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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/03/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott.
Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9365/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: somministrazione, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Parte_1
Fucecchio presso lo studio degli avv. Gabrio Bagnoli e Silvia Crestini che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
in persona legale rappresentante p.t., c.f. e P.iva , CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Grosseto presso lo studio dell'avv. Niccolò Scopetani che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
dichiarare che, al netto del pagamento di € 9.385,94 effettuato con Parte_1 bonifico del 07/03/2023 e allegato sub doc. 13, niente altro risulta dovuto da ad Parte_1 per le forniture di gas naturale effettuate nel periodo Dic. '22 e Genn. '23. Vittoria di CP_2 spese ed onorari di causa.
previa eventuale riunione con il procedimento pendente innanzi al CP_1
Tribunale di Firenze con R.G. 3575/2020, respingere le domande ex adverso proposte in quanto prive di fondamento. Vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato allegava di aver stipulato in data Parte_1
25/11/2021 con dopo lunga trattativa, un contratto di fornitura di gas naturale CP_1
1 per il periodo 1° dicembre 2021 - 24 novembre 2024, con il quale le parti avevano concordato altresì di mantenere invariato per i primi dodici mesi di fornitura (1° dicembre
2021 – 30 novembre 2022), il costo del gas al metro cubo in € 0,298, con contestuale rinuncia ad esercitare, nel detto periodo, il diritto di recesso. Le predette condizioni erano state poi integrate con un'ulteriore scritta “a mano”, con la quale si era pattuito che i costi complessivi della fatturazione, compresi gli oneri accessori, non avrebbero mai potuto determinare un costo globale del gas al metro cubo superiore a € 0,35.
Dopo la comunicazione via PEC della cessazione della fornitura a far data dal 01/12/2022, aveva inviato alla società attrice altre due PEC in data 14/11/2022 e CP_1
17/11/2022 con le quali aveva comunicato, sul presupposto di non aver ricevuto la richiesta di trasferimento della somministrazione ad un nuovo fornitore, che avrebbe proceduto alla c.d. “discatura”, fissando le date del 15 e 16 dicembre per l'effettuazione delle conseguenti operazioni.
si era, invece, attivata per reperire un nuovo fornitore ed infatti, in data Parte_1
17/11/2022, aveva stipulato con un nuovo contratto, trasmesso ad con Controparte_3 CP_1
PEC del 24/11/2022. Nella stessa missiva si faceva presente che, in ogni caso, non si sarebbe potuto procedere immediatamente alla “discatura” del PDR dell'attrice, in quanto la delibera ARERA n. 249/12 prevedeva la procedura di default, avente lo scopo di garantire per 60 giorni la continuità di fornitura per i clienti finali a rischio di interruzione. La comunicazione si concludeva con l'invito rivolto ad di non intraprendere le CP_1 operazioni di distacco, pena la richiesta di un provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700
c.p.c., volto a inibire tale iniziativa.
Tale invito era stato reiterato in altre comunicazioni, tutte rimaste senza riscontro, per cui la società attrice si era vista costretta a rivolgersi al Tribunale di Firenze mediante ricorso ex art. 700 c.p.c.. Il Tribunale aveva accolto la domanda cautelare condannando, altresì, la società convenuta al pagamento delle spese processuali. La fornitura di , proprio in CP_1 virtù di tale decisione, era quindi proseguita per i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, quando era subentrato un nuovo fornitore.
con riferimento a tale fornitura residuale, aveva emesso la fattura n. CP_1
23/20007.0033934 del 31/01/2023 relativa ai consumi di dicembre 2022, con importo pari €
37.380,90 e la fattura n. 23/20007.0066416 del 08/02/2023 relativa ai consumi di gennaio 2022 pari a € 27.099,20. Importi secondo l'attrice del tutto ingiustificati, esorbitanti e mai concordati, visto che a fronte della precedente tariffa di € 0,298 a mq si arrivava, ad esempio, nel dicembre 2022 al prezzo di € 2,886 a mq.
Precisava quindi di aver provveduto a quantificare il proprio debito sulla scorta dei parametri contrattuali a suo tempo pattuiti, applicando la tariffa di € 0,35 per i metri cubi riportati nelle due fatture con aggiunta di Iva al 5%, quantificando quindi il dovuto in €
4.269,61 per i consumi di dicembre 2022, ed in € 5.116,33 per il mese di gennaio 2023, per
2 un totale dovuto di € 9.385,84. Importo subito corrisposto alla convenuta con bonifico del
7/03/2023.
In pari data era stata inoltrata altra comunicazione in cui, tra l'altro, era stato allegato un file audio che riproduceva una conversazione intervenuta con un'operatrice di in CP_1 cui quest'ultima affermava che per gli ultimi due mesi aveva diritto al Parte_1 mantenimento delle condizioni contrattuali precedenti.
Osservava come la vicenda fosse sovrapponibile a quella decisa dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 2426/2022: il contratto del 25/11/2021 non prevedeva clausole di tacito rinnovo, per cui non poteva rinnovarsi automaticamente per un tempo predeterminato ma, come affermato nella sentenza richiamata, qualora le parti dopo la scadenza avessero manifestato la volontà di continuare il rapporto, questo sarebbe proseguito per tacito accordo, non per suo rinnovo. Nel caso di specie aveva continuato ad erogare CP_1 gas e aveva continuato a riceverlo, consapevole che a fornirglielo fosse Parte_1 proprio , condotte concludenti tali da perfezionare un vero e proprio “contratto di CP_1 fatto”, per l'esistenza del quale il consenso espresso ed esplicito non è necessario, essendo sufficiente che i fatti si pongano come continuazione del precedente vincolo contrattuale.
Aggiungeva che, in ogni caso, le fatture contestate erano illegittime in quanto le tariffe da cui derivavano gli importi fatturati, oltre a rendere del tutto antieconomica l'attività d'impresa, non trovavano fonte in nessun accordo o trattativa tra le parti.
Si costituiva la la quale, dopo inutili premesse relative alle precedenti vicende CP_1 intercorse con la società attrice, precisava di aver fatturato gli importi oggetto di contestazione per ragioni imputabili a la quale da un lato non era transitata, Parte_1 entro la scadenza del novembre 2022, ad altro fornitore, e dall'altro aveva inibito l'interruzione della fornitura proponendo un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.. La fornitura, dunque, si era protratta ininterrottamente sino al mese di gennaio 2023 ed, in assenza di diverse pattuizioni, la società fornitrice si era limitata ad applicare le condizioni economiche così come determinate dalla Autorità di settore, non potendo certo proseguire l'applicazione delle condizioni di favore pregresse, in quanto aveva CP_1 evidenziato l'impossibilità di mantenere la tariffa precedente concordata e di non essere in grado di formulare una nuova offerta per il rinnovo.
Disconosceva, inoltre, l'autenticità della trascrizione della conversazione intercorsa con l'operatrice , oltre ad evidenziarne l'irrilevanza ai fini della presente causa. CP_1
Dunque l'attrice, rispetto agli importi fatturati, aveva corrisposto solo la somma di €
9.385,94 rimanendo debitrice per l'importo di € 55.094,16, richiesta dal fornitore in via riconvenzionale.
In merito alla sentenza n. 2426/2022 osservava come il Tribunale avesse in realtà condannato parte attrice a corrispondere le somme pretese dal fornitore, proprio sul
3 presupposto dell'avvenuta cessazione del rapporto e della sua prosecuzione per l'accertata inadempienza di nel reperire un altro fornitore. Parte_1
Sulla scorta di un'istruttoria documentale, all'udienza del 11/03/2025 all'esito della discussione orale, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc.
****
Tanto premesso, la domanda di accertamento negativo proposta da e la Parte_1 correlata domanda riconvenzionale proposta sono entrambe solo in parte CP_1 fondate e vanno dunque accolte nei limiti di ragione.
I fatti di causa sono in realtà pacifici tra le parti, ma converrà riportarli in ordine cronologico, al fine di comprendere la vicenda in esame.
Con contratto del 25/11/2021 (doc. 1) la vetreria ha stipulato con Parte_1 CP_1 un contratto di fornitura di gas naturale che prevedeva, per i primi dodici mesi, una
[...] tariffa agevolata pari ad un costo globale al metro cubo di € 0,35. Per il medesimo periodo, fino al 30 novembre 2022, le parti convenivano, altresì, di rinunciare ad esercitare il diritto di recesso.
Il rapporto contrattuale è proseguito regolarmente fino a quando, con PEC del 18/10/2022
(doc. 2), comunicava la volontà di recedere dal contratto attesa l'impossibilità, CP_1 date le difficoltà di approvvigionamento, di mantenere la tariffa fino a quel momento applicata, non essendo peraltro in grado di proporne un'altra. Rappresentava, dunque, che la fornitura sarebbe cessata il 1 dicembre 2022. Con la successiva comunicazione del
14/11/2022 (doc. 3) evidenziava che, non essendole pervenuta alcuna richiesta di CP_1 trasferimento della fornitura ad un nuovo operatore, si sarebbe proceduto all'interruzione della fornitura (c.d. “discatura”). Con successiva mail del 17/11/2022 (doc. 4), si comunicava che la materiale esecuzione dell'intervento sarebbe avvenuta nei giorni del 15 e
16 dicembre 2022.
Nelle more la società attrice, pur se solo dopo aver ricevuto la comunicazione di recesso, ha stipulato in data 17/11/2022 un nuovo contratto di fornitura con (doc. 5), con il CP_3 quale è stato pattuito un prezzo pari ad € 0.80 al metro cubo di gas, comprensivo di tutti gli oneri accessori ed escluso IVA. Il contratto è stato, quindi, inviato alla convenuta con comunicazione PEC del 24/11/2022 (doc. 6), facendo espressamente presente che in assenza di risposta in merito alla rinuncia o revoca delle operazioni di discatura, si sarebbe Pt_1 rivolta al Tribunale di Firenze per ottenere un provvedimento ex art. 700 c.p.c., di inibizione appunto delle predette operazioni.
La comunicazione in questione è rimasta senza riscontro. Pertanto in data 29/11/2022, in prossimità della scadenza del contratto, è stata inviata una ulteriore comunicazione PEC al
4 fine di rinnovare l'invito a rendere note le intenzioni circa le operazioni di discatura (doc.
7).
Ma anche rispetto a quest'ultimo avviso la convenuta è rimasta del tutto silente per cui come aveva prospettato, in data 30/11/2022 ha adito l'autorità giudiziaria mediante Pt_1 ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (doc. 8), ottenendo in data 14/12/2022 un provvedimento di sospensiva inaudita altera parte (doc. 9), poi confermato con provvedimento del
10/03/2022 (doc. 10).
In seguito ai citati provvedimenti, quindi, la fornitura è proseguita per altri due mesi fino al
31 gennaio 2023 con , mentre a partire al 1° febbraio 2023 è subentrato in forza di CP_1 ulteriore contratto di fornitura un nuovo operatore.
In sostanza, per quanto il provvedimento ex art. 700 c.p.c. non rechi alcuna motivazione, è stato in tal modo attivato, per mezzo del provvedimento giurisdizionale, il cd. servizio di default trasporto, introdotto da ARERA con delibera n. 249/12 e ss., tramite il quale si garantisce la prosecuzione della fornitura nei casi in cui alla scadenza del contratto, per cause imputabili e non all'utente, non possa subentrare un nuovo fornitore. Tale era, infatti, la richiesta formulata da in sede di ricorso d'urgenza, che è stata evidentemente Pt_1 accolta.
La società convenuta ha proceduto quindi, in relazione ai consumi rilevati, ad emettere due fatture per complessivi € 64.480,10 comprensivi di IVA, senza esplicitare le modalità di calcolo dei corrispettivi richiesti. ha contestato tali importi ritenendoli fuori Parte_1 mercato, nonché frutto di condizioni economiche mai oggetto di preventiva pattuizione tra le parti ritenendo, per contro, applicabili le precedenti tariffe come da contratto, sulla cui base ha ricalcolato gli importi dovuti in relazione ai metri cubi rilevati nelle fatture contestate determinando, in tal modo, un dovuto complessivo pari ad € 9.385,84 IVA inclusa. Tale importo è stato, quindi, pagato alla convenuta in data 07/03/2023 (doc. 3).
Alla luce della ricostruzione effettuata, premesso che non è in contestazione l'avvenuta fornitura per i due mesi in oggetto di causa, così come l'entità dei consumi, l'unica questione che si pone è dunque quella di determinare quale tariffa sia applicabile, in assenza di un accordo tra le parti, ai consumi rilevati nei due mesi in questione, in cui il rapporto è proseguito dopo la scadenza.
Il Tribunale ritiene non applicabile la tariffa agevolata globale di € 0,35 al metro cubo, concordata prima del recesso della convenuta. Essa era stata pattuita in deroga alle normali condizioni economiche solo per una durata limitata, in particolare, ai primi dodici mesi della fornitura (doc. 1), quindi fino al 30 novembre 2022.
a sostegno delle proprie tesi afferma che debba configurarsi, per i due mesi di Parte_1 proroga, la stipulazione di un “contratto di fatto”, richiamando la sentenza n. 2426/2022 emessa dal Tribunale di Firenze (doc. 17), atteso che in assenza di clausola di rinnovo tacito
5 se le parti hanno manifestato per fatti concludenti la volontà di continuare il rapporto, i contratti di durata si rinnovano tacitamente e il nuovo rapporto che si crea viene regolato dalle medesime clausole che regolavano il rapporto precedente.
Tuttavia se nel caso di specie potrebbe prospettarsi un'accettazione tacita da parte della società attrice, vista la proposizione di ricorso d'urgenza finalizzato ad impedire il distacco dalla rete, il che sicuramente dimostra una volontà implicita di voler ricevere la fornitura di gas, lo stesso non vale certamente per . Quest'ultima ha infatti espressamente CP_1 esercitato il diritto di recesso dal contratto, il che rappresenta una manifesta volontà di non continuare il rapporto alla scadenza. Se la società convenuta ha continuato ad effettuare la fornitura ciò è stato dovuto solo grazie al provvedimento autoritativo dell'autorità giudiziaria, al quale la società si è dovuta adeguare. È dunque evidente che nel caso di specie non possa configurarsi un'ipotesi di “contratto di fatto” e, di conseguenza, non possano ritenersi applicabili le precedenti condizioni contrattuali, in un regime che potrebbe definirsi in termini di prorogatio.
Ma, d'altro lato, non può neanche ritenersi corretta la quantificazione degli importi effettuata da sulla base delle tariffe previste dall'Autorità di settore. Una CP_1 volta attivata la procedura di default la delibera ARERA n. 249/12 prevede, all'art.
4.2 lettera b), che si applichino ai clienti finali, di cui al comma 2.2, lettera a) punto ii, le condizioni economiche di fornitura secondo una serie di parametri ivi indicati. L'art.
2.2 lettera a) al punto ii prende in considerazione i clienti che non hanno i requisiti per accedere all'attivazione del FUI (fornitura di ultima istanza), tra i quali rientra che, Parte_1 seppur non morosa, tuttavia presenta dei consumi di gas superiori ai 50.000 smc annui (vedi art.
2.11 consultazione ARERA n. 105/2022/R/GAS) restando, pertanto, esclusa dalle tariffe più agevolate. La società convenuta, pur non avendo ben esplicitato i criteri di calcolo, sembra abbia fatto appunto riferimento a questi parametri, che determinano delle condizioni economiche a carico del cliente notevolmente più gravose rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, al fine di determinare gli importi dovuti per le forniture effettuate.
Il criterio utilizzato dalla somministrante appare in astratto corretto, ma non può esserlo nel caso concreto di specie posto che, contrariamente a quanto affermato dalla società, l'attivazione della procedura di default è in questo caso imputabile, in modo preponderante, proprio alla condotta tenuta da . CP_1
Infatti non è corretto affermare che non avesse comunicato il nominativo del nuovo Pt_1 fornitore. Ciò è infatti avvenuto con la comunicazione PEC del 24/11/2022 (doc. 6 cit.), alla quale era allegata il contratto stipulato con con inoltre espressa richiesta di CP_3 comunicazione delle intenzioni della fornitrice in merito alla paventata discatura del punto di prelievo, pena il ricorso alle vie legali. Non essendo stata ricevuta risposta, la richiesta è stata reiterata anche con comunicazione PEC del 29/11/2022 (doc. 7 cit.). Ma anche tale sollecitazione è rimasta priva di riscontro, per cui temendo gravi danni da un Parte_1
6 eventuale distacco, ha come si è detto proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., a seguito e per effetto del cui accoglimento è stata instaurata la procedura di default.
L'attivazione della procedura suddetta e la conseguente applicazione delle tariffe gravose previste, in questi casi, dall'Autorità, è stata dunque causata dall'inerzia di CP_1
Pur essendo vero che la società attrice non ha certo agito in modo diligente, essendosi attivata per reperire un nuovo fornitore soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione con la quale le si minacciava il distacco del punto gas, è tuttavia anche vero che lo ha alfine fatto, e da quel momento è stata invece a rimanere inerte, nonostante le reiterate richieste
CP_1 della controparte. Neanche nel presente giudizio ha spiegato le ragioni di tale
CP_1 inerzia e, soprattutto, non risulta (non avendolo mai neppure allegato) che, al
CP_1 momento in cui ha trasmesso il nuovo contratto di fornitura, non fosse in ipotesi più Pt_1 in tempo per evitare il distacco della fornitura, dovendosi comunque ormai procedere alla cd. discatura, o comunque instaurare la procedura di default. A fronte di tale colpevole ed immotivata inerzia, che ha condotto poi all'attivazione della procedura di default,
CP_1 non può dunque ricorrere all'applicazione delle tariffe previste dall'autorità, a sé più favorevoli e più gravose per la ex cliente.
Il problema relativo alla tariffa applicabile al caso di specie può dunque, in assenza di una determinazione convenzionale della tariffa per il periodo di default, e non essendo applicabili le tariffe previste da ARERA per simili ipotesi, essere affrontato tramite l'applicazione dell'art. 1657 c.c., applicabile al contratto di somministrazione di servizi per effetto del rinvio operato dall'art. 1570 c.c.. Quindi, non avendo indicato le tariffe CP_1 normalmente applicate a tali forniture il corrispettivo va determinato dal giudice (allo stesso risultato si giungerebbe, in via analogica, qualora si ritenga non trattarsi di somministrazione di un servizio, quale quello di erogazione energetica, ma di cose, dato che il criterio residuale del prezzo normalmente praticato dal venditore di cui all'art. 1474 c.c. non è applicabile nel caso di specie, non essendo stato indicato da ). CP_1
In questo senso ritiene il giudice congrua al caso di specie la tariffa di € 0,80 al metro cubo accessori inclusi, vale a dire quella applicata al contratto di fornitura stipulato tra la società attrice e nel novembre del 2022, appunto in sostituzione del contratto oggetto di CP_3 recesso da parte di (doc. 5 cit.). Vale a dire l'importo che avrebbe dovuto CP_1 Pt_1 comunque pagare nell'ipotesi in cui la procedura si fosse conclusa regolarmente con il subentro del nuovo fornitore alla scadenza (di modo che non certo caratterizzata da buona fede e correttezza appare la pretesa di pagare invece il minor importo oggetto del contratto precedente, che aveva espressamente indicato come non più sostenibile), ma CP_1 comunque molto inferiore a quello richiesto da con comportamento anch'esso CP_1 non certo caratterizzato da buona fede e correttezza nei confronti della controparte, tenuto conto del comportamento colpevolmente inerte tenuto nei confronti di essa, come in precedenza indicato, che ha causato l'attivazione della procedura di default. Tale tariffa è, tra l'altro, sulla base dei dati in questa sede a disposizione, anche quella che più si avvicina
7 alla tariffa di mercato visto che è stata pattuita, per la medesima fornitura, proprio nel periodo in cui la residua fornitura da parte di in regime di default è avvenuta. CP_1
Pertanto al fine di determinare il corrispettivo dovuto vanno moltiplicati i metri cubi di gas consumati nel periodo oggetto di causa (n. 25.540 metri cubi), per la tariffa di € 0,80, con l'aggiunta di IVA al 5%, per un totale complessivo dovuto di € 21.453,60. Da tale somma andrà sottratta quella di € 9.385,84 già corrisposta dall'attrice, per cui residua l'importo di €
12.067,76, che dovrà essere corrisposto a saldo della fornitura ricevuta.
Quindi, in parziale accoglimento sia della domanda attorea che della domanda riconvenzionale, va condannata al pagamento della somma residua di € Parte_1
12.067,76, a titolo di corrispettivo residuo dovuto per il consumo di gas intervenuto nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2022 e il 31 gennaio 2023, oltre interessi di legge dalla domanda giudiziale al saldo.
Le spese di lite, stante l'evidente soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di accertamento negativo proposta dalla società attrice, e di quella riconvenzionale proposta dalla società convenuta, condanna Parte_1 al pagamento a favore di della somma residua di € 12.067,76, oltre interessi CP_1 ex art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- spese compensate tra le parti.
Firenze, 27.03.2025
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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