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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4140/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da società - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Corso Umgerto 1 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1420/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 14/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6492 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
società, in persona del suo Amministratore Unico, sig. Nominativo_1, nato luogo e data, cod. fisc. CF_1, società con sede in Carini (PA), Indirizzo_1, P. IVA P.IVA_1, elettivamente domiciliata in Villagrazia di Carini (PA), Indirizzo_2 , presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, che la rappresenta e difende impugna la sentenza n. 1420/2023, pronunciata dalla terza sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, depositata in segreteria il 14/07/2023, non notificata, con la quale è stato deciso il ricorso iscritto al numero di ruolo 149/2022 proposto dalla società odierna appellante avverso l'avviso di accertamento prot. n. 16369/2021, provvedimento n. 6492 del
23/12/2020, relativo all'omesso o parziale versamento della TARI per l'anno di imposta 2018.
IN FATTO
In data 31/08/2021 veniva notificato alla società il citato avviso di accertamento a mezzo del quale il
Comune di Carini chiedeva alla società ricorrente il pagamento della somma di €1.261,00 per omesso o parziale versamento della TARI relativa all'anno di imposta 2018 in riferimento all'immobile sito in Carini
(PA), Indirizzo_1 ove la società svolge attività industriale di fabbricazione e commercio all'ingrosso ed al minuto di materassi, reti e guanciali.
Avverso tale avviso di accertamento la società, in persona del suo Amministratore Unico, proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva il Comune di Carini contestando le ragioni esposte dalla società ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza qui censurata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso assumendo che: “in ordine alla presunta nullità dell'avviso di accertamento sotto il diverso profilo della violazione dell'istituto dell'efficacia esterna del giudicato, si rileva che l'eventuale giudicato formatosi per una annualità non si estende ad altri periodi, stante l'autonomia dei periodi d'imposta, in particolare, quando, come nel caso di specie, è previsto dalla normativa regolamentare l'adempimento di formalità entro un determinato termine temporale … l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti non può essere ritenuta in modo presuntivo, in quanto è onere del contribuente indicare annualmente nella dichiarazione, entro i termini fissati dal Regolamento, le obiettive condizioni che esentano dall'applicazione della tassa;
condizioni che debbono essere debitamente riscontrate dall'Ente in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a idonea documentazione (Cassazione n. 10634/2019) … Nella fattispecie, come rilevato dall'Amministrazione resistente nella memoria di costituzione nel presente giudizio, la società ricorrente ha omesso di presentare, per l'anno 2018, la dichiarazione, con allegata copia del formulario di identificazione dei rifiuti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai fini dell'esclusione dal tributo di una parte dei locali, così come previsto dall'art. 8, comma 6, del Regolamento tari, approvato con atto del Consiglio comunale n. 196 del 30/9/2014 e successive modifiche. Non risultando l'avvenuta indicazione, nella dichiarazione da presentarsi annualmente entro il 20 gennaio, degli elementi comprovanti la non assoggettabilità a tassazione di una parte dei locali occupati dalla ricorrente, il ricorso va rigettato, non essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione del tributo, la sola specificazione delle aree nelle quali venivano prodotti rifiuti trattati da ditte specializzate per il ritiro, trasporto e smaltimento di tale tipologia di rifiuti”.
MOTIVI DI APPELLO
I
Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla mancata comunicazione da parte della Società ricorrente delle condizioni esimenti circa l'applicazione della TARI.
Sostiene la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che l'odierna appellante non ha assolto annualmente il suo onere di comunicazione delle condizioni che la avrebbero esentata dal pagamento della TARI per gli spazi ove si producono rifiuti speciali.
Ciò posto si osserva che la distribuzione degli spazi e l'indicazione delle aree ove vengono prodotti i rifiuti speciali è ben a conoscenza del Comune di Carini il quale già a partire dal 14/11/2006 è in possesso di una planimetria dei locali della Rac nella quale sono specificatamente indicati gli spazi adibiti alla lavorazione e quelli destinati ad uffici, (Cfr. allegati di primo grado). Documentazione che neppure è stata contestata da controparte. Inoltre, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, la Corte di Cassazione ha stabilito che le comunicazioni relative all'inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti deve avvenire solo quando vi siano delle variazioni (come del resto suggerisce la lettera del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, che parla di denuncia originaria o di "variazione" e non di "denuncia annuale") e non necessariamente ogni anno, (Cfr.
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2018, n. 13120).
Nell'odierno giudizio appare documentalmente dimostrato che lo status dei locali denunciato fin dal
14/11/2006 non è mai cambiato. Lo stesso D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, la cui violazione è sostenuta da controparte, afferma proprio testualmente che la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, (Cfr. Comm. Trib. Reg. Toscana sentenza n. 02/16/12).In effetti, la circostanza che l'imposta sia calcolata prendendo come base di calcolo l'anno solare non implica come necessaria conseguenza che le denunce di variazione abbiano tale stessa cadenza in quanto non vi
è ragionevolmente alcun bisogno che tale denuncia si faccia quando non si sia verificata alcuna variazione,
(Cfr. Cassazione civile sez. trib., 25/05/2018, n. 13120). La ratio seguita dal Supremo Consesso sta proprio nel ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze impositive dell'ente locale e la salvaguardia del principio di correttezza, solidarietà e effettiva capacità contributiva, che impone di evitare di gravare il contribuente di adempimenti e preclusioni non strettamente funzionali alla corretta riscossione delle imposte, oltre che non previste dalla disciplina statale che peraltro, in quanto fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti, può da essi essere specificata ma non anche implicitamente derogata, (Cfr. Cassazione civile sez. trib.,
25/05/2018, n. 13120). In questa prospettiva la sentenza in commento ha correttamente ritenuto la validità di una richiesta di esclusione dalla tassa non ripetuta gli anni successivi.
II
Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione dell'eccepita impossibilità per il Comune di Carini di svolgere il servizio per il quale chiede il pagamento della tassa.
La società è una società che si occupa di produzione di sistemi di riposo quali reti, materassi e guanciali.
Detta produzione comporta la lavorazione di legno, lattice, tessuti e imbottiture varie con produzione dei relativi scarti.
Paradossalmente il Comune di Carini chiede il pagamento di una tassa per un servizio che lo stesso Ente non fornisce e non è in grado di fornire.Ed infatti, la somma richiesta con l'avviso di accertamento si origina da una erronea applicazione della tariffa all'intera superficie dell'immobile sito in Carini (PA), Indirizzo_1
di mq 2145. Sono state, cioè, incluse, tutte quelle zone adibite a laboratorio ove viene effettuata la lavorazione delle materie trattate dalla società Per detti ambienti la ricorrente ha da sempre stipulato regolari contratti con ditte specializzate per il ritiro, trasporto e smaltimento di tale tipologia di rifiuti, (Cfr. allegati di primo grado) con compilazione dei rispettivi formulari, (Cfr. allegati di primo grado).
III
Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione della documentazione offerta in primo grado. Difetto di motivazione.
Con certificazione del 29/04/2015, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio SUAP lo stesso Comune di Carini attesta che già a partire dal 14/11/2006 è presente ai propri atti una planimetria dei locali della Rac nella quale sono specificatamente indicati gli spazi adibiti alla lavorazione e quelli destinati ad uffici, (Cfr. allegati di primo grado). Pertanto, il Comune di Carini, fin dal 14/11/2006 conosceva quali erano le sole aree soggette a tassazione ordinaria, ciò risulta indiscutibilmente dalla documentazione in atti che però la CTP non ha adeguatamente valutato.
IV
Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto concernente l'efficacia esterna del giudicato in materia Tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 5426/6/14 pronunciata il 28/07/2014 nell'ambito del ricorso iscritto al n. 4956/12 ha dato ragione alla tesi sostenuta dalla società che aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per omessa denuncia Tarsu n. 361 del 22/05/2012 relativo all'anno di imposta 2011. Nella citata sentenza n. 5426/6/14 (prodotta nel giudizio di primo grado) la
Commissione Tributaria ha correttamente stabilito che tutte le superfici nelle quali, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano rifiuti speciali, vanno escluse dalla tassazione, (Cfr. anche Corte di Cassazione, Sezione TRI civile, Sentenza 24 luglio 2014, n. 16858).
La Commissione Tributaria Regionale, chiamata a giudicare l'appello avanzato dal Comune di Carini ha confermato la decisione dei Giudici tributari di primo grado, avverso tale ultima sentenza non è stato proposto ricorso in Cassazione per cui la stessa è divenuta definitiva ed ha assunto efficacia di giudicato, (Cfr. allegati).
Con la recente sentenza n. 943/2016, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della questione dell'efficacia espansiva del giudicato esterno in materia tributaria, affermando il principio per cui tale efficacia non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa a un determinato periodo, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e, comunque, variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendo sia una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.
Controdeduzioni del Comune di Carini
Con il primo motivo, la società appellante eccepisce: “Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla mancata comunicazione da parte della Società ricorrente delle condizioni esimenti circa l'applicazione della
TARI”.
Il Comune di Carini evidenzia che la società appellante non ha presentato, per l'anno 2018, la dichiarazione, con allegata copia del formulario di identificazione dei rifiuti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai fini dell'esclusione dal tributo, così come previsto dall'art. 8, comma 6 del citato Regolamento
TARI.
Il Regolamento è la “lex specialis” che non ammette deroghe circa la sua applicabilità (salvo ovviamente l'impugnativa nei modi di legge) ed il contribuente ovviamente, al pari di tutte le altre leggi è tenuto a conoscerle ed osservarle.
Fa riferimento a giurisprudenza di legittimità favorevole.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo, la società appellante eccepisce: “Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione dell'eccepita impossibilità per il Comune di Carini di svolgere il servizio per il quale chiede il pagamento della tassa.”La società appellante altresì asserisce che, si troverebbe a dover pagare due volte lo stesso servizio, una prima volta alle ditte specializzate in materia, ed una seconda volta al Comune di Carini.
Anche questa censura è priva di fondamento.
A tal riguardo, si ribadisce che, non avendo la società appellante provveduto alla presentazione della dichiarazione, con allegata copia del formulario di identificazione dei rifiuti, ai fini dell'esclusione dal tributo per rifiuti speciali, entro il termine previsto, questo Ente ha emesso il relativo avviso di accertamento, per l'anno 2018, come disposto dalla normativa vigente e dal citato Regolamento TARI.
Evidenzia che la società appellante a fronte di un importo dovuto di € 5.727,00, per l'anno 2018, ha effettuato in autoliquidazione i seguenti pagamenti parziali:
1) in data 18/04/2018 rata di acconto per l'importo di € 1.196,00;
2) in data 20/08/2018 rata di acconto per l'importo di € 1.191,00;
3) in data 16/10/2018 rata di acconto per l'importo di € 1.191,00;
4) in data 18/02/2019 rata di saldo per l'importo di € 1.193,00.
Pertanto, non risultando effettuato in autoliquidazione il pagamento della differenza pari a € 956,00, l'Ufficio, ai sensi del Regolamento comunale TARI, ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in questione, comprensivo del tributo dovuto, oltre che degli interessi, sanzioni e delle spese di notifica.
Evidenzia, in analogia con il caso de quo che, codesta Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sicilia, Sez. 14, con sentenze n. 4039/2024, e n. 1273/2025, ha rigettato l'appello,
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo, la società appellante eccepisce: “Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione della documentazione offerta in primo grado. Difetto di motivazione. La società evidenzia che, la prova inconfutabile che legittima l'esclusione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perchè ivi si producono rifiuti speciali, è costituita dalla planimetria catastale (in possesso del
Comune dal 14/11/2006), da dove si evince la suddivisione degli spazi interni. Infine fa osservare che, il citato documento attesta che la superficie lorda è di 3.495,96 mq mentre quella non produttiva, assoggettabile al tributo, con esclusione del solo magazzino atto allo stoccaggio delle materie prime necessarie per la produzione dell'attività di tipo artigianale, è di 669,37 mq.
Relativamente a tale censura, l'Ufficio ribadisce che, la prova contraria, atta a dimostrare la qualità e la quantità dei rifiuti speciali nonché la relativa superficie da esentare, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'Amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari. Non risulta di contro che la suddetta prova sia stata fornita dalla società appellante, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai fini dell'esclusione dal tributo per l'anno 2018, per l'immobile sito in Indirizzo_1,così come previsto dall'art. 8, comma 6 del citato Regolamento Comunale TARI.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Con il quarto motivo, l'appellante eccepisce: “Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto concernente l'efficacia esterna del giudicato in materia Tributaria”.
La società rileva che, la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 5426/6/14 pronunciata il 28/07/2014 nell'ambito del ricorso iscritto al n. 4956/12 abbia dato ragione alla tesi sostenuta dalla stessa, che aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per omessa denuncia Tarsu n. 361 del
22/05/2012 relativo all'anno d'imposta 2011.
Inoltre fa rilevare che, codesta Commissione Tributaria Regionale, chiamata a giudicare l'appello avanzato dal Comune di Carini ha confermato la decisione dei Giudici tributari di primo grado.
A tal riguardo, si evidenzia che, codesta Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez.
14 e Sez. 12, con le citate sentenze rispettivamente 4039/2024, depositata il 24/05/2024 e n.1273/2025, depositata il 14/02/2025, emesse su appelli tra le stessi parti, ove venivano addotte le stesse motivazioni per analoghi accertamenti TARSU/TARI, per gli anni 2012 e 2014, ha confermato la legittimità degli avvisi emessi dal Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Per la Corte di Cassazione - sentenza 3.8.23 n . 23724 - la problematica della configurabilità, nel processo tributario, dell'istituto del giudicato esterno e della conseguente efficacia espansiva, trova come punto di riferimento la sentenza delle Sezioni Unite, Cass. 16.6.2006, n. 13916: nello specifico, la Corte ha affermato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo … tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l'oggetto del giudicato
è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato» (Cass. S.U., 16.6.2006, n. 13916).
La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità si è uniformata alla ricordata pronuncia delle Sezioni
Unite, riconoscendo che il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, con riguardo, in particolare, a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi caratterizzati dalla durevolezza nel tempo (cfr. Cass. n.
38950 del 2021; Cass. n. 15171 del 2020; Cass. n. 14509 del 2016; Cass. n. 4832 del 2015).
In una fattispecie analoga si è riconosciuta la presenza di tutte le condizioni per riconoscere l'efficacia esterna ed espansiva del giudicato formatosi nel diverso procedimento: coincidenza di parti processuali;
identità di causa petendi e petitum, identità di circostanze fattuali e delle questioni di diritto controverse (Cass. n. 31092 del 2021 non massimata).
L'invocato giudicato consente, quindi, di risolvere la questione posta con il motivo di ricorso principale con cui la società deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 4 legge n. 212/200 e dell'art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972, motivo che, per i Giudici di Legittimità, sarebbe comunque fondato. Nel caso specifico il precedente si sovrappone perfettamente alla fattispecie con identici passaggi motivazionali rispetto a quella impugnata.
Nella suddetta sentenza richiamata dall'ufficio sono identici i passaggi motivazionali rispetto a quella appellata. Non è superfluo rilevare che tali rifiuti speciali sono prodotti e sono smaltiti dalla ricorrente, come provato,.
In tale circostanza l'imposizione alla Tarsu dell'intera superficie apparirebbe illegittima e pertanto essa va limitata soltanto alla parte di essa che produce rifiuti ordinari.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello - come del resto acclarato definitivamente dalla sentenza passata in giudicato n. 5426/6/14 pronunciata il 28/07/2014 - l'accertamento va annullato limitatamente all'imposizione riferibile agli spazi di produzione e di stoccaggio dei manufatti che producono rifiuti speciali, fermo restando l'imposizione alla Tarsu dei restanti spazi e/o aree.
La sostanzia soccombenza parziale giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello limita la tassazione soltanto alla parte delcomplesso immobiliare che produce rifiuti ordinari ,con eliminazione dell'imposizione limitatamente agli spazi di produzione e di stoccaggio dei manufatti che producono rifiuti speciali. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
17/06/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PULEO STEFANO, Giudice
in data 17/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4140/2023 depositato il 14/09/2023
proposto da società - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carini - Corso Umgerto 1 90044 Carini PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1420/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 3 e pubblicata il 14/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6492 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
società, in persona del suo Amministratore Unico, sig. Nominativo_1, nato luogo e data, cod. fisc. CF_1, società con sede in Carini (PA), Indirizzo_1, P. IVA P.IVA_1, elettivamente domiciliata in Villagrazia di Carini (PA), Indirizzo_2 , presso lo studio dell'Avv. Difensore_1, che la rappresenta e difende impugna la sentenza n. 1420/2023, pronunciata dalla terza sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, depositata in segreteria il 14/07/2023, non notificata, con la quale è stato deciso il ricorso iscritto al numero di ruolo 149/2022 proposto dalla società odierna appellante avverso l'avviso di accertamento prot. n. 16369/2021, provvedimento n. 6492 del
23/12/2020, relativo all'omesso o parziale versamento della TARI per l'anno di imposta 2018.
IN FATTO
In data 31/08/2021 veniva notificato alla società il citato avviso di accertamento a mezzo del quale il
Comune di Carini chiedeva alla società ricorrente il pagamento della somma di €1.261,00 per omesso o parziale versamento della TARI relativa all'anno di imposta 2018 in riferimento all'immobile sito in Carini
(PA), Indirizzo_1 ove la società svolge attività industriale di fabbricazione e commercio all'ingrosso ed al minuto di materassi, reti e guanciali.
Avverso tale avviso di accertamento la società, in persona del suo Amministratore Unico, proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Si costituiva il Comune di Carini contestando le ragioni esposte dalla società ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza qui censurata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigettava il ricorso assumendo che: “in ordine alla presunta nullità dell'avviso di accertamento sotto il diverso profilo della violazione dell'istituto dell'efficacia esterna del giudicato, si rileva che l'eventuale giudicato formatosi per una annualità non si estende ad altri periodi, stante l'autonomia dei periodi d'imposta, in particolare, quando, come nel caso di specie, è previsto dalla normativa regolamentare l'adempimento di formalità entro un determinato termine temporale … l'impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti non può essere ritenuta in modo presuntivo, in quanto è onere del contribuente indicare annualmente nella dichiarazione, entro i termini fissati dal Regolamento, le obiettive condizioni che esentano dall'applicazione della tassa;
condizioni che debbono essere debitamente riscontrate dall'Ente in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a idonea documentazione (Cassazione n. 10634/2019) … Nella fattispecie, come rilevato dall'Amministrazione resistente nella memoria di costituzione nel presente giudizio, la società ricorrente ha omesso di presentare, per l'anno 2018, la dichiarazione, con allegata copia del formulario di identificazione dei rifiuti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai fini dell'esclusione dal tributo di una parte dei locali, così come previsto dall'art. 8, comma 6, del Regolamento tari, approvato con atto del Consiglio comunale n. 196 del 30/9/2014 e successive modifiche. Non risultando l'avvenuta indicazione, nella dichiarazione da presentarsi annualmente entro il 20 gennaio, degli elementi comprovanti la non assoggettabilità a tassazione di una parte dei locali occupati dalla ricorrente, il ricorso va rigettato, non essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione del tributo, la sola specificazione delle aree nelle quali venivano prodotti rifiuti trattati da ditte specializzate per il ritiro, trasporto e smaltimento di tale tipologia di rifiuti”.
MOTIVI DI APPELLO
I
Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla mancata comunicazione da parte della Società ricorrente delle condizioni esimenti circa l'applicazione della TARI.
Sostiene la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado che l'odierna appellante non ha assolto annualmente il suo onere di comunicazione delle condizioni che la avrebbero esentata dal pagamento della TARI per gli spazi ove si producono rifiuti speciali.
Ciò posto si osserva che la distribuzione degli spazi e l'indicazione delle aree ove vengono prodotti i rifiuti speciali è ben a conoscenza del Comune di Carini il quale già a partire dal 14/11/2006 è in possesso di una planimetria dei locali della Rac nella quale sono specificatamente indicati gli spazi adibiti alla lavorazione e quelli destinati ad uffici, (Cfr. allegati di primo grado). Documentazione che neppure è stata contestata da controparte. Inoltre, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, la Corte di Cassazione ha stabilito che le comunicazioni relative all'inidoneità del locale alla produzione dei rifiuti deve avvenire solo quando vi siano delle variazioni (come del resto suggerisce la lettera del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, che parla di denuncia originaria o di "variazione" e non di "denuncia annuale") e non necessariamente ogni anno, (Cfr.
Cassazione civile sez. trib., 25/05/2018, n. 13120).
Nell'odierno giudizio appare documentalmente dimostrato che lo status dei locali denunciato fin dal
14/11/2006 non è mai cambiato. Lo stesso D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, la cui violazione è sostenuta da controparte, afferma proprio testualmente che la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, (Cfr. Comm. Trib. Reg. Toscana sentenza n. 02/16/12).In effetti, la circostanza che l'imposta sia calcolata prendendo come base di calcolo l'anno solare non implica come necessaria conseguenza che le denunce di variazione abbiano tale stessa cadenza in quanto non vi
è ragionevolmente alcun bisogno che tale denuncia si faccia quando non si sia verificata alcuna variazione,
(Cfr. Cassazione civile sez. trib., 25/05/2018, n. 13120). La ratio seguita dal Supremo Consesso sta proprio nel ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze impositive dell'ente locale e la salvaguardia del principio di correttezza, solidarietà e effettiva capacità contributiva, che impone di evitare di gravare il contribuente di adempimenti e preclusioni non strettamente funzionali alla corretta riscossione delle imposte, oltre che non previste dalla disciplina statale che peraltro, in quanto fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti, può da essi essere specificata ma non anche implicitamente derogata, (Cfr. Cassazione civile sez. trib.,
25/05/2018, n. 13120). In questa prospettiva la sentenza in commento ha correttamente ritenuto la validità di una richiesta di esclusione dalla tassa non ripetuta gli anni successivi.
II
Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione dell'eccepita impossibilità per il Comune di Carini di svolgere il servizio per il quale chiede il pagamento della tassa.
La società è una società che si occupa di produzione di sistemi di riposo quali reti, materassi e guanciali.
Detta produzione comporta la lavorazione di legno, lattice, tessuti e imbottiture varie con produzione dei relativi scarti.
Paradossalmente il Comune di Carini chiede il pagamento di una tassa per un servizio che lo stesso Ente non fornisce e non è in grado di fornire.Ed infatti, la somma richiesta con l'avviso di accertamento si origina da una erronea applicazione della tariffa all'intera superficie dell'immobile sito in Carini (PA), Indirizzo_1
di mq 2145. Sono state, cioè, incluse, tutte quelle zone adibite a laboratorio ove viene effettuata la lavorazione delle materie trattate dalla società Per detti ambienti la ricorrente ha da sempre stipulato regolari contratti con ditte specializzate per il ritiro, trasporto e smaltimento di tale tipologia di rifiuti, (Cfr. allegati di primo grado) con compilazione dei rispettivi formulari, (Cfr. allegati di primo grado).
III
Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione della documentazione offerta in primo grado. Difetto di motivazione.
Con certificazione del 29/04/2015, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio SUAP lo stesso Comune di Carini attesta che già a partire dal 14/11/2006 è presente ai propri atti una planimetria dei locali della Rac nella quale sono specificatamente indicati gli spazi adibiti alla lavorazione e quelli destinati ad uffici, (Cfr. allegati di primo grado). Pertanto, il Comune di Carini, fin dal 14/11/2006 conosceva quali erano le sole aree soggette a tassazione ordinaria, ciò risulta indiscutibilmente dalla documentazione in atti che però la CTP non ha adeguatamente valutato.
IV
Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto concernente l'efficacia esterna del giudicato in materia Tributaria.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con sentenza n. 5426/6/14 pronunciata il 28/07/2014 nell'ambito del ricorso iscritto al n. 4956/12 ha dato ragione alla tesi sostenuta dalla società che aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per omessa denuncia Tarsu n. 361 del 22/05/2012 relativo all'anno di imposta 2011. Nella citata sentenza n. 5426/6/14 (prodotta nel giudizio di primo grado) la
Commissione Tributaria ha correttamente stabilito che tutte le superfici nelle quali, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano rifiuti speciali, vanno escluse dalla tassazione, (Cfr. anche Corte di Cassazione, Sezione TRI civile, Sentenza 24 luglio 2014, n. 16858).
La Commissione Tributaria Regionale, chiamata a giudicare l'appello avanzato dal Comune di Carini ha confermato la decisione dei Giudici tributari di primo grado, avverso tale ultima sentenza non è stato proposto ricorso in Cassazione per cui la stessa è divenuta definitiva ed ha assunto efficacia di giudicato, (Cfr. allegati).
Con la recente sentenza n. 943/2016, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi della questione dell'efficacia espansiva del giudicato esterno in materia tributaria, affermando il principio per cui tale efficacia non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa a un determinato periodo, rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e, comunque, variabili da periodo a periodo e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendo sia una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.
Controdeduzioni del Comune di Carini
Con il primo motivo, la società appellante eccepisce: “Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla mancata comunicazione da parte della Società ricorrente delle condizioni esimenti circa l'applicazione della
TARI”.
Il Comune di Carini evidenzia che la società appellante non ha presentato, per l'anno 2018, la dichiarazione, con allegata copia del formulario di identificazione dei rifiuti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai fini dell'esclusione dal tributo, così come previsto dall'art. 8, comma 6 del citato Regolamento
TARI.
Il Regolamento è la “lex specialis” che non ammette deroghe circa la sua applicabilità (salvo ovviamente l'impugnativa nei modi di legge) ed il contribuente ovviamente, al pari di tutte le altre leggi è tenuto a conoscerle ed osservarle.
Fa riferimento a giurisprudenza di legittimità favorevole.
SUL SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Con il secondo motivo, la società appellante eccepisce: “Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione dell'eccepita impossibilità per il Comune di Carini di svolgere il servizio per il quale chiede il pagamento della tassa.”La società appellante altresì asserisce che, si troverebbe a dover pagare due volte lo stesso servizio, una prima volta alle ditte specializzate in materia, ed una seconda volta al Comune di Carini.
Anche questa censura è priva di fondamento.
A tal riguardo, si ribadisce che, non avendo la società appellante provveduto alla presentazione della dichiarazione, con allegata copia del formulario di identificazione dei rifiuti, ai fini dell'esclusione dal tributo per rifiuti speciali, entro il termine previsto, questo Ente ha emesso il relativo avviso di accertamento, per l'anno 2018, come disposto dalla normativa vigente e dal citato Regolamento TARI.
Evidenzia che la società appellante a fronte di un importo dovuto di € 5.727,00, per l'anno 2018, ha effettuato in autoliquidazione i seguenti pagamenti parziali:
1) in data 18/04/2018 rata di acconto per l'importo di € 1.196,00;
2) in data 20/08/2018 rata di acconto per l'importo di € 1.191,00;
3) in data 16/10/2018 rata di acconto per l'importo di € 1.191,00;
4) in data 18/02/2019 rata di saldo per l'importo di € 1.193,00.
Pertanto, non risultando effettuato in autoliquidazione il pagamento della differenza pari a € 956,00, l'Ufficio, ai sensi del Regolamento comunale TARI, ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in questione, comprensivo del tributo dovuto, oltre che degli interessi, sanzioni e delle spese di notifica.
Evidenzia, in analogia con il caso de quo che, codesta Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della
Sicilia, Sez. 14, con sentenze n. 4039/2024, e n. 1273/2025, ha rigettato l'appello,
SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con il terzo motivo, la società appellante eccepisce: “Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata valutazione della documentazione offerta in primo grado. Difetto di motivazione. La società evidenzia che, la prova inconfutabile che legittima l'esclusione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate, perchè ivi si producono rifiuti speciali, è costituita dalla planimetria catastale (in possesso del
Comune dal 14/11/2006), da dove si evince la suddivisione degli spazi interni. Infine fa osservare che, il citato documento attesta che la superficie lorda è di 3.495,96 mq mentre quella non produttiva, assoggettabile al tributo, con esclusione del solo magazzino atto allo stoccaggio delle materie prime necessarie per la produzione dell'attività di tipo artigianale, è di 669,37 mq.
Relativamente a tale censura, l'Ufficio ribadisce che, la prova contraria, atta a dimostrare la qualità e la quantità dei rifiuti speciali nonché la relativa superficie da esentare, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'Amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari. Non risulta di contro che la suddetta prova sia stata fornita dalla società appellante, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ai fini dell'esclusione dal tributo per l'anno 2018, per l'immobile sito in Indirizzo_1,così come previsto dall'art. 8, comma 6 del citato Regolamento Comunale TARI.
SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Con il quarto motivo, l'appellante eccepisce: “Erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della mancata applicazione dell'istituto concernente l'efficacia esterna del giudicato in materia Tributaria”.
La società rileva che, la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 5426/6/14 pronunciata il 28/07/2014 nell'ambito del ricorso iscritto al n. 4956/12 abbia dato ragione alla tesi sostenuta dalla stessa, che aveva chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento per omessa denuncia Tarsu n. 361 del
22/05/2012 relativo all'anno d'imposta 2011.
Inoltre fa rilevare che, codesta Commissione Tributaria Regionale, chiamata a giudicare l'appello avanzato dal Comune di Carini ha confermato la decisione dei Giudici tributari di primo grado.
A tal riguardo, si evidenzia che, codesta Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez.
14 e Sez. 12, con le citate sentenze rispettivamente 4039/2024, depositata il 24/05/2024 e n.1273/2025, depositata il 14/02/2025, emesse su appelli tra le stessi parti, ove venivano addotte le stesse motivazioni per analoghi accertamenti TARSU/TARI, per gli anni 2012 e 2014, ha confermato la legittimità degli avvisi emessi dal Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Per la Corte di Cassazione - sentenza 3.8.23 n . 23724 - la problematica della configurabilità, nel processo tributario, dell'istituto del giudicato esterno e della conseguente efficacia espansiva, trova come punto di riferimento la sentenza delle Sezioni Unite, Cass. 16.6.2006, n. 13916: nello specifico, la Corte ha affermato che «qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo … tale principio non trova deroga in caso di situazioni giuridiche di durata, giacché anche in tal caso l'oggetto del giudicato
è un unico rapporto e non gli effetti verificatisi nel corso del suo svolgimento, e conseguentemente neppure il riferimento al principio dell'autonomia dei periodi d'imposta può consentire un'ulteriore disamina tra le medesime parti della qualificazione giuridica del rapporto stesso contenuta in una decisione della commissione tributaria passata in giudicato» (Cass. S.U., 16.6.2006, n. 13916).
La successiva giurisprudenza della Corte di legittimità si è uniformata alla ricordata pronuncia delle Sezioni
Unite, riconoscendo che il principio del giudicato esterno non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, con riguardo, in particolare, a quelle statuizioni che siano relative a qualificazioni giuridiche o ad altri eventuali elementi caratterizzati dalla durevolezza nel tempo (cfr. Cass. n.
38950 del 2021; Cass. n. 15171 del 2020; Cass. n. 14509 del 2016; Cass. n. 4832 del 2015).
In una fattispecie analoga si è riconosciuta la presenza di tutte le condizioni per riconoscere l'efficacia esterna ed espansiva del giudicato formatosi nel diverso procedimento: coincidenza di parti processuali;
identità di causa petendi e petitum, identità di circostanze fattuali e delle questioni di diritto controverse (Cass. n. 31092 del 2021 non massimata).
L'invocato giudicato consente, quindi, di risolvere la questione posta con il motivo di ricorso principale con cui la società deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 4 legge n. 212/200 e dell'art. 38 bis d.P.R. n. 633/1972, motivo che, per i Giudici di Legittimità, sarebbe comunque fondato. Nel caso specifico il precedente si sovrappone perfettamente alla fattispecie con identici passaggi motivazionali rispetto a quella impugnata.
Nella suddetta sentenza richiamata dall'ufficio sono identici i passaggi motivazionali rispetto a quella appellata. Non è superfluo rilevare che tali rifiuti speciali sono prodotti e sono smaltiti dalla ricorrente, come provato,.
In tale circostanza l'imposizione alla Tarsu dell'intera superficie apparirebbe illegittima e pertanto essa va limitata soltanto alla parte di essa che produce rifiuti ordinari.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello - come del resto acclarato definitivamente dalla sentenza passata in giudicato n. 5426/6/14 pronunciata il 28/07/2014 - l'accertamento va annullato limitatamente all'imposizione riferibile agli spazi di produzione e di stoccaggio dei manufatti che producono rifiuti speciali, fermo restando l'imposizione alla Tarsu dei restanti spazi e/o aree.
La sostanzia soccombenza parziale giustifica la compensazione, tra le parti, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello limita la tassazione soltanto alla parte delcomplesso immobiliare che produce rifiuti ordinari ,con eliminazione dell'imposizione limitatamente agli spazi di produzione e di stoccaggio dei manufatti che producono rifiuti speciali. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo 17.6.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE