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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23 ottobre 2025
Causa n. 422 2025
Sono comparsi per la parte ricorrente il sig. assistito dall'avv. Parte_1
Maliqaj e per la parte convenuta l'avv. Ruberto.
Il giudice da' lettura del dispositivo della sentenza dando per letta la sua motivazione.
Il Giudice
Dott. IN TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. IN TI , all'udienza del giorno 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 422 / 2025 RCL promossa da
(C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. MALIQAJ FLORIDA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BE NN e dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA
Motivi della decisione
Il sig. conviene in giudizio l'ex datrice di lavoro, Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto con le consequenziali statuizioni risarcitorie e di reintegra, esponendo di essere stato assunto in data 3.6.2002 e di essere stato licenziato per la ragioni suindicata in data 11.4.2024, dopo essere rimasto assente in data 8,9 aprile 2024 e sul presupposto di un'assenza per malattia complessiva di 440 giorni, dal 10.4.2021 al 9.4.2024. In sintesi, parte ricorrente sostiene che l'ultimo episodio morboso in atto al momento in atto risultava superiore a 40 giorni e pertanto il periodo di comporto si doveva intendere prolungato da 12 a 15 mesi e quindi non sarebbe stato superato.
Parte resistente contesta tale argomento e sostiene che l'espressione “ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto” di cui all'art. 31 commi 6, 7 del CCNL Mobilità (applicato pacificamente al rapporto di lavoro) sia da intendere in senso letterale e non come riferito ad uno dei pregressi periodi di assenza per malattia.
1 La causa è ampiamente istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti ed è stata discussa all'udienza del 2.10.2025.
***
Non è contestato tra le parti che il ricorrente sia stato assente per malattia 440 giorni.
Né è contestato che abbia quindi superato il periodo di comporto ordinario, pari a
12 mesi.
Parte ricorrente sostiene infatti che alla specifica fattispecie per cui è causa debba applicarsi il periodo di comporto di 15 mesi, in quanto la malattia in atto al momento del superamento del periodo di comporto ebbe durata superiore a 40 giorni. Questo, secondo parte ricorrente determinerebbe l'innalzamento stabile del periodo di comporto, anche se la malattia successiva risulta essere di due giorni.
Parte resistente, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n.
27032/2023, sostiene che quando il lavoratore, dopo una malattia oltre i 40 giorni che di per sé comporterebbe l'applicazione del comporto di 15 mesi rientra in servizio e successivamente sia assente per meno di 40 giorni, il periodo di comporto applicabile sarà pari a 12 mesi, non essendo “acquisito” il diritto al comporto di 15 mesi né letteralmente previsto un innalzamento definitivo del comporto di 12 mesi;
né tale prospettiva ermeneutica sarebbe in linea con la ratio della norma che è unicamente quella di ridurre il rischio di licenziamento immediatamente dopo una malattia che, in quanto durata oltre 40 giorni, è presumibilmente grave.
E' utile riepilogare i dati fattuali della vicenda e richiamare le diposizioni contrattual-collettive.
Dal 10.4.2021 al 9.4.2024, il ricorrente è stato assente 440 giorni.
In particolare, l'ultima malattia -procedendo a ritroso- risale ai giorni 8, 9 aprile
2024; prima di tale evento morboso, il ricorrente era stato assente per un lungo periodo di malattia fino al 22.1.2024. In data 10.10.2023 risultavano raggiunti 12 mesi di assenza ma la malattia in corso a quella data risultava con prognosi superiore a 40 giorni.
2 Si tratta dunque di comprendere se la durata del comporto fino 15 mesi sia un esito stabile o se il termine di raffronto per valutare il tempo del comporto sia l'ultima malattia, quella che precede il recesso datoriale.
La disposizione contrattual-collettiva applicabile al caso che ci occupa è l'art.
L'art. 31, commi 6, 7 del CCNL Mobilità che in tema di periodo di comporto prevede che “Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell'anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi;
durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Istituti previdenziali in forza di disposizioni legislative
e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68
(Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all'80% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi.
L'eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall'azienda contestualmente all'integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un'integrazione di quanto lo stesso percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto
3 periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.”
La Corte di Cassazione (sent. 27032/2023) ha argomentato come sia sotto il profilo dell'interpretazione letterale, come sotto quello dell'interpretazione teleologica la è chiara nel prevedere che la durata del comporto sia CP_2 parametrata sulla base della malattia immediatamente antecedente al recesso datoriale.
La suprema corte ha spiegato che l'interpretazione secondo cui l'innalzamento a
15 mesi avrebbe carattere stabile è contraria al senso della norma, dettata dall'intendo di “salvaguardare quei lavoratori che anche in prossimità della scadenza del comporto ordinario siano affetti da una patologia che per le sue caratteristiche evolutive si protragga oltre la scadenza dei dodici mesi…”; ancora, la Corte ha evidenziato che l'opzione ermeneutica dei giudici di merito…”collide col tenore letterale della orma specifica perché si vis sostiene che la nuova malattia, successiva all'evento morboso che in precedenza era risultato di durata superiore a 40 giorni, potrebbe essere anche di durata pari o inferiore a 40 giorni, mentre la orma fa inequivoco ed esclusivo riferimento a “l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto…di durata superiore a quaranta giorni”.
La domanda di parte ricorrente non può, dunque, per le ragioni enunciate essere accolte. In ragione dell'opinabilità del tema controverso, sono integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
IN TI
4
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23 ottobre 2025
Causa n. 422 2025
Sono comparsi per la parte ricorrente il sig. assistito dall'avv. Parte_1
Maliqaj e per la parte convenuta l'avv. Ruberto.
Il giudice da' lettura del dispositivo della sentenza dando per letta la sua motivazione.
Il Giudice
Dott. IN TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. IN TI , all'udienza del giorno 23 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 422 / 2025 RCL promossa da
(C.F. con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. MALIQAJ FLORIDA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BE NN e dell'avv. CONTI MARIA GIOVANNA
Motivi della decisione
Il sig. conviene in giudizio l'ex datrice di lavoro, Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto con le consequenziali statuizioni risarcitorie e di reintegra, esponendo di essere stato assunto in data 3.6.2002 e di essere stato licenziato per la ragioni suindicata in data 11.4.2024, dopo essere rimasto assente in data 8,9 aprile 2024 e sul presupposto di un'assenza per malattia complessiva di 440 giorni, dal 10.4.2021 al 9.4.2024. In sintesi, parte ricorrente sostiene che l'ultimo episodio morboso in atto al momento in atto risultava superiore a 40 giorni e pertanto il periodo di comporto si doveva intendere prolungato da 12 a 15 mesi e quindi non sarebbe stato superato.
Parte resistente contesta tale argomento e sostiene che l'espressione “ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto” di cui all'art. 31 commi 6, 7 del CCNL Mobilità (applicato pacificamente al rapporto di lavoro) sia da intendere in senso letterale e non come riferito ad uno dei pregressi periodi di assenza per malattia.
1 La causa è ampiamente istruita attraverso i documenti prodotti dalle parti ed è stata discussa all'udienza del 2.10.2025.
***
Non è contestato tra le parti che il ricorrente sia stato assente per malattia 440 giorni.
Né è contestato che abbia quindi superato il periodo di comporto ordinario, pari a
12 mesi.
Parte ricorrente sostiene infatti che alla specifica fattispecie per cui è causa debba applicarsi il periodo di comporto di 15 mesi, in quanto la malattia in atto al momento del superamento del periodo di comporto ebbe durata superiore a 40 giorni. Questo, secondo parte ricorrente determinerebbe l'innalzamento stabile del periodo di comporto, anche se la malattia successiva risulta essere di due giorni.
Parte resistente, richiamando la pronuncia della Corte di Cassazione n.
27032/2023, sostiene che quando il lavoratore, dopo una malattia oltre i 40 giorni che di per sé comporterebbe l'applicazione del comporto di 15 mesi rientra in servizio e successivamente sia assente per meno di 40 giorni, il periodo di comporto applicabile sarà pari a 12 mesi, non essendo “acquisito” il diritto al comporto di 15 mesi né letteralmente previsto un innalzamento definitivo del comporto di 12 mesi;
né tale prospettiva ermeneutica sarebbe in linea con la ratio della norma che è unicamente quella di ridurre il rischio di licenziamento immediatamente dopo una malattia che, in quanto durata oltre 40 giorni, è presumibilmente grave.
E' utile riepilogare i dati fattuali della vicenda e richiamare le diposizioni contrattual-collettive.
Dal 10.4.2021 al 9.4.2024, il ricorrente è stato assente 440 giorni.
In particolare, l'ultima malattia -procedendo a ritroso- risale ai giorni 8, 9 aprile
2024; prima di tale evento morboso, il ricorrente era stato assente per un lungo periodo di malattia fino al 22.1.2024. In data 10.10.2023 risultavano raggiunti 12 mesi di assenza ma la malattia in corso a quella data risultava con prognosi superiore a 40 giorni.
2 Si tratta dunque di comprendere se la durata del comporto fino 15 mesi sia un esito stabile o se il termine di raffronto per valutare il tempo del comporto sia l'ultima malattia, quella che precede il recesso datoriale.
La disposizione contrattual-collettiva applicabile al caso che ci occupa è l'art.
L'art. 31, commi 6, 7 del CCNL Mobilità che in tema di periodo di comporto prevede che “Il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto, con il riconoscimento dell'anzianità a tutti gli effetti, anche ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi;
durante tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro un trattamento economico ad integrazione di quanto il lavoratore percepisce da parte degli Istituti previdenziali in forza di disposizioni legislative
e/o di altre norme, compresi i primi 3 giorni di assenza, fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68
(Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all'80% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi.
L'eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall'azienda contestualmente all'integrazione dalla stessa dovuta. Qualora l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto ad un'integrazione di quanto lo stesso percepisce da parte degli Enti previdenziali in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 50% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 20 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto
3 periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.”
La Corte di Cassazione (sent. 27032/2023) ha argomentato come sia sotto il profilo dell'interpretazione letterale, come sotto quello dell'interpretazione teleologica la è chiara nel prevedere che la durata del comporto sia CP_2 parametrata sulla base della malattia immediatamente antecedente al recesso datoriale.
La suprema corte ha spiegato che l'interpretazione secondo cui l'innalzamento a
15 mesi avrebbe carattere stabile è contraria al senso della norma, dettata dall'intendo di “salvaguardare quei lavoratori che anche in prossimità della scadenza del comporto ordinario siano affetti da una patologia che per le sue caratteristiche evolutive si protragga oltre la scadenza dei dodici mesi…”; ancora, la Corte ha evidenziato che l'opzione ermeneutica dei giudici di merito…”collide col tenore letterale della orma specifica perché si vis sostiene che la nuova malattia, successiva all'evento morboso che in precedenza era risultato di durata superiore a 40 giorni, potrebbe essere anche di durata pari o inferiore a 40 giorni, mentre la orma fa inequivoco ed esclusivo riferimento a “l'ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto…di durata superiore a quaranta giorni”.
La domanda di parte ricorrente non può, dunque, per le ragioni enunciate essere accolte. In ragione dell'opinabilità del tema controverso, sono integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Verona, 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
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