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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11163/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente
▪ dott. Fabio Luongo Giudice rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11163/2025 promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato il 13.10.2025
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. dom. Paola Palma, giusta procura allegata al ricorso e
(Cod. Fisc. , Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. dom. Silvia Fantinel, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le seguenti: CONCLUSIONI DELLE PARTI
Voglia il Tribunale disporre che: 1) La figlia viene affidata ad Persona_1 entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione paritaria della minore presso entrambi a settimane alterne con il seguente calendario: dal venerdì con il prelievo a scuola al termine delle lezioni (ore 16.00) fino al venerdì successivo sempre al termine dell'orario scolastico e il prelievo sarà a cura del genitore (o di un suo delegato il cui nominativo il padre e/o la madre si
Per_ premureranno di comunicare all'altro genitore) che terrà con sé durante Per_ la settimana. Durante il periodo non scolastico il prelievo di avverrà alle ore 20.00 presso il parcheggio della Latteria a Cedarchis, dove ciascun genitore (o un suo delegato, il cui nominativo il padre e/o la madre si premureranno di comunicare all'altro genitore) si impegna ad accompagnare
Per_ la minore;
2) , che attualmente ha la residenza a casa del padre, trasferirà la medesima presso la residenza della madre che verrà trasferita in
CA CO (UD) - Fraz. Somplago – alla via Alessandro Volta n. 9, a far data dall'omologazione del presente accordo;
3) I genitori si danno il
Per_ reciproco consenso al rilascio del passaporto di per l'espatrio; 4) Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori si alterneranno come disposto al punto n. 1 salvo diverso e migliore accordo tra gli stessi;
5) Considerato il regime di collocamento paritario e la capacità economica e lavorativa di ciascun genitore, non si prevede alcun assegno di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore;
6) L'assegno Unico Universale INPS, attualmente percepito al 100% dal padre, verrà percepito al 100% dalla signora ed il padre si impegna a compiere tutti gli adempimenti Parte_1 che saranno necessari presso i competenti uffici per tale scopo;
7) Le spese
Per_ straordinarie relative al mantenimento di saranno poste a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, come da Regolamento dell'Osservatorio Diritto di Famiglia di Udine che si allega (doc 7). Sia nel caso in cui i genitori dividano le spese straordinarie sia nel caso in cui le stesse siano anticipate da uno di essi, il padre e la madre si impegnano ad esibire le pezze giustificative comprovanti l'esborso (a mero titolo esemplificativo preventivo, fattura etc..) e successivamente i pagamenti e/o rimborsi avverranno mediante bonifico bancario;
8) Entrambi i genitori si impegneranno a comunicare reciprocamente in modo tempestivo tutte le informazioni rilevanti sulla salute, l'andamento scolastico, le attività extrascolastiche e ogni altra notizia utile per il benessere della minore. Le comunicazioni avverranno preferibilmente in forma scritta tramite email o messaggistica istantanea a seconda della natura della comunicazione in modo rispettoso e collaborativo. Le parti si impegnano a riscontrare sempre le comunicazioni che riceveranno in tempi possibilmente brevi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, e Parte_1 Pt_3
premettendo di aver intrattenuto tra loro una relazione
[...] sentimentale dalla quale era nata la figlia (18.07.2016), Persona_1
regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori e ad oggi minorenne, hanno adito il Tribunale in intestazione al fine di veder recepire le sopra riportate conclusioni congiunte per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, sul presupposto che la relazione sentimentale in parola era di fatto cessata. Ferme queste premesse, disposta la trattazione scritta della causa, ritiene il Collegio che il ricorso meriti di essere accolto, non ravvisandosi, nelle condizioni definite dalle parti, elementi contrari all'interesse di minori, in difetto, oltretutto, di rilievi da parte dello stesso P.M.
Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, così provvede:
PRENDE ATTO che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minorenne di e di Parte_1 Pt_3
sono regolate dalle seguenti condizioni;
[...]
1) La figlia viene affidata ad entrambi i genitori in modo Persona_1 condiviso con collocazione paritaria della minore presso entrambi a settimane alterne con il seguente calendario: dal venerdì con il prelievo a scuola al termine delle lezioni (ore 16.00) fino al venerdì successivo sempre al termine dell'orario scolastico e il prelievo sarà a cura del genitore (o di un suo delegato il cui nominativo il padre e/o la madre
Per_ si premureranno di comunicare all'altro genitore) che terrà con sé durante la settimana. Durante il periodo non scolastico il prelievo di
Per_
avverrà alle ore 20.00 presso il parcheggio della Latteria a
Cedarchis, dove ciascun genitore (o un suo delegato, il cui nominativo il padre e/o la madre si premureranno di comunicare all'altro genitore) si impegna ad accompagnare la minore;
Per_ 2) , che attualmente ha la residenza a casa del padre, trasferirà la medesima presso la residenza della madre che verrà trasferita in
CA CO (UD) - Fraz. Somplago – alla via Alessandro Volta
n. 9, a far data dall'omologazione del presente accordo;
3) I genitori si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto di Per_
per l'espatrio;
4) Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive i genitori si alterneranno come disposto al punto n. 1 salvo diverso e migliore accordo tra gli stessi;
5) Considerato il regime di collocamento paritario e la capacità economica e lavorativa di ciascun genitore, non si prevede alcun assegno di mantenimento a carico dell'uno o dell'altro genitore;
6) L'assegno Unico Universale INPS, attualmente percepito al 100% dal padre, verrà percepito al 100% dalla signora ed il padre Parte_1 si impegna a compiere tutti gli adempimenti che saranno necessari presso i competenti uffici per tale scopo;
Per_ 7) Le spese straordinarie relative al mantenimento di saranno poste a carico di ciascun coniuge nella misura del 50%, come da
Regolamento dell'Osservatorio Diritto di Famiglia di Udine che si allega
(doc 7). Sia nel caso in cui i genitori dividano le spese straordinarie sia nel caso in cui le stesse siano anticipate da uno di essi, il padre e la madre si impegnano ad esibire le pezze giustificative comprovanti l'esborso (a mero titolo esemplificativo preventivo, fattura etc..) e successivamente i pagamenti e/o rimborsi avverranno mediante bonifico bancario;
8) Entrambi i genitori si impegneranno a comunicare reciprocamente in modo tempestivo tutte le informazioni rilevanti sulla salute,
l'andamento scolastico, le attività extrascolastiche e ogni altra notizia utile per il benessere della minore. Le comunicazioni avverranno preferibilmente in forma scritta tramite email o messaggistica istantanea a seconda della natura della comunicazione in modo rispettoso e collaborativo. Le parti si impegnano a riscontrare sempre le comunicazioni che riceveranno in tempi possibilmente brevi.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE relatore dott.ssa Annamaria ANTONINI dott. Fabio LUONGO