Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 4 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Carla Rescia in sostituzione dell'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo per parte attrice, l'avv. Pietro Di Tosto per parte convenuta CP_1
e l'avv. Claudio Arcadi per la . Sono presenti
[...] Controparte_2 il ctp di parte attrice perito te Persona_1 CP_1 perito e il ctp di parte perito Persona_2 Controparte_2
Persona_3
E' presente, inoltre, il ctu Ing. il quale sentito dal giudice a Persona_4 chiarimenti sulla possibile manovra di sorpasso riferisce che dagli elementi a disposizione non è possibile né accertare né escludere che prima dell'urto la moto abbia posto in essere una condotta di sorpasso di una terza macchina rimasta non identificata. Questo pur arrivando negli ultimi metri prima dell'impatto in posizione regolare. Precisa che anche i danni presenti sui veicoli non sono dirimenti al riguardo. Infine, precisa anche che la velocità del motociclo calcolata in ctu è quella al momento dell'urto e quindi verosimilmente in fase di avvicinamento prima dell'urto la velocità della moto è stata superiore, tenendo anche conto che la moto in questione è dotata di un abs anche della ruota posteriore e ciò rende la moto maggiormente stabile in fase di frenata. Il ctu precisa, inoltre, che se un qualche sorpasso da parte della moto c'è stato, è stato un sorpasso in fase di avvicinamento piuttosto remoto nel senso di distante rispetto al punto d'urto, perché si tratta di una moto di un certo peso che non ha capacità di slalom e facilmente manovrabile e tenuto conto che al momento del sinistro la moto era parallela all'asse stradale, quindi deve avere avuto il tempo e la distanza necessaria per rimettersi in quella posizione.
I ctp di parte e dell'assicurazione rilevano che i danni non sono in alcun CP_1 modo compatibili con la posizione della moto parallela al momento dell'urto con l'asse stradale. Moto che invece ha colpito con l'urto diretto la parte laterale anteriore destra la macchina proprio in coincidenza del parafango e della striscia presente sull'asfalto che testimonia la provenienza e l'azione di frenata dalla corsia contromano. Inoltre rilevano che la velocità indicata dal ctu, in caso di urto diretto, avrebbe comportato una entità di lesioni Part nettamente superiori rispetto a quelle in concreto riportata dalla . Esibiscono crash test a testimonianza della provenienza della mot direzione contromano. Il ctp ostiene che l'urto identificato dal ctu Persona_3 nell'anteriore destro risulta laterale destro della moto a seguito della rotazione del motociclo.
Il ctp di parte attrice ritiene che il sorpasso ritenuto da controparte non sia possibile in quanto la moto se si fosse trovata in fase di sorpasso in fase di avvicinamento alla intersezione avrebbe potuto tranquillamente evitare la 600 -che aveva già impegnato l'incrocio senza la dovuta attenzione- scorrendo sulla opposta corsia di marcia.
L'Avv. Rescia, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Contesta le avverse deduzioni dei ctp in ordine ai chiarimenti.
L'Avv. Di Tosto, per la parte convenuta precisa le conclusioni CP_1 riportandosi a quelle della propria comparsa successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Chiede il rinnovo della ctu in quanto si ravvedono gravi negligenze e vizi di ricostruzione. Si riporta alle note critiche.
L'Avv. Arcadi, per la parte convenuta , precisa le Controparte_2 conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Chiede il rinnovo della ctu in quanto si ravvedono gravi negligenze e vizi di ricostruzione. Si riporta alle note critiche del proprio ctp.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA -nella causa iscritta al n. 2638 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._1
v. ofalo sito in Torre Annunziata via Gino Alfani n. 15, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
( ), elettivamente domiciliata presso lo CP_1 C.F._2
P oma Lungotevere Flaminio n. 22, che la rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
E
( ), elettivamente Controparte_3 P.IVA_1 udi ivitavecchia via A. Cialdi n. 3/D, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_2 CP_1
e cendo che il giorno 16.0
[...] Controparte_3
motociclo Ducati tg. EJ/59790 in Fiumicino, la Via Scafa con direzione Ostia;
che, giunto all'altezza di Via Monte Solarolo (strada ubicata sulla destra rispetto alla sua direttrice di marcia), veniva improvvisamente investito dal veicolo Fiat 600 TG. BA492PM il cui conducente, provenendo dal senso opposto di marcia e nello svoltare a sinistra per immettersi in detta via Monte Solaro, non aveva azionato l'indicatore di direzione tagliando, così, la strada al motociclo Ducati che stava regolarmente transitando;
che, a seguito dell'urto ricevuto, il motociclo aveva CP_4 sbandato ed era rovinato in terra in uno con il suo condu che in occasione del sinistro aveva riportato lesioni personali con esiti di invalidità temporanea e permanente: “trauma contusivo della spalla sinistra, trauma contusivo escoriativo della gamba sinistra;
6. che i danni subiti per le lesioni riportate, giusta relazione medico legale a firma del dott. Dott.
[...]
possono, attualmente, essere quantificati in € 41.965,97 (I Per_5
al 50%; ITP, gg 60 al 25; postumi invalidanti 13%, oltre danno morale)”. Sulla scorta delle precedenti considerazioni concludeva nel seguente modo: “• accogliere la domanda attrice così come formulata e in ogni sua parte;
• dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa della sig.ra ; • condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo come per CP_1 legge ra loro, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice, riconoscendo alla stessa la somma di € 41.965,97 per le lesioni fisiche, nonché danno morale, o, comunque, quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro, ai sensi degli artt.1223, 1224 e 2043 c.c. nonché interessi moratori ex art.1284, co.4 c.c. e suc. mod.; • in caso di resistenza infondata alla pretesa attrice, condannare le parti convenute, ciascuno per il loro titolo come per legge ed in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'istante dei danni derivanti da responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., patrimoniali e non, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito;
• condannare i convenuti, ciascuno per il loro titolo come per legge ed in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale, come previsto dal D.M. 55/2014, Cap. IV, art.20, tab.25, così come modificato dal D.M. 37/2018, nonché al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA con distrazione, ex art.93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione prevista dall'art.15 del D.M. 585/1994 e dall'art.4, co.2 D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, e con sentenza munita della clausola di provvisoria esecuzione”.
2.Si costituiva in giudizio , contestando che la colpa del sinistro CP_1 era da ascrivere integr o conducente;
che, Parte_2 infatti, in data 16.9.2020 era proprietaria de t 600, CP_1 targat assicurata ai fini della RCA con che al momento CP_3 del sinistro aveva la qualità di passeggera perché alla guida del veicolo vi era;
che la Fiat 600 era su Via della Scafa e, giunta all'intersezione Persona_6 olaro, aveva arrestato la marcia, inserendo l'indicatore di direzione a sinistra, mentre l'autovettura proveniente dal senso opposto di marcia si era fermata per consentire la manovra;
che la conducente dell'autovettura Fiat 600, targata BA492PM, era ripartita, per arrestare nuovamente la marcia, in quanto aveva visto arrivare il motoveicolo Ducati, targato EJ59790, in fase di sorpasso, proveniente dal senso di marcia opposto, rispetto alla Fiat 600, targata BA492PM, ed aveva invaso la corsia di marcia di quest'ultima, nonostante la linea di mezzeria continua;
che il conducente della moto Ducati, targata EJ59790, aveva frenato bruscamente, Parte_2 perdendo il controllo del moto veva disarcionato facendolo finire la sua corsa contro la fiancata destra dell'autovettura Fiat 600, mentre la stessa era ancora ferma;
che il veicolo Fiat 600, a seguito del sinistro, aveva riportato danni materiali indigenti da rendere antieconomica la riparazione, tanto da essere stato demolito in data 1.10.2020; che in via equitativa il risarcimento danni materiali posso essere quantificati in euro 1.000,00; che
, in qualità di passeggera, a seguito del sinistro, aveva riportato CP_1
e e si era recata al pronto soccorso presso l'Ospedale G.B. Grassi di Ostia;
che i danni fisici subiti da erano stati valutati con CP_1 relazione medico legale del Dott.ssa nella misura del 4% Persona_7 di invalidità permanente, giorni 30 di inabilità temporanea assoluta, giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%, pari quindi ad “euro 4.022,49 per invalidità permanente, euro 1.424,70 per inabilità temporanea assoluta, euro 712,35 per inabilità temporanea parziale al 50%, oltre euro 615,95 per danno non patrimoniale, per un totale di risarcimento danni fisici e non patrimoniali patiti pari ad euro 6.775,49” oltre alle spese mediche pari ad euro 1.630,00. Chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di e Controparte_5 concludeva nel seguente modo: “
1. nel merito, accertare e dichiarare che l'autovettura Fiat 600, targata BA492PM di proprietà della ORa CP_1 non ha provocato il sinistro, così come riportato nell'atto di citazio
e rigettare la domanda del medesimo nei confronti della ORa Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, 15% spese forfettarie, CP_1
2. Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro è esclusivamente del OR , così come ricostruito in comparsa, e Parte_2 condannarlo singolarme ido con l'assicurazione al _5 risarcimento dei danni materiali per la somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento danni materiali, valutati in via equitativa.
3. Accertare e dichiarare che la responsabilità del sinistro è esclusivamente del OR , così Parte_2 come ricostruito in comparsa, e condannarlo singolarme con l'assicurazione al risarcimento dei danni fisici della ORa Controparte_6
per i danni fisici e non patrimoniali, in qualità di terza trasportata, CP_1
a di euro 4.022,49 per invalidità permanente, euro 1.424,70 per inabilità temporanea assoluta, euro 712,35 per inabilità temporanea parziale al 50%, euro 615,95 per danno non patrimoniale, oltre euro 1.630,00 per spese mediche, per un totale pari ad euro 8.405,49 a titolo di risarcimento danni fisici e non patrimoniali, oltre lucro cessante nella misura del 3%, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo;
4. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di condanna della ORa dichiarare la CP_1 CP_7 CP_ UnipolSai e, tenuta per i motivi di cui in n arantire e ma la conven da ogni pretesa avanzata dall'attore.
5. Con vittoria di spese competenze ed onorari, più 15% di spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore dell'Avv. Pietro Di Tosto il quale si dichiara antistatario”.
3.Si costituiva in giudizio deducendo che Controparte_3
l'improponibilità dell'azio 48 del cod. ass. perché l'assicurazione non era stata posta in grado di formulare l'offerta stragiudiziale;
che nel merito la colpa dell'incidente era esclusiva o, comunque, concorrente di;
che la quantificazione del danno era Parte_2 esorbitante e no Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda attorea per violazione degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. 209/2005 con ogni relativa conseguenza, per non essersi l'odierno attore presentato a visita Parte_2 medico legale presso il medico nominato d Controparte_3 dott. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE rigettare tutte le domande Persona_8 form con l'atto di citazione introduttivo del presente Parte_2 giudizio in qu ia in fatto che in diritto e comunque non provate;
IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA, nel deprecato e denegato caso in cui venisse ravvisata una qualche responsabilità nella causazione del sinistro de quo in capo alla sig.ra , conducente della Fiat 600 tg. BA 492 PM di proprietà Persona_6 di eventuale danno rigorosamente accertato secondo il CP_1 gi uto respingendo le eccessive, ingiustificate e pretestuose richieste avanzate dall'attore. Con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso forfetario ex D.M. 55/2014 (C.A.P. ed I.V.A. come per legge)”.
4.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova orale e di ctu medico legale e cinematica e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5.Secondo l'assicurazione la domanda attorea è improcedibile ai CP_3 sensi dell'art. 145 e 148 c uanto, non essendosi l'attore sottoposto alla visita medico legale, non avrebbe consentito la formulazione di un'offerta stragiudiziale. La condizione di proponibilità della domanda risarcitoria di cui all'art. 145 cod. ass. postula quindi non solo il presupposto formale della trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 cod. ass.) sufficienti a permettere all'assicuratore di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, ma anche l'effettiva collaborazione tra il danneggiato e l'assicuratore, nella fase stragiudiziale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. In altri termini, l'interpretazione sistematica e teleologica degli artt. 145, comma 1, e 148, comma 2, cod. ass. impone di ritenere che sia onere del danneggiato, che intenda domandare il risarcimento del danno non patrimoniale da circolazione dei veicoli, collaborare in modo effettivo con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e, quindi, di elaborare una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 04/07/2024) 21/11/2024, n. 30091). Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico che l'attore veniva sottoposto a visita medico legale dal fiduciario di . in data 8.03.2021 Controparte_5 _5 inviava ad una comunicazione con la quale riferiva “con riferimento CP_3 al sinistro (…) la presente per comunicare di non poter formulare un'offerta di risarcimento del danno alla persona. La nostra consulenza medica ha, infatti accertato la presenza di postumi invalidanti in misura superiore al 9% (art. 139 Codice Ass. ni Private). Nella fattispecie, la procedura di Indennizzo diretto prevede che il danno alla persona sia risarcito dalla compagnia del veicolo responsabile dell'incidente. La invito, pertanto, a rivolgersi alla Società
, alla quale è stata trasmessa tutta la documentazione”. CP_3
8.03.2021, data di trasmissione degli atti da parte di _5
(compreso anche la relazione medica del proprio fiduciario) ad CP_3 quest'ultima non ha richiesto alcuna ulteriore integrazione, né no proprio ulteriore fiduciario, né formulato un'offerta. La nomina del medico fiduciario avveniva solo in seguito alla notifica della citazione in data 28.07.2021. In conclusione, prima della instaurazione del giudizio l'attore si sottoponeva a visita medico legale del fiduciario di , relazione che veniva trasmessa ad _5
la quale non richiedeva a za di oltre 4 mesi alcuna ulteriore CP_3 visita od integrazione documentale. Non ricorrono quindi i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'art. 145 e 148 cod. ass..
6.Sulla dinamica dell'incidente si legge nella relazione della Polizia Locale di Fiumicino che “Il veicolo A [Fiat] proveniente da Ostia e diretto a via Passo Buole percorreva via della Scafa quando giunto all'altezza dell'incrocio con via Monte Solarolo mentre iniziava la manovra di svolta a sinistra, veniva a collisione con il motociclo B percorrente via della Scafa direzione Ostia”. Le dichiarazioni rese dai due conducenti sia prima che nel corso del giudizio sono state del tutto contrastanti. Il teste , inoltre, ha riferito agli operanti e poi nel giudizio Testimone_1
“io guidavo la mia macchina esattamente dietro di loro. Quando hanno messo la freccia a sinistra mi sono fermata e poi è arrivata una moto in fase di sorpasso ad alta velocità e quindi ha urtato la macchina dal lato guida. Ricordo che in macchina erano forse 4 persone, in moto solo una. A quel punto mi sono fermata e sono scesa dalla vettura per chiedere se avessero bisogno di aiuto (…) ho chiesto se avessero bisogno di aiuto solo alle ragazze non ho pensato di chiederlo anche al ragazzo della moto che era caduto in terra (…) ricordo che la vettura Fiat aveva le frecce. Ricordo che la moto era in fase di soprasso e si è trovata la macchina davanti”. Viceversa, il teste ha raccontato in udienza che non vi era Testimone_2 alcuna auto che pr quale andava ad impattare contro la Fiat 600 che avviava la svolta a sinistra senza inserire la freccia di segnalazione. Gli altri due testi portati dalle parti convenute sono legati da rapporto parentale con la parte e pertanto non consento di trarre sicuri elementi CP_1 per la ricostruzione d ro. La ctu svolta dall'Ing. ha riferito che “Non è possibile ricostruire Persona_4 la velocità e il comp a moto in avvicinamento all'intersezione perché non ci sono elementi oggettivi su cui basarsi né da cui dedurre se la moto fosse preceduta da un'altra vettura, e quindi fosse nascosta alla vista della conducente della Fiat 600, oppure se la visuale tra conducente dell'auto e moto fosse sufficientemente ampia per poterne apprezzare la velocità”. Inoltre, in udienza del 4.04.2025 sentito dal giudice a chiarimenti sulla possibile manovra di sorpasso ha confermato che “dagli elementi a disposizione non è possibile né accertare né escludere che prima dell'urto la moto abbia posto in essere una condotta di sorpasso di una terza macchina rimasta non identificata. Questo pur arrivando negli ultimi metri prima dell'impatto in posizione regolare. Precisa che anche i danni presenti sui veicoli non sono dirimenti al riguardo. Infine, precisa anche che la velocità del motociclo calcolata in ctu è quella al momento dell'urto e quindi verosimilmente in fase di avvicinamento prima dell'urto la velocità della moto è stata superiore, tenendo anche conto che la moto in questione è dotata di un abs anche della ruota posteriore e ciò rende la moto maggiormente stabile in fase di frenata”. Ancora, il ctu ha esposto con plurimi ed attendibili argomenti tecnici che
“l'impatto è avvenuto sullo spigolo anteriore destro della 600. Spigolo anteriore destro della 600 che costituisce una delle parti più resistenti del mezzo, quindi rende plausibile, assieme alla deformazione dei due steli della forcella della moto, l'entità dei danni riportati dalla 600 con la posizione della moto parallela all'asse stradale. Tra l'altro la parte a sbalzo del paraurti si è piegata e si è appoggiata allo pneumatico. La deformazione del parafango è lateralmente di consenso verso lo sportello mentre invece l'unico segno di compressione del parafango è quello accanto al vetro dell'indicatore di direzione. Tra l'altro i resti del vetro sono caduti davanti all'auto e tutti questi elementi. Ancora evidenzia che il danno al parabrezza è dovuto all'urto della spalla del conducente. Tutti questi elementi sono tali da far escludere un urto laterale della moto con il veicolo 600. La piegatura della forcella evidenzia che è tale che avrebbe dovuto Part trovare un riscontro maggiore sul parafango anteriore destro della Il copriruota è invece integro”. Dunque, dalla ctu è emerso che al momento dell'urto la moto fosse in posizione parallela all'asse stradale, ma ciò non risulta comunque incompatibile con una precedente manovra di sorpasso operata dal conducente ponendosi senza congruo preavviso per consentirne il suo tempestivo avvistamento dinanzi alla conducente del veicolo Fiat 600. Dunque, non ricorrono elementi oggettivi a conferma della ricostruzione prospettata dal testimone e nemmeno di quella Testimone_3 prospettata dal testimone dell'attore Testimone_2
Occorre allora ricordare che l'orient ema Corte è nel senso che non può essere sufficiente la mancanza di elementi dimostrativi della non regolare condotta di guida per sottrarsi alle presunzioni di cui ai primi due commi dell'art. 2054 c.c., ma è necessaria la prova positiva di avere il conducente fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, è necessario che sia provata in positivo la regolarità della sua condotta di guida sotto tutti i profili che il contesto del sinistro richiedeva (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 30/05/2024) 17/10/2024, n. 26984; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/09/2024) 20/11/2024, n. 29927). Nel caso di specie, le dichiarazioni contrastanti dei due testi appena riportate
-entrambi testi sconosciuti alle parti e non menzionati come presenti all'incidente dalla relazione delle forze dell'ordine- e le lacune probatorie evidenziate dal ctu (“Non è possibile ricostruire la velocità e il comportamento della moto in avvicinamento all'intersezione perché non ci sono elementi oggettivi su cui basarsi né da cui dedurre se la moto fosse preceduta da un'altra vettura, e quindi fosse nascosta alla vista della conducente della Fiat 600, oppure se la visuale tra conducente dell'auto e moto fosse sufficientemente ampia per poterne apprezzare la velocità”) non consentono di ricostruire la condotta tenuta dal motociclista, sicché non può dirsi superata la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
7.In punto di quantificazione in termini monetari del danno, va ribadito che ai fini della liquidazione si fa riferimento alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, essendo nota a questo giudice la sentenza della Cassazione, sezione III civile, n. 12408/2011, secondo la quale la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto. Come si legge nella nota esplicativa Tabelle di Milano attualmente vigenti, ossia quelle 2024 (che si differenziano da quelle 2018, sul punto in esame, solo per l'applicazione della rivalutazione e per una rivisitazione grafica), si è prescelto un sistema di liquidazione congiunta che tenga conto il “danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale, sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali” e il “danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva”. Si è fatto, quindi, riferimento per individuare i valori monetari di tale liquidazione congiunta ad una “tabella di valori monetari medi (…) (sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)”, per poi prevedere una “percentuale di aumento di tali valori medi da utilizzare –onde consentire una adeguata personalizzazione complessiva di tale liquidazione- laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato”, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva. Medesimo discorso può essere svolto per il danno non patrimoniale
“temporaneo” per il quale anche si è optato per una liquidazione congiunta
“inclusiva delle componenti del danno biologico (ora definito danno dinamico- relazionale) e del cd danno morale temporaneo (ora definito da sofferenza soggettiva interiore)”; per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100% del bene salute, i valori sono i seguenti: “valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta euro 115,00”, con aumento personalizzato fino a max del 50% ossia ad euro 172,50.
8.La liquidazione unitaria del danno non patrimoniale deve tenere conto, in primo luogo, dei postumi permanenti riportati da (lesioni “Esiti Parte_2 di trauma spalla sinistra con parziale lesione del so ma contusivo del ginocchio sinistro con lesione del LCA e menisco mediale, trauma tibio-tarsico con lesione del legamento astragalico anteriore””), all'epoca dei fatti di 41 anni, quantificabili in esito alla CTU nella misura di 10 punti percentuali. Pertanto, a titolo di danno biologico permanente va liquidata la somma di euro 26.333,00. Nel caso di specie, va riconosciuto -nella liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica- il danno morale essendo stata fornita prova, stante il tenore della relazione del ctu e alla luce della tipologia degli esiti permanenti, della sussistenza di tale tipologia di pregiudizio associata all'esito permanente. Quanto alla personalizzazione, invece, non sono emerse circostanze tali da integrare quelle peculiarità eccezionali idonee ad apportare un ulteriore incremento dell'ammontare del risarcimento. Con riferimento alla invalidità temporanea muovendo dal valore giornaliero di euro 115,00, spettano a titolo di ITA 7 giorni pari ad euro 805,00 e a titolo di ITP al 50% 30 giorni pari ad euro 1.725,00 per un totale di euro 2.530,00. Le spese mediche ritenute congrue sono pari ad euro 442,00. Tali importi quantificati vanno ridotti del 50% in ragione del concorso di colpa, riconosciuto ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c.. Vanno poi riconosciute le spese per l'assistenza stragiudiziale. E' vero che le spese dell'assistenza stragiudiziale "hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre- contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, esse hanno natura intrinsecamente differente rispetto alle spese processuali vere e proprie" (Cass. n. 24481 del 04/11/2020) e che è al danneggiato che "compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso" (Cass. Civ. n. 6422 del 13/03/2017; Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 30/03/2021) 11-06-2021, n. 16612), ma tale circostanza può essere assolta sotto forma di prova dell'assunzione del relativo obbligo di pagamento all'esito del giudizio. Prova che appare evidente tenuto conto della consistenza dell'attività difensiva svolta nella fase stragiudiziale (consistita nell'invio di missive, nell'invito alla negoziazione assistita, nella assistenza e consulenza durante l'accertamento medico legale sul proprio cliente da parte del fiduciario assicurativo, nella successiva formulazione di una proposta conciliativa, nella richiesta di accesso agli atti), nonché della sua utilità in relazione alla probabilità di esito fruttuoso e di definizione anticipata della lite, a fronte delle quali circostanze non si può che ritenere sussistente un obbligo del cliente di corrispondere il relativo compenso all'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo il quale ha, infatti, assunto ed espletato l'incarico. Assumendo quale parametro di riferimento le tariffe professionali per l'attività stragiudiziale di cui al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, risulta corretto il compenso di euro 1.985,00 oltre accessori di legge. Danni materiali al veicolo non sono stati oggetto di domanda attorea nel giudizio.
9. Vale premettere, con riguardo ai danni patiti dalla convenuta , CP_1 che sull'azione del terzo trasportato ex art. 141 del Cod. Ass. l' della Suprema Corte è nel senso che “Ai sensi dell'art. 141 c.ass., la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli, pur in mancanza di un urto materiale” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 16/09/2022, n. 27263; Cass. civ. Sez. III Sent., 08/10/2019, n. 25033). L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito (così si è espressa nel corso del giudizio con pronuncia di Cass. civ. Sez. Unite, 30/11/2022, n. 35318). Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu del dott. pari al 2% (lesioni “Esiti di trauma distrattivo Persona_9 del rachide cer i permanenti consistenti in “esiti disfunzionali stabilizzati e permanenti a carico della parte corporea sopra menzionata. Il tutto si traduce in residua limitazione dei movimenti di rotazione e flesso estensione del collo e lateralizzazione”), con I.T.A. di 5 giorni e I.T.P. al 50% di 20 giorni. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024 spetta all'attore, 20 anni all'epoca del sinistro: euro 1.979,86 per invalidità permanente pari al 2%, euro 276,20 per inabilità temporanea assoluta di 5 giorni, euro 552,40 per inabilità temporanea parziale al 50% di 20 giorni per un totale complessivo di euro 2.808,46, cui vanno aggiunte le spese mediche di euro 1.630,00. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie non è stato allegato e provato -sulla scorta delle risultanze della ctu e della lievità della percentuale di danno biologico- in quella misura di particolare intensità che consente l'incremento come previsto dall'art. 139 comma 3 del Cod. Ass.. Non ricorrono inoltre altre peculiarità eccezionali per la personalizzazione. In favore di va riconosciuto anche l'importo di euro 500,00 a titolo CP_1 di danni m Fiat 600 che è stata demolita attesi gli elevati costi di riparazione come evidenziato dalla ctu;
importo quantificato tenendo conto dell'importo della domanda di euro 1.000,00 (inferiore all'importo indicato dal ctu) poi ridotto del 50%, in ragione del concorso di colpa, riconosciuto ai sensi dell'art. 2054 comma 2 c.c. Le spese di assistenza stragiudiziale non sono state oggetto di domanda con la comparsa di costituzione.
10.In conclusione, vanno condannati ed CP_1 Controparte_3
a risarcire in favore di
[...] Parte_2 danno non patrimoni o 14.431,50 (ossia euro 28.863,00 decurtato della metà per il concorso di colpa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 221,00 (ossia euro 442,00 decurtato della metà per il concorso di colpa) oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per le spese di assistenza stragiudiziale pari ad euro 1.985,00 oltre accessori di legge.
dovrà essere tenuta indenne e manlevata di quanto tenuta a CP_1 corrispondere all'attore in virtù della presente sentenza. Vanno condannati e a risarcire in favore di Parte_2 Controparte_5
: CP_1 atrimoniale pari ad euro 500,00 (ossia euro 1.000,00 decurtato della metà per il concorso di colpa). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
Va condannata a risarcire in favore di Controparte_3 CP_1 quale terza tra
- il danno non patrimoniale pari ad euro 2.808,46. Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.630,00 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
11.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del DM vigente, del valore della somma riconosciuta a parte attrice e a parte convenuta , dell'esito della Parte_2 CP_1 lite e dell'attiv te svolta in giudizio
12.Le spese di ctu medico legali vengono definitivamente poste a carico di
, con obbligo di restituzione alle altre parti quanto Controparte_3
tale titolo. Le spese di ctu modale vanno definitivamente poste a carico di , Parte_2
e in solido tra loro, i CP_1 Controparte_3 nei rapporti interni.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA la pari responsabilità, per le causali di cui in motivazione, dell'attore e della conducente della Fiat 600 nella causazione del sinistro oggetto di causa e CONDANNA CP_1
e al risarcimento in favore Controparte_3 Parte_2 imoniale pari ad euro 14.
[...] rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 221,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
3) il danno patrimoniale per le spese di assistenza stragiudiziale pari ad euro 1.985,00 oltre accessori di legge;
-ACCOGLIE parzialmente la domanda di CONDANNANDO CP_1
e al risarcimento in Parte_2 Controparte_9
euro 500,00 oltre CP_1 rivalutazi ssi come da motivazione;
CONDANNA, altresì,
al risarcimento in favore di : Controparte_3 CP_1 ari ad euro 2.808,46 oltre r interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.630,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA e al pagamento CP_1 Controparte_3 in favore di te giudizio da Parte_2 liquidarsi n iva di euro 4.764,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 4.500,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Varcaccio Garofalo, dichiaratosi difensore antistatario;
-PONE le spese delle due ctu medico legale a carico di Controparte_3
con obbligo di restituzione alle altre parti quant
[...]
a tale titolo;
PONE le spese di ctu modale a carico di , Parte_2 CP_1
e in solido tra loro,
[...] Controparte_3 rapporti interni;
-CONDANNA a manlevare e tenere indenne Controparte_3 ta a pagare in favore dell'attore CP_1 in forza dei capi che precedono;
-CONDANNA e al Parte_2 Controparte_9 risarcimento ad CP_1 euro 500,00 oltre rivaluta i come da motivazione;
-CONDANNA al risarcimento in favore di Controparte_3 nno non patrimoniale pari ad CP_1 oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 1.630,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-CONDANNA e al pagamento in Parte_2 Controparte_5 favore di delle spese di lite da liquidarsi nella somma CP_1 complessi ,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Di Tosto, difensore dichiaratosi antistatario;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_3 nella somma complessiva di CP_1 di cui euro 125,00 per spese vive ed euro 2.500,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Pietro Di Tosto, difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani