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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2434/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2434/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesca Gerini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Parravicini n. 2
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura IN in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: avviso di addebito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 27 dicembre 2022 e ritualmente notificato, la società ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di IN innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per vedere annullato l'avviso di addebito n. 368 20220017432500000 con il quale IN aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 97.594,89 a titolo di contribuzione, sanzioni, interessi e compensi di riscossione ritenuto dovuti per l'asserito omesso versamento dei contributi dovuti dal gennaio
2019 al settembre 2021.
Ha evidenziato la ricorrente che l'importo iscritto a ruolo traeva origine dall'accertamento di una interposizione illecita da pseudo-appalto in relazione ai contratti intercorsi tra di essa
Pagina 1 di 3 committente e e quali appaltatori nell'ambito di un Parte_2 Controparte_2
contratto di appalto ritenuto non genuino.
Ha contestato la pretesa contributiva deducendo l'inesistenza della notifica dell'avviso opposto, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, il difetto di prova e l'infondatezza nel merito della pretesa azionata, l'insussistenza almeno parziale della pretesa contributiva per non aver IN scomputato dagli importi dovuti i contributi versati dalle formali datrici di lavoro dei lavoratori adibiti all'appalto.
Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale convenuto ha contestato le domande attoree, chiedendone il rigetto, dando però al contempo atto di aver ridotto la propria pretesa contributiva (da maggiorarsi di interessi e sanzioni come per legge) ad € 38.743,29 in ragione dell'avvenuto computo dei contributi versati dalle formali datrici di lavoro sulle posizioni dei lavoratori adibiti all'appalto.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e con proposta conciliativa di pagamento da parte della ricorrente dell'importo di € 31.668,24 risultato come dovuto all'esito di tutte le attività di ricongiunzione dei contributi versati dalla formali datrici di lavoro in favore dei lavoratori adibiti all'appalto, attese le verifiche di IN che – nel corso del processo – ha provveduto ad effettuare ulteriori sgravi per gli importi richiesti in eccedenza rispetto a quanto dovuto per ciascun lavoratore, all'odierna udienza le parti hanno dichiarato di aver raggiunto una intesa sulla entità degli importi dovuti dalla ricorrente (pari, appunto, ad
€ 31.668,24); la società ha poi dato atto ed esibito documentazione idonea a comprovare l'avvenuta richiesta di ammissione al pagamento in forma rateale e l'ammissione al beneficio da parte di , soggetto delegato appunto a ricevere il Controparte_3
pagamento
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del 1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Pagina 2 di 3 Una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal c.p.c.; cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale potrà emettere la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso.
Nella specie, le parti hanno dato atto che nelle more del processo IN ha ridotto la propria pretesa chiedendo il pagamento dei soli contributi non versati dalle formali datrici di lavoro per i lavoratori adibiti all'appalto e ritenuti illecitamente somministrati;
la società contribuente ha dato atto di accettare la rimanente pretesa contributiva, chiedendo di essere ammessa al pagamento rateale.
Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, le spese di lite devono essere integralmente compensato, avendo da un lato IN ridotto a propria pretesa di circa il
50% rispetto a quanto richiesto in pagamento con l'avviso di addebito ed avendo il ricorrente invece ritenuto dovuta in favore di IN la somma di € 31.668,24.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 29 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2434/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesca Gerini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, via Parravicini n. 2
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura IN in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: avviso di addebito
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 27 dicembre 2022 e ritualmente notificato, la società ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di IN innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per vedere annullato l'avviso di addebito n. 368 20220017432500000 con il quale IN aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di € 97.594,89 a titolo di contribuzione, sanzioni, interessi e compensi di riscossione ritenuto dovuti per l'asserito omesso versamento dei contributi dovuti dal gennaio
2019 al settembre 2021.
Ha evidenziato la ricorrente che l'importo iscritto a ruolo traeva origine dall'accertamento di una interposizione illecita da pseudo-appalto in relazione ai contratti intercorsi tra di essa
Pagina 1 di 3 committente e e quali appaltatori nell'ambito di un Parte_2 Controparte_2
contratto di appalto ritenuto non genuino.
Ha contestato la pretesa contributiva deducendo l'inesistenza della notifica dell'avviso opposto, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, il difetto di prova e l'infondatezza nel merito della pretesa azionata, l'insussistenza almeno parziale della pretesa contributiva per non aver IN scomputato dagli importi dovuti i contributi versati dalle formali datrici di lavoro dei lavoratori adibiti all'appalto.
Costituitosi in giudizio, l'ente previdenziale convenuto ha contestato le domande attoree, chiedendone il rigetto, dando però al contempo atto di aver ridotto la propria pretesa contributiva (da maggiorarsi di interessi e sanzioni come per legge) ad € 38.743,29 in ragione dell'avvenuto computo dei contributi versati dalle formali datrici di lavoro sulle posizioni dei lavoratori adibiti all'appalto.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e con proposta conciliativa di pagamento da parte della ricorrente dell'importo di € 31.668,24 risultato come dovuto all'esito di tutte le attività di ricongiunzione dei contributi versati dalla formali datrici di lavoro in favore dei lavoratori adibiti all'appalto, attese le verifiche di IN che – nel corso del processo – ha provveduto ad effettuare ulteriori sgravi per gli importi richiesti in eccedenza rispetto a quanto dovuto per ciascun lavoratore, all'odierna udienza le parti hanno dichiarato di aver raggiunto una intesa sulla entità degli importi dovuti dalla ricorrente (pari, appunto, ad
€ 31.668,24); la società ha poi dato atto ed esibito documentazione idonea a comprovare l'avvenuta richiesta di ammissione al pagamento in forma rateale e l'ammissione al beneficio da parte di , soggetto delegato appunto a ricevere il Controparte_3
pagamento
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del 1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Pagina 2 di 3 Una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal c.p.c.; cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale potrà emettere la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso.
Nella specie, le parti hanno dato atto che nelle more del processo IN ha ridotto la propria pretesa chiedendo il pagamento dei soli contributi non versati dalle formali datrici di lavoro per i lavoratori adibiti all'appalto e ritenuti illecitamente somministrati;
la società contribuente ha dato atto di accettare la rimanente pretesa contributiva, chiedendo di essere ammessa al pagamento rateale.
Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, le spese di lite devono essere integralmente compensato, avendo da un lato IN ridotto a propria pretesa di circa il
50% rispetto a quanto richiesto in pagamento con l'avviso di addebito ed avendo il ricorrente invece ritenuto dovuta in favore di IN la somma di € 31.668,24.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Monza, 29 gennaio 2025
Il Giudice Elena Greco
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