TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 668/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Campagna Francesco, Parte_1 appellante contro
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Ancona Luigi, appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1240/2022 resa il 31.5.2022, all'esito del giudizio rubricato al n.7495/2020 R.G., dal
Giudice di Pace di Bari, di rigetto della domanda avanzata dalla odierna appellante nei confronti del
, in Capurso (Ba), di risarcimento delle lesioni patite a seguito Controparte_1 della caduta verificatasi il 13.12.2017, alle ore 20,15 circa, allorquando, preso l'ascensore e giunta al piano terra, rovinava al suolo inciampando nel dislivello formatosi tra la cabina ed il piano di arresto;
a causa dell'evento riportava 'trauma contusivo piramide nasale, contusione escoriata ginocchio sinistro'.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto di aver assolto all'onere probatorio su di sé gravante potendosi ritenere dimostrati, all'esito della espletata istruttoria: la presenza del dislivello creatosi per il mancato arresto della cabina dell'ascensore in corrispondenza del piano;
il nesso causale tra caduta e lesioni;
la pericolosità dell'impianto in ragione del reiterato anomalo funzionamento.
Per l'effetto, la ha chiesto riformarsi la sentenza appellata e condannarsi il Parte_1 CP_1 al risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad euro 4.212,24 oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 04.05.2023, si è costituito in giudizio il sito in Capurso (Ba) CP_1 alla che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli Controparte_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza del Giudice di Pace e vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies, all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente il 02.07.2025, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello non sono meritevoli di accoglimento.
Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. n. 134/ 2012) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, l'appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
La ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. non è, a sua volta, meritevole di accoglimento.
La disposizione, inserita dall'art. 54 comma 1 lett. a) d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. n l.
7 agosto 2012 n. 143 - che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall'11 settembre 2012) - ruota intorno al concetto della "non ragionevole probabilità di accoglimento". Tale formula va intesa in termini restrittivi nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale di cui all'art. 348 bis c.p.c. in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento sia criteri di ordine logico-sistematico data la prevista adozione, in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza, dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata (che ben si attaglia agli appelli che non hanno chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro).
Nel caso di specie non si ravvisa la patente infondatezza dei motivi di gravame che richiedono, piuttosto, un vaglio specifico alla luce delle allegazioni dell'appellante non ricorrendo i presupposti per l'adozione dell'invocata pronuncia in rito.
Scendendo al merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
La sera del 13.12.2017, alle ore 20.15 circa, allontanandosi dall'appartamento Parte_1 dell'amica, sito al quarto piano dello stabile condominiale, utilizzava Parte_2
l'ascensore per giungere al piano terra;
ivi inciampava nel dislivello creatosi a causa della fermata della cabina non in corrispondenza del piano riportando lesioni fisiche.
Non è contestata dalle parti la sussunzione della fattispecie sotto l'egida di cui all'art. 2051 c.c.
La richiamata disposizione codicistica delinea la responsabilità del custode per danni cagionati a terzi dalla cosa custodita salvo il caso fortuito. Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il danneggiato è onerato di allegare e provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità materiale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 5910/2011); il danneggiante va esente da responsabilità se prova l'interruzione di quel nesso causale ad opera del fortuito, nel cui ambito rientra, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo o dello stesso danneggiato.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, SS.UU. 576/2008) prevede che, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)
– integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. 20619/2014).
Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tanto premesso in diritto, venendo al caso in esame, le risultanze istruttorie consentono di rilevare che: la caduta si verificava in ambiente illuminato;
il malfunzionamento dell'ascensore, consistente nell'arresto non in corrispondenza del livello del piano, fosse noto ai condomini;
l'appellante fosse solita frequentare il Condominio ivi risiedendo tanto l'amica, , quanto la figlia, Parte_2
(escussa nel corso della udienza del 03.03.2022). Persona_1
Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di pace [“A prescindere dai sopra descritti deficit probatori, la domanda deve comunque essere respinta per essere il fatto ascrivibile alla condotta poco cauta dell'attrice, che integra il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del
(…) Sussistevano, pertanto, le condizioni di sufficiente visibilità affinché la CP_1 Parte_1 potesse avvedersi dell'anomalo arresto della cabina e superare così la situazione di pericolo mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass 12895/2016). A riprova della condotta disattenta dell'attrice è particolarmente significativo che il genero che attendeva
l'arrivo della suocera per trasportarla in ospedale, abbia riferito che la , giunta in Parte_1 ascensore dal quarto piano, è nuovamente inciampata dopo l'apertura delle porte”] risultano, pertanto, pienamente condivisibili.
Gli elementi fattuali previamente indicati corroborano il convincimento in ordine alla condotta colposa della concretatasi nel non aver adottato la diligenza esigibile nel caso concreto, Parte_1 sì da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa. Difatti, le condizioni del luogo non avevano caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento atto a recidere il nesso causale presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. C. 14228/2023). Nel caso in esame, l'evento è occorso in condizioni di buona visibilità. Il sinistro, pertanto, non si sarebbe verificato se la Parte_1 avesse prestato la dovuta attenzione, tanto più esigibile in considerazione della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi, quantomeno desumibile essendo l'attrice frequentatrice abituale dello stabile.
Le spese del secondo grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2, finca n. 2 – disputatum) applicate le riduzioni di cui all'art. 4 c. 1 per i compensi relativi alla fase istruttoria/di trattazione e decisionale stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione in favore del sito in Capurso (Ba) alla via Parte_1 CP_1
S. Pietro n. 43, delle spese di lite che liquida in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 668/2023 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Campagna Francesco, Parte_1 appellante contro
, in persona dell'amministratore p.t., Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Ancona Luigi, appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione tempestivamente notificato ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 1240/2022 resa il 31.5.2022, all'esito del giudizio rubricato al n.7495/2020 R.G., dal
Giudice di Pace di Bari, di rigetto della domanda avanzata dalla odierna appellante nei confronti del
, in Capurso (Ba), di risarcimento delle lesioni patite a seguito Controparte_1 della caduta verificatasi il 13.12.2017, alle ore 20,15 circa, allorquando, preso l'ascensore e giunta al piano terra, rovinava al suolo inciampando nel dislivello formatosi tra la cabina ed il piano di arresto;
a causa dell'evento riportava 'trauma contusivo piramide nasale, contusione escoriata ginocchio sinistro'.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto di aver assolto all'onere probatorio su di sé gravante potendosi ritenere dimostrati, all'esito della espletata istruttoria: la presenza del dislivello creatosi per il mancato arresto della cabina dell'ascensore in corrispondenza del piano;
il nesso causale tra caduta e lesioni;
la pericolosità dell'impianto in ragione del reiterato anomalo funzionamento.
Per l'effetto, la ha chiesto riformarsi la sentenza appellata e condannarsi il Parte_1 CP_1 al risarcimento del danno non patrimoniale in misura pari ad euro 4.212,24 oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 04.05.2023, si è costituito in giudizio il sito in Capurso (Ba) CP_1 alla che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli Controparte_1 artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza del Giudice di Pace e vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies, all'esito dell'udienza celebrata cartolarmente il 02.07.2025, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare le eccezioni di inammissibilità dell'appello non sono meritevoli di accoglimento.
Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. n. 134/ 2012) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, l'appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
La ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. non è, a sua volta, meritevole di accoglimento.
La disposizione, inserita dall'art. 54 comma 1 lett. a) d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. n l.
7 agosto 2012 n. 143 - che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall'11 settembre 2012) - ruota intorno al concetto della "non ragionevole probabilità di accoglimento". Tale formula va intesa in termini restrittivi nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale di cui all'art. 348 bis c.p.c. in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento sia criteri di ordine logico-sistematico data la prevista adozione, in luogo della forma (più impegnativa) della sentenza, dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata (che ben si attaglia agli appelli che non hanno chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro).
Nel caso di specie non si ravvisa la patente infondatezza dei motivi di gravame che richiedono, piuttosto, un vaglio specifico alla luce delle allegazioni dell'appellante non ricorrendo i presupposti per l'adozione dell'invocata pronuncia in rito.
Scendendo al merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
La sera del 13.12.2017, alle ore 20.15 circa, allontanandosi dall'appartamento Parte_1 dell'amica, sito al quarto piano dello stabile condominiale, utilizzava Parte_2
l'ascensore per giungere al piano terra;
ivi inciampava nel dislivello creatosi a causa della fermata della cabina non in corrispondenza del piano riportando lesioni fisiche.
Non è contestata dalle parti la sussunzione della fattispecie sotto l'egida di cui all'art. 2051 c.c.
La richiamata disposizione codicistica delinea la responsabilità del custode per danni cagionati a terzi dalla cosa custodita salvo il caso fortuito. Trattasi di ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui il danneggiato è onerato di allegare e provare il fatto dannoso ed il nesso di causalità materiale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 5910/2011); il danneggiante va esente da responsabilità se prova l'interruzione di quel nesso causale ad opera del fortuito, nel cui ambito rientra, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo o dello stesso danneggiato.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, SS.UU. 576/2008) prevede che, ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente – desumibile dal capoverso della medesima disposizione – in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che – secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma)
– integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o 'teatro' della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. 20619/2014).
Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tanto premesso in diritto, venendo al caso in esame, le risultanze istruttorie consentono di rilevare che: la caduta si verificava in ambiente illuminato;
il malfunzionamento dell'ascensore, consistente nell'arresto non in corrispondenza del livello del piano, fosse noto ai condomini;
l'appellante fosse solita frequentare il Condominio ivi risiedendo tanto l'amica, , quanto la figlia, Parte_2
(escussa nel corso della udienza del 03.03.2022). Persona_1
Le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di pace [“A prescindere dai sopra descritti deficit probatori, la domanda deve comunque essere respinta per essere il fatto ascrivibile alla condotta poco cauta dell'attrice, che integra il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del
(…) Sussistevano, pertanto, le condizioni di sufficiente visibilità affinché la CP_1 Parte_1 potesse avvedersi dell'anomalo arresto della cabina e superare così la situazione di pericolo mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto (cfr. Cass 12895/2016). A riprova della condotta disattenta dell'attrice è particolarmente significativo che il genero che attendeva
l'arrivo della suocera per trasportarla in ospedale, abbia riferito che la , giunta in Parte_1 ascensore dal quarto piano, è nuovamente inciampata dopo l'apertura delle porte”] risultano, pertanto, pienamente condivisibili.
Gli elementi fattuali previamente indicati corroborano il convincimento in ordine alla condotta colposa della concretatasi nel non aver adottato la diligenza esigibile nel caso concreto, Parte_1 sì da far ritenere che il fatto dannoso sia da ascrivere in via esclusiva alla stessa. Difatti, le condizioni del luogo non avevano caratteristiche tali da rendere inevitabile e/o imprevedibile il danno, appalesandosi invece la concreta possibilità di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia,
l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento atto a recidere il nesso causale presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. C. 14228/2023). Nel caso in esame, l'evento è occorso in condizioni di buona visibilità. Il sinistro, pertanto, non si sarebbe verificato se la Parte_1 avesse prestato la dovuta attenzione, tanto più esigibile in considerazione della pregressa conoscenza dello stato dei luoghi, quantomeno desumibile essendo l'attrice frequentatrice abituale dello stabile.
Le spese del secondo grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2, finca n. 2 – disputatum) applicate le riduzioni di cui all'art. 4 c. 1 per i compensi relativi alla fase istruttoria/di trattazione e decisionale stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione in favore del sito in Capurso (Ba) alla via Parte_1 CP_1
S. Pietro n. 43, delle spese di lite che liquida in euro 1.701,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1 pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco