CASS
Sentenza 3 aprile 2023
Sentenza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14013 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti da OC RI avverso i provvedimenti, emessi in data 15 gennaio 2020, con cui il Tribunale, dopo un periodo di sospensione ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159, aveva disposto l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. applicata nei suoi confronti con decreti del 1 febbraio 2001 e del 25 novembre 2015 A ragione osserva che RI, alla luce della partecipazione con ruolo apicale ad un organismo mafioso storicamente radicato, della sua personalità e del curriculum criminale, è ancora soggetto socialmente pericoloso non incidendo nel Penale Sent. Sez. 1 Num. 14013 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/03/2023 N;
giudizio prognostico neanche gli esiti per lui favorevoli del procedimento penale che ha definito l'operazione cosiddetta "lex". 2. Ricorre OC RI sviluppando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. 125 cod. proc. pen. e 4, comma 1 lett. a) e 7 d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta mancanza di motivazione in relazione al requisito della attualità della pericolosità sociale. La Corte di appello ha ritenuto sufficiente a tal fine gli elementi contenuti nella sentenza di condanna che ha accertato la sua partecipazione all'associazione mafiosa fino al 21 marzo 2011, ha, invece, considerato irrilevanti quelli, ben più recenti, a fondamento dell'assoluzione, ormai definitiva, intervenuta, con sentenza in data 23 ottobre 2020 (operazione denominata "Lex"), oltre che l'irreprensibile condotta carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Preliminarmente, va ricordato come sia pacifica la possibilità di svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili l'erroneità della ricostruzione di un elemento costitutivo della fattispecie, oppure l'elusione 2 dell'obbligo motivazionale su uno degli elementi che legittima l'applicazione della misura, configurandosi in tali situazioni la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 111, comma 6, Cost, art. 125, comma 3, cod. proc. pen., art. 7, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sebbene il sindacato del giudice di legittimità sia limitato, in materia di misure di prevenzione, alle sole ipotesi di violazione di legge, il difetto di motivazione in punto di pericolosità attuale del proposto, è in ogni caso deducibile se assume le caratteristiche del vizio di assenza di motivazione (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Rv. 271511). 1.1. Come è noto nel giudizio di prevenzione sono individuabili due fasi: una, preliminare, di tipo constatativo, finalizzata ad accertare l'inquadramento del proposto in una delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale d.lgs. n.159 del 2001 (finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 159 del 201 ); l'altra, 2 eventuale - perché si svolge solo se la precedente si è conclusa positivamente ovvero con l'iscrizione del proposto in una delle categorie tipizzate - di tipo «prognostico» in senso stretto volta a formulare, in termini di «attualità», un giudizio di probabile e concreta reiterabilità di condotte illecite da parte del proposto, evidentemente correlate alla categoria di accertata appartenenza (cfr.. Sez. I n. 23641 del 2014, ric. Mondin e Sez. I, 31209 del 2015 ric. Scagliarini); in questo senso ben può dirsi che questa seconda valutazione è logicamente influenzata dai risultati della prima nel senso che la prognosi negativa deve necessariamente tener conto della specifica inclinazione delinquenziale che ha determinato l'iscrizione del soggetto ad una categoria anziché ad un'altra. Le due indicate fasi della complessa operazione valutativa attribuita al giudice della prevenzione sono fondate su standard probatori diversi: il giudizio constatativo impone una congrua ricostruzione di «fatti» idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie;
il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, avendo ad oggetto il futuro comportamento del proposto, impone la valutazione della complessiva personalità del soggetto, risultante da ogni manifestazione sociale della sua vita sulla scorta di elementi obiettivamente identificabili e non rimessi all'arbitrario apprezzamento del giudicante. Alla stregua della casistica giurisprudenziale, elementi rivelatori della pericolosità sono stati di volta in volta ritenuti l'associazione o la relazione del proposto con altri soggetti socialmente pericolosi (Sez. 1, n. 852 del 01/03/1993, Rv. 193702, Sez. 1, n. 5838 del 17/01/2011, Rv. 249392) come anche l'accertata predisposizione al 3 delitto desumibile dalle condanne o dalle denunzie a suo carico (Sez. 5, n. 6794 del 14/12/1998, dep. 25/1/1999, Rv 212209 e Sez. 5, n. 23041 del 28/03/2002, Rv. 221676), i comportamenti illeciti e antisociali che rendano necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza e sia pure, insieme ad altri fattori, i precedenti penali o la pendenza di procedimenti penali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Rv. 269947). Si tratta, comunque, di elementi fattuali e circostanze che il giudice della prevenzione deve autonomamente valutare per apprezzarne il carattere sintomatico ai fini di una prognosi di pericolosità che, dovendo essere il più possibile specifica ed individualizzata, richiede la convergenza di una pluralità di indici e la confutazione di quelli di segno contrario eventualmente allegati dalla difesa. 1.2. Il giudizio sulla attuale pericolosità sociale, così strutturato, è necessario anche ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione personali nei confronti degli «appartenenti ad associazioni di tipo mafioso»; l'unica differenza è che una volta inquadrato il proposto nella indicata categoria, prevista dall'art. 4, comma 1, 3 d.lgs. n.159 del 2001 - sia alla lett. a) sia alla b) con il rinvio all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. - è possibile «applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 04/01/2018, Rv. 271511). Ciò implica la necessità di una puntuale motivazione in punto di attualità della pericolosità sociale, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. 2 La Corte d'appello, pur avendoli correttamente enunciati, non si è attenuta ai principi sin qui esposti. I Giudici reggini, dopo avere inquadrato RI, nella categoria degli indiziati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ai sensi dell'art. 4, comrna 1 lett. b), d.lgs. n.159 del 2011, hanno fondato il giudizio relativo alla sua attuale e persistente pericolosità sul ruolo di spicco ricoperto all'interno del clan in epoca assai risalente (2014), considerando irrilevante, non solo il lungo periodo di detenzione subito negli anni successivi, pur "non caratterizzato da elementi di negatività", ma soprattutto l'assoluzione dal proposto dalla medesima imputazione associativa per il periodo successivo. Operando in tal modo, però, hanno finito per considerare come indice rivelatore della pericolosità di RI per l'arco di tempo successivo alla cessazione della permanenza della condotta di partecipazione giudizialmente accertata esclusivamente la presunzione di stabilità del vincolo associativo, per di più apparentemente smentita dalla sentenza di assoluzione, in data 23 ottobre 2020, dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., acquisita tra gli atti utilizzabili per la decisione. La Corte di appello, avrebbe invece, dovuto confrontarsi con l'apparato argomentativo di quest'ultima pronuncia al fine di saggiare le implicazioni dell'accertamento favorevole al proposto sulla ritenuta protrazione fino all'attualità della pericolosità sociale di quest'ultimo (cfr. Sez. 6, n. 6588 del 10/01/2013, Facchineri, 254574 - 01.). 3. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullai:o, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria perché - in diversa composizione alla luce del generale disposto dell'art. 34 c.p.p. - proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati. 4
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, in Roma il 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente '
lette le conclusioni del PG Tomaso EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato gli appelli proposti da OC RI avverso i provvedimenti, emessi in data 15 gennaio 2020, con cui il Tribunale, dopo un periodo di sospensione ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter d.lgs., 6 settembre 2011 n. 159, aveva disposto l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. applicata nei suoi confronti con decreti del 1 febbraio 2001 e del 25 novembre 2015 A ragione osserva che RI, alla luce della partecipazione con ruolo apicale ad un organismo mafioso storicamente radicato, della sua personalità e del curriculum criminale, è ancora soggetto socialmente pericoloso non incidendo nel Penale Sent. Sez. 1 Num. 14013 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 08/03/2023 N;
giudizio prognostico neanche gli esiti per lui favorevoli del procedimento penale che ha definito l'operazione cosiddetta "lex". 2. Ricorre OC RI sviluppando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost. 125 cod. proc. pen. e 4, comma 1 lett. a) e 7 d.lgs. n. 159 del 2011. Lamenta mancanza di motivazione in relazione al requisito della attualità della pericolosità sociale. La Corte di appello ha ritenuto sufficiente a tal fine gli elementi contenuti nella sentenza di condanna che ha accertato la sua partecipazione all'associazione mafiosa fino al 21 marzo 2011, ha, invece, considerato irrilevanti quelli, ben più recenti, a fondamento dell'assoluzione, ormai definitiva, intervenuta, con sentenza in data 23 ottobre 2020 (operazione denominata "Lex"), oltre che l'irreprensibile condotta carceraria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Preliminarmente, va ricordato come sia pacifica la possibilità di svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all'esatta applicazione della legge sui provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profili l'erroneità della ricostruzione di un elemento costitutivo della fattispecie, oppure l'elusione 2 dell'obbligo motivazionale su uno degli elementi che legittima l'applicazione della misura, configurandosi in tali situazioni la nullità del provvedimento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 111, comma 6, Cost, art. 125, comma 3, cod. proc. pen., art. 7, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sebbene il sindacato del giudice di legittimità sia limitato, in materia di misure di prevenzione, alle sole ipotesi di violazione di legge, il difetto di motivazione in punto di pericolosità attuale del proposto, è in ogni caso deducibile se assume le caratteristiche del vizio di assenza di motivazione (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Rv. 271511). 1.1. Come è noto nel giudizio di prevenzione sono individuabili due fasi: una, preliminare, di tipo constatativo, finalizzata ad accertare l'inquadramento del proposto in una delle «categorie specifiche» di pericolosità espressamente «tipizzate» dal legislatore all'art. 1 e all'art. 4 dell'attuale d.lgs. n.159 del 2001 (finanziamento sistematico dei bisogni di vita almeno in parte con i proventi di attività delittuose, condotte lesive della integrità fisica o morale dei minori o della sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose e altre ipotesi tipiche, di cui all'art. 4, d.lgs. n. 159 del 201 ); l'altra, 2 eventuale - perché si svolge solo se la precedente si è conclusa positivamente ovvero con l'iscrizione del proposto in una delle categorie tipizzate - di tipo «prognostico» in senso stretto volta a formulare, in termini di «attualità», un giudizio di probabile e concreta reiterabilità di condotte illecite da parte del proposto, evidentemente correlate alla categoria di accertata appartenenza (cfr.. Sez. I n. 23641 del 2014, ric. Mondin e Sez. I, 31209 del 2015 ric. Scagliarini); in questo senso ben può dirsi che questa seconda valutazione è logicamente influenzata dai risultati della prima nel senso che la prognosi negativa deve necessariamente tener conto della specifica inclinazione delinquenziale che ha determinato l'iscrizione del soggetto ad una categoria anziché ad un'altra. Le due indicate fasi della complessa operazione valutativa attribuita al giudice della prevenzione sono fondate su standard probatori diversi: il giudizio constatativo impone una congrua ricostruzione di «fatti» idonei a determinare l'inquadramento (attuale o pregresso) del soggetto proposto in una delle categorie;
il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale, avendo ad oggetto il futuro comportamento del proposto, impone la valutazione della complessiva personalità del soggetto, risultante da ogni manifestazione sociale della sua vita sulla scorta di elementi obiettivamente identificabili e non rimessi all'arbitrario apprezzamento del giudicante. Alla stregua della casistica giurisprudenziale, elementi rivelatori della pericolosità sono stati di volta in volta ritenuti l'associazione o la relazione del proposto con altri soggetti socialmente pericolosi (Sez. 1, n. 852 del 01/03/1993, Rv. 193702, Sez. 1, n. 5838 del 17/01/2011, Rv. 249392) come anche l'accertata predisposizione al 3 delitto desumibile dalle condanne o dalle denunzie a suo carico (Sez. 5, n. 6794 del 14/12/1998, dep. 25/1/1999, Rv 212209 e Sez. 5, n. 23041 del 28/03/2002, Rv. 221676), i comportamenti illeciti e antisociali che rendano necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza e sia pure, insieme ad altri fattori, i precedenti penali o la pendenza di procedimenti penali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Rv. 269947). Si tratta, comunque, di elementi fattuali e circostanze che il giudice della prevenzione deve autonomamente valutare per apprezzarne il carattere sintomatico ai fini di una prognosi di pericolosità che, dovendo essere il più possibile specifica ed individualizzata, richiede la convergenza di una pluralità di indici e la confutazione di quelli di segno contrario eventualmente allegati dalla difesa. 1.2. Il giudizio sulla attuale pericolosità sociale, così strutturato, è necessario anche ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione personali nei confronti degli «appartenenti ad associazioni di tipo mafioso»; l'unica differenza è che una volta inquadrato il proposto nella indicata categoria, prevista dall'art. 4, comma 1, 3 d.lgs. n.159 del 2001 - sia alla lett. a) sia alla b) con il rinvio all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. - è possibile «applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 04/01/2018, Rv. 271511). Ciò implica la necessità di una puntuale motivazione in punto di attualità della pericolosità sociale, quanto più gli elementi rivelatori dell'inserimento nei sodalizio siano lontani nel tempo rispetto al momento del giudizio. 2 La Corte d'appello, pur avendoli correttamente enunciati, non si è attenuta ai principi sin qui esposti. I Giudici reggini, dopo avere inquadrato RI, nella categoria degli indiziati del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ai sensi dell'art. 4, comrna 1 lett. b), d.lgs. n.159 del 2011, hanno fondato il giudizio relativo alla sua attuale e persistente pericolosità sul ruolo di spicco ricoperto all'interno del clan in epoca assai risalente (2014), considerando irrilevante, non solo il lungo periodo di detenzione subito negli anni successivi, pur "non caratterizzato da elementi di negatività", ma soprattutto l'assoluzione dal proposto dalla medesima imputazione associativa per il periodo successivo. Operando in tal modo, però, hanno finito per considerare come indice rivelatore della pericolosità di RI per l'arco di tempo successivo alla cessazione della permanenza della condotta di partecipazione giudizialmente accertata esclusivamente la presunzione di stabilità del vincolo associativo, per di più apparentemente smentita dalla sentenza di assoluzione, in data 23 ottobre 2020, dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., acquisita tra gli atti utilizzabili per la decisione. La Corte di appello, avrebbe invece, dovuto confrontarsi con l'apparato argomentativo di quest'ultima pronuncia al fine di saggiare le implicazioni dell'accertamento favorevole al proposto sulla ritenuta protrazione fino all'attualità della pericolosità sociale di quest'ultimo (cfr. Sez. 6, n. 6588 del 10/01/2013, Facchineri, 254574 - 01.). 3. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullai:o, con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria perché - in diversa composizione alla luce del generale disposto dell'art. 34 c.p.p. - proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati. 4
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso, in Roma il 8 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente '