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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/05/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1407/2024 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità
extra - contrattuale.
Tra
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Greca, n. 445 (c.f. , rappr. e difeso dall'Avv. Angelino C.F._1
Alessandro.
- Appellante -
Contro , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2 CP_2
), rappr. e difesi dall'Avv. Vincenza Pirracchio. C.F._3
- Appellati -
______________________
Nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 251/2024 del 27 marzo 2024 (resa nel procedimento n. 143/2018
R.G.), il Tribunale di Caltagirone (adito dall'attore per il risarcimento di Parte_1
danni subiti in conseguenza della denuncia - querela presentata, nei suoi confronti,
da e per i reati di cui agli artt. 374, 339 e 612 Controparte_1 CP_2
c.p. e sfociata in un procedimento penale poi definito con l'assoluzione dello stesso
“perché il fatto non sussiste”) così statuiva: Parte_1
a) rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ;
[...] CP_2
b) condannava a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
le spese legali del giudizio, che liquidava in euro 6.023,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distraeva in favore dell'Avv. Vincenza Pirracchio dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2024, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituivano in giudizio e , che deducevano Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità del rigetto della domanda di risarcimento di danni, rilevando che: a) il primo decidente ha errato nella valutazione dei fatti e delle prove documentali versati in atti;
b) invero, come esposto sia in atto di citazione che nei verbali di causa, non vi è dubbio alcuno che gli odierni appellati abbiano agito con dolo e in mala fede;
c) il comportamento tenuto, alla luce della prima sentenza di assoluzione, del ricorso in appello e dell'aver adito la Corte
Suprema di Cassazione, dimostra in modo non equivoco che gli stessi hanno agito in mala fede e per colpa grave, cercando a ogni costo una sentenza di condanna contro esso appellante, il quale, nel corso del procedimento penale, ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione;
d) gli odierni appellati, sin dalla proposizione della querela in danno di esso , erano ben consapevoli dell'innocenza dello stesso e, Pt_1 pertanto, hanno posto in essere una vera e propria calunnia in danno di esso appellante;
e) contrariamente a quanto affermato dal primo decidente, gli odierni appellati hanno agito con colpa grave;
f) pertanto, esso appellante merita il ristoro di tutti i danni cagionati dagli odierni appellati.
Il motivo è inammissibile.
E invero, esso, pur contenendo deduzioni volte a evidenziare la sussistenza del reato di calunnia in danno dell'appellante, non si confronta adeguatamente con la contraria ratio decidendi seguita sul punto dal primo giudice e imperniata sul rilievo che: a) la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, se non quando la stessa possa considerarsi di carattere calunnioso;
b)
spetta all'attore che in sede civile chieda il risarcimento dei danni, assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza della sua innocenza;
c) è dunque necessario che la denuncia o la querela contengano tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto di reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità in capo al denunciante, poiché, al di fuori di questa ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante,
interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato;
d) l'attore non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia in capo ai convenuti, ovvero della consapevolezza degli stessi della sua innocenza, affermata soltanto labialmente;
e)
infatti, la produzione documentale di parte attrice, se può astrattamente essere idonea a fornir prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di calunnia,
tuttavia nulla prova circa la sussistenza, in capo ai denuncianti, del dolo necessario a integrare la fattispecie di cui si tratta.
La detta ratio decidendi -posta dal giudice di prime cure a sostegno della sua statuizione di rigetto della domanda attrice di risarcimento di danni- è, peraltro,
coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
31316/2024; Cass. n. 29495/2023; Cass. n. 11271/2020; Cass. n. 30988/2018),
secondo cui chi invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo (non essendo al riguardo sufficiente la dimostrazione della colpa, ancorchè grave, del denunciante), poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere,
rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.
In difetto di specifica allegazione, da parte dell'attore, degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell'azione penale.
Orbene, a fronte del corretto richiamo -da parte del primo giudice- di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale e della conseguente valutazione di non assolvimento -ad opera dell'attore in tal senso gravato- dell'onere di allegazione (e di prova) degli elementi costitutivi della condotta dolosa degli odierni appellati al tempo della denuncia (e del nesso di causalità tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione dei reati ascritti all'odierno appellante), il motivo di gravame in esame
(essenzialmente imperniato sul generico riferimento alle prove documentali versate in atti e al comportamento tenuto dai nel corso del procedimento Parte_2
penale, nonché sulla contraddittoria -e, per quanto sopra esposto, inidonea-
deduzione di una colpa grave dei denuncianti) non contiene la specifica (e necessaria ex art. 342, comma primo, c.p.c.) indicazione sia di un'adeguata censura della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia delle eventuali violazioni di legge ad opera dell'impugnata sentenza (sub specie di ritenuta insussistenza del dolo del reato di calunnia in danno dell'appellante) e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, e, pertanto, è inammissibile. Devono ritenersi conseguentemente assorbite le questioni pregiudiziali di merito
(concernenti le dedotte inammissibilità della domanda di risarcimento di danni e prescrizione estintiva dell'eventuale credito risarcitorio) riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dagli appellati nella loro comparsa di costituzione e risposta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna alle spese processuali di primo grado, rilevando che il giudice avrebbe dovuto compensare le stesse spese tra le parti per intero, esistendo giusti motivi.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico dell'attore (odierno appellante), il giudice di primo grado -che ha rigettato la domanda attrice di risarcimento di danni- ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Né sono state specificamente indicate (come sarebbe stato necessario), e comunque non ricorrono in concreto, gravi ed eccezionali ragioni (di per sé non ravvisabili nella valutazione del contemperamento degli interessi coinvolti), eventualmente giustificative (ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) della compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato. Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense per il dichiarato valore (indeterminabile, a complessità
bassa) di lite- seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore del difensore degli appellati, di tali spese.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1407/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 251/2024 del 27 Parte_1
marzo 2024 del Tribunale di Caltagirone (resa nel procedimento n. 143/2018 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati Parte_1 CP_1
e , delle spese processuali del presente giudizio di appello,
[...] CP_2
che liquida in complessivi euro 4.996,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dispone la distrazione, in favore del difensore degli appellati, delle spese come sopra liquidate;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1407/2024 R.G., avente ad oggetto: Responsabilità
extra - contrattuale.
Tra
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Greca, n. 445 (c.f. , rappr. e difeso dall'Avv. Angelino C.F._1
Alessandro.
- Appellante -
Contro , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2 CP_2
), rappr. e difesi dall'Avv. Vincenza Pirracchio. C.F._3
- Appellati -
______________________
Nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 251/2024 del 27 marzo 2024 (resa nel procedimento n. 143/2018
R.G.), il Tribunale di Caltagirone (adito dall'attore per il risarcimento di Parte_1
danni subiti in conseguenza della denuncia - querela presentata, nei suoi confronti,
da e per i reati di cui agli artt. 374, 339 e 612 Controparte_1 CP_2
c.p. e sfociata in un procedimento penale poi definito con l'assoluzione dello stesso
“perché il fatto non sussiste”) così statuiva: Parte_1
a) rigettava le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
e ;
[...] CP_2
b) condannava a rifondere a e Parte_1 Controparte_1 CP_2
le spese legali del giudizio, che liquidava in euro 6.023,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, che distraeva in favore dell'Avv. Vincenza Pirracchio dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2024, proponeva appello Parte_1
avverso la menzionata sentenza, formulando due motivi di gravame.
Si costituivano in giudizio e , che deducevano Controparte_1 CP_2
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Nell'udienza di discussione del 6 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità del rigetto della domanda di risarcimento di danni, rilevando che: a) il primo decidente ha errato nella valutazione dei fatti e delle prove documentali versati in atti;
b) invero, come esposto sia in atto di citazione che nei verbali di causa, non vi è dubbio alcuno che gli odierni appellati abbiano agito con dolo e in mala fede;
c) il comportamento tenuto, alla luce della prima sentenza di assoluzione, del ricorso in appello e dell'aver adito la Corte
Suprema di Cassazione, dimostra in modo non equivoco che gli stessi hanno agito in mala fede e per colpa grave, cercando a ogni costo una sentenza di condanna contro esso appellante, il quale, nel corso del procedimento penale, ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione;
d) gli odierni appellati, sin dalla proposizione della querela in danno di esso , erano ben consapevoli dell'innocenza dello stesso e, Pt_1 pertanto, hanno posto in essere una vera e propria calunnia in danno di esso appellante;
e) contrariamente a quanto affermato dal primo decidente, gli odierni appellati hanno agito con colpa grave;
f) pertanto, esso appellante merita il ristoro di tutti i danni cagionati dagli odierni appellati.
Il motivo è inammissibile.
E invero, esso, pur contenendo deduzioni volte a evidenziare la sussistenza del reato di calunnia in danno dell'appellante, non si confronta adeguatamente con la contraria ratio decidendi seguita sul punto dal primo giudice e imperniata sul rilievo che: a) la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, se non quando la stessa possa considerarsi di carattere calunnioso;
b)
spetta all'attore che in sede civile chieda il risarcimento dei danni, assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza della sua innocenza;
c) è dunque necessario che la denuncia o la querela contengano tutti gli elementi per rendere astrattamente attribuibile la commissione di un fatto di reato a carico del denunciato, unitamente alla consapevolezza della loro non veridicità in capo al denunciante, poiché, al di fuori di questa ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante,
interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato;
d) l'attore non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia in capo ai convenuti, ovvero della consapevolezza degli stessi della sua innocenza, affermata soltanto labialmente;
e)
infatti, la produzione documentale di parte attrice, se può astrattamente essere idonea a fornir prova della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di calunnia,
tuttavia nulla prova circa la sussistenza, in capo ai denuncianti, del dolo necessario a integrare la fattispecie di cui si tratta.
La detta ratio decidendi -posta dal giudice di prime cure a sostegno della sua statuizione di rigetto della domanda attrice di risarcimento di danni- è, peraltro,
coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
31316/2024; Cass. n. 29495/2023; Cass. n. 11271/2020; Cass. n. 30988/2018),
secondo cui chi invochi il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo (non essendo al riguardo sufficiente la dimostrazione della colpa, ancorchè grave, del denunciante), poiché la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere,
rispondente a un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate.
In difetto di specifica allegazione, da parte dell'attore, degli elementi costitutivi della condotta dolosa della controparte al tempo della denuncia e del nesso di causalità tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione di un reato, la domanda di risarcimento derivante da calunnia non può ritenersi fondata solo perché congruente con un'astratta ricognizione delle prove della falsità della notizia di reato acquisite nel corso del giudizio penale promosso d'ufficio dal p.m., dovendosi valutare gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio penale oggetto della calunnia con riguardo alla situazione anteriore al promovimento dell'azione penale.
Orbene, a fronte del corretto richiamo -da parte del primo giudice- di tale condivisibile orientamento giurisprudenziale e della conseguente valutazione di non assolvimento -ad opera dell'attore in tal senso gravato- dell'onere di allegazione (e di prova) degli elementi costitutivi della condotta dolosa degli odierni appellati al tempo della denuncia (e del nesso di causalità tra evento e danno da ingiusta e falsa attribuzione dei reati ascritti all'odierno appellante), il motivo di gravame in esame
(essenzialmente imperniato sul generico riferimento alle prove documentali versate in atti e al comportamento tenuto dai nel corso del procedimento Parte_2
penale, nonché sulla contraddittoria -e, per quanto sopra esposto, inidonea-
deduzione di una colpa grave dei denuncianti) non contiene la specifica (e necessaria ex art. 342, comma primo, c.p.c.) indicazione sia di un'adeguata censura della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia delle eventuali violazioni di legge ad opera dell'impugnata sentenza (sub specie di ritenuta insussistenza del dolo del reato di calunnia in danno dell'appellante) e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, e, pertanto, è inammissibile. Devono ritenersi conseguentemente assorbite le questioni pregiudiziali di merito
(concernenti le dedotte inammissibilità della domanda di risarcimento di danni e prescrizione estintiva dell'eventuale credito risarcitorio) riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., dagli appellati nella loro comparsa di costituzione e risposta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sua condanna alle spese processuali di primo grado, rilevando che il giudice avrebbe dovuto compensare le stesse spese tra le parti per intero, esistendo giusti motivi.
Il motivo è infondato.
Va invero osservato che, nel porre le spese processuali a carico dell'attore (odierno appellante), il giudice di primo grado -che ha rigettato la domanda attrice di risarcimento di danni- ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Né sono state specificamente indicate (come sarebbe stato necessario), e comunque non ricorrono in concreto, gravi ed eccezionali ragioni (di per sé non ravvisabili nella valutazione del contemperamento degli interessi coinvolti), eventualmente giustificative (ai sensi dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) della compensazione, anche solo parziale, delle spese processuali.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato. Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense per il dichiarato valore (indeterminabile, a complessità
bassa) di lite- seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
In accoglimento della relativa istanza, va disposta la distrazione, in favore del difensore degli appellati, di tali spese.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1407/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 251/2024 del 27 Parte_1
marzo 2024 del Tribunale di Caltagirone (resa nel procedimento n. 143/2018 R.G.);
condanna l'appellante al rimborso, in favore degli appellati Parte_1 CP_1
e , delle spese processuali del presente giudizio di appello,
[...] CP_2
che liquida in complessivi euro 4.996,00 per compensi di avvocato (di cui euro
1.029,00 per fase di studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dispone la distrazione, in favore del difensore degli appellati, delle spese come sopra liquidate;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 13 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro