CA
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1401 / 2024 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRAGAPANE DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 190 10138 TORINO;
- appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. MISURALE FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
FIESCHI, 3/14 16121 NO;
- parte appellata
e contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MAGLIONA Controparte_2 P.IVA_3
TT ed elettivamente domiciliata in TORINO, Piazza Piemonte n.1;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento di . CP_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché – stante la gravità dei motivi e la concretezza e attualità del periculum in mora - la efficacia dei titoli azionati ed opposti, ovvero inibire la minacciata esecuzione, o adottare ogni altra misura idonea a mantenere la res, nelle more della decisione del presente appello,
; Parte_2
NEL MERITO
ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino – Sez. VIII civile n. 2737/2024 del 07/05/2024, resa inter partes nel procedimento RG n. 24123/2022 e non notificata (doc.
A):
previa, occorrendo, ammissione e assunzione delle prove tempestivamente dedotte in primo grado, per interpello e testi, sulle infratenorizzate circostanze di fatto, da intendersi precedute dalle parole “vero che”:
1. A far tempo dal 1998 e sino al presente il Parte_1 ha avuto sede legale ed operativa in via Fiochetto n. 15 a Torino ed ha svolto, sempre ivi, le proprie attività; 2. Il ha realizzato, nei locali di via Fiochetto Parte_1
n. 15 a Torino, tutti i lavori previsti in capitolato e per i quali erano stati erogati dalla CP_2
i contributi poi revocati, come risulta dall'accertamento contenuto nella sentenza
[...] della Corte d'Appello di Torino, con statuizione passata in giudicato, e di cui al doc. 7 attoreo di prime cure.
Si indicano a testi, su tutti i capi ed anche, occorrendo, in materia contraria i Signori:
Arch. ; Tes_1
Dr. ; Testimone_2
Prof. Testimone_3
; CP_4
. Testimone_4
Accertare e dichiarare la nullità o annullare o dichiarare invalida ed inefficace per carenza di presupposti e condizioni per procedere in via esecutiva la intimazione di pagamento n.
110 2022 90176606 04/000 della , Ufficio di Torino via Controparte_5
Santa Maria n. 9, per la somma di € 183.829,54, notificata al Centro opponente il 3 dicembre
2022; nonché ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, e in particolare
i ruoli, gli estratti di ruolo e le tre cartelle ivi menzionate e non annullate: n.
11020110010674687000, che si assume notificata il 14 febbraio 2011, per € 129.616,10; n.
11020130049699271000, che si assume notificata il 28 marzo 2015, per € 2.781,26; n.
11020150058706687000, che si assume notificata il 7 aprile 2016, per € 50.327,95;
accertare e dichiarare la insussistenza e/o la estinzione e/o la inesigibilità dei crediti dedotti nei ruoli e/o nelle cartelle di pagamento menzionate nella intimazione di pagamento qui avversata, e comunque la prescrizione delle avversarie pretese, con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in punto spese, per il doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata : “ “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, CP_3 eccezione disattesa e respinta, PREVIA reiezione dell'avversa istanza di sospensione poiché inammissibile ed improcedibile per i motivi in atto indicati, in via preliminare e/o pregiudiziale, RESPINGERE l'appello avversario poiché inammissibile ed improcedibile in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine perentorio e di decadenza stabilito dalla legge;
in subordine, nel merito, PREVIA, occorrendo, reiezione delle avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti ed inammissibili, RESPINGERE l'appello avversario poiché infondato e non provato;
in ogni caso, vinte tutte le spese del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata : “Contrariis rejectis, Controparte_2
Previa, se del caso, reiezione dell'avversa istanza di sospensione in assoluto difetto dei presupposti di legge, respingersi, perché infondato, il ricorso in appello assolvendo in ogni caso la da tutte le domande avversarie. Controparte_2
Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre a rimborso forfettario ex art. 2 DM
55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1 c. 208 L 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura pubblica, esente IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - Il Centro culturale Italo-arabo “ ” ha beneficiato negli anni passati di una Parte_1 serie di contributi regionali per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di locali in uso e per l'acquisto materiali, sulla base delle determine dirigenziali n. 103 del 27.05.2004, n.
155 del 26.06.2004 e n. 177 del 3.07.2007; i primi due contributi pubblici sono stati revocati nel 2010 con due distinti provvedimenti, entrambi impugnati davanti al TAR Piemonte;
il TAR
Piemonte, con sent. n. 1417/2016, ha respinto il ricorso, mentre il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le doglianze del centro con sent. n. 9527/2023. Un terzo provvedimento di revoca, adottato con delibera regionale n. 340/2015, è stato anch'esso impugnato dinanzi al TAR , che lo ha confermato con sent. n. 605/2024, per cui il CP_2
Centro ha preannunciato appello al giudice amministrativo superiore.
1.2 - Per il recupero di dette somme la ha iscritto a ruolo i relativi importi Controparte_2
e ne ha affidato la riscossione ad , che ha emesso quattro cartelle di pagamento, CP_3 riguardanti le somme capitali dei contributi revocati, le imposte di bollo e di registro per il
2010 e le spese legali della sentenza del TAR Piemonte con interessi.
Essendo decorso più di un anno dalla (contestata) notifica delle quattro cartelle, ha CP_3 notificato il 3.12.2022 al l'intimazione di Parte_3 pagamento n. 11020229017660604/000 per complessivi € 183.829,54, in cui riassume gli importi delle quattro cartelle.
1.3 - Il ha proposto dinanzi al Tribunale di Parte_3
Torino opposizione all'intimazione di pagamento, deducendo:
a) l'inesistenza del titolo esecutivo perché gli artt. 21 e 17 d.lgs. 46/1999 avrebbero richiesto, per l'iscrizione a ruolo, l'esistenza di un previo titolo con efficacia esecutiva;
b) la mancata notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione;
c) l'inesistenza del credito posto in riscossione mediante ruolo poiché per i crediti portati da tre delle cartelle era maturata la prescrizione quinquennale;
d) per la quarta cartella, oltre alla maturazione della prescrizione, non era stata eeseguita la notifica del titolo in forma esecutiva (ossia, la sentenza del TAR Piemonte n.
1417/2016) e la notifica, indicata il 28.3.2015 per la sola cartella, era stata effettuata in data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza e, quindi, della condanna alle spese di lite.
La causa è stata proposta sia contro , sia contro la come ente CP_3 Controparte_2 titolare dei crediti, restitutorio e per spese.
1.4 - Con sent. n. 2737/2024, pubblicata il 7.05.2024 e non notificata, il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione per una sola delle quattro cartelle, e precisamente per quella di importo inferiore ai 1.000 euro perché oggetto di “rottamazione” sulla base del d.l. 119/2018
(si tratta della cartella relativa all'imposta di registro e di bollo), per il resto l'ha respinta.
Il Tribunale ha qualificato le domande come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. per il capo con cui si contestava l'inesistenza del titolo esecutivo e l'intervenuta prescrizione del credito azionato, e come opposizione agli atti pre-esecutivi ai sensi dell'art. 617, 1° co., c.p.c. per il capo con cui si contestava l'esistenza delle notifiche delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento impugnata.
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha rilevato che:
(a) sul primo motivo di opposizione, qualificato come opposizione pre-esecutiva ex art. 615
c.p.c.: il credito in linea capitale derivava dalla revoca dei contributi regionali erogati nel 2004
e nel 2007 a favore del Centro Culturale, ed aveva perciò natura pubblicistica;
pertanto, detto credito poteva essere iscritto a ruolo direttamente senza necessità, per il creditore, di procurarsi preventivamente un titolo esecutivo ricompreso nell'elenco dell'art 474 c.p.c. o altro titolo di natura pubblicistica;
(b) sul secondo motivo, qualificato come opposizione agli atti pre-esecutivi ex art. 617 c.p.c.: le notifiche delle cartelle esattoriali erano state eseguite regolarmente: tre delle quattro notifiche erano state effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. stante l'irreperibilità alla residenza anagrafica del destinatario;
di una notifica, quella effettuata il 14.2.2011 mediante consegna,
, legale rappresentante del Centro, aveva disconosciuto la firma, Persona_1 disconoscimento che però era rimasto senza effetto avendo il messo notificatore qualificato il ricevente come addetto alla casa, ufficio o azienda, e non come legale rappresentante dell'ente morale. Inoltre, sulla relata di notifica, nella parte in cui il messo attestava che il ricevente era l'addetto alla casa o all'ufficio e non il legale rappresentante, il Per_1 avrebbe dovuto proporre querela di falso. In ogni caso, l'eventuale nullità della notifica della cartella era sanata in virtù del raggiungimento dello scopo, ossia col la presentazione dell'opposizione;
(c) sul terzo motivo di opposizione, qualificato come opposizione pre-esecutiva ex art. 615
c.p.c.:
- l'eccezione di prescrizione era infondata quanto ai crediti portati dalle cartelle relative alla restituzione dei contributi regionali, considerando l'effetto interruttivo-sospensivo (art. 2946 c.c.) dell'introduzione e della pendenza del giudizio davanti al g.a., dinanzi al quale erano state impugnate le determine regionali di revoca dei contributi;
- l'eccezione di prescrizione relativa alla cartella per gli interessi andava respinta perché aveva prodotto, quale valido atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione CP_3 di pagamento notificata nel luglio 2019 con deposito presso la Casa comunale ex art 143
c.p.c. dopo l'attestazione di irreperibilità all'indirizzo anagrafico;
- anche la prescrizione, decennale, della cartella relativa all'imposta di registro per l'anno 2006 e all'imposta di bollo per l'anno 2006 era stata validamente interrotta dalla notifica delle cartelle del 2013 e dall'intimazione di pagamento del 2019, ma per tali cartelle, di importo inferiore ai 1.000 euro, doveva ritenersi operante la “rottamazione” di cui all'art. 4
d.l. 119/2018.
2. – L'appello del . Parte_3
Avverso la predetta sentenza (non notificata) ha proposto appello il Parte_1
[...]
La citazione in appello è stata notificata il 9.12.2024, e dunque computando ai fini del decorso del termine semestrale anche la sospensione feriale: la sentenza appellata è stata pubblicata il 7.05.2024, e da quella data decorre il termine “lungo” dell'art. 327, 2° co., c.p.c., che sarebbe venuto a scadere il 7.11.2024, se non si considera la sospensione feriale (i termini calcolati a mesi si computano considerando il giorno di decorrenza sul mese di scadenza, art. 2963, 4° co., c.c., applicabile anche ai termini processuali); se invece si considera la sospensione feriale, il termine dell'art. 327, 2° co., c.p.c. veniva a scadere il
9.12.2024 (infatti: il 7.12.2024 era sabato, l'8 era domenica ed è festa, quindi sarebbe slittato tutto al giorno seguente in base all'art. 155, 3° e 4° co., c.p.c.).
2.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza “sul capo che ha ritenuto la “diretta iscrivibilità a ruolo esattoriale del credito senza necessità, per il creditore, di procurarsi preventivamente un titolo esecutivo ricompreso nel catalogo dell'art. 474 c.p.c. o altro titolo di natura pubblicistica” (quarta e quinta pagina della sentenza): violazione di legge (artt. 17
– 21 D. Lgs. 46/1999) e/o di principio generale. Motivazione apodittica. Petizione di principio”.
In pratica, l'appellante ripropone il rilievo per cui, per l'iscrizione a ruolo, gli artt. 17 e 21
d.lgs. 46/99 richiedono un previo titolo esecutivo per le entrate di natura privatistica: il primo giudice ha bensì affermato che i contributi regionali sono entrate di natura pubblicistica e, per il loro recupero, non vale questa regola;
tuttavia, a parere del Centro, il credito recuperatorio rivendicato dalla non si fonda su previsioni di legge, ma Controparte_2 esclusivamente su di una decisione unilaterale dello stesso ente , e pertanto CP_2 necessita di un previo accertamento giudiziale, da porre solo dopo a fondamento della iscrizione a ruolo.
2.2 - Con il secondo motivo il impugna il “capo che ha ritenuto Parte_3 validamente avvenuta la notifica delle quattro cartelle evocate nella intimazione, sulla base del solo doc. 9 della (pagg. 5 e 6 della sentenza): violazione Controparte_1 di legge (artt. 143 e 145 c.p.c.; 214, 215, 216 e 221 c.p.c.). Violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova. Travisamento del fatto. Difetto di motivazione”, sostenendo che non vi sarebbe stata, in realtà, alcuna notifica delle cartelle di pagamento.
ha prodotto l'avviso di ricevimento della cartella n. 11020110010674687000, recante CP_3 una sigla apposta vicino alla croce segnata presso la casella di “addetto alla casa, ufficio, azienda”; sottoscrizione e documento erano state disconosciute ex art. 214 c.p.c. alla prima udienza successiva alla produzione;
vi sarebbe dunque l'invalidità radicale della notificazione, stante l'impossibilità di ogni verifica in ordine all'effettiva spettanza al consegnatario di una delle qualità suscettibili di legittimarlo alla ricezione dell'atto. In ogni caso, non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica sono destinate a far fede sino a querela di falso: l'indicazione, nell'avviso di ricevimento, dell'esistenza di uno dei rapporti previsti dalla legge tra destinatario e consegnatario costituisce un'attestazione destinata a far fede sino a querela di falso quanto al suo contenuto estrinseco (ossia, al fatto che tale dichiarazione sia stata resa dal consegnatario all'ufficiale notificante), ma non quanto al suo contenuto intrinseco (ossia, alla veridicità della attestazione stessa).
Inoltre, il doc. 9 prodotto da che proverebbe la “residenza anagrafica” del Centro CP_3 appellante sarebbe in realtà privo di valore, anche indiziario: si tratta, infatti, di una mera scheda compilativa emessa da , priva di poteri certificativi sulle sedi degli enti CP_3 associativi come del resto sulla residenza di contribuenti persone fisiche, non firmato da alcuno, nemmeno digitalmente, e per di più con l'indirizzo del Centro errato. Tale documento non può dunque avere valore di alcun genere.
Anche la notifica della cartella n. 11020110071580690001 è inesistente: l'avviso prodotto da dimostra che la notifica non è andata a buon fine e il fatto che poi sia seguito un CP_3 deposito in Comune è irrilevante.
Anche la notifica della cartella n. 11020130049699271000 sarebbe mancata.
Quanto alla cartella n. 11020150058706687000, si dice che anch'essa è inesistente o nulla giacché il messo notificatore ha annotato “Torino 15/3/06 K31004HD il destinatario è sconosciuto richiesta visura”.
Quanto detto vale anche per le notifiche delle intimazioni di pagamento: la giurisprudenza ha affermato che il passaggio dalla notifica presso la sede dell'ente ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo legale rappresentante, alla notifica prevista dall'art. 143
c.p.c. presuppone che l'ente ed il suo legale rappresentante non siano reperibili alla sede legale e al domicilio anagrafico. La sussistenza di tale presupposto di irreperibilità richiede che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, e che, come previsto dall'art. 148 c.p.c., di detta attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica. Non è sufficiente, al fine di ritenere il presupposto dell'irreperibilità,
l'attività di ricerca risultante da una relazione nella quale l'ufficiale giudiziario si limiti a riferire che “da informazioni e ricerche assunte in loco” il destinatario non risultava conosciuto al civico indicato. Nel caso di specie le notificazioni ex art. 143 c.p.c. sarebbero avvenute senza ricerche, solo dando atto di volta in volta della irreperibilità del destinatario. 2.3 - Con il terzo motivo, l'ente appellante censura la sentenza “sul capo che ha ritenuto tempestivo e rilevante il doc. 9 della (sesta pagina della Controparte_1 sentenza): violazione di legge (artt. 115 e 183 c.p.c.) del principio di non contestazione e del principio delle preclusioni processuali istruttorie”: le quattro cartelle erano state notificate all'indirizzo sbagliato e l'attestazione anagrafica del domicilio fiscale del Centro come associazione non riconosciuta (doc. 9 fasc. ) era stata disconosciuta;
le notifiche CP_3 erano state fatte ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'indirizzo errato, quindi le cartelle sono state invalidamente notificate.
2.4 - Con il quarto, articolato motivo l'appellante impugna il “capo che ha ritenuto non prescritti i crediti azionati (pagg. sesta, settima e ottava della sentenza): violazione di legge
(artt. 143 e 145 c.p.c.; 2934 segg., 2943 e 2945, 2947 e 2948 c.c.). Omessa pronuncia.
Violazione del diritto alla prova. Violazione del diritto di difesa”.
Si contesta, anzitutto, la decisione del primo giudice di escludere la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo in ragione dell'effetto interruttivo-sospensivo dell'instaurazione del giudizio davanti al g.a. e della pendenza del relativo procedimento, fino alla sua definizione da parte del Consiglio di Stato: oggetto dell'impugnazione davanti al g.a. era infatti la revoca dei contributi come provvedimenti amministrativi, e non l'accertamento dei relativi crediti restitutori della regione.
La cartella n. 11020130049699271000 reca una relata della notifica in bianco: infatti, nella sentenza impugnata non si può dire altro se non che detto atto sarebbe stato notificato “nel luglio 2019” con deposito presso la Casa comunale ex art. 143 c.p.c., in data sconosciuta.
Quanto alla cartella n. 11020110071580690001, si evidenzia che la prescrizione delle sanzioni amministrative è quinquennale ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 e non decennale e che nella specie non sussistono atti interruttivi della prescrizione validamente notificati, né ai sensi dell'art. 143 c.p.c. né altrimenti.
3. – Le difese della e di . Controparte_2 CP_3
3.1 – Si è costituita in giudizio la , eccependo preliminarmente la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva, come ente titolare del credito, per i motivi riguardanti la regolarità della procedura di riscossione, nonché per la cartella relativa all'imposta di registro e di bollo sulle sentenze del g.a., che sono un tributo statale.
Nel merito, la ritiene corretta la decisione del primo giudice riguardo (a) al CP_2 riconoscimento della natura pubblicistica dei crediti e alla conseguente non necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo per la loro iscrizione a ruolo e (b) al fatto che per il credito per il recupero dei contributi sarebbe rimasto sospeso il decorso della prescrizione per tutto il tempo in cui questi erano sub iudice, ossia era stato contestato dinanzi al g.a. il provvedimento amministrativo che ne disponeva la revoca.
3.2 - Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_3 dell'appello, che sarebbe stato proposto oltre i sei mesi calcolati dalla data di deposito della sentenza impugnata e senza conteggiare la sospensione feriale;
ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per la cartella riguardante il recupero dei contributi regionali, che sono della regione.
Nel merito, l ritiene corretta la decisione del primo giudice riguardo (a) al Controparte_6 riconoscimento della natura pubblicistica dei crediti e alla conseguente non necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo per la loro iscrizione a ruolo e (b) al fatto che per il credito per il recupero dei contributi sarebbe rimasto sospeso il decorso della prescrizione per tutto il tempo in cui questi erano sub iudice, ossia era stato contestato dinanzi al g.a. il provvedimento amministrativo che ne disponeva la revoca.
4. – L'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità.
Con ordinanza del 27.03.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva perché l'appello sospetto di inammissibilità e, sullo stesso presupposto, ha disposto la discussione orale a norma dell'art. 350, 3° co., c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
4.1 - L'intimazione di pagamento n. n. 11020229017660604/000, contro cui è stata fatta opposizione, è stata adottata da ai sensi dell'art. 50, co. 2, D.P.R. 602/73. CP_3
L'art. 50, 2° co., D.P.R. 602/73, nel testo anteriore al d.lgs. 110/2024, applicabile ratione temporis (notifica del 2022), prevede infatti:
“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Detta intimazione di pagamento è stata preceduta dalla notifica (contestata) di quattro cartelle esattoriali a cura di , portanti somme iscritte a ruolo dalla CP_3 Controparte_2 per recupero dei contributi già concessi al appellante e poi revocati ed Parte_1 importi accessori.
4.2 – Ora, è principio più volte affermato, in tema di riscossione a mezzo ruolo, che la cartella di pagamento (o la successiva intimazione di pagamento) abbiano una funzione assimilabile all'atto di precetto, poiché preannunciano analogamente l'avvio dell'azione esecutiva esattoriale, e che le relative contestazioni vadano perciò proposte dinanzi al giudice ordinario nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. (ex coeteris, Cass.,
11.02.2021, n. 6833; nello stesso senso, di questa Sezione, App. Torino, 3.07.2023, n. 662).
D'altro canto, il giudice di primo grado ha qualificato le domande proposte dal
[...]
(l'atto introduttivo di primo grado è intestato “atto di Parte_3 citazione in opposizione a intimazione di pagamento e contestuale istanza cautelare ex art.
615 comma 1 c.p.c.”) come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. per il capo con cui si contestava l'inesistenza del titolo esecutivo e l'intervenuta prescrizione del credito azionato, e come opposizione agli atti pre-esecutivi ai sensi dell'art. 617, 1° co., c.p.c. per il capo con cui si contestava l'esistenza delle notifiche delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento impugnata.
Per il principio dell'apparenza, che condiziona la scelta del mezzo di impugnazione esperibile (e dunque, anche del relativo termine di impugnazione), la Corte è vincolata da tale qualificazione, nel senso che non può diversamente riqualificare le domande rispetto a quanto ritenuto dal giudicante di prime cure. Vds., per tutte, Cass., 26.05.2017, n. 13.381:
“L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima”; non è pertinente il richiamo che fa la difesa appellante alla Cass., n. 32.9232/2024, non riferita al tema, qui in discussione, della qualificazione dell'azione data dal giudicante ai fini dell'individuazione dei gravami esperibili.
4.3 – Se dunque le domande proposte dal appellante sono opposizioni pre- Parte_1 esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., ad esse non si applica la sospensione feriale (art. 92 l.
Ord. giud., richiamato dall'art. 3 l. 742/69, applicabile a tutti i tipi di opposizione, anche formali: da ultimo, Cass., 28.08.2024, n. 23.216), ed il termine “lungo” per l'impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza impugnata il 7.05.2024, risultava ormai definitivamente trascorso al momento della notifica, il 9.12.2024, della citazione in appello.
4.4 – Non valgono, in senso contrario, gli argomenti spesi dalla difesa appellante.
4.4.1 – E' del tutto priva di rilievo, ai fini dell'applicazione della disciplina della riscossione mediante ruoli esattoriali, di cui al D.P.R. 602/73, la circostanza che non si tratti di crediti tributari, bensì di crediti nascenti dal recupero di contributi pubblici revocati.
L'art. 9, co. 5, d.lgs. 123/98 prevede infatti che al recupero dei crediti restitutori derivanti dalla revoca di contributi pubblici (revoca intesa in un'accezione ampia, come comprensiva di tutti i casi in cui si tratti di recuperare il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive: cfr. Cass.,
31.05.2019, n. 14.915), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, co. 2, D.P.R.
43/88 (il quale, a sua volta, richiama le procedure di riscossione di cui al D.P.R. 602/73), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In linea di continuità con tale disposizione si pone, poi, l'art. 8 bis d.l. 3/2015.
4.4.2 – Del pari infondata è l'osservazione è quella proposta da esso non Parte_3 sarebbe una “opposizione a precetto”, ma una azione di accertamento negativo del credito portato dalle quattro cartelle di pagamento, di cui si è rinnovata l'intimazione a pagare, sicchè troverebbero applicazione le regole generali del rito ordinario di cognizione e, fra queste, la sospensione feriale dei termini processuali.
In disparte il fatto che anche l'opposizione di merito al precetto, come l'opposizione di merito all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., è anch'essa un'azione di accertamento negativo con la quale si contesta il fondamento del credito di cui si è minacciata l'esecuzione forzata o che è stato azionato esecutivamente;
in ogni caso, vale il rilievo per cui la cartella di pagamento equivale ad un atto di precetto prodromico all'esecuzione forzata esattoriale, ed allo stesso modo l'intimazione prevista dall'art. 50, co. 2, D.P.R. 602/73 per il caso che sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia stato avviato alcun atto esecutivo.
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, ed esclusi, altresì, gli oneri riflessi per la sola CP_2
, che si è difesa per tramite di avvocati interni, in applicazione dell'art. 1, co. 208,
[...]
l. 266/2005 (l. fin. 2006), così come interpretato dalla giurisprudenza (vds. App. Torino, sez. lavoro, n. 422 del 7.09.2018).
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1
e contro la avverso Controparte_1 Controparte_2 la sent. n. 2737/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 7.05.2024, con atto di citazione notificato in data 9.12.2024:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna il lla rifusione, Parte_1 in favore della e di , delle spese di questo grado di giudizio, spese Controparte_2 CP_3 che liquida, per la , in complessivi € 9.991, oltre rimb. forfet. ed esclusi gli Controparte_2 oneri riflessi, e per in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per CP_3 legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 1401 / 2024 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FRAGAPANE DOMENICO ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 190 10138 TORINO;
- appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. MISURALE FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA
FIESCHI, 3/14 16121 NO;
- parte appellata
e contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MAGLIONA Controparte_2 P.IVA_3
TT ed elettivamente domiciliata in TORINO, Piazza Piemonte n.1;
- parte appellata
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento di . CP_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
Ai sensi dell'art. 283 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nonché – stante la gravità dei motivi e la concretezza e attualità del periculum in mora - la efficacia dei titoli azionati ed opposti, ovvero inibire la minacciata esecuzione, o adottare ogni altra misura idonea a mantenere la res, nelle more della decisione del presente appello,
; Parte_2
NEL MERITO
ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino – Sez. VIII civile n. 2737/2024 del 07/05/2024, resa inter partes nel procedimento RG n. 24123/2022 e non notificata (doc.
A):
previa, occorrendo, ammissione e assunzione delle prove tempestivamente dedotte in primo grado, per interpello e testi, sulle infratenorizzate circostanze di fatto, da intendersi precedute dalle parole “vero che”:
1. A far tempo dal 1998 e sino al presente il Parte_1 ha avuto sede legale ed operativa in via Fiochetto n. 15 a Torino ed ha svolto, sempre ivi, le proprie attività; 2. Il ha realizzato, nei locali di via Fiochetto Parte_1
n. 15 a Torino, tutti i lavori previsti in capitolato e per i quali erano stati erogati dalla CP_2
i contributi poi revocati, come risulta dall'accertamento contenuto nella sentenza
[...] della Corte d'Appello di Torino, con statuizione passata in giudicato, e di cui al doc. 7 attoreo di prime cure.
Si indicano a testi, su tutti i capi ed anche, occorrendo, in materia contraria i Signori:
Arch. ; Tes_1
Dr. ; Testimone_2
Prof. Testimone_3
; CP_4
. Testimone_4
Accertare e dichiarare la nullità o annullare o dichiarare invalida ed inefficace per carenza di presupposti e condizioni per procedere in via esecutiva la intimazione di pagamento n.
110 2022 90176606 04/000 della , Ufficio di Torino via Controparte_5
Santa Maria n. 9, per la somma di € 183.829,54, notificata al Centro opponente il 3 dicembre
2022; nonché ogni atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, e in particolare
i ruoli, gli estratti di ruolo e le tre cartelle ivi menzionate e non annullate: n.
11020110010674687000, che si assume notificata il 14 febbraio 2011, per € 129.616,10; n.
11020130049699271000, che si assume notificata il 28 marzo 2015, per € 2.781,26; n.
11020150058706687000, che si assume notificata il 7 aprile 2016, per € 50.327,95;
accertare e dichiarare la insussistenza e/o la estinzione e/o la inesigibilità dei crediti dedotti nei ruoli e/o nelle cartelle di pagamento menzionate nella intimazione di pagamento qui avversata, e comunque la prescrizione delle avversarie pretese, con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in punto spese, per il doppio grado di giudizio”.
Per parte appellata : “ “Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, azione, CP_3 eccezione disattesa e respinta, PREVIA reiezione dell'avversa istanza di sospensione poiché inammissibile ed improcedibile per i motivi in atto indicati, in via preliminare e/o pregiudiziale, RESPINGERE l'appello avversario poiché inammissibile ed improcedibile in quanto tardivo, essendo stato proposto oltre il termine perentorio e di decadenza stabilito dalla legge;
in subordine, nel merito, PREVIA, occorrendo, reiezione delle avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti ed inammissibili, RESPINGERE l'appello avversario poiché infondato e non provato;
in ogni caso, vinte tutte le spese del presente grado di giudizio”.
Per parte appellata : “Contrariis rejectis, Controparte_2
Previa, se del caso, reiezione dell'avversa istanza di sospensione in assoluto difetto dei presupposti di legge, respingersi, perché infondato, il ricorso in appello assolvendo in ogni caso la da tutte le domande avversarie. Controparte_2
Con il favore delle spese ed onorari di causa, oltre a rimborso forfettario ex art. 2 DM
55/2014 ed oneri riflessi nella misura del 23,8% sull'imponibile ex art. 1 c. 208 L 266/2005, trattandosi di patrocinio reso da Avvocatura pubblica, esente IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il giudizio di primo grado.
1.1 - Il Centro culturale Italo-arabo “ ” ha beneficiato negli anni passati di una Parte_1 serie di contributi regionali per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di locali in uso e per l'acquisto materiali, sulla base delle determine dirigenziali n. 103 del 27.05.2004, n.
155 del 26.06.2004 e n. 177 del 3.07.2007; i primi due contributi pubblici sono stati revocati nel 2010 con due distinti provvedimenti, entrambi impugnati davanti al TAR Piemonte;
il TAR
Piemonte, con sent. n. 1417/2016, ha respinto il ricorso, mentre il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le doglianze del centro con sent. n. 9527/2023. Un terzo provvedimento di revoca, adottato con delibera regionale n. 340/2015, è stato anch'esso impugnato dinanzi al TAR , che lo ha confermato con sent. n. 605/2024, per cui il CP_2
Centro ha preannunciato appello al giudice amministrativo superiore.
1.2 - Per il recupero di dette somme la ha iscritto a ruolo i relativi importi Controparte_2
e ne ha affidato la riscossione ad , che ha emesso quattro cartelle di pagamento, CP_3 riguardanti le somme capitali dei contributi revocati, le imposte di bollo e di registro per il
2010 e le spese legali della sentenza del TAR Piemonte con interessi.
Essendo decorso più di un anno dalla (contestata) notifica delle quattro cartelle, ha CP_3 notificato il 3.12.2022 al l'intimazione di Parte_3 pagamento n. 11020229017660604/000 per complessivi € 183.829,54, in cui riassume gli importi delle quattro cartelle.
1.3 - Il ha proposto dinanzi al Tribunale di Parte_3
Torino opposizione all'intimazione di pagamento, deducendo:
a) l'inesistenza del titolo esecutivo perché gli artt. 21 e 17 d.lgs. 46/1999 avrebbero richiesto, per l'iscrizione a ruolo, l'esistenza di un previo titolo con efficacia esecutiva;
b) la mancata notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'intimazione;
c) l'inesistenza del credito posto in riscossione mediante ruolo poiché per i crediti portati da tre delle cartelle era maturata la prescrizione quinquennale;
d) per la quarta cartella, oltre alla maturazione della prescrizione, non era stata eeseguita la notifica del titolo in forma esecutiva (ossia, la sentenza del TAR Piemonte n.
1417/2016) e la notifica, indicata il 28.3.2015 per la sola cartella, era stata effettuata in data antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza e, quindi, della condanna alle spese di lite.
La causa è stata proposta sia contro , sia contro la come ente CP_3 Controparte_2 titolare dei crediti, restitutorio e per spese.
1.4 - Con sent. n. 2737/2024, pubblicata il 7.05.2024 e non notificata, il Tribunale di Torino ha accolto l'opposizione per una sola delle quattro cartelle, e precisamente per quella di importo inferiore ai 1.000 euro perché oggetto di “rottamazione” sulla base del d.l. 119/2018
(si tratta della cartella relativa all'imposta di registro e di bollo), per il resto l'ha respinta.
Il Tribunale ha qualificato le domande come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. per il capo con cui si contestava l'inesistenza del titolo esecutivo e l'intervenuta prescrizione del credito azionato, e come opposizione agli atti pre-esecutivi ai sensi dell'art. 617, 1° co., c.p.c. per il capo con cui si contestava l'esistenza delle notifiche delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento impugnata.
Nel dettaglio, il giudice di primo grado ha rilevato che:
(a) sul primo motivo di opposizione, qualificato come opposizione pre-esecutiva ex art. 615
c.p.c.: il credito in linea capitale derivava dalla revoca dei contributi regionali erogati nel 2004
e nel 2007 a favore del Centro Culturale, ed aveva perciò natura pubblicistica;
pertanto, detto credito poteva essere iscritto a ruolo direttamente senza necessità, per il creditore, di procurarsi preventivamente un titolo esecutivo ricompreso nell'elenco dell'art 474 c.p.c. o altro titolo di natura pubblicistica;
(b) sul secondo motivo, qualificato come opposizione agli atti pre-esecutivi ex art. 617 c.p.c.: le notifiche delle cartelle esattoriali erano state eseguite regolarmente: tre delle quattro notifiche erano state effettuate ai sensi dell'art. 143 c.p.c. stante l'irreperibilità alla residenza anagrafica del destinatario;
di una notifica, quella effettuata il 14.2.2011 mediante consegna,
, legale rappresentante del Centro, aveva disconosciuto la firma, Persona_1 disconoscimento che però era rimasto senza effetto avendo il messo notificatore qualificato il ricevente come addetto alla casa, ufficio o azienda, e non come legale rappresentante dell'ente morale. Inoltre, sulla relata di notifica, nella parte in cui il messo attestava che il ricevente era l'addetto alla casa o all'ufficio e non il legale rappresentante, il Per_1 avrebbe dovuto proporre querela di falso. In ogni caso, l'eventuale nullità della notifica della cartella era sanata in virtù del raggiungimento dello scopo, ossia col la presentazione dell'opposizione;
(c) sul terzo motivo di opposizione, qualificato come opposizione pre-esecutiva ex art. 615
c.p.c.:
- l'eccezione di prescrizione era infondata quanto ai crediti portati dalle cartelle relative alla restituzione dei contributi regionali, considerando l'effetto interruttivo-sospensivo (art. 2946 c.c.) dell'introduzione e della pendenza del giudizio davanti al g.a., dinanzi al quale erano state impugnate le determine regionali di revoca dei contributi;
- l'eccezione di prescrizione relativa alla cartella per gli interessi andava respinta perché aveva prodotto, quale valido atto interruttivo della prescrizione, l'intimazione CP_3 di pagamento notificata nel luglio 2019 con deposito presso la Casa comunale ex art 143
c.p.c. dopo l'attestazione di irreperibilità all'indirizzo anagrafico;
- anche la prescrizione, decennale, della cartella relativa all'imposta di registro per l'anno 2006 e all'imposta di bollo per l'anno 2006 era stata validamente interrotta dalla notifica delle cartelle del 2013 e dall'intimazione di pagamento del 2019, ma per tali cartelle, di importo inferiore ai 1.000 euro, doveva ritenersi operante la “rottamazione” di cui all'art. 4
d.l. 119/2018.
2. – L'appello del . Parte_3
Avverso la predetta sentenza (non notificata) ha proposto appello il Parte_1
[...]
La citazione in appello è stata notificata il 9.12.2024, e dunque computando ai fini del decorso del termine semestrale anche la sospensione feriale: la sentenza appellata è stata pubblicata il 7.05.2024, e da quella data decorre il termine “lungo” dell'art. 327, 2° co., c.p.c., che sarebbe venuto a scadere il 7.11.2024, se non si considera la sospensione feriale (i termini calcolati a mesi si computano considerando il giorno di decorrenza sul mese di scadenza, art. 2963, 4° co., c.c., applicabile anche ai termini processuali); se invece si considera la sospensione feriale, il termine dell'art. 327, 2° co., c.p.c. veniva a scadere il
9.12.2024 (infatti: il 7.12.2024 era sabato, l'8 era domenica ed è festa, quindi sarebbe slittato tutto al giorno seguente in base all'art. 155, 3° e 4° co., c.p.c.).
2.1 - Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza “sul capo che ha ritenuto la “diretta iscrivibilità a ruolo esattoriale del credito senza necessità, per il creditore, di procurarsi preventivamente un titolo esecutivo ricompreso nel catalogo dell'art. 474 c.p.c. o altro titolo di natura pubblicistica” (quarta e quinta pagina della sentenza): violazione di legge (artt. 17
– 21 D. Lgs. 46/1999) e/o di principio generale. Motivazione apodittica. Petizione di principio”.
In pratica, l'appellante ripropone il rilievo per cui, per l'iscrizione a ruolo, gli artt. 17 e 21
d.lgs. 46/99 richiedono un previo titolo esecutivo per le entrate di natura privatistica: il primo giudice ha bensì affermato che i contributi regionali sono entrate di natura pubblicistica e, per il loro recupero, non vale questa regola;
tuttavia, a parere del Centro, il credito recuperatorio rivendicato dalla non si fonda su previsioni di legge, ma Controparte_2 esclusivamente su di una decisione unilaterale dello stesso ente , e pertanto CP_2 necessita di un previo accertamento giudiziale, da porre solo dopo a fondamento della iscrizione a ruolo.
2.2 - Con il secondo motivo il impugna il “capo che ha ritenuto Parte_3 validamente avvenuta la notifica delle quattro cartelle evocate nella intimazione, sulla base del solo doc. 9 della (pagg. 5 e 6 della sentenza): violazione Controparte_1 di legge (artt. 143 e 145 c.p.c.; 214, 215, 216 e 221 c.p.c.). Violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova. Travisamento del fatto. Difetto di motivazione”, sostenendo che non vi sarebbe stata, in realtà, alcuna notifica delle cartelle di pagamento.
ha prodotto l'avviso di ricevimento della cartella n. 11020110010674687000, recante CP_3 una sigla apposta vicino alla croce segnata presso la casella di “addetto alla casa, ufficio, azienda”; sottoscrizione e documento erano state disconosciute ex art. 214 c.p.c. alla prima udienza successiva alla produzione;
vi sarebbe dunque l'invalidità radicale della notificazione, stante l'impossibilità di ogni verifica in ordine all'effettiva spettanza al consegnatario di una delle qualità suscettibili di legittimarlo alla ricezione dell'atto. In ogni caso, non tutte le attestazioni contenute nella relata di notifica sono destinate a far fede sino a querela di falso: l'indicazione, nell'avviso di ricevimento, dell'esistenza di uno dei rapporti previsti dalla legge tra destinatario e consegnatario costituisce un'attestazione destinata a far fede sino a querela di falso quanto al suo contenuto estrinseco (ossia, al fatto che tale dichiarazione sia stata resa dal consegnatario all'ufficiale notificante), ma non quanto al suo contenuto intrinseco (ossia, alla veridicità della attestazione stessa).
Inoltre, il doc. 9 prodotto da che proverebbe la “residenza anagrafica” del Centro CP_3 appellante sarebbe in realtà privo di valore, anche indiziario: si tratta, infatti, di una mera scheda compilativa emessa da , priva di poteri certificativi sulle sedi degli enti CP_3 associativi come del resto sulla residenza di contribuenti persone fisiche, non firmato da alcuno, nemmeno digitalmente, e per di più con l'indirizzo del Centro errato. Tale documento non può dunque avere valore di alcun genere.
Anche la notifica della cartella n. 11020110071580690001 è inesistente: l'avviso prodotto da dimostra che la notifica non è andata a buon fine e il fatto che poi sia seguito un CP_3 deposito in Comune è irrilevante.
Anche la notifica della cartella n. 11020130049699271000 sarebbe mancata.
Quanto alla cartella n. 11020150058706687000, si dice che anch'essa è inesistente o nulla giacché il messo notificatore ha annotato “Torino 15/3/06 K31004HD il destinatario è sconosciuto richiesta visura”.
Quanto detto vale anche per le notifiche delle intimazioni di pagamento: la giurisprudenza ha affermato che il passaggio dalla notifica presso la sede dell'ente ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo legale rappresentante, alla notifica prevista dall'art. 143
c.p.c. presuppone che l'ente ed il suo legale rappresentante non siano reperibili alla sede legale e al domicilio anagrafico. La sussistenza di tale presupposto di irreperibilità richiede che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, e che, come previsto dall'art. 148 c.p.c., di detta attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica. Non è sufficiente, al fine di ritenere il presupposto dell'irreperibilità,
l'attività di ricerca risultante da una relazione nella quale l'ufficiale giudiziario si limiti a riferire che “da informazioni e ricerche assunte in loco” il destinatario non risultava conosciuto al civico indicato. Nel caso di specie le notificazioni ex art. 143 c.p.c. sarebbero avvenute senza ricerche, solo dando atto di volta in volta della irreperibilità del destinatario. 2.3 - Con il terzo motivo, l'ente appellante censura la sentenza “sul capo che ha ritenuto tempestivo e rilevante il doc. 9 della (sesta pagina della Controparte_1 sentenza): violazione di legge (artt. 115 e 183 c.p.c.) del principio di non contestazione e del principio delle preclusioni processuali istruttorie”: le quattro cartelle erano state notificate all'indirizzo sbagliato e l'attestazione anagrafica del domicilio fiscale del Centro come associazione non riconosciuta (doc. 9 fasc. ) era stata disconosciuta;
le notifiche CP_3 erano state fatte ai sensi dell'art. 143 c.p.c. all'indirizzo errato, quindi le cartelle sono state invalidamente notificate.
2.4 - Con il quarto, articolato motivo l'appellante impugna il “capo che ha ritenuto non prescritti i crediti azionati (pagg. sesta, settima e ottava della sentenza): violazione di legge
(artt. 143 e 145 c.p.c.; 2934 segg., 2943 e 2945, 2947 e 2948 c.c.). Omessa pronuncia.
Violazione del diritto alla prova. Violazione del diritto di difesa”.
Si contesta, anzitutto, la decisione del primo giudice di escludere la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo in ragione dell'effetto interruttivo-sospensivo dell'instaurazione del giudizio davanti al g.a. e della pendenza del relativo procedimento, fino alla sua definizione da parte del Consiglio di Stato: oggetto dell'impugnazione davanti al g.a. era infatti la revoca dei contributi come provvedimenti amministrativi, e non l'accertamento dei relativi crediti restitutori della regione.
La cartella n. 11020130049699271000 reca una relata della notifica in bianco: infatti, nella sentenza impugnata non si può dire altro se non che detto atto sarebbe stato notificato “nel luglio 2019” con deposito presso la Casa comunale ex art. 143 c.p.c., in data sconosciuta.
Quanto alla cartella n. 11020110071580690001, si evidenzia che la prescrizione delle sanzioni amministrative è quinquennale ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 e non decennale e che nella specie non sussistono atti interruttivi della prescrizione validamente notificati, né ai sensi dell'art. 143 c.p.c. né altrimenti.
3. – Le difese della e di . Controparte_2 CP_3
3.1 – Si è costituita in giudizio la , eccependo preliminarmente la propria Controparte_2 carenza di legittimazione passiva, come ente titolare del credito, per i motivi riguardanti la regolarità della procedura di riscossione, nonché per la cartella relativa all'imposta di registro e di bollo sulle sentenze del g.a., che sono un tributo statale.
Nel merito, la ritiene corretta la decisione del primo giudice riguardo (a) al CP_2 riconoscimento della natura pubblicistica dei crediti e alla conseguente non necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo per la loro iscrizione a ruolo e (b) al fatto che per il credito per il recupero dei contributi sarebbe rimasto sospeso il decorso della prescrizione per tutto il tempo in cui questi erano sub iudice, ossia era stato contestato dinanzi al g.a. il provvedimento amministrativo che ne disponeva la revoca.
3.2 - Si è costituita in giudizio , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_3 dell'appello, che sarebbe stato proposto oltre i sei mesi calcolati dalla data di deposito della sentenza impugnata e senza conteggiare la sospensione feriale;
ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per la cartella riguardante il recupero dei contributi regionali, che sono della regione.
Nel merito, l ritiene corretta la decisione del primo giudice riguardo (a) al Controparte_6 riconoscimento della natura pubblicistica dei crediti e alla conseguente non necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo per la loro iscrizione a ruolo e (b) al fatto che per il credito per il recupero dei contributi sarebbe rimasto sospeso il decorso della prescrizione per tutto il tempo in cui questi erano sub iudice, ossia era stato contestato dinanzi al g.a. il provvedimento amministrativo che ne disponeva la revoca.
4. – L'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità.
Con ordinanza del 27.03.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva perché l'appello sospetto di inammissibilità e, sullo stesso presupposto, ha disposto la discussione orale a norma dell'art. 350, 3° co., c.p.c.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
4.1 - L'intimazione di pagamento n. n. 11020229017660604/000, contro cui è stata fatta opposizione, è stata adottata da ai sensi dell'art. 50, co. 2, D.P.R. 602/73. CP_3
L'art. 50, 2° co., D.P.R. 602/73, nel testo anteriore al d.lgs. 110/2024, applicabile ratione temporis (notifica del 2022), prevede infatti:
“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Detta intimazione di pagamento è stata preceduta dalla notifica (contestata) di quattro cartelle esattoriali a cura di , portanti somme iscritte a ruolo dalla CP_3 Controparte_2 per recupero dei contributi già concessi al appellante e poi revocati ed Parte_1 importi accessori.
4.2 – Ora, è principio più volte affermato, in tema di riscossione a mezzo ruolo, che la cartella di pagamento (o la successiva intimazione di pagamento) abbiano una funzione assimilabile all'atto di precetto, poiché preannunciano analogamente l'avvio dell'azione esecutiva esattoriale, e che le relative contestazioni vadano perciò proposte dinanzi al giudice ordinario nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. (ex coeteris, Cass.,
11.02.2021, n. 6833; nello stesso senso, di questa Sezione, App. Torino, 3.07.2023, n. 662).
D'altro canto, il giudice di primo grado ha qualificato le domande proposte dal
[...]
(l'atto introduttivo di primo grado è intestato “atto di Parte_3 citazione in opposizione a intimazione di pagamento e contestuale istanza cautelare ex art.
615 comma 1 c.p.c.”) come opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c. per il capo con cui si contestava l'inesistenza del titolo esecutivo e l'intervenuta prescrizione del credito azionato, e come opposizione agli atti pre-esecutivi ai sensi dell'art. 617, 1° co., c.p.c. per il capo con cui si contestava l'esistenza delle notifiche delle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento impugnata.
Per il principio dell'apparenza, che condiziona la scelta del mezzo di impugnazione esperibile (e dunque, anche del relativo termine di impugnazione), la Corte è vincolata da tale qualificazione, nel senso che non può diversamente riqualificare le domande rispetto a quanto ritenuto dal giudicante di prime cure. Vds., per tutte, Cass., 26.05.2017, n. 13.381:
“L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza, sicchè soltanto ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima”; non è pertinente il richiamo che fa la difesa appellante alla Cass., n. 32.9232/2024, non riferita al tema, qui in discussione, della qualificazione dell'azione data dal giudicante ai fini dell'individuazione dei gravami esperibili.
4.3 – Se dunque le domande proposte dal appellante sono opposizioni pre- Parte_1 esecutive ex artt. 615 e 617 c.p.c., ad esse non si applica la sospensione feriale (art. 92 l.
Ord. giud., richiamato dall'art. 3 l. 742/69, applicabile a tutti i tipi di opposizione, anche formali: da ultimo, Cass., 28.08.2024, n. 23.216), ed il termine “lungo” per l'impugnazione, decorrente dal deposito della sentenza impugnata il 7.05.2024, risultava ormai definitivamente trascorso al momento della notifica, il 9.12.2024, della citazione in appello.
4.4 – Non valgono, in senso contrario, gli argomenti spesi dalla difesa appellante.
4.4.1 – E' del tutto priva di rilievo, ai fini dell'applicazione della disciplina della riscossione mediante ruoli esattoriali, di cui al D.P.R. 602/73, la circostanza che non si tratti di crediti tributari, bensì di crediti nascenti dal recupero di contributi pubblici revocati.
L'art. 9, co. 5, d.lgs. 123/98 prevede infatti che al recupero dei crediti restitutori derivanti dalla revoca di contributi pubblici (revoca intesa in un'accezione ampia, come comprensiva di tutti i casi in cui si tratti di recuperare il sacrifico patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive: cfr. Cass.,
31.05.2019, n. 14.915), si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, co. 2, D.P.R.
43/88 (il quale, a sua volta, richiama le procedure di riscossione di cui al D.P.R. 602/73), delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In linea di continuità con tale disposizione si pone, poi, l'art. 8 bis d.l. 3/2015.
4.4.2 – Del pari infondata è l'osservazione è quella proposta da esso non Parte_3 sarebbe una “opposizione a precetto”, ma una azione di accertamento negativo del credito portato dalle quattro cartelle di pagamento, di cui si è rinnovata l'intimazione a pagare, sicchè troverebbero applicazione le regole generali del rito ordinario di cognizione e, fra queste, la sospensione feriale dei termini processuali.
In disparte il fatto che anche l'opposizione di merito al precetto, come l'opposizione di merito all'esecuzione, di cui all'art. 615 c.p.c., è anch'essa un'azione di accertamento negativo con la quale si contesta il fondamento del credito di cui si è minacciata l'esecuzione forzata o che è stato azionato esecutivamente;
in ogni caso, vale il rilievo per cui la cartella di pagamento equivale ad un atto di precetto prodromico all'esecuzione forzata esattoriale, ed allo stesso modo l'intimazione prevista dall'art. 50, co. 2, D.P.R. 602/73 per il caso che sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella senza che sia stato avviato alcun atto esecutivo.
5. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate nei medi tariffari, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, ed esclusi, altresì, gli oneri riflessi per la sola CP_2
, che si è difesa per tramite di avvocati interni, in applicazione dell'art. 1, co. 208,
[...]
l. 266/2005 (l. fin. 2006), così come interpretato dalla giurisprudenza (vds. App. Torino, sez. lavoro, n. 422 del 7.09.2018).
Va infine dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la Parte_1
e contro la avverso Controparte_1 Controparte_2 la sent. n. 2737/2024 emessa dal Tribunale di Torino in data 7.05.2024, con atto di citazione notificato in data 9.12.2024:
a) dichiara l'appello inammissibile;
b) condanna il lla rifusione, Parte_1 in favore della e di , delle spese di questo grado di giudizio, spese Controparte_2 CP_3 che liquida, per la , in complessivi € 9.991, oltre rimb. forfet. ed esclusi gli Controparte_2 oneri riflessi, e per in complessivi € 9.991, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per CP_3 legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci