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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 14.05.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 3224/2022 r.g. e vertente
(c.f. ), ricorrente rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Grazia Gringeri e Simona Biancuzzo;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. , resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dagli avv.ti Valeria Giroldi e Antonello Monoriti.
Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.06.2022 esponeva: Parte_1
- di essere titolare di pensione di invalidità n. 07116778 con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01.06.2015, revisionabile;
- che, in sede di revisione, la Commissione medica dell' pur confermando il grado d'invalidità pari CP_1 al 100%, non confermava il diritto dell'istante a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese di agosto 2018, non più revisionabile;
- che, ciò nonostante, l' insieme alla pensione d'invalidità erogava mensilmente l'importo CP_1 dell'indennità di accompagnamento dal mese di agosto 2018 al mese di luglio 2019;
- che il ricorrente, accortosi dell'errore, nel novembre 2018, inviava una mail e una raccomandata a.r. all' al fine di comunicare l'errato accredito dell'indennità di accompagnamento;
CP_2
- che, nonostante le suddette missive, l' continuava ad erogare mensilmente l'indennità di CP_1 accompagnamento unitamente alla pensione di cui era legittimamente titolare il ricorrente fino al mese di luglio 2019;
- che, con provvedimento del 26.06.2019, veniva comunicata la riliquidazione della pensione “cat.
INVCIV” n. 07116778 a decorrere dal 1 agosto 2018, e che per il periodo dal 01.08.2018 al 31.07.2019, sarebbe stato effettuato un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo pari a euro 6.206,63;
1 - che in data 19.07.2019, il proponeva ricorso amministrativo per l'annullamento del Parte_1 provvedimento dell' del 26.06.2019, eccependo la buona fede del ricorrente ma che con delibera CP_1 del 26.05.2021 l' comunicava la reiezione del ricorso;
CP_1
- che l' con raccomandata del 17.02.2020, richiedeva la restituzione della somma di euro 6.206,63; CP_1
- che, le suddette somme venivano dapprima trattenute mensilmente sulla pensione d'invalidità del ricorrente e poi trattenuto il residuo importo di euro 4.886,63 negli arretrati che il percepiva a Parte_1 seguito di conferma del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di gennaio
2020.
Eccepiva l'illegittimità dell'operato dell' e l'irripetibilità dell'indebito per violazione dell'art. CP_1
37 comma 8 L. n. 448/1998 e l'assenza di dolo da parte del ricorrente.
Chiedeva che venissero dichiarate irripetibili le somme richieste dall' e per l'effetto che CP_1 venisse condannato l' resistente alla ripetizione della somma di euro 6.206,63 che aveva CP_3 indebitamente trattenuto sia dalla pensione di invalidità sia dagli arretrati dell'indennità di accompagnamento, con interessi e rivalutazione come per legge;
che venisse condannata controparte al pagamento di spese e compensi del presente giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
2. L' costituitosi con memoria del 06.10.2022, contestava la fondatezza del ricorso rilevando CP_1 la ripetibilità delle somme indebitamente lucrate dalla data di verifica dell'insussistenza dei requisiti sanitari atteso che risulta pacifico l'inconfigurabilità di affidamento in animo dell'accipiens.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, per l'effetto, che venisse accertata la legittimità della pretesa restitutoria dell' con vittoria di spese e CP_1 competenze di giudizio.
3. L'udienza del 14.05.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Nel merito va preliminarmente rilevato che secondo l'art. 42 d.l. 2003 n. 269 “In sede di verifica della sussistenza dei requisiti medico-legali effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro nei confronti dei titolari delle provvidenze economiche di invalidità civile, cecità e sordomutismo, sono valutate le patologie riscontrate all'atto della verifica con riferimento alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità esistenti. Nel caso in cui il giudizio sullo stato di invalidità non comporti la conferma del beneficio in godimento è disposta la sospensione dei pagamenti ed il conseguente provvedimento di revoca opera con decorrenza dalla data della verifica. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vengono definite annualmente, tenendo anche conto delle risorse disponibili, il numero delle verifiche straordinarie che le Commissioni mediche di verifica dovranno effettuare nel corso dell'anno, nonché i criteri che, anche sulla base degli andamenti a livello territoriale dei riconoscimenti di invalidità, dovranno essere presi in considerazione nella individuazione delle verifiche da eseguire”.
2 Orbene dall'esame della documentazione in atti risulta che a seguito di visita di revisione posta in essere in data 05.07.2018 è stata accertato che il ricorrente non presentava le condizioni sanitarie utili per l'indennità di accompagnamento dal mese di agosto 2018.
Deve pertanto ritenersi che dal mese di agosto 2018 il ricorrente non aveva diritto alla prestazione.
Va tuttavia evidenziato che sebbene in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatoria si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass n.
13223 del 2020).
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. 2022 n. 2418).
Nel caso di specie, tenuto conto del verbale del 05.07.2018, relativo alla visita di revisione con la quale veniva accertato il venir meno del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento è stato notificato in data 6.8.2018 ed infatti parte ricorrente era a conoscenza dell'erroneità del pagamento della prestazione deve ritenersi legittima la richiesta di restituzione delle somme.
3 Il ricorso va pertanto rigettato.
5. Nulla per le spese di lite attesa la presenza in atti della dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite
Messina, 15.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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