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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 675 del 2023 R. Gen., promossa da:
(C.F. ,), rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Putzu Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, piazza Regina Margherita, angolo via
Fausania 3,
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Muroni ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, fraz. Donigala Fenughedu, via Oristano 121,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 9.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti ed il giudice disponeva la remissione della causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.4.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Oristano il 10.6.2006 con che dall'unione non erano nati figli, e che il CP_1
Tribunale di Tempio Pausania, con decreto in data 21.11.2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era ininterrottamente protratta sino a quel momento senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero accolte le ulteriori domande di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva all'accoglimento della domanda di CP_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori pretese del ricorrente e concludeva come in atti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza sopra indicata.
La concorde domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Oristano il 10.6.2006, e di aver ottenuto in data 21.11.2019 decreto di omologa di separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
E' altresì provato che la separazione si è protratta dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sino alla presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Il Tribunale deve dunque dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Oristano il 10.6.2006 tra e con il conseguente ordine all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
CP_ Va poi disattesa la domanda del ricorrente di revoca del provvedimento di assegnazione alla della casa coniugale.
Non vi è dubbio che, al punto 2 del decreto di omologa della separazione, le parti abbiano espressamente previsto che “la casa coniugale, di proprietà di entrambi, sita in Olbia via Aristotele CP_ 6/5, viene assegnata alla OR , la quale potrà abitarvi fino al gennaio 2022, data in cui la stessa casa potrà essere venduta, ed il ricavato della vendita andrà condiviso nella misura del 50% in favore di ciascun coniuge…”.
Osserva tuttavia il Collegio che, sempre nel punto 2, è contenuta l'espressa previsione secondo cui CP_
“In caso di mancata vendita, l'immobile continuerà ad essere assegnato alla SI.ra ”.
2 Non vi è dubbio, pertanto, che non essendovi stata la vendita dell'immobile, condizione al cui verificarsi le parti avevano condizionato il rilascio del bene da parte dell'assegnataria, permane il CP_ diritto della di continuare ad abitare presso la casa coniugale.
Anche le domande avanzate dal ricorrente di revoca o riduzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile devono essere respinte.
Deve in primo luogo osservarsi che le allegazioni del ricorrente circa l'instaurazione da parte della CP_
di una stabile relazione sentimentale con altra persona non hanno trovato sufficiente riscontro nelle risultanze dell'istruttoria svolta.
attuale convivente del ed unico teste dedotto sul punto, si è limitata infatti Testimone_1 Pt_1 CP_ a riferire di aver visto la , in una sola circostanza, nel 2022, mano nella mano con una persona, e di aver visto in alcune occasioni la macchina di tale persona posteggiata vicino all'abitazione della resistente.
CP_ La stessa ha aggiunto “So solo per riferito da terze persone che la sig.ra convive con questo uomo, ma null'altro posso riferire per conoscenza personale e diretta”.
Ritiene il Collegio che tali dichiarazioni non consentano di ritenere provata l'esistenza di una stabile CP_ relazione sentimentale della , peraltro da quest'ultima negata in sede d'interrogatorio formale.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente ha una capacità lavorativa ridotta, essendo invalida al 76% a causa di un tumore, come da verbale della commissione medica in atti, e che percepisce, oltre all'assegno di mantenimento versatole del solo una pensione d'invalidità pari ad €. 313,91 Pt_1 mensili, mentre il ricorrente percepisce uno stipendio mensile pari ad €. 2.000,00 circa. CP_ Deve poi considerarsi che la , nel corso dei circa tredici anni di vita matrimoniale, ha seguito il marito, militare di carriera, nelle diverse sedi cui egli è stato trasferito, dapprima ad Oristano, poi a
La Spezia, poi a La Maddalena ed infine ad Olbia, e che, proprio per tale ragione, ha cessato di svolgere l'attività lavorativa presso il Gal del Montiferru Barigadu Sinis. Tale circostanza risulta con evidenza dall'estratto contributivo in atti (v. doc. 14 di parte resistente), da cui emerge che proprio CP_ dal 2009, anno in cui la ha seguito il marito presso la sua nuova sede di La Spezia, ha interrotto lo svolgimento della precedente attività lavorativa.
Alla luce di tali circostanze ritiene opportuno il Collegio confermare le statuizioni assunte in sede di CP_ omologa della separazione e, pertanto, imporre al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di assegno divorzile, la somma di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Si rileva, infine, l'inammissibilità delle domande del ricorrente volte ad ottenere la condanna della CP_
al pagamento delle somme dovute a titolo di occupazione senza titolo della casa coniugale ed al pagamento delle relative quote condominiali.
Deve rilevarsi infatti che, per costante giurisprudenza, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui la connessione sia meramente soggettiva.
Di conseguenza, non è possibile proporre congiuntamente alla domanda di separazione personale o a quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assoggettate al rito speciale, domande quali quelle relative allo scioglimento della comunione, all'estinzione di debiti verso terzi, alla restituzione di somme di denaro o di beni mobili, al rimborso di quanto corrisposto a titolo di spese condominiali, riscaldamento, imposte e tasse relative alla casa coniugale, all'accertamento della
3 proprietà di questa, che devono essere trattate secondo il rito ordinario, dal momento che in questi casi non è possibile ravvisare un'ipotesi di connessione “qualificata” nel senso sopra indicato.
Nel caso in esame manca, per quanto si è ora osservato, una ragione di connessione qualificata, cosicché l'anzidetta domanda va dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Oristano il 10.6.2006 tra e , trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 alla parte 2, serie A, atto n. 18; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
respinge la domanda del ricorrente di revoca del provvedimento di assegnazione alla resistente della casa coniugale;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a a titolo di assegno di divorzio, la somma CP_1 di €. 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 675 del 2023 R. Gen., promossa da:
(C.F. ,), rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Putzu Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, piazza Regina Margherita, angolo via
Fausania 3,
Parte ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Muroni ed CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Oristano, fraz. Donigala Fenughedu, via Oristano 121,
Parte resistente con l'intervento del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tempio.
1 All'udienza del 9.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da note in atti ed il giudice disponeva la remissione della causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.4.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Oristano il 10.6.2006 con che dall'unione non erano nati figli, e che il CP_1
Tribunale di Tempio Pausania, con decreto in data 21.11.2019, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, esponeva che la separazione si era ininterrottamente protratta sino a quel momento senza che vi fosse stata riconciliazione e, richiesta la fissazione di udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, concludeva affinché venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e fossero accolte le ulteriori domande di cui al ricorso.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva all'accoglimento della domanda di CP_1 dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le ulteriori pretese del ricorrente e concludeva come in atti.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza sopra indicata.
La concorde domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Le parti hanno infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio concordatario in Oristano il 10.6.2006, e di aver ottenuto in data 21.11.2019 decreto di omologa di separazione dal Tribunale di Tempio Pausania.
E' altresì provato che la separazione si è protratta dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sino alla presentazione dell'atto introduttivo della presente procedura senza che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si sia mai ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti.
Il Tribunale deve dunque dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Oristano il 10.6.2006 tra e con il conseguente ordine all'Ufficiale Parte_1 CP_1 dello Stato Civile del predetto Comune di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
CP_ Va poi disattesa la domanda del ricorrente di revoca del provvedimento di assegnazione alla della casa coniugale.
Non vi è dubbio che, al punto 2 del decreto di omologa della separazione, le parti abbiano espressamente previsto che “la casa coniugale, di proprietà di entrambi, sita in Olbia via Aristotele CP_ 6/5, viene assegnata alla OR , la quale potrà abitarvi fino al gennaio 2022, data in cui la stessa casa potrà essere venduta, ed il ricavato della vendita andrà condiviso nella misura del 50% in favore di ciascun coniuge…”.
Osserva tuttavia il Collegio che, sempre nel punto 2, è contenuta l'espressa previsione secondo cui CP_
“In caso di mancata vendita, l'immobile continuerà ad essere assegnato alla SI.ra ”.
2 Non vi è dubbio, pertanto, che non essendovi stata la vendita dell'immobile, condizione al cui verificarsi le parti avevano condizionato il rilascio del bene da parte dell'assegnataria, permane il CP_ diritto della di continuare ad abitare presso la casa coniugale.
Anche le domande avanzate dal ricorrente di revoca o riduzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile devono essere respinte.
Deve in primo luogo osservarsi che le allegazioni del ricorrente circa l'instaurazione da parte della CP_
di una stabile relazione sentimentale con altra persona non hanno trovato sufficiente riscontro nelle risultanze dell'istruttoria svolta.
attuale convivente del ed unico teste dedotto sul punto, si è limitata infatti Testimone_1 Pt_1 CP_ a riferire di aver visto la , in una sola circostanza, nel 2022, mano nella mano con una persona, e di aver visto in alcune occasioni la macchina di tale persona posteggiata vicino all'abitazione della resistente.
CP_ La stessa ha aggiunto “So solo per riferito da terze persone che la sig.ra convive con questo uomo, ma null'altro posso riferire per conoscenza personale e diretta”.
Ritiene il Collegio che tali dichiarazioni non consentano di ritenere provata l'esistenza di una stabile CP_ relazione sentimentale della , peraltro da quest'ultima negata in sede d'interrogatorio formale.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente ha una capacità lavorativa ridotta, essendo invalida al 76% a causa di un tumore, come da verbale della commissione medica in atti, e che percepisce, oltre all'assegno di mantenimento versatole del solo una pensione d'invalidità pari ad €. 313,91 Pt_1 mensili, mentre il ricorrente percepisce uno stipendio mensile pari ad €. 2.000,00 circa. CP_ Deve poi considerarsi che la , nel corso dei circa tredici anni di vita matrimoniale, ha seguito il marito, militare di carriera, nelle diverse sedi cui egli è stato trasferito, dapprima ad Oristano, poi a
La Spezia, poi a La Maddalena ed infine ad Olbia, e che, proprio per tale ragione, ha cessato di svolgere l'attività lavorativa presso il Gal del Montiferru Barigadu Sinis. Tale circostanza risulta con evidenza dall'estratto contributivo in atti (v. doc. 14 di parte resistente), da cui emerge che proprio CP_ dal 2009, anno in cui la ha seguito il marito presso la sua nuova sede di La Spezia, ha interrotto lo svolgimento della precedente attività lavorativa.
Alla luce di tali circostanze ritiene opportuno il Collegio confermare le statuizioni assunte in sede di CP_ omologa della separazione e, pertanto, imporre al ricorrente l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di assegno divorzile, la somma di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
Si rileva, infine, l'inammissibilità delle domande del ricorrente volte ad ottenere la condanna della CP_
al pagamento delle somme dovute a titolo di occupazione senza titolo della casa coniugale ed al pagamento delle relative quote condominiali.
Deve rilevarsi infatti che, per costante giurisprudenza, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ., ma non anche nell'ipotesi in cui la connessione sia meramente soggettiva.
Di conseguenza, non è possibile proporre congiuntamente alla domanda di separazione personale o a quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, assoggettate al rito speciale, domande quali quelle relative allo scioglimento della comunione, all'estinzione di debiti verso terzi, alla restituzione di somme di denaro o di beni mobili, al rimborso di quanto corrisposto a titolo di spese condominiali, riscaldamento, imposte e tasse relative alla casa coniugale, all'accertamento della
3 proprietà di questa, che devono essere trattate secondo il rito ordinario, dal momento che in questi casi non è possibile ravvisare un'ipotesi di connessione “qualificata” nel senso sopra indicato.
Nel caso in esame manca, per quanto si è ora osservato, una ragione di connessione qualificata, cosicché l'anzidetta domanda va dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito concordatario in Oristano il 10.6.2006 tra e , trascritto nel Registro Parte_1 CP_1 atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2006 alla parte 2, serie A, atto n. 18; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oristano di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
respinge la domanda del ricorrente di revoca del provvedimento di assegnazione alla resistente della casa coniugale;
pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a a titolo di assegno di divorzio, la somma CP_1 di €. 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese;
dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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