Sentenza 26 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15137 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
14L37/02 Aula A 'I TALIANA nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo Trezza Presidente R.G.6411/00 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Pietro Cuoco Rep. " Corrado Guglielmucci " Cron.35384 De Renzis " Ud. 24/5/2002" Alessandro ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER dell'avv. Giancarlo Alvino, procuratore specialeAZIONI, in persona dell'amministratore delegato per atto notar Castellini di Roma del 23 febbraio 1999, rep.n.56911, elett.dom. in Roma, viale Umberto Tupini, n.113,presso 10 studio dell'avv.Nicola Corbo che 10 rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
OM IT LA BA, elett.dom.in Roma, Largo Generale Gonzaga del Vodice n.4, presso lo studio dell'avv.Napoleone 1 R 2366 Bartuli, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Morero, per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 20 marzo 1999, n.90 (R.G.N.582/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 24/5/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv.Nicola Corbo;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del che ha concluso perSost.Proc. Gen.Dr. Federico Sorrentino l'inammissibilità e,in subordine, per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DO VI La CA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Castrovillari, sezione distaccata di Trebisacce, l'Ente Ferrovie dello Stato, di cui era stato dipendente con la qualifica di ausiliario di stazione, e, nel contestare sul piano medico legale la deliberazione con cui la datrice di lavoro gli aveva respinto domanda presentata il 24 ottobre 1987 per ottenere il la riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontratagli da infarto del miocardio,ne chiedeva la condanna al pagamento di quanto dovutogli a titolo di equo indennizzo sulla base delle relative tabelle di liquidazione. Pretore, all'esitoNella resistenza del convenuto, il dell'istruttoria e di prova per testi, con sentenza del 23 luglio 1996, in accoglimento del ricorso, dichiarava che il lavoratore era 2 affetto da "cardiopatia ischemica da pregresso infarto miocardico acuto a sede anteriore estesa-aneurisma apicale", dipendente da causa di servizio e che,per effetto di tale infermità, aveva subito una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alla quarta categoria di cui alla tabella A annessa al d.p.r. n.915 del 1978;condannava l'Ente Ferrovie al pagamento della somma spettantegli per equo indennizzo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Avverso la decisione proponeva gravame la s.p.a. Ferrovie la s.p.a. Ferrovie dello Stato, già Ente Ferrovie dello Stato,e il Tribunale, con sentenza del 20 marzo 1999, in parziale accoglimento dell'appello, condannava le Ferrovie dello Stato al pagamento degli interessi e della rivalutazione secondo i parametri di cui all'art.22,comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n.724,e agli artt.1,3 e 4 del d.m. n.352 del 1998, confermando nel resto. Società di Trasporti e La s.p.a. Ferrovie dello Stato servizi per azioni ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso il La CA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 55 del T.U. n.1124 del 1965 e degli artt.414 ss. c.p.c.,2697 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di causa di servizio, di riparto dell'onere probatorio, in specie nel processo del lavoro,e nel caso di malattia a genesi multifattoriali, nonché omessa ed insufficiente motivazione circa 3 punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, ha fondato il proprio c.p.c.,si deduce che il Tribunale convincimento su elementi probatori acquisiti irritualmente al giudizio, dato che il ricorrente con il ricorso introduttivo aveva l'espletamento di una consulenza tecnica chiesto soltanto d'ufficio, ma non aveva formulato nessuna istanza di ammissione di prova per testi. Dall'altro,la sentenza impugnata non è conforme ai principi elaborati in tema di adempimento dell'onere probatorio, poiché il lavoratore, nel caso di malattia a genesi multifattoriale, avrebbe dimostrare che le mansioni espletate avevano costituito dovuto condicio sine qua non per l'insorgenza della malattia о quanto meno sua concausa efficiente e determinante. Tale onere era inoltre aggravato per la sussistenza di rilevanti fattori di accertata concausalità. In tali profili non sono comprensibili gli argomenti in base ai quali il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze delle Ferrovie sul nesso di causalità fra l'evento morboso e l'attività lavorativa svolta.L'avere affermato che la riconducibilità della malattia a causa di servizio era stata confermata dalla decisione della datrice di lavoro di adibire il diverse, dopo l'infarto del dipendente a mansioni passaggio logico intrinsecamente 1987, costitituisce, infatti, un errato. Ed invero,il detto comportamento non poteva svolgere alcun ruolo nel complesso accertamento demandato al giudice di merito, essendo di per sé inidoneo a dimostrare alcuna efficacia deterministica delle mansioni svolte in precedenza e non potendo inferirsi l'intrinseca natura usurante dall'attribuzione di compiti variati. In altro aspetto, il Tribunale,a fronte di precise contestazioni sollevate in appello sulla partecipazione causale dei vari elementi a rischio, si è limitato a richiamare sul punto la sentenza pretorile, omettendo così di accertare, sulla base delle deposizioni acquisite, se le mansioni assegnate erano caratterizzate da quei requisiti di eccezionale partecipazione emotiva о gravosità tali da elevarle ad autonomo fattore concausale.Se avesse atteso a questo compito, avrebbe rilevato immediatamente che le mansioni espletate dal La CA erano di carattere prevalentemente manuale;
che, pur essendo "disparate", non avevano comportato assunzioni di responsabilà particolari;
che la supposta variazione di turni,con conseguente necessità di lavoro straordinario, aveva avuto carattere eccezionale. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché notificato dopo la scadenza del termine breve. L'eccezione deve essere rigettata perché infondata. La notifica della sentenza del Tribunale in forma esecutiva non è valsa, infatti, a fare decorrere il termine breve di impugnazione, poiché eseguita, il 24 aprile 1999, alle Ferrovie dello Stato presso la sede sociale, e non al procuratore costituito nel specie,il termine di domicilio eletto.Ne discende che, nella pubblicazione della impugnazione era di un anno dalla la validità della sentenza, avvenuta il 20 marzo 1999, onde notificazione del ricorso per cassazione effettuata il 20 marzo 5 2000, ossia nel rispetto del detto termine ex art.326 c.p.c. (vedi tra le tante, Cass., 24 giugno 1983,n.4342). Il ricorso è quindi ammissibile. Il motivo deve però essere rigettato, perché infondato. In ordine alla censura che attiene all'utilizzazione da parte del Tribunale di una prova per testi, i cui capi non erano stati dal dipendente nell'atto introduttivotempestivamente articolati del giudizio,è appena il caso di rilevare che nel ricorso in appello le Ferrovie dello Stato non hanno dedotto sul punto alcunchè.Ne discende che sulla ritualità del mezzo esperito si è formato il giudicato implicito, onde la relativa questione non può più essere discussa in questa sede. Quanto alle ulteriori doglianze, se ne rileva l'infondatezza. In caso di patologie aventi carattere comune, specie ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità fra l'attività lavorativa e l'evento,in assenza di un rischio specifico (nella specie,con riguardo all'attività di un capo treno svolta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato, ai fini del riconoscimento della dipendenza da cause di servizio dell'infarto miocardico subito), non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige, per il suo riconoscimento, una dimostrazione,quanto meno in termini di probabilità, ancorata a specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e alla intensità tante, Cass., 18 febbraio dell'esposizione a rischio (tra le novembre 1998,n.11012, sui termini 1994, n.1573;vedi anche Cass.,3 6 per la presentazione della domanda di equo indennizzo;
e Cass.,24 novembre 1999, n. 13094;8 giugno 1999, n.5637,sui presupposti del indennizzo per malattia riconoscimento del diritto all'equo contratta a causa di servizio). applicati dall'impugnata Siffatti principi sono stati la quale sentenza, che ha accertato che:il La CA aveva subito due infarti, uno nel 1985 e l'altro nell'agosto del 1987;i due episodi erano da porsi in relazione causale deterministica con la particolare gravosità delle mansioni svolte in quegli attività, allaanni, attinenti alla circolazione dei treni;
tale stregua delle dichiarazioni dei testi escussi, aveva comportato una forte valenza usurante sia per la varietà dei compiti assolti che per i turni di lavoro notturno assegnati;
questi ultimi erano stati,tra l'altro,espletati in modo disordinato, ossia anche senza rispetto delle tabelle di predefinizione, conil conseguente delparticolare disagio e dispendio, nel profilo psico-fisico dipendente,facilmente intuibili;
siffatte condizioni a rischio del lavoro svolto erano state implicitamente riconosciute dalla stessa datrice di lavoro che, dopo il secondo episodio patologico, aveva assegnato il La CA ad attività di ufficio, sicuramente di minore gravosità; la presenza di fattori comuni,quali l'ereditarietà, il colesterolemia, non avevano perciò escluso iltabagismo e la fattore concausale deterministico nella insorgenza e nello sviluppo della malattia in relazione alla natura ed alle concrete condizioni del lavoro assolto e alla durata ed intensità dell'esposizione a rischio. 7 R Trattasi di giudizio, congruamente motivato nell'esercizio del sovrano apprezzamento delle prove, esente da errori nel profilo logico-giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della vanno poste a carico della ricorrente s.p.a.soccombenza e Ferrovie dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ri corrente alle spese in EURO 14.00*X , oltre EURO 2.500,00 (duemilacinquecento/o) per onorari. Roma, 24 maggio 2002 Il Presidente Donor N. w. Il Consigliere est. Vinceuso Tressa IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIEREalle oggi, 26 01.2002 P O H DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 ESENTE DA IMPOSTA N. 533 11-8-73 LEGGE O DELLA 008