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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 46107/2022, posta in decisione all'udienza, del 4.12.2024, vertente
TRA
- (C.F. ) con sede in Roma, alla Via XX Parte_1 P.IVA_1
Settembre n. 118, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vingiani (C.F.
) in forza di procura alle liti allegata alla busta C.F._1
telematica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Castellammare di Stabia (Na), alla Via Mazzini n. 32; - attrice;
CONTRO
- (C.F. e P.IVA Controparte_2
), Ente pubblico economico, istituito con D.L. 22/10/2016 P.IVA_2
n° 193, convertito in L. n. 225/2016 che a decorrere dal 1 luglio 2017 subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, nella società del gruppo , tra cui CP_3 [...]
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di Controparte_4
cui all'art. 3 comma 1 del DL 203/2005, con sede legale in Roma, Via G.
Grezar n. 14, in persona del Responsabile Contenzioso Lazio
[...]
giusta procura speciale Notaio di Roma, Per_1 Persona_2
Rep. 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla, (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale
Angelico, 70 (pec.: ) giusta Email_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta;
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento n.
09720220055868485000;
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.12.2024, tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_2
.
[...]
Esponeva l'attrice che:
- in data 03/06/2022 l' , per conto Controparte_2
dell'ente impositore Comune di Castellammare di Stabia, le notificava la cartella di pagamento n. 09720220055868485000, per presunte infrazioni al Codice della Strada, per la somma complessiva di € 780,98,
a mezzo Pec con indirizzo t”, non idoneo per una Email_2
valida notifica, poiché in violazione del combinato disposto dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'articolo 16-ter del D.L. 179/12, con conseguente inesistenza della notifica stessa e impossibilità di raggiungimento dello scopo, così pertanto concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione dell'esecuzione, accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la inesistenza della notifica relativa alla cartella di pagamento numero 09720220055868485000;
2) per l'effetto, accertate e dichiarare la nullità della cartella di pagamento numero 09720220055868485000;
3) con vittoria di spese di lite, compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), c.p.a. ed iva come per legge”.
Si costituiva l' , rilevando che il debito Controparte_2
della società scaturiva dai verbali di contravvenzione al CdS, Parte_1
elevati dalla polizia municipale del comune di Castellammare di Stabia prot. n. 303240 N.K/385949 del 02.04.2019 notificato il 12.06.2019, prot. n. 298666 N.K/383507 del 04.02.2019 notificato il 14.04.2019, prot. n. 303026 N.T/68146 del 18.04.2019 notificato l'11.06.2019, prot.
n. 302054 N.K/385765 del 30.03.2019 notificato il 13.05.2019, regolarmente notificati e non impugnati, sicchè divenuti definitivi e non più contestabili, assumendo che in data 03.06.2022 l'
[...]
notificava all'attrice la cartella di pagamento n. Controparte_2
09720220055868485 al fine di richiedere il versamento delle somme derivanti dai predetti verbali di contravvenzione, avverso la quale parte attrice proponeva la presente opposizione, tuttavia infondata, stante l'incompetenza per materia e valore del Tribunale in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, spettando la competenza al Giudice di Pace, così come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011, riferendosi l'importo di € 780,98 a verbali di contravvenzione al Codice della strada sottesi alla cartella esattoriale n. 09720220055868485, eccependo altresì l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, atteso che la costituzione in giudizio dell'opponente era avvenuta oltre i termini perentori previsti dal codice di rito, sottolineando la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec, rilevando la totale insussistenza dei prerequisiti di fondatezza nel merito tali da giustificare la richiesta sospensione, chiedendo pertanto il rigetto dell'istanza formulata dalla controparte, così infine concludendo:
“che il Giudice adìto, previo rigetto dell'istanza di sospensione, voglia: a) preliminarmente dichiarare l'incompetenza per materia e valore del Tribunale, spettando la competenza al giudice di pace;
b) ancora in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per la tardiva iscrizione a ruolo;
c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari che precedono, rigettare la domanda dell'opponente perché infondata per i motivi indicati nel presente atto;
d) per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento opposta;
e) con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024 ed in detta udienza, tenutasi a trattazione scritta, trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo della domanda è evidentemente infondata, alla luce delle risultanze in atti, dalle quali emerge che la causa è stata iscritta a ruolo nel rispetto dei termini di legge (così risulta dallo storico del fascicolo telematico: busta inviata il 20 giugno 2022).
L'eccezione di nullità della procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore è superata dalla documentazione versata in atti, come evidenziato dalla stessa difesa attorea. La domanda in oggetto va intesa, sia pure in difetto di esplicito inquadramento, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 517 c.p.c..
Parte attrice ha invero fondato quale unico motivo di opposizione l'inesistenza della notifica via PEC della cartella di pagamento opposta, poichè effettuata a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi.
Com'è noto, a norma dell'art. 617 c.p.c. le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, c.p.c., con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Come ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, pertanto, in caso di opposizione per vizi formali della cartella la competenza va attribuita, ratione materia, al Tribunale e ratione loci al giudice del luogo di notifica della cartella.
Ciò posto e ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla opposizione ex art. 617 c.p.c. di parte attrice, verificata la tempestività della proposizione della domanda, nel merito si osserva che la stessa è infondata e va pertanto rigettata.
Deve infatti ritenersi valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (cfr. in tal senso Cass. Ord. n. 26682 del 14.10.2024). La Suprema Corte ha infatti chiarito che non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Più in particolare, si è chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante.
Già con sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. del 18.5.2022 n.
159979 si era affermato che, in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia conssentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Ciò proprio in quanto la regola stringente di cui all'art. 3 bis c. 1 L.
53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della P.A. può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art. 6-ter Dlgs 82/2005 , e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
in tal senso è risultata conforme anche la sentenza di Cass. n. 6015 del 28.2.2023.
Peraltro, nel caso di specie non può sussistere dubbio alcuno che la notifica abbia raggiunto il suo scopo, vale a dire l'avvenuta conoscenza, da parte della società odierna opponente, della cartella di pagamento impugnata e della sua riferibilità all'agente della riscossione, considerato che l'indirizzo della casella PEC utilizzato dall'agenzia ntrate, oltretutto, conteneva il dominio CP_5
pec.agenziariscossione.gov.it.
Ne consegue che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo Pec non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della oscillazione giurisprudenziale sul tema, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata dalla nei confronti della Parte_2
e compensa fra le parti le spese di Controparte_2
lite.
Così deciso in Roma il 6.3.2025 IL GIUDICE
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII Civile - nella persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G.A.C. 46107/2022, posta in decisione all'udienza, del 4.12.2024, vertente
TRA
- (C.F. ) con sede in Roma, alla Via XX Parte_1 P.IVA_1
Settembre n. 118, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Vingiani (C.F.
) in forza di procura alle liti allegata alla busta C.F._1
telematica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Castellammare di Stabia (Na), alla Via Mazzini n. 32; - attrice;
CONTRO
- (C.F. e P.IVA Controparte_2
), Ente pubblico economico, istituito con D.L. 22/10/2016 P.IVA_2
n° 193, convertito in L. n. 225/2016 che a decorrere dal 1 luglio 2017 subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, nella società del gruppo , tra cui CP_3 [...]
svolgenti le funzioni della riscossione nazionale di Controparte_4
cui all'art. 3 comma 1 del DL 203/2005, con sede legale in Roma, Via G.
Grezar n. 14, in persona del Responsabile Contenzioso Lazio
[...]
giusta procura speciale Notaio di Roma, Per_1 Persona_2
Rep. 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Cacciato Insilla, (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale
Angelico, 70 (pec.: ) giusta Email_1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuta;
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento n.
09720220055868485000;
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del
4.12.2024, tenutasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte autorizzate ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l' Controparte_2
.
[...]
Esponeva l'attrice che:
- in data 03/06/2022 l' , per conto Controparte_2
dell'ente impositore Comune di Castellammare di Stabia, le notificava la cartella di pagamento n. 09720220055868485000, per presunte infrazioni al Codice della Strada, per la somma complessiva di € 780,98,
a mezzo Pec con indirizzo t”, non idoneo per una Email_2
valida notifica, poiché in violazione del combinato disposto dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e dell'articolo 16-ter del D.L. 179/12, con conseguente inesistenza della notifica stessa e impossibilità di raggiungimento dello scopo, così pertanto concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione dell'esecuzione, accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la inesistenza della notifica relativa alla cartella di pagamento numero 09720220055868485000;
2) per l'effetto, accertate e dichiarare la nullità della cartella di pagamento numero 09720220055868485000;
3) con vittoria di spese di lite, compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali (15%), c.p.a. ed iva come per legge”.
Si costituiva l' , rilevando che il debito Controparte_2
della società scaturiva dai verbali di contravvenzione al CdS, Parte_1
elevati dalla polizia municipale del comune di Castellammare di Stabia prot. n. 303240 N.K/385949 del 02.04.2019 notificato il 12.06.2019, prot. n. 298666 N.K/383507 del 04.02.2019 notificato il 14.04.2019, prot. n. 303026 N.T/68146 del 18.04.2019 notificato l'11.06.2019, prot.
n. 302054 N.K/385765 del 30.03.2019 notificato il 13.05.2019, regolarmente notificati e non impugnati, sicchè divenuti definitivi e non più contestabili, assumendo che in data 03.06.2022 l'
[...]
notificava all'attrice la cartella di pagamento n. Controparte_2
09720220055868485 al fine di richiedere il versamento delle somme derivanti dai predetti verbali di contravvenzione, avverso la quale parte attrice proponeva la presente opposizione, tuttavia infondata, stante l'incompetenza per materia e valore del Tribunale in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, spettando la competenza al Giudice di Pace, così come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 150/2011, riferendosi l'importo di € 780,98 a verbali di contravvenzione al Codice della strada sottesi alla cartella esattoriale n. 09720220055868485, eccependo altresì l'improcedibilità dell'opposizione per tardiva iscrizione a ruolo, atteso che la costituzione in giudizio dell'opponente era avvenuta oltre i termini perentori previsti dal codice di rito, sottolineando la validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec, rilevando la totale insussistenza dei prerequisiti di fondatezza nel merito tali da giustificare la richiesta sospensione, chiedendo pertanto il rigetto dell'istanza formulata dalla controparte, così infine concludendo:
“che il Giudice adìto, previo rigetto dell'istanza di sospensione, voglia: a) preliminarmente dichiarare l'incompetenza per materia e valore del Tribunale, spettando la competenza al giudice di pace;
b) ancora in via preliminare, dichiarare improcedibile la domanda per la tardiva iscrizione a ruolo;
c) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni preliminari che precedono, rigettare la domanda dell'opponente perché infondata per i motivi indicati nel presente atto;
d) per l'effetto, confermare la legittimità della cartella di pagamento opposta;
e) con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, documentale, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 4.12.2024 ed in detta udienza, tenutasi a trattazione scritta, trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità per tardiva iscrizione a ruolo della domanda è evidentemente infondata, alla luce delle risultanze in atti, dalle quali emerge che la causa è stata iscritta a ruolo nel rispetto dei termini di legge (così risulta dallo storico del fascicolo telematico: busta inviata il 20 giugno 2022).
L'eccezione di nullità della procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore è superata dalla documentazione versata in atti, come evidenziato dalla stessa difesa attorea. La domanda in oggetto va intesa, sia pure in difetto di esplicito inquadramento, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 517 c.p.c..
Parte attrice ha invero fondato quale unico motivo di opposizione l'inesistenza della notifica via PEC della cartella di pagamento opposta, poichè effettuata a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici elenchi.
Com'è noto, a norma dell'art. 617 c.p.c. le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, c.p.c., con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.
Come ribadito a più riprese dalla Suprema Corte, pertanto, in caso di opposizione per vizi formali della cartella la competenza va attribuita, ratione materia, al Tribunale e ratione loci al giudice del luogo di notifica della cartella.
Ciò posto e ritenuta la competenza di questo Tribunale a decidere sulla opposizione ex art. 617 c.p.c. di parte attrice, verificata la tempestività della proposizione della domanda, nel merito si osserva che la stessa è infondata e va pertanto rigettata.
Deve infatti ritenersi valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente (cfr. in tal senso Cass. Ord. n. 26682 del 14.10.2024). La Suprema Corte ha infatti chiarito che non è priva di effetti giuridici, ma valida ed efficace, la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata Pec da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, quando è certa la riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione di quanto dovuto dal contribuente.
Più in particolare, si è chiarito che la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, pur non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente previsione di cui all' articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, richiedendo la necessaria iscrizione nei pubblici registri dell'indirizzo Pec esclusivamente del professionista notificante.
Già con sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. del 18.5.2022 n.
159979 si era affermato che, in tema di notificazione a mezzo Pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia conssentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto.
Ciò proprio in quanto la regola stringente di cui all'art. 3 bis c. 1 L.
53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e che, ai fini della notifica nei confronti della P.A. può essere utilizzato anche l'Indice idi cui all'art. 6-ter Dlgs 82/2005 , e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
in tal senso è risultata conforme anche la sentenza di Cass. n. 6015 del 28.2.2023.
Peraltro, nel caso di specie non può sussistere dubbio alcuno che la notifica abbia raggiunto il suo scopo, vale a dire l'avvenuta conoscenza, da parte della società odierna opponente, della cartella di pagamento impugnata e della sua riferibilità all'agente della riscossione, considerato che l'indirizzo della casella PEC utilizzato dall'agenzia ntrate, oltretutto, conteneva il dominio CP_5
pec.agenziariscossione.gov.it.
Ne consegue che la notifica effettuata per il tramite di un indirizzo Pec non presente nei pubblici registri non ha prodotto alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, risultando così validamente perfezionata con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della oscillazione giurisprudenziale sul tema, per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione formulata dalla nei confronti della Parte_2
e compensa fra le parti le spese di Controparte_2
lite.
Così deciso in Roma il 6.3.2025 IL GIUDICE