmente ricevute (cfr. doc. nn. 4, 5, 6 e 7).
Ciò premesso, nulla avendo il mai più corrisposto alla cessionaria in forza del debito CP_1 contratto con la cedente, fornita la prova della cessione e della fonte contrattuale, Parte_1 chiedeva che il Tribunale condannasse il convenuto al pagamento della somma di euro 24,896,05
(costituita da 5 rate insolute, dal 19/10/2009 al 19/2/2010 da euro 4.979,21 cadauna), oltre interessi di mora al tasso contrattuale, limitato all'8%.
Regolarmente notificata la citazione alla controparte, rimaneva contumace ed il Controparte_1 giudice, all'esito della prima udienza di comparizione, concedeva alla parte attrice su sua richiesta i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
Il GU, ritenuta la natura documentale del giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa depositata in data 23/10/2025, interveniva nel giudizio in qualità Controparte_2 di cessionaria del credito per cui è causa, come da contratto di cessione del 7/3/2025 in atti (cfr. doc.
n. 3) e G.U. n. 33 del 18/3/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In primis, va ritenuta provata la cessione del credito, come allegata e documentata dalla parte attrice, dalla TO AN S.p.A. alla Parte_1 Invero, parte attrice ha prodotto la lettera di proposta della cessione (all. n. 2) del lotto n. 18
(complesso dei crediti ceduti così denominati) del 6/3/2009 inviata da TO AN s.p.a. all'odierna attrice e comprensiva della posizione debitoria di , con successiva Controparte_1 accettazione di e prova del pagamento del prezzo totale del lotto. Parte_1
La proposta ed accettazione si inquadra in un'operazione di cessione “quadro” datata 17/10/2007 e denominata “Accordo Quadro” nella quale le parti – regolamentando gli aspetti principali del rapporto – rimandavano a differenti e successivi momenti la determinazione dei gruppi di crediti da cedere ed il pagamento dei singoli lotti.
Nonostante il contratto “quadro” non sia stato depositato in atti, come è noto ciò non osta a ritenere provata la cessione del credito dalla cedente, in virtù del noto assunto per cui “Per il contratto di cessione di crediti non sono richieste forme sacramentali o particolari per la validità dello stesso, così che la prova della cessione e la ricomprensione del credito interessato nella cessione, può essere data con qualsiasi mezzo di prova, anche mediante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni delle singole categorie consentano di individuare i rapporti in oggetto” (Tribunale Napoli sez. II, 01/12/2022, n.10746).
Un simile contratto ha, infatti, natura consensuale (e forma libera), di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex plurimis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 4713/2019; sez. III, n. 12612/2017)
Dunque, ( cfr. da ultimo Cassazione civile sez. II, 12/05/2021, n.12611), “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione”.
Medesimo assunto vale ove si volesse inquadrare – come fa la Corte di Appello di Bologna nella sentenza n. 422/22 allegata alla comparsa conclusionale dell'attrice, su cui infra – l'operazione tra le due società quale factoring (Corte appello Reggio Calabria, 19/04/2019, n. 341). Nel caso di specie, la parte attrice, pur non avendo provato per iscritto l'accordo quadro, depositando in atti la prova dell'inclusione nella cessione del credito verso il convenuto, compreso nel c.d. lotto 18, ha ottemperato al proprio onere probatorio quanto alla legittimazione attiva ed alla prova della titolarità del credito.
Non troverebbero altra spiegazione, se non con una precedente cessione dei crediti, i bonifici eseguiti da TO AN S.p.A. (cfr. allegato alla I memoria istruttoria ex art. 183 VI co.
c.p.c.) alla aventi ad oggetto anche le rate versate dal convenuto alla prima e, Parte_1 poi, versate dalla cedente alla cessionaria.
Ciò premesso ed ancora in via preliminare, va evidenziato che il credito in parola non risulta inserito nei cd. “crediti inesistenti” riconosciuti come tali nel contenzioso che ha avuto come protagonisti la e la TO AN S.p.A. (cfr. sentenza del Tribunale di Parte_1
Bologna n. 3201/18 del 12/12/2008, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22/2/2022, n. 422) che ha dato origine alla restituzione di somme dalla cedente alla cessionaria corrispondente all'entità dei crediti indicati nella CTU espletata nel corso del giudizio innanzi al
Tribunale di Bologna.
Nel presente giudizio l'attrice ha depositato il contratto di finanziamento stipulato in data 19/2/2009 dalla TO AN S.p.A. e per l'erogazione della somma di euro Controparte_1
55.000,00, da restituire in 12 rate mensili, da euro 4.979,21 cadauna per complessivi euro
59.750,52, a cui viene allegato anche documento di identità del mutuatario e dei garanti.
La presente documentazione fornita in copia non è stata contestata, né quanto a veridicità, né quanto a provenienza dalla parte rimasta contumace.
Ne consegue che la parte cessionaria ha ottemperato alla prova del titolo negoziale come fonte del proprio credito sulla scorta dell'assunto per cui “In materia di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve solo dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi a sostenere l'inadempimento della controparte, invece, il debitore convenuto, ha l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa altrui, rappresentato dall'avvenuto adempimento”( Cassazione civile sez. III, 28/06/2024, n.17915).
Ebbene, provata la fonte negoziale (cfr. doc. n. 1 allegata alla citazione), in assenza di prova del pagamento delle rate insolute, la domanda attorea può trovare accoglimento.
Deve, poi, evidenziarsi che parte convenuta non può qualificarsi come consumatore, poiché il contratto di mutuo oggetto di causa veniva stipulato “per liquidità di sviluppo aziendale”, come espressamente indicato nel contratto stesso, da cui risulta, altresì, che lo scopo del finanziamento è
“integrazione acquisto U.I. alberghiera”. Al fine di stabilire lo status di consumatore di una persona, nozione che va interpretata restrittivamente, occorre riferirsi al ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona.
Pertanto, soltanto i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo rientrano nelle disposizioni di tutela del consumatore in quanto parte considerata economicamente più debole. La particolare tutela perseguita da tali disposizioni non si giustifica nel caso di contratti il cui scopo sia un'attività professionale, prevista anche soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di un'attività nulla toglie alla sua natura professionale. È quindi conforme sia alla lettera, sia allo spirito nonché alla finalità delle disposizioni considerate la conclusione che il particolare regime di tutela da esse istituito riguarda unicamente i contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, attuale o futura.
Esclusa, nel caso in esame, la qualifica di consumatore del convenuto, il Tribunale non deve, quindi, eseguire il controllo d'ufficio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali.
Deve comunque rilevarsi che, nel caso in esame, parte attrice si limitava a chiedere il pagamento delle rate insolute, senza interessi o penali aggiuntive.
Ne consegue che la domanda di parte attrice va accolta, con la condanna di al Controparte_1 pagamento della somma di euro 24.896,05, oltre interessi al tasso dell'8%, così come richiesto da parte attrice nella misura ridotta rispetto a quella contrattuale, dalla domanda al saldo.
Quanto alla posizione dell'interventrice, giova osservare che, come dalla medesima documentato, per effetto di una cessione di crediti in blocco, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del
18/3/2025, la stessa è subentrata nella titolarità del credito in contestazione, onde la presente sentenza avrà ovviamente effetto anche rispetto a detta parte, ai sensi dell'art. 111 c.p.c..
Peraltro, pur essendovi stata richiesta di estromissione della cedente, la pronuncia viene pur sempre emessa tra le parti originarie, non essendovi stata adesione delle altre parti alla estromissione.
Le spese di lite, liquidate sulla scorta del valore e della complessità oltre che durata della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. Accoglie la domanda di e condanna, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1 al pagamento in suo favore della somma di euro 24.896,05, oltre interessi al tasso dell'8%, dalla domanda al saldo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
237,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi professionali oltre IVA, Cpa e rimborso forfetario al 15%.
Napoli, 3/11/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello