Sentenza 6 febbraio 2013
Massime • 1
Va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale al Presidente del Consiglio di amministrazione di un consorzio, formato da enti pubblici territoriali, istituito per il coordinamento dell'attività di smaltimento di rifiuti urbani (Nella specie la Corte ha chiarito che, ai fini del riconoscimento della qualifica soggettiva, deve prescindersi dalla esistenza di un rapporto di impiego tra soggetto e Stato, o altro ente pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2013, n. 15723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15723 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 06/02/2013
Dott. GRAMENDOLA ES P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 255
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 35580/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 11/06/2012 dalla Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. Aniello RO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle tre costituite parti civili (Consorzio G.A.I.A. S.p.A., ER s.r.l., E.P. IS S.p.A.), avv. Trombetti Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso dell'imputato;
uditi i difensori del ricorrente, avv. Fava Paolo e avv. Migliucci Beniamino, che, richiamatisi ai motivi di impugnazione, hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Chiamato a giudicare la posizione dell'imputato NE RO, separata per ragioni endoprocessuali da quelle dei numerosi coimputati (le cui posizioni sono state definite con autonome decisioni), il Tribunale di Bolzano con sentenza pronunciata il 16.12.2011, a conclusione di giudizio ordinario, ha riconosciuto lo NE colpevole di sei fatti reato - tra i molti ascrittigli (alcuni dei quali attinti da causa estintiva prescrizionale dichiarata dallo stesso Tribunale altoatesino) - per concorso in truffa aggravata continuata in danno dell'ente pubblico Consorzio di Comuni laziali G.A.I.A. (Gestione Associata Interventi Ambientali) e di società di capitali controllate dal consorzio (due imputazioni:
capi A e G della rubrica), per corruzione propria continuata, antecedente e susseguente, riconducibile all'abuso delle pubbliche funzioni ricoperte dall'imputato quale presidente del C.d.A. del Consorzio AI (due imputazioni: capi D e J della rubrica), per concorso in emissione di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti (due imputazioni: capi H e I della rubrica). Per l'effetto il Tribunale, ritenuti unificati i predetti fatti criminosi sotto il vincolo della continuazione e concesse generiche circostanze attenuanti, ha condannato lo NE alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione.
2. Adita dall'impugnazione dello NE, la Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano con la sentenza emessa in data 11.6.2012 ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado, di cui - nella vagliata infondatezza dei motivi di gravame - ha interamente condiviso la ricostruzione storica e valutativa delle vicende processuali integranti la regiudicanda. Tuttavia, risalendo i fatti reato ad epoche variamente non successive alla primavera/estate 2004, ha dichiarato raggiunti da prescrizione estintiva - pur tenendo conto dei periodi di sospensione del termine ex art. 159 c.p. fatti registrare dai due giudizi di merito - i reati di cui ai capi A), D) ed H) della rubrica (concernenti, rispettivamente, fattispecie di truffa, di corruzione e di frode fiscale). Confermando, quindi, il giudizio di responsabilità dell'appellante per i reati di cui ai capi G) (truffa aggravata), I) (frode fiscale) e J) (corruzione propria), la Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta al prevenuto in quattro anni e due mesi di reclusione.
3. I fatti giudicati dalle due conformi decisioni di merito possono rapidamente riassumersi in base all'analitica descrizione delle condotte individuali e concorrenti dei singoli imputati che ad essi fatti hanno dato causa contenuta nei capi di imputazione attribuiti allo NE e ai coimputati.
Il consorzio AI raggruppa oltre 40 comuni laziali e per conto degli stessi ha gestito, attraverso società partecipate e direttamente controllate, prima fra tutte la ER s.r.l., l'installazione di due inceneritori con relativi impianti di termovalorizzazione insediati a OL (sede del Consorzio e delle società controllate), la cui edificazione e organizzazione tecnica all'inizio degli anni 2000 è stata appaltata ad una associazione temporanea di imprese formata dalla società tedesca UR di Ratingen e dalla società italiana Pianimpianti S.p.A. di Milano. Nel quadro dell'attività di gestione e manutenzione delle opere i rapporti tra il Consorzio AI (trasformato o "privatizzato" in società per azioni soltanto a metà del 2004 in epoca successiva ai fatti reato oggetto di giudizio), la società ER s.r.l. e la società E.P. IS s.r.l. (pure controllata dal consorzio AI) con le scietà UR e Pianimpianti proseguono per l'acquisizione di materiali e strumentazione di ricambio. Rapporti e attività qualificati da collaterali profili di illiceità di natura tangentizia-corruttiva e di frode fiscale strumentale alla creazione di provviste estere occulte costituenti frutto degli accordi criminosi intercorsi tra lo NE e alcuni funzionari apicali delle società tedesca e italiana che hanno creato i due termovalorizzatori nonché altre figure di "intermediari". Evenienza portata in luce da accertamenti inizialmente casuali svolti dalla Guardia di Finanza su una piccola società con sede a Brunico, la società ISOS s.n.c, amministrata da un imprenditore alberghiero della Val Punteria, il coimputato ES LL, che suscita l'attenzione della p.g. per i vasti ed economicamente rilevanti rapporti internazionali che risulta intrattenere con la società UR e la stessa italiana Pianimpianti. In sintesi la ISOS risulta, in riferimento ai sei reati per cui è intervenuta condanna in primo grado, confermata dai giudici di secondo grado salva la declaratoria di estinzione per prescrizione di tre di essi, essere stata fraudolentemente interposta (la società non ha alcuna struttura organizzativa ne' competenze in settori ad alta specializzazione tecnologica quali quelli interessati dalla presunta attività di intermediazione commerciale) nella provvista di materiale di ricambio della UR e della Pianimpianti destinato alle società di gestione dei termovalorizzatori di OL. Tale provvista di pezzi di ricambio è sorretta da ricarichi che giungono fino al 28% del valore imponibile delle forniture e che è in apparenza lucrato dalla detta ISOS. Lucro soltanto apparente perché il controvalore monetario dei ricarichi è drenato e fatto confluire nella società lussemburghese Eco-Planet Ltd, costituita dallo stesso amministratore della ISOS altoatesina, il citato ES LL. Drenaggio dissimulato attraverso emissione di fatture reciproche emesse dalla ISOS in favore della Eco-Planet e da questa in favore della prima per asseriti e inesistenti servizi di consulenza e unicamente diretto ad occultare i proventi del ricarico monetario, che altro non sono che il prezzo degli accordi corruttivi intercorsi tra lo NE e i suoi interlocutori presso le società fornitrici dei termovalorizzatori e del relativo materiale di manutenzione e che "coprono" sia i profitti tangentizi concordati dallo NE con i coimputati della UR e della Pianimpianti nell'ambito degli stipulati contratti di fornitura dei ricambi (un contratto originario: capo D;
un contratto supplementare: capo J), fatti intermediare dalla società ISOS, sia anche collaterali profitti occulti dei coimputati funzionari infedeli delle due società e dei c.d. intermediari.
4. Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, le cui uniformi decisioni vanno ovviamente lette -secondo il constante indirizzo di questa S.C. - in modo congiunto, formando esse l'espressione di un unitario ed inscindibile compendio probatorio e valutativo, hanno ritenuto idoneamente dimostrata la responsabilità dello NE (e dei coimputati) sulla base di convergenti dati formati in particolare:
- dalle chiamate in correità dello NE provenienti dalle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie (i due hanno definito le loro rispettive posizioni con sentenze applicative di pena), raccolte mediante incidente probatorio, dei coimputati LL ES e JE GE ZO, responsabile del settore vendite della società tedesca UR;
dichiarazioni che attestano le perduranti condotte di corruzione passiva assunte dallo NE e la sua piena adesione al plurilaterale sistema tangentizio e fiscalmente elusivo ("esterovestizione di comodo");
- dai plurimi ed inequivoci riscontri che le accuse rivolte dai coimputati allo NE rinvengono, oltre che negli autonomi elementi di prova documentale e bancaria acquisiti dalla Guardia di Finanza all'esito delle indagini svolte, negli accertamenti mirati di polizia giudiziaria e nelle verifiche dei rapporti interpersonali tra gli imputati (intercettazioni, tabulati telefonici), delle utilizzazioni delle carte di credito e delle emergenze bancarie e contabili riguardanti le società italiane coinvolte nella dinamica dei contestati fatti illeciti;
- dalla inconfutabile presenza a Lussemburgo dello NE nei diversi giorni in cui il LL effettua prelievi bancari in contanti dalle disponibilità della sua società Eco-Planet e insieme al ZO distribuisce il denaro tra i diversi correi, che a loro volta si avvalgono di conti bancari esteri.
Per quanto di peculiare interesse in questa sede la Corte di Appello, ritenuta in limine - dopo rinnovato computo dei periodi di sospensione del termine - maturata la prescrizione per i reati di cui ai capi A), D) e H) della rubrica in palese assenza di dati suscettibili di rendere evidente (per gli effetti di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2) l'eventuale insussistenza dei reati o la loro non commissione da parte dell'imputato, ha passato in rassegna i molteplici e articolati motivi di appello (quindici) formulati avverso la decisione di primo grado. Motivi, di carattere procedurale e sostanziale, che ha giudicato infondati alla luce degli sviluppi processuali e delle acquisite fonti di prova.
5. Con il ricorso proposto dai difensori di NE RO contro la decisione della Corte territoriale si deducono con plurimi motivi vizi di legittimità per violazione di legge e per insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Motivi di impugnazione riassunti come di seguito per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, cui ragioni di semplicità espositiva suggeriscono di giustapporre di volta in volta le valutazioni proprie di questo giudice di legittimità. Non sottacendosi fin d'ora che tutti gli argomenti censori delineati avverso la sentenza di appello si mostrano infondati o indeducibili nell'odierna sede. Evenienza che non esime dal rilevare - come esplicitamente si precisa (e si chiede) in via subordinata, del resto, con memoria dei difensori del ricorrente ex art. 121 c.p.p. - che i residui tre reati ascritti allo NE con i capi G) (truffa aggravata), I) (frode fiscale) e J) (corruzione ex art. 319 c.p.) sono anch'essi oggi attinti da causa estintiva per decorso dei relativi termini di prescrizione.
5.1. Violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e L. n. 218 del 1995, art. 25 e difetto di motivazione in ordine alla giurisdizione del giudice italiano per l'esterovestizione riconducibile alla società lussemburghese Eco-Planet e il ritenuto concorso criminoso dello NE, nella sua qualità di amministratore e legale rappresentate del Consorzio AI e delle società controllate ER e E.P. IS (capo I).
Le fatture di cui si sarebbe avvalsa la società ISOS di Brunico provenienti dalla Eco-Planet sono state emesse in Lussemburgo da un'entità societaria preesistente alle vicende dei due inceneritori di OL. In ogni caso, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, chi utilizzi fatture false per abbattere il reddito d'impresa non può concorrere nel reato di emissione delle medesime fatture false. Ma a tutto voler concedere lo NE è estraneo ai rapporti fiscali, ancorché presuntivamente fittizi, intercorsi tra la ISOS e la Eco-Planet, nessuna delle società ricoducibili all'imputato essendo destinataria (e utilizzatrice) delle fatture emesse dalla Eco-Planet e dirette alla sola ISOS e, d'altro canto, nessuna specifica condotta di partecipazione dell'imputato NE è emersa nel contesto della contestata emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La doglianza, che replica un omologo motivo di appello, è infondata ed è stata adeguatamente vagliata e congruamente disattesa dalla Corte distrettuale (p. 17) e dalla stessa sentenza del Tribunale (pp. 65 ss., 76 ss.) con argomenti ripresi nell'articolazione del motivo di ricorso, cui non si contrappongono - tuttavia - validi dati di contraddizione.
In particolare è fuori luogo l'assunto di un preteso svolgimento all'estero (e di supposta improcedibilità in Italia) dell'attività fatturata da Eco-Planet, dal momento che questa società ha operato per concorde volontà dei coimputati e dello stesso NE come semplice "cartiera" per consentire, dietro lo schermo di fittizie consulenze (non espletabili dalla Eco-Planet, che non ha strutture di sorta ed ha sede soltanto formale presso un fiduciario), di far affluire in Lussemburgo denaro transitato nella contabilità della ISOS, per effetto dell'apparente opera di intermediazione commerciale, e così di permetterne l'occulta ripartizione tra i correi. Premesso che le sentenze di merito evidenziano il collegamento delle illecite condotte di emissione di false fatture con la società ER amministrata dallo NE, atteso che questa è sicura destinataria di numerose fatture della ISOS per l'intangibile e solo apparente opera di interposizione contrattuale commessale. Fatture false che altro non costituiscono se non 10 speculare riscontro incrociato o di ritorno della ritenuta esterovestizione monetaria attuata attraverso la Eco-Planet. Ma anche tralasciando l'aspetto strettamente formale delle operazioni di fittizia fatturazione i giudici di merito hanno correttamente ricostruito, alla luce degli elementi probatori raccolti, il concorso criminoso dello NE nei fatti sanzionati dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 sotto un profilo di determinazione causale soggettiva,
essendo egli partecipe e ispiratore del meccanismo criminoso con cui la piccola ISOS di Brunico del correo LL è stata utilizzata strumentalmente con la sua interposizione nel flusso delle fatture avente unico scopo di "gonfiare" i corrispettivi dei contratti di appalto e di fornitura di materiale stipulati dalle società laziali del Consorzio AI onde "spostare" il surplus pecuniario all'estero (Lussemburgo) dove poi viene suddiviso tra i coimputati. Tale meccanismo si è retto e sviluppato con il sicuro contributo ideativo del ricorrente (con piena logicità la sentenza del Tribunale osserva sul punto che lo NE ha offerto "un fattivo contributo causale di natura morale all'emissione delle fatture indicate in imputazione, consistente nell'avere concorso a determinare l'attuazione dell'elaborato sistema di fittizia interposizione di società per assicurarsi illeciti profitti").
5.2. Violazione dell'art. 15 c.p. in riferimento al ritenuto concorso tra il reato di truffa aggravata (capo G della rubrica) e il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte di Appello ha eluso l'obbligo di motivazione su questo tema, che la sentenza di primo grado aveva affrontato, dando atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, ed optando per l'orientamento che giudica compatibili ed eventualmente concorrenti i due reati sul presupposto che non sussiste rapporto di specialità tra il reato di truffa in danno di ente pubblico consumato mediante indebita evasione tributaria e il reato di frode fiscale ex D.Lgs. n.74 del 2000, art.
8. Sulla questione si sono, però, pronunciate da ultimo le Sezioni Unite (Cass. S.U., 28.10.2010 n. 1235/11, Giordano, rv. 248865), statuendo come configurabile un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale (D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8) e il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, nella misura in cui ogni condotta fraudolenta diretta ad una evasione tributaria esaurisce il proprio disvalore penale all'interno del quadro delineato dalla normativa speciale. Entrambe le decisioni di merito non si sono uniformate al dictum delle Sezioni Unite.
Il motivo di ricorso è infondato.
Non è vero che la sentenza di appello non abbia fornito risposta all'omologo rilievo enunciato con l'appello, avendolo valutato privo di pregio alla luce della condivisa e richiamata decisione di primo grado. Il Tribunale, dal canto suo, ha diffusamente argomentato la ritenuta compatibilità tra le due fattispecie criminose (concorso ex art. 81 c.p., comma 1), direttamente correlandola alle emerse condotte criminose dello NE e dei coimputati. È appena il caso di aggiungere, del resto, che la stessa decisione delle Sezioni Unite evocata nel ricorso, fa salve dalla regola di specialità sanzionatoria ex art. 15 c.p. le ipotesi in cui le condotte criminose degli agenti realizzino profitti ulteriori e diversi rispetto a quelli propri della evasione fiscale. Ciò che si è appunto verificato nel caso oggetto di regiudicanda, in cui i fatti di frode fiscale hanno assunto un ruolo strumentale e servente rispetto alla realizzazione di indebiti profitti ulteriori di natura corruttiva o latamente tangentizia.
5.3. Erronea e incompleta valutazione delle chiamate in correità degli imputati LL e ZO e violazione dell'art. 192 c.p.p. La sentenza di secondo grado non ha fornito idonee risposte alle incongruenze e discrasie indicate con l'atto di appello nelle propalazioni accusatorie dei due collaboranti coimputati. In particolare non risulta esperita una indispensabile verifica della credibilità soggettiva dei due dichiaranti (il ZO ha ammesso di aver sottaciuto durante le indagini preliminari il sostanziale ruolo di concorso criminoso svolto da due tecnici apicali della società UR), ne' sono stati individuati elementi di riscontro di sicura affidabilità probatoria. La genericità delle accuse mosse allo NE dai due correi è evidente quando si osservi che dalle loro parole non è dato desumere il numero delle dazioni di denaro allo NE e ai coimputati, l'entità delle rispettive somme, i luoghi delle loro consegne, le precise date della presenza dell'imputato in Lussemburgo.
La delineata censura è generica, essendo integrata da una acritica replica dell'omologo motivo di appello che non si confronta con i reali contenuti delle valutazioni espresse dalla sentenza impugnata e dalla sentenza di primo grado sull'apprezzamento delle chiamate in correità e sui riscontri reperiti - al di là del reciproco riscontro che le dichiarazioni del LL rinvengono in quelle del ZO e viceversa - attraverso gli accertamenti della p.g. (ad esempio i sicuri soggiorni lussemburghesi dello NE) e gli altri dati emersi nelle indagini (intercettazioni foniche;
controlli bancari).
5.4. Erronea applicazione dell'art. 357 c.p. in relazione alla ritenuta qualità di pubblico ufficiale ricoperta dall'imputato tale da integrare il reato di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p. (capo J).
I giudici di appello hanno ritenuto di valorizzare il ruolo rivestito dall'imputato quale amministratore di un Consorzio di enti pubblici territoriali e di legale rappresentante di due società di diritto privato (la ER e la E.P. IS) "controllate" (partecipate) dal Consorzio. Ma la nozione di pubblico ufficiale deve essere necessariamente rapportata alla natura, pubblica o privata, dell'ente cui afferiva la carica dello NE al momento dei fatti. Natura che, quando si sia in presenza di enti pubblici gestiti in forma societaria, deve essere ricavata dalla natura del servizio prestato dal soggetto economico per il quale la persona fisica opera, divenendo mero argomento residuale quello della partecipazione pubblica all'ente privato. Le società ER e E.P. IS hanno operato a tutti gli effetti come entità di diritto privato, non svolgendo prestazioni di rilevanza latamente pubblica, perché la loro attività di impresa si è posta fuori della catena di raccolta dei rifiuti, limitandosi a bruciare c.d.r. (combustibile da rifiuti) cioè un prodotto dell'attività di recupero dei rifiuti, attraverso la cui combustione si ottiene energia elettrica poi ceduta sul mercato. Conseguente è l'erronea individuazione dell'atto o degli atti contrari ai doveri di ufficio che avrebbe compiuto per effetto della corruzione il ricorrente e che i giudici di merito ritengono di ravvisare nel "ricarico" fatto operare sul prezzo dei pezzi di ricambio della UR e della Pianimpianti da cui è derivato danno per l'ente pubblico presieduto da NE (lievitazione dei costi).
I dedotti rilievi critici sono manifestamente infondati per le ragioni limpidamente esposte nella sentenza del Tribunale di Bolzano e correttamente richiamate per relationem dai giudici di appello a fronte della mera riproduzione di una censura già valutata con ricchezza di dettagli dal primo giudice.
Che i consorzi formati da enti pubblici territoriali siano a loro volta autonomi enti pubblici è dato pacifico (cfr.: Cass. Sez. 6, 8.4.1999 n. 6038, Gaviano, rv. 214064; Cass. Sez. 6, 7.1.2008 n. 7959, P.G. in proc. Mecca, rv. 239015). Di tal che non è possibile dubitare della qualifica di pubblico ufficiale attribuita dalla sentenza di appello e dalla sentenza di primo grado allo NE che ha operato quale presidente del Consorzio di Comuni AI istituito per il coordinamento dell'attività di smaltimento di rifiuti urbani nel Sud della Regione Lazio. Attività che, a tutto concedere, integra altresì l'espletamento, come puntualizzano i giudici di appello, di un servizio di sicura rilevanza pubblica anche nei suoi collaterali aspetti di incenerimento dei rifiuti e di derivata produzione di energia elettrica. Di tal che il ricorrente, che ha commesso i reati ascrittigli proprio avvalendosi con modalità illegittime e corruttive delle funzioni ricoperte, è quanto meno qualificabile come incaricato di un pubblico servizio. A ciò potendosi e dovendosi soltanto aggiungere che per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p. (in riferimento ai reati propri previsti dal capo 1^ del titolo 2^ del libro 2^ del codice penale: delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.), la pubblica funzione o il pubblico servizio prescindono in sede penale da un rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, occorrendo privilegiare la verifica della reale attività esercitata e degli scopi pubblici o meno attraverso la stessa perseguiti (ex plurimis: Cass. Sez. 2, 11.2.2003 n. 8797, Catalfano, rv. 223664; Cass. Sez. 2, 7.2.2006 n. 7226, P.G. in proc. Passalacqua, rv. 233158; Cass. Sez. 6, 7.3.2012 n. 39359, Ferazzoli, n.m.). Coerente e ineccepibile è, quindi, la coeva individuazione degli atti contrari ai doveri funzionali realizzati in chiave corruttiva dall'imputato.
5.5. Violazione degli artt. 392, 393 e 398 c.p.p. con riguardo alla assunzione delle dichiarazioni dei coimputati LL e ZO nelle forme dell'incidente probatorio, avvenuta nel corso dell'udienza preliminare, pur non ricorrendone i presupposti di legge. Impugnata inutilmente per cassazione l'ordinanza del g.u.p. ammissiva dell'incidente probatorio, la difesa dell'imputato ha riproposto la questione al Tribunale di Bolzano in fase di atti preliminari al dibattimento. Il Tribunale (ordinanza 21.12.2009) ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità dell'espletato incidente probatorio. Con la sentenza di primo grado è stata impugnata davanti alla Corte di Appello anche tale ordinanza reiettiva del Tribunale con ricchezza di argomenti critici, di cui la sentenza impugnata non si è fatta carico, non fornendo alcuna adeguata o sufficiente risposta. Il motivo di censura è manifestamente infondato.
La questione deve considerarsi, infatti, definitivamente risolta dalla decisione con cui questa S.C. (Cass. Sez. 2, 18.9.2009 n. 41476) ha dichiarato inammissibile il ricorso dello NE avverso l'ordinanza del g.u.p. ammissiva dell'incidente probatorio. Vuoi perché il provvedimento è stato giudicato immune da profili di supposta abnormità. Vuoi soprattutto perché l'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di incidente probatorio, ammettendo o rigettando quel particolare mezzo di prova, è provvedimento inoppugnabile in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non possedendo lo stesso - tra l'altro - carattere decisorio, ma unicamente strumentale ed ordinatorio (cfr. Cass. Sez. 6,27.5.1998 n. 1938, Di Murro, rv. 212014).
5.6. Violazione degli artt. 190, 468 e 495 c.p.p. in relazione al capo della sentenza di appello con cui sono stati respinti i motivi di gravame avverso le ordinanze dibattimentali del Tribunale del 19.1.2010 e del 7.10.2011. Provvedimenti con cui i giudici di primo grado hanno immotivatamente "ridotto" le richieste istruttorie della difesa dell'imputato, segnatamente con riguardo all'assunzione delle testimonianze di numerose persone informate sui fatti anche con lo strumento della rogatoria estera ovvero alla riassunzione di testimonianze già assunte, ma meritevoli di approfondimento conoscitivo. Le dedotte rinnovate censure attinenti alla elusione delle regole sul diritto alla prova dell'imputato e del contraddittorio processuale non sono state valutate dalla Corte di Appello se non con sterili formule reiettive di stile. Le censure sono infondate, avendo gli articolati rilievi sugli sviluppi dell'istruzione dibattimentale trovato idonea risposta nella sentenza impugnata che li ha presi in autonoma considerazione (pp. 10- 11), dovendosi altresì sottolineare che si tratta di aspetti, tutti, ampiamente superati dalla completezza della sentenza di primo grado anche in punto di ammissione dei mezzi di prova dedotti dalla difesa dell'imputato (e dalle altre parti processuali).
5.7. Violazione degli artt. 190, 468 e 495 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1 - lett. d), con riferimento al rigetto della richiesta di riassunzione (nelle forme della parziale riapertura dell'istruttoria) delle dichiarazioni dei coimputati chiamanti in correità ES LL e JE ZO.
La doglianza è infondata per le stesse ragioni espresse in ordine al precedente e omologo sesto motivo di ricorso.
In margine a tali due ultimi motivi di impugnazione non è inutile ribadire che il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art.190 c.p.p., comma 1, implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove palesemente superflue e irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità quando abbia formato oggetto di apposita motivazione, che - come si desume dalle motivazioni delle due conformi sentenze di merito - risulti immune da vizi logici e giuridici. Chiarito altresì che la parte che chieda la rinnovazione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. ha l'onere di specificare referenti e decisività incidentale della prova preesistente non ammessa (perché superflua) in primo grado, poiché l'art. 603 c.p.p., comma 1 sottintende il riferimento all'art. 495 c.p.p., comma 1 e - attraverso tale norma- all'art. 190 c.p.p., comma 1, giova osservare che il ricorso dello NE (limitatosi in definitiva a replicare i motivi di appello enunciati sul tema) non propone alcun dato specifico che focalizzi la concreta rilevanza (decisività ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) delle deposizioni non ammesse dal Tribunale. In vero il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove a discarico di cui all'art. 495 c.p.p., comma 2 non può non essere coordinato con il potere attribuito al giudice stesso art. 495, comma 4, di revocare l'ammissione di prove che si rivelino superflue. Tale potere, esercitato dal giudice in base alle acquisizioni dell'istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio del dibattimento, fase processuale regolata dal più circoscritto criterio delibativo dettato dall'art. 190 c.p.p., comma 1 (richiamato dall'art. 495 c.p.p., comma 1), in base al quale il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che "manifestamente" risultino superflue o irrilevanti. Ne discende che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione correlata al materiale probatorio raccolto e apprezzato. Verifica che per quanto attiene all'impugnata sentenza di appello e alla precedente sentenza del Tribunale attinge esiti di sicura positività logica e completezza enunciativa. D'altro canto, va additivamente rilevato, l'esercizio del potere di rinnovazione istruttoria si sottrae, per la sua natura discrezionale, allo scrutinio di legittimità, nei limiti in cui la decisione del giudice di appello (tenuto ad offrire specifica giustificazione soltanto dell'ammessa rinnovazione) presenti una struttura argomentativa evidenziante - in caso di denegata rinnovazione - l'esistenza di fonti sufficienti per una compiuta e logica valutazione in punto di responsabilità (cfr. Cass. Sez. 6,18.12.2006 n. 5782, Gagliano, rv. 236064). Ciò che è proprio quel che deve constatarsi alla luce del testo dell'impugnata sentenza di appello.
6. Precisato che le deduzioni censorie del ricorrente imputato sono contrastate con memoria difensiva delle tre costituite parti civili con cui si invoca il rigetto della proposta impugnazione, gli esiti valutativi delle ridette deduzioni conducono - come anticipato - alla constatazione che (anche) i tre reati di cui ai capi G), I) e J) della rubrica ascritti a NE RO e relativi a fatti commessi non oltre l'estate del 2004 sono attinti da causa estintiva per decorso dei corrispondenti termini massimi di prescrizione, sopravvenuta alla pronuncia della impugnata sentenza di secondo grado (11.6.2012). Per tutti e tre tali contestati reati i termini di prescrizione, prorogati a norma dell'art. 161 c.p., comma 2, sono equivalenti a sette anni e sei mesi. A tale arco di tempo vanno cumulati i periodi di sospensione del corso della prescrizione fatti registrare dai giudizi di primo e di secondo grado. Periodi che secondo la stessa sentenza di appello sono pari a 156 giorni e secondo la difesa dell'imputato sono pari, invece, a 106 giorni. Periodi cui si somma la sospensione registrata in questo stesso processo di legittimità (differimento dell'udienza di discussione dal 22.11.2012 all'udienza odierna dovuta all'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze penale proclamata dagli organismi forensi di categoria). Ora, anche computando i periodi di sospensione secondo il calcolo più ampio operatone dalla Corte di Appello, in uno a quello verificatosi nel presente giudizio, tutti e tre i reati risultano ormai raggiunti dalla prescrizione. Il corollario giuridico- processuale è dato dal rilievo che, in palese assenza di situazioni probatorie sussumibili nella previsione di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2, si impone l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per prescrizione dei reati, ferme rimanendo le statuizioni di natura civilistica adottate dalla sentenza impugnata in uno alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in funzione del presente giudizio, equitativamente liquidate come da dispositivo.
La sentenza di appello, letta unitamente alla sentenza di primo grado, ha offerto idonea e lineare dimostrazione dell'assenza di elementi probatori avvaloranti l'asserita insussistenza dei reati ovvero la loro mancata commissione concorsuale da parte dello NE, perché soltanto la "evidenza" richiesta dall'art. 129 c.p.p., comma 2, può dar luogo, a fronte della rilevata causa estintiva dei reati, ad una decisione assolutoria nel merito delle accuse. Vale a dire soltanto nel caso in cui le emergenze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale ovvero la sua non commissione da parte dell'imputato si profilino ex actis in modo incontestabile, giacché l'evidenza evocata dall'art. 129 c.p.p., comma 2, presuppone il delinearsi di una verità processuale così chiara, manifesta e oggettiva da rendere superfluo ogni sforzo rappresentativo. E, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, la valutazione che - in presenza di una causa estintiva del reato - il giudice è chiamato a compiere assume connotazioni più di semplice constatazione che di giudizio valutativo frutto di specifica analisi. Con l'ulteriore inferenza della sostanziale inapprezzabilità nell'odierna sede di legittimità dei dedotti vizi di motivazione dell'impugnata sentenza di appello, atteso che il giudice di merito del potenziale giudizio di rinvio sarebbe in ogni caso tenuto a pronunciare l'immediata declaratoria della causa estintiva prescrizionale ex art. 129 c.p.p., comma 1 (Cass. S.U., 28.5.2009 n. 3549, Tettamanti, rv. 244274-244275). Nel caso di specie la Corte territoriale ha offerto adeguata e corretta valutazione, sul piano logico-giuridico, degli elementi di prova che sorreggono il giudizio di responsabilità penale del ricorrente (già sancito dalla sentenza di primo grado) per i tre reati di cui ai capi G), I) e J) della rubrica, nella immanente carenza -per le ragioni esposte- di elementi che possano elidere la responsabilità penale del ricorrente, facendo rifluire la sua condotta nel paradigma di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Evenienza esclusa con logica e corretta motivazione dalla sentenza di secondo grado, unico atto in base al quale - insieme alla sentenza di primo grado - questo giudice di legittimità potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex art. 129 c.p.p., comma 2 rispetto a quella della prescrizione dei reati (cfr.:
Cass. Sez. 4, 18.9.2008 n. 40799, Merlo, rv. 241474; Cass. Sez. 6, 12.6.2008 n. 27944, Capuzzo, rv. 240955; Cass. Sez. 1, 18.4.2012 n. 35627, Amurri, rv. 253458).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida complessivamente in Euro 7.000,00 (settemila) oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2013