Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4370/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sezione Civile, dott.ssa Anna Maria Pezzullo, pronunziando in funzione di Giudice monocratico di primo grado ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4370 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
, (C.F. ), in qualità di procuratore di sé Parte_1 C.F._1 stesso, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Norberto Romano, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio, sito in Pomigliano d'Arco
(NA), alla Via Raffaello n. 8
ATTORE
E
(P. I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a sua volta rappresentato dal Dott.
, munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Parte_2 speciale del 24.11.2021 in autentica per Notar con numero di Rep Persona_1
12605 e numero di Racc 6773, rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Strazzullo, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli, al
Centro Direzionale Isola G1 – Via G. Porzio n. 4
CONVENUTO
E
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore in epigrafe evocava in giudizio le parti convenute in epigrafe al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “A. previo accertamento delle circostanze di fatto della premessa del presente atto di citazione, dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità del conducente il camion / furgone tg. FN 158 XM nella causazione del sinistro per cui è causa;
B. per l'effetto, condannare la società quale proprietaria del detto Controparte_2 veicolo, in solido con la , per la causale esposta in narrativa, Controparte_3 al pagamento in favore dell'istante della somma di € 157.983,00 per le lesioni subite, per il cd. danno non patrimoniale, ivi compresi € 2.936,00 per spese mediche documentate, per le lesioni subite nel sinistro de quo o nella minore o maggiore misura che il Giudice adito riterrà opportuna, anche a seguito della eventuale
C.T.U., nonché rivalutazione ed interessi come per legge dall'evento al saldo, il tutto comunque nell'ambito della competenza per valore dell'adito Tribunale, come motivato in premessa;
C. condannare, altresì, i detti convenuti al pagamento di spese
e competenze professionali del presente giudizio ex DM 55/14 da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.”.
A fondamento della domanda, l'attore esponeva che il giorno 29.06.2018, verso le ore 1,00, in Napoli, al Corso Meridionale, egli era alla guida del motociclo tipo
Triumph Scrambler tg. EH 42257, di proprietà della sig.ra e, Controparte_4 mentre percorreva la suddetta via, direzione autostrade, scivolava a cagione di materiale oleoso che fuoriusciva dal camion-furgone tg. FN 158 XM, il cui conducente, ignaro del tutto, si allontanava senza lasciare le proprie generalità; che, a causa della caduta, il motociclo rovinava al suolo riportando danni alla parte anteriore e alla fiancata destra;
che, per effetto di quanto innanzi, egli, quale conducente del motociclo Triumph Scrambler, restava in terra dolorante e subiva lesioni personali, come meglio specificate in atti.
Si costituivano sia il responsabile civile nonché la compagnia di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata.
Concessi i termini di cui all'art 183 co 6 c.p.c. e ammessi i mezzi di prova articolati dalle parti, come da ordinanza del 02/02/2024, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 23/05/2024 per la loro assunzione. In tale udienza nessuna delle parti
- 2 - compariva, motivo per cui il Giudice rinviava la causa ex art 309 c.p.c. all'udienza del 11/07/2024, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. In tale data, le parti tutte depositavano nota scritta congiunta con cui rappresentavano che “In data
20.05.2024, la parte attrice Avv. , notificava a mezzo PEC alle Parte_1 convenute ed alla società , Controparte_3 Controparte_2 presso i rispettivi procuratori, rinuncia agli atti del giudizio in epigrafe emarginato, al diritto sostanziale al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro per cui è causa ed alla relativa azione, con proposta di estinzione del giudizio a spese interamente compensate tra le parti, come da atto di rinuncia ex art. 306 c.p.c. versato in atti”.
Con ordinanza del 11/07/2024, il Giudice, preso atto della predetta nota, riservava in decisione la causa per l'udienza del 09/01/2025, sostituita con note scritte ex art 127 ter c.p.c. concedendo previamente alle parti i termini di cui all'art 189 c.p.c.
Così riassunti i termini della controversia, occorre dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, conformemente alle richieste delle parti. Infatti, con le note depositate in data 23.5.2024 l'istante ha rinunciato al diritto ed all'azione dichiarando di non avere più interesse ad agire giudizialmente nei confronti della e della Controparte_3 Controparte_2
essendo cessata la materia del contendere. Orbene, tale rinuncia, al diritto
[...] ed all'azione, che comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda e che opera indipendentemente dall'accettazione della controparte, comportando la cessazione della materia del contendere, comporta la pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo. Tale rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore, distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. 99/5097, Cass. 95/3265). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Nel caso di specie, dalla nota congiunta su riportata, depositata per la data del
11/07/2024, è emerso che la parte attrice ha rinunciato agli atti e all'azione, con
- 3 - compensazione integrale delle spese di lite, rinuncia accettata dalle altre parti costituite, come risulta documentalmente provato (v. allegati alla nota scritta dell'avv. Strazzullo depositata in data 21/05/2024).
Va quindi dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione così provvede:
a. Dichiara cessata la materia del contendere;
b. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli, il 20.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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