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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2024, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 5258/2018
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5258/2018 promosso da
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
VITALI LUIGI MARIA, C.F. , ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
UMBERTO n. 272, CATANIA;
appellante contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. ; P.IVA_1
appellato – non costituito avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – società in nome collettivo – responsabilità per le obbligazioni sociali.
Parte appellante, unica costituita, ha precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nell'anno 2020, all'udienza del 06.12.2023, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1
n. 1898/2017 emessa dal Giudice di pace di Catania, con la quale il medesimo è stato condannato a corrispondere a euro 333,51, oltre interessi. Controparte_1
La vicenda processuale può essere riepilogata nei termini seguenti:
[...]
in persona del legale rappresentante (figlio Controparte_1 P_ dell'odierno appellante), ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace al fine Parte_1 di ottenere la condanna di questi al pagamento di euro 3.335,15, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di ripetizione dell'importo corrisposto all'avv. Mazzeo Sergio Mario, creditore della società sulla base del decreto ingiuntivo n. 250/2016. Tale debito sociale trova la propria fonte in una scrittura privata ricognitiva conclusa dal professionista con la società, nella persona dell'amministratore pro tempore in data 11.03.2013. In seguito, in data Parte_1
08.04.2024, ha ceduto la propria quota di partecipazione, pari al 10%, a Parte_1 P_
, già socio al 90%.
[...]
In primo grado si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in P_
subordine, l'accoglimento nel limite della quota nella sua titolarità al momento dell'insorgenza del credito (ovverosia il 10%); ha altresì proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della società corresponsione degli utili, per un importo pari a 3.542,00.
Il Giudice di pace, con la sentenza appellata, ha accolto parzialmente la domanda di condanna, nei limiti del 10% della somma di euro 3.335,13, ovverosia per euro 333,51, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per carenza di prova.
L'appello ha ad oggetto esclusivamente il capo di condanna suddetto. L'appellante
[...]
ha censurato l'applicazione dell'art. 2290 co. II c.c. operata dal Giudice di pace, in quanto Parte_1
trattasi di norma relativa ai rapporti tra il socio cessato ed i terzi, trovando piuttosto applicazione gli artt. 2269 e 2290 c.c. dettati per la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali (disposizioni applicabili alle s.n.c. in virtù del richiamo operato dall'art. 2293 c.c.). Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'appellante, nessun regresso nei termini richiesti dalla società era possibile e la sentenza deve essere annullata, con rigetto della domanda di condanna formulata da P_
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito, in rito, che la controversia non è attribuita alla Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di giudizio inerente un negozio di cessione di partecipazione sociale in una società di persone (nella forma di s.n.c.), mentre, ai sensi dell'art. 3 co.
II d.lgs. n. 168/2003, la competenza delle sezioni specializzate è limitata alle società di capitali
(Tribunale Milano, Sezione specializzata impresa, 14.06.2023; Tribunale Napoli, Sezione specializzata impresa, 18.01.2013).
Sempre in rito, va dichiarata la contumacia della società appellata, non costituita malgrado regolare notifica a mezzo pec eseguita in data 15.03.2018 al difensore costituito in primo grado
(come da documentazione depositata, a seguito di ordine del Giudice, in data 01.07.2021).
Nel merito, l'appello deve ritenersi fondato.
Infatti, non appare conferente il richiamo operato dal Giudice di pace all'art. 2290 c.c., che è la disposizione che regola la responsabilità del socio uscente non nei confronti della società, bensì nei confronti dei terzi. Riprendendo la motivazione, tra le tante, di Cass. civ. Sez. III, 12.01.2011, n. 525, deve infatti osservarsi che il regime della responsabilità del socio della società di persone, per ciò che attiene alle obbligazioni contratte dalla società, è, in via di principio, disciplinato dagli artt. 2269 e 2290 c.c., entrambi dettati in tema di società semplice, ma applicabili anche alla società in nome collettivo in forza del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. In particolare, l'art. 2269 c.c. stabilisce che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio;
l'art. 2290 c.c. prevede che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Queste disposizioni attengono, tuttavia, al solo profilo esterno della responsabilità e cioè alla responsabilità verso i creditori sociali.
Una conferma della correttezza di tale approccio si ritrova nel disposto dell'art. 2290 co II c.c., ai sensi del quale la fuoriuscita dalla compagine del socio deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, essendo altrimenti inopponibile a quelli che l'abbiano senza colpa ignorata (Cass. civ., Sez. I, 26.11.2008, n. 28225).
Il distinto profilo dell'incidenza interna del peso economico delle obbligazioni contratte dalla società è stata dal legislatore disciplinata, in costanza di partecipazione alla compagine, attraverso la previsione suppletiva della sua proporzionalità alla misura della partecipazione (art. 2263 c.c.) e, con riferimento all'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, per recesso o esclusione, attraverso la previsione dei criteri di liquidazione della quota dettati dall'art. 2289 c.c.
Tali criteri prevedono, da un lato, che la liquidazione deve avvenire in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, situazione da redigersi nel rispetto dei principi di formazione del bilancio (Cass. civ., Sez. I, 16.01.2009, n. 1036); dall'altro, che, se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Nessuna delle norme richiamate è applicabile ai rapporti tra cedente e cessionario della quota: non gli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali;
non l'art. 2263
c.c., che si occupa dei rapporti tra soci;
non l'art. 2289 c.c., che regolamenta quelli tra società e socio uscente.
Tale assetto normativo conferma che il legislatore ha lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione, ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale, bene che si sostanzia nella partecipazione a un patrimonio autonomo ed il cui valore è conseguentemente determinato dal rapporto tra poste attive e poste passive dello stesso. Ne consegue che ciò che rileva per valutare l'incidenza, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, dell'obbligazione di pagamento in esame, è il contratto di cessione della quota, da interpretarsi secondo i canoni dettati dagli artt. 1362 ss. c.c.; in altri termini, è problema di ermeneutica contrattuale l'individuazione, nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte, inconferenti essendo, a tale riguardo, le previsioni degli artt. 2269 e
2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali.
In tale ottica, la questione deve dunque essere risolta sulla base del contratto di cessione di quota
(allegato n. 1 all'atto di citazione in primo grado), nel quale è previsto: “per effetto della presente cessione il cessionario rimane investito di ogni diritto e ragione al cedente spettante nei confronti della società e così, in particolare, del diritto a partecipare agli utili con effetto dell'esercizio in corso nonché dell'obbligo di assumere gli eventuali oneri e passività”. Alla stregua di tale previsione, è dunque il cessionario ad essere titolare delle obbligazioni nei confronti della società già spettanti al cedente;
di conseguenza, la domanda di condanna formulata nei confronti dell'odierno appellante in primo grado non avrebbe potuto essere accolta, neppure nei limiti della quota del 10%
(pur costituendo quella della proporzionalità secondo le quote il criterio di ripartizione interna delle obbligazioni sociali, secondo quanto previsto nei patti sociali allegati quali doc. n. 4 all'atto di citazione)
L'appello deve dunque essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere annullata.
La società odierna appellata, soccombente in entrambi i gradi, deve essere condannata al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi per entrambi i gradi, tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo per cui la domanda è stata accolta in primo grado), della limitata attività processuale svolta, delle difese dell'appellante rispetto alle ragioni dell'accoglimento, del carattere documentale del giudizio e, per l'odierno grado, della contumacia dell'appellata e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5258/2018, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 1898/2017 emessa dal Giudice di pace di
Catania;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 173,00 per il primo grado ed in euro 332,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovute per legge.
Catania, 12/03/2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5258/2018 promosso da
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
VITALI LUIGI MARIA, C.F. , ed elettivamente domiciliato in VIA C.F._2
UMBERTO n. 272, CATANIA;
appellante contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. ; P.IVA_1
appellato – non costituito avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – società in nome collettivo – responsabilità per le obbligazioni sociali.
Parte appellante, unica costituita, ha precisato le conclusioni dinanzi al sottoscritto Giudice, subentrato nella titolarità del procedimento nell'anno 2020, all'udienza del 06.12.2023, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della sentenza Parte_1
n. 1898/2017 emessa dal Giudice di pace di Catania, con la quale il medesimo è stato condannato a corrispondere a euro 333,51, oltre interessi. Controparte_1
La vicenda processuale può essere riepilogata nei termini seguenti:
[...]
in persona del legale rappresentante (figlio Controparte_1 P_ dell'odierno appellante), ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di pace al fine Parte_1 di ottenere la condanna di questi al pagamento di euro 3.335,15, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di ripetizione dell'importo corrisposto all'avv. Mazzeo Sergio Mario, creditore della società sulla base del decreto ingiuntivo n. 250/2016. Tale debito sociale trova la propria fonte in una scrittura privata ricognitiva conclusa dal professionista con la società, nella persona dell'amministratore pro tempore in data 11.03.2013. In seguito, in data Parte_1
08.04.2024, ha ceduto la propria quota di partecipazione, pari al 10%, a Parte_1 P_
, già socio al 90%.
[...]
In primo grado si è costituito chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in P_
subordine, l'accoglimento nel limite della quota nella sua titolarità al momento dell'insorgenza del credito (ovverosia il 10%); ha altresì proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna della società corresponsione degli utili, per un importo pari a 3.542,00.
Il Giudice di pace, con la sentenza appellata, ha accolto parzialmente la domanda di condanna, nei limiti del 10% della somma di euro 3.335,13, ovverosia per euro 333,51, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per carenza di prova.
L'appello ha ad oggetto esclusivamente il capo di condanna suddetto. L'appellante
[...]
ha censurato l'applicazione dell'art. 2290 co. II c.c. operata dal Giudice di pace, in quanto Parte_1
trattasi di norma relativa ai rapporti tra il socio cessato ed i terzi, trovando piuttosto applicazione gli artt. 2269 e 2290 c.c. dettati per la responsabilità del socio per le obbligazioni sociali (disposizioni applicabili alle s.n.c. in virtù del richiamo operato dall'art. 2293 c.c.). Di conseguenza, secondo la prospettazione dell'appellante, nessun regresso nei termini richiesti dalla società era possibile e la sentenza deve essere annullata, con rigetto della domanda di condanna formulata da P_
Tanto premesso, va innanzitutto chiarito, in rito, che la controversia non è attribuita alla Sezione specializzata in materia di impresa, trattandosi di giudizio inerente un negozio di cessione di partecipazione sociale in una società di persone (nella forma di s.n.c.), mentre, ai sensi dell'art. 3 co.
II d.lgs. n. 168/2003, la competenza delle sezioni specializzate è limitata alle società di capitali
(Tribunale Milano, Sezione specializzata impresa, 14.06.2023; Tribunale Napoli, Sezione specializzata impresa, 18.01.2013).
Sempre in rito, va dichiarata la contumacia della società appellata, non costituita malgrado regolare notifica a mezzo pec eseguita in data 15.03.2018 al difensore costituito in primo grado
(come da documentazione depositata, a seguito di ordine del Giudice, in data 01.07.2021).
Nel merito, l'appello deve ritenersi fondato.
Infatti, non appare conferente il richiamo operato dal Giudice di pace all'art. 2290 c.c., che è la disposizione che regola la responsabilità del socio uscente non nei confronti della società, bensì nei confronti dei terzi. Riprendendo la motivazione, tra le tante, di Cass. civ. Sez. III, 12.01.2011, n. 525, deve infatti osservarsi che il regime della responsabilità del socio della società di persone, per ciò che attiene alle obbligazioni contratte dalla società, è, in via di principio, disciplinato dagli artt. 2269 e 2290 c.c., entrambi dettati in tema di società semplice, ma applicabili anche alla società in nome collettivo in forza del rinvio operato dall'art. 2293 c.c. In particolare, l'art. 2269 c.c. stabilisce che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio;
l'art. 2290 c.c. prevede che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Queste disposizioni attengono, tuttavia, al solo profilo esterno della responsabilità e cioè alla responsabilità verso i creditori sociali.
Una conferma della correttezza di tale approccio si ritrova nel disposto dell'art. 2290 co II c.c., ai sensi del quale la fuoriuscita dalla compagine del socio deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, essendo altrimenti inopponibile a quelli che l'abbiano senza colpa ignorata (Cass. civ., Sez. I, 26.11.2008, n. 28225).
Il distinto profilo dell'incidenza interna del peso economico delle obbligazioni contratte dalla società è stata dal legislatore disciplinata, in costanza di partecipazione alla compagine, attraverso la previsione suppletiva della sua proporzionalità alla misura della partecipazione (art. 2263 c.c.) e, con riferimento all'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, per recesso o esclusione, attraverso la previsione dei criteri di liquidazione della quota dettati dall'art. 2289 c.c.
Tali criteri prevedono, da un lato, che la liquidazione deve avvenire in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, situazione da redigersi nel rispetto dei principi di formazione del bilancio (Cass. civ., Sez. I, 16.01.2009, n. 1036); dall'altro, che, se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili ed alle perdite inerenti alle operazioni medesime.
Nessuna delle norme richiamate è applicabile ai rapporti tra cedente e cessionario della quota: non gli artt. 2269 e 2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali;
non l'art. 2263
c.c., che si occupa dei rapporti tra soci;
non l'art. 2289 c.c., che regolamenta quelli tra società e socio uscente.
Tale assetto normativo conferma che il legislatore ha lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna delle obbligazioni già contratte dalla società al momento della cessione, ma non ancora estinte, in coerenza con la natura giuridica di bene complesso della quota sociale, bene che si sostanzia nella partecipazione a un patrimonio autonomo ed il cui valore è conseguentemente determinato dal rapporto tra poste attive e poste passive dello stesso. Ne consegue che ciò che rileva per valutare l'incidenza, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, dell'obbligazione di pagamento in esame, è il contratto di cessione della quota, da interpretarsi secondo i canoni dettati dagli artt. 1362 ss. c.c.; in altri termini, è problema di ermeneutica contrattuale l'individuazione, nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte, inconferenti essendo, a tale riguardo, le previsioni degli artt. 2269 e
2290 c.c., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali.
In tale ottica, la questione deve dunque essere risolta sulla base del contratto di cessione di quota
(allegato n. 1 all'atto di citazione in primo grado), nel quale è previsto: “per effetto della presente cessione il cessionario rimane investito di ogni diritto e ragione al cedente spettante nei confronti della società e così, in particolare, del diritto a partecipare agli utili con effetto dell'esercizio in corso nonché dell'obbligo di assumere gli eventuali oneri e passività”. Alla stregua di tale previsione, è dunque il cessionario ad essere titolare delle obbligazioni nei confronti della società già spettanti al cedente;
di conseguenza, la domanda di condanna formulata nei confronti dell'odierno appellante in primo grado non avrebbe potuto essere accolta, neppure nei limiti della quota del 10%
(pur costituendo quella della proporzionalità secondo le quote il criterio di ripartizione interna delle obbligazioni sociali, secondo quanto previsto nei patti sociali allegati quali doc. n. 4 all'atto di citazione)
L'appello deve dunque essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere annullata.
La società odierna appellata, soccombente in entrambi i gradi, deve essere condannata al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., liquidate nel dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in misura pari ai parametri minimi per tutte le fasi per entrambi i gradi, tenuto conto del valore della controversia (pari all'importo per cui la domanda è stata accolta in primo grado), della limitata attività processuale svolta, delle difese dell'appellante rispetto alle ragioni dell'accoglimento, del carattere documentale del giudizio e, per l'odierno grado, della contumacia dell'appellata e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5258/2018, così decide:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 1898/2017 emessa dal Giudice di pace di
Catania;
- condanna al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 173,00 per il primo grado ed in euro 332,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e
CPA se dovute per legge.
Catania, 12/03/2024
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone