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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/06/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 388/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 388/2024 R.G., vertente
TRA
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.6.1963, residente a Campo Calabro (RC), via Vincenzo Ranieri, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Micari, c.f.: ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio, in Villa San Giovanni (RC), via Nazionale Bolano n. 96; tel./fax:
0965.629450, p.e.c.: Email_1
CONTRO
c.f. nato a [...] il E_ C.F._3
19.10.1956, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano
Vizzari, c.f.: elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Reggio Calabria, via Frà Gesualdo Melacrino n. 24, p.e.c.:
Email_2
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 74/2024 pubblicata il 18.1.2024 nel procedimento n. 1462/2022 RGAC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.5.2022 iscritto al n. 1462/2022 RG, il sig.
[...]
adiva il Tribunale di Reggio Calabria per ottenere lo scioglimento del CP_1 matrimonio civile di cui sopra, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo disposto in favore della sig.ra in sede di separazione giudiziale, assumendo Pt_1 che la stessa fosse autosufficiente e capace di sostentarsi autonomamente. All'esito dell'udienza di comparizione del 15.5.2023, il Presidente del Tribunale, constatata la contumacia della resistente e preso atto della impossibilità della conciliazione, con ordinanza del 6.6.2023, confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n.
283/2022 (n. RG n. 1840/2017) in merito all'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore della e rimetteva la causa al G.I. Con la sentenza oggi impugnata, il Pt_1
Tribunale di Reggio Calabria dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Roberto (RC) il 3.7.2012 tra il sig. e la sig.ra disponendo che CP_1 Pt_1 nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile in favore dell'odierna appellante.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, Parte_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiararne la nullità e, nel merito, la riforma, con vittoria di spese e compensi.
si è costituito in appello, contestando le doglianze avversarie e E_ chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello o di rigettarlo integralmente, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza depositata il 16.5.2025, la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione deve essere respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
pag. 2/7 II. L'appello, sebbene ammissibile, è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito spiegate.
III. In via preliminare, devono essere esaminati i primi due motivi di impugnazione.
IV. Col primo motivo - rubricato “Nullità della sentenza derivata dalla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado” - l'appellante ha sostenuto testualmente che:
“…ricevuta la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non ne ha percepito la portata e il contenuto, considerato il linguaggio eminentemente tecnico giuridico che quell'atto riportava”. Ha quindi dedotto che l'atto avrebbe dovuto essere notificato con la traduzione nella lingua madre della resistente, cioè l'arabo, lingua ufficiale del Marocco, oppure il francese che di fatto costituisce la seconda lingua di quello Stato. Pertanto, ha lamentato che la mancata traduzione degli atti avrebbe impedito alla di esercitare il proprio diritto di difesa, tanto da rimanere contumace. Pt_1
V. Col secondo motivo - rubricato “Nullità della sentenza derivata dalla omessa e/o irregolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e dell'ordinanza del
6.6.2023” - l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per “omessa e/o irregolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e dell'ordinanza del
6.6.2023”. Al riguardo, ha rilevato che dagli atti di causa risulta che il ricorso introduttivo e l'ordinanza presidenziale del 6.6.2023 sono stati notificati all'odierna appellante ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma che non è stata prodotta documentazione relativa all'invio e alla ricezione del c.d. “secondo avviso”. Ha quindi dedotto che la notifica di tali atti deve ritenersi inesistente, richiamando giurisprudenza secondo cui “la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ., sez. 6, ord.
2.2.2022 n. 3141).
Inoltre, “la raccomandata informativa rappresenta un momento strutturale del procedimento notificatorio, il cui vizio di notifica ovvero la mancata prova in giudizio fa sorgere l'inesistenza della notificazione” (Cass. n. 11993/2011).
VI. I due suddetti motivi vengono trattati congiuntamente, stanti i profili di connessione. Col primo motivo, come si è visto, parte reclamante ha espressamente affermato di avere ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo pag. 3/7 grado, ma di non averne percepito la portata e il contenuto, considerato il linguaggio eminentemente tecnico giuridico che quell'atto riportava. Ha quindi lamentato la mancata traduzione dell'atto stesso nella propria lingua madre (arabo) o in lingua francese, molto diffusa in Marocco.
Tale affermazione, proveniente dalla stessa parte interessata, conferma per tabulas la regolare instaurazione del contraddittorio, avendo la convenuta e odierna appellante espressamente ammesso di avere effettivamente ricevuto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Da tale assunto discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata col secondo motivo di impugnazione, per asserita irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudio di primo grado, essendo incontestabilmente provato che lo stesso fu effettivamente ricevuto da e che Parte_1
la contestata notifica raggiunse il suo scopo. Peraltro, la giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno dell'eccezione non è pertinente al caso di specie, posto che, nel caso che occupa, risulta provato per espressa ammissione della ricorrente che la notificazione dell'atto a lei rivolto sia andata a buon fine. A ciò si aggiunga che, come dedotto e documentato da parte appellata, la signora ha sottoscritto l'avviso di Pt_1
ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'appellante ha anche dedotto la ritualità della notifica della successiva ordinanza presidenziale, evidenziando che la prova di notifica era stata offerta in visione in udienza al Tribunale, il quale, verificatane la regolarità, non aveva onerato la difesa al deposito. La relativa documentazione veniva quindi offerta in appello.
Passando alla questione della mancata traduzione dell'atto introduttivo del giudizio nella lingua della convenuta, è noto che, ai sensi dell'art. 122 c.p.c., in tutto il processo
è prescritto l'uso della lingua italiana. A tale regola generale sono previste espresse deroghe solo in casi particolari (ad esempio, a tutela delle minoranze linguistiche) tra i quali non rientra quello che occupa. Peraltro, anche a voler ipotizzare la diretta applicabilità di norme di rango costituzionale o sovranazionale a tutela dell'effettività del contraddittorio o adottare un'interpretazione conforme del dettato codicistico, la mera affermazione dell'odierna appellante di non avere percepito la portata e il contenuto dell'atto ricevuto, considerato il linguaggio eminentemente tecnico giuridico che quell'atto riportava non sarebbe sufficiente a determinare la dedotta nullità. Per contro, deve osservarsi, in primo luogo, che già solo la forma e le modalità di pag. 4/7 notificazione dell'atto, di per sé indicative della sua rilevanza, avrebbero indurre la destinataria a un contegno più diligente e utile alla propria difesa. Del resto, sarebbe bastato rivolgersi a un legale per avere esatta contezza del contenuto e della portata dell'atto.
Ciò detto, la tesi dell'odierna appellante è smentita anche da una serie di elementi evincibili dagli atti causa. Invero, risulta in atti che vive in Italia da diversi Parte_1
anni, avendo peraltro contratto il matrimonio par cui è causa in data 3.7.2012. La stessa, inoltre, anche in virtù del matrimonio, ha acquistato la cittadinanza italiana e, circostanza ulteriormente dirimente, ha assunto l'iniziativa della separazione proponendo la relativa domanda giudiziale, con ricorso del 8.5.2017. Pertanto, deve ritenersi che la stessa abbia un adeguato grado di conoscenza della lingua italiana, comunque idoneo a comprendere la valenza della notifica di un atto giudiziario e di apprestare le proprie difese.
VII. Col terzo motivo – intitolato “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 5 c. 6
L. n. 898/1970” – l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti i presupposti per disporre l'assegno di mantenimento nei confronti di ”. In particolare, ha dedotto che l'odierna appellante, una volta Parte_1
contratto il matrimonio, ha smesso le precedenti attività lavorative (badante) sin lì svolte dedicando tutte le proprie energie e la propria attività esclusivamente alla cura della famiglia. Ella, pertanto, è rimasta priva di redditi personali ed è oggi inidonea ad una proficua collocazione nel mercato del lavoro, considerati l'età, l'assenza di titoli di studio e le precarie condizioni di salute.
Con un ulteriore motivo, infine, l'appellante ha dedotto la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alla sentenza di separazione, la quale, invece, avrebbe riconosciuto il sacrificio delle aspettative professionali della in conseguenza del Pt_1
matrimonio.
Parte appellata, per contro, ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado, evidenziando, sul punto, la netta differenza tra l'assegno di separazione - che presuppone la permanenza del vincolo coniugale ed “è destinato ad operare in un contesto che è di mero allenta mento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza mate riale” (Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n. 5067) – e l'assegno di divorzio, da stabilirsi in considerazione della sua natura composita pag. 5/7 assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati al l'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970. Nel merito, ha osservato che, nonostante la resistente abbia palesato un'apparente insufficienza economica, in realtà nulla le impedisce di provvedere autonomamente e con mezzi adeguati al suo sostentamento, essendo dimostrato che la stessa ha sempre svolto, sia precedentemente che in costanza di matrimonio, attività lavorativa autonoma come colf e donna delle pulizie, percependo redditi più che sufficienti a un dignitoso sostentamento. Sotto concorrente profilo, ha evidenziato che il sig. vive di un modestissimo stipendio come E_
operaio part time del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, per cui produce soltanto un reddito annuale lordo da lavoro dipendente inferiore, in media, ad euro settecento netti mensili, appena sufficienti per vivere.
Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati e devono essere respinti.
Sul punto, in primo luogo, deve rilevarsi che l'oggetto del giudizio deve essere limitato alle domande formulata dall'attore e odierno appellato , in quanto E_
, essendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non ha formulato Parte_1
in quella sede domanda di assegno divorzile.
Fatta questa dirimente premessa, si osserva che le deduzioni di parte appellata risultano più che idonee a contrastare le doglianze avversarie, dovendosi convenire che non vi è prova in atti che abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali in Parte_1
conseguenza e a causa del matrimonio né che la stessa abbia fornito un particolare contributo o abbia affrontato rilevanti sacrifici in ragione del matrimonio, peraltro durato meno di cinque anni e dal quale non sono nati figli. D'altro canto, non si ravvisano neppure estremi di disparità economiche tra gli ex coniugi, considerato il modesto reddito documentato dal e i redditi dichiarati da ai fini CP_1 Parte_1 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La decisione di primo grado risulta, pertanto, pienamente convincente, avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto ivi richiamati in motivazione e, in particolare, di quanto enunciato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.18287/2018.
Non si ravvisano, peraltro, motivi di contraddizione nella sentenza oggetto del presente gravame, la quale, dopo aver giustamente ritenuto non provati i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, ne ha tratto le dovute conseguenze. Giova, infine, sottolineare che, come giustamente rilevato dalla sentenza di primo grado, nel caso di pag. 6/7 specie non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare la spettanza in favore di Pt_1 dell'assegno divorzile, anche tenuto conto della contumacia della stessa.
[...]
VIII. Statuizioni sulle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a integralmente carico dell'appellante soccombente.
Il valore della causa va determinato ai sensi dell'art 13 c.p.c. e le spese vanno liquidate - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, considerato il valore da
€ 1.101 a € 5.200 e nella misura minima, stante il modesto grado di complessità della causa, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale e quindi in complessivi € 1.458,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. Unite,
Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello, con conferma della sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in E_
complessivi euro € 1.458,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
N. 388/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 388/2024 R.G., vertente
TRA
c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27.6.1963, residente a Campo Calabro (RC), via Vincenzo Ranieri, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Micari, c.f.: ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso il suo studio, in Villa San Giovanni (RC), via Nazionale Bolano n. 96; tel./fax:
0965.629450, p.e.c.: Email_1
CONTRO
c.f. nato a [...] il E_ C.F._3
19.10.1956, ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano
Vizzari, c.f.: elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_4
Reggio Calabria, via Frà Gesualdo Melacrino n. 24, p.e.c.:
Email_2
Con l'intervento del P.M. presso la Procura Generale di Reggio Calabria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 74/2024 pubblicata il 18.1.2024 nel procedimento n. 1462/2022 RGAC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.5.2022 iscritto al n. 1462/2022 RG, il sig.
[...]
adiva il Tribunale di Reggio Calabria per ottenere lo scioglimento del CP_1 matrimonio civile di cui sopra, chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento a suo tempo disposto in favore della sig.ra in sede di separazione giudiziale, assumendo Pt_1 che la stessa fosse autosufficiente e capace di sostentarsi autonomamente. All'esito dell'udienza di comparizione del 15.5.2023, il Presidente del Tribunale, constatata la contumacia della resistente e preso atto della impossibilità della conciliazione, con ordinanza del 6.6.2023, confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione n.
283/2022 (n. RG n. 1840/2017) in merito all'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore della e rimetteva la causa al G.I. Con la sentenza oggi impugnata, il Pt_1
Tribunale di Reggio Calabria dichiarava lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Roberto (RC) il 3.7.2012 tra il sig. e la sig.ra disponendo che CP_1 Pt_1 nulla fosse dovuto a titolo di assegno divorzile in favore dell'odierna appellante.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, Parte_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiararne la nullità e, nel merito, la riforma, con vittoria di spese e compensi.
si è costituito in appello, contestando le doglianze avversarie e E_ chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello o di rigettarlo integralmente, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza depositata il 16.5.2025, la causa veniva assunta in decisione senza concessione di termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. Tale eccezione deve essere respinta, posto che l'atto d'appello risulta aver adeguatamente devoluto il quantum appellatum, indicando in modo sufficientemente chiaro e specifico i capi impugnati e i motivi di cesura, che non presentano, peraltro, i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza, pur dovendo essere respinti per quanto si dirà appresso.
pag. 2/7 II. L'appello, sebbene ammissibile, è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito spiegate.
III. In via preliminare, devono essere esaminati i primi due motivi di impugnazione.
IV. Col primo motivo - rubricato “Nullità della sentenza derivata dalla nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado” - l'appellante ha sostenuto testualmente che:
“…ricevuta la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, non ne ha percepito la portata e il contenuto, considerato il linguaggio eminentemente tecnico giuridico che quell'atto riportava”. Ha quindi dedotto che l'atto avrebbe dovuto essere notificato con la traduzione nella lingua madre della resistente, cioè l'arabo, lingua ufficiale del Marocco, oppure il francese che di fatto costituisce la seconda lingua di quello Stato. Pertanto, ha lamentato che la mancata traduzione degli atti avrebbe impedito alla di esercitare il proprio diritto di difesa, tanto da rimanere contumace. Pt_1
V. Col secondo motivo - rubricato “Nullità della sentenza derivata dalla omessa e/o irregolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e dell'ordinanza del
6.6.2023” - l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per “omessa e/o irregolare notificazione del ricorso introduttivo del giudizio e dell'ordinanza del
6.6.2023”. Al riguardo, ha rilevato che dagli atti di causa risulta che il ricorso introduttivo e l'ordinanza presidenziale del 6.6.2023 sono stati notificati all'odierna appellante ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma che non è stata prodotta documentazione relativa all'invio e alla ricezione del c.d. “secondo avviso”. Ha quindi dedotto che la notifica di tali atti deve ritenersi inesistente, richiamando giurisprudenza secondo cui “la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima” (Cass. Civ., sez. 6, ord.
2.2.2022 n. 3141).
Inoltre, “la raccomandata informativa rappresenta un momento strutturale del procedimento notificatorio, il cui vizio di notifica ovvero la mancata prova in giudizio fa sorgere l'inesistenza della notificazione” (Cass. n. 11993/2011).
VI. I due suddetti motivi vengono trattati congiuntamente, stanti i profili di connessione. Col primo motivo, come si è visto, parte reclamante ha espressamente affermato di avere ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo pag. 3/7 grado, ma di non averne percepito la portata e il contenuto, considerato il linguaggio eminentemente tecnico giuridico che quell'atto riportava. Ha quindi lamentato la mancata traduzione dell'atto stesso nella propria lingua madre (arabo) o in lingua francese, molto diffusa in Marocco.
Tale affermazione, proveniente dalla stessa parte interessata, conferma per tabulas la regolare instaurazione del contraddittorio, avendo la convenuta e odierna appellante espressamente ammesso di avere effettivamente ricevuto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Da tale assunto discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata col secondo motivo di impugnazione, per asserita irregolarità della notificazione dell'atto introduttivo del giudio di primo grado, essendo incontestabilmente provato che lo stesso fu effettivamente ricevuto da e che Parte_1
la contestata notifica raggiunse il suo scopo. Peraltro, la giurisprudenza richiamata dall'appellante a sostegno dell'eccezione non è pertinente al caso di specie, posto che, nel caso che occupa, risulta provato per espressa ammissione della ricorrente che la notificazione dell'atto a lei rivolto sia andata a buon fine. A ciò si aggiunga che, come dedotto e documentato da parte appellata, la signora ha sottoscritto l'avviso di Pt_1
ricevimento ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'appellante ha anche dedotto la ritualità della notifica della successiva ordinanza presidenziale, evidenziando che la prova di notifica era stata offerta in visione in udienza al Tribunale, il quale, verificatane la regolarità, non aveva onerato la difesa al deposito. La relativa documentazione veniva quindi offerta in appello.
Passando alla questione della mancata traduzione dell'atto introduttivo del giudizio nella lingua della convenuta, è noto che, ai sensi dell'art. 122 c.p.c., in tutto il processo
è prescritto l'uso della lingua italiana. A tale regola generale sono previste espresse deroghe solo in casi particolari (ad esempio, a tutela delle minoranze linguistiche) tra i quali non rientra quello che occupa. Peraltro, anche a voler ipotizzare la diretta applicabilità di norme di rango costituzionale o sovranazionale a tutela dell'effettività del contraddittorio o adottare un'interpretazione conforme del dettato codicistico, la mera affermazione dell'odierna appellante di non avere percepito la portata e il contenuto dell'atto ricevuto, considerato il linguaggio eminentemente tecnico giuridico che quell'atto riportava non sarebbe sufficiente a determinare la dedotta nullità. Per contro, deve osservarsi, in primo luogo, che già solo la forma e le modalità di pag. 4/7 notificazione dell'atto, di per sé indicative della sua rilevanza, avrebbero indurre la destinataria a un contegno più diligente e utile alla propria difesa. Del resto, sarebbe bastato rivolgersi a un legale per avere esatta contezza del contenuto e della portata dell'atto.
Ciò detto, la tesi dell'odierna appellante è smentita anche da una serie di elementi evincibili dagli atti causa. Invero, risulta in atti che vive in Italia da diversi Parte_1
anni, avendo peraltro contratto il matrimonio par cui è causa in data 3.7.2012. La stessa, inoltre, anche in virtù del matrimonio, ha acquistato la cittadinanza italiana e, circostanza ulteriormente dirimente, ha assunto l'iniziativa della separazione proponendo la relativa domanda giudiziale, con ricorso del 8.5.2017. Pertanto, deve ritenersi che la stessa abbia un adeguato grado di conoscenza della lingua italiana, comunque idoneo a comprendere la valenza della notifica di un atto giudiziario e di apprestare le proprie difese.
VII. Col terzo motivo – intitolato “Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 5 c. 6
L. n. 898/1970” – l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non sussistenti i presupposti per disporre l'assegno di mantenimento nei confronti di ”. In particolare, ha dedotto che l'odierna appellante, una volta Parte_1
contratto il matrimonio, ha smesso le precedenti attività lavorative (badante) sin lì svolte dedicando tutte le proprie energie e la propria attività esclusivamente alla cura della famiglia. Ella, pertanto, è rimasta priva di redditi personali ed è oggi inidonea ad una proficua collocazione nel mercato del lavoro, considerati l'età, l'assenza di titoli di studio e le precarie condizioni di salute.
Con un ulteriore motivo, infine, l'appellante ha dedotto la contraddittorietà della sentenza impugnata rispetto alla sentenza di separazione, la quale, invece, avrebbe riconosciuto il sacrificio delle aspettative professionali della in conseguenza del Pt_1
matrimonio.
Parte appellata, per contro, ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado, evidenziando, sul punto, la netta differenza tra l'assegno di separazione - che presuppone la permanenza del vincolo coniugale ed “è destinato ad operare in un contesto che è di mero allenta mento del vincolo coniugale e in cui è ancora attuale il dovere di assistenza mate riale” (Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, n. 5067) – e l'assegno di divorzio, da stabilirsi in considerazione della sua natura composita pag. 5/7 assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati al l'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970. Nel merito, ha osservato che, nonostante la resistente abbia palesato un'apparente insufficienza economica, in realtà nulla le impedisce di provvedere autonomamente e con mezzi adeguati al suo sostentamento, essendo dimostrato che la stessa ha sempre svolto, sia precedentemente che in costanza di matrimonio, attività lavorativa autonoma come colf e donna delle pulizie, percependo redditi più che sufficienti a un dignitoso sostentamento. Sotto concorrente profilo, ha evidenziato che il sig. vive di un modestissimo stipendio come E_
operaio part time del Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino, per cui produce soltanto un reddito annuale lordo da lavoro dipendente inferiore, in media, ad euro settecento netti mensili, appena sufficienti per vivere.
Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati e devono essere respinti.
Sul punto, in primo luogo, deve rilevarsi che l'oggetto del giudizio deve essere limitato alle domande formulata dall'attore e odierno appellato , in quanto E_
, essendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non ha formulato Parte_1
in quella sede domanda di assegno divorzile.
Fatta questa dirimente premessa, si osserva che le deduzioni di parte appellata risultano più che idonee a contrastare le doglianze avversarie, dovendosi convenire che non vi è prova in atti che abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali in Parte_1
conseguenza e a causa del matrimonio né che la stessa abbia fornito un particolare contributo o abbia affrontato rilevanti sacrifici in ragione del matrimonio, peraltro durato meno di cinque anni e dal quale non sono nati figli. D'altro canto, non si ravvisano neppure estremi di disparità economiche tra gli ex coniugi, considerato il modesto reddito documentato dal e i redditi dichiarati da ai fini CP_1 Parte_1 dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La decisione di primo grado risulta, pertanto, pienamente convincente, avendo fatto corretta applicazione dei principi di diritto ivi richiamati in motivazione e, in particolare, di quanto enunciato dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.18287/2018.
Non si ravvisano, peraltro, motivi di contraddizione nella sentenza oggetto del presente gravame, la quale, dopo aver giustamente ritenuto non provati i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, ne ha tratto le dovute conseguenze. Giova, infine, sottolineare che, come giustamente rilevato dalla sentenza di primo grado, nel caso di pag. 6/7 specie non sono stati forniti elementi idonei a dimostrare la spettanza in favore di Pt_1 dell'assegno divorzile, anche tenuto conto della contumacia della stessa.
[...]
VIII. Statuizioni sulle spese.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a integralmente carico dell'appellante soccombente.
Il valore della causa va determinato ai sensi dell'art 13 c.p.c. e le spese vanno liquidate - ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, considerato il valore da
€ 1.101 a € 5.200 e nella misura minima, stante il modesto grado di complessità della causa, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale e quindi in complessivi € 1.458,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. Unite,
Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- rigetta integralmente l'appello, con conferma della sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in E_
complessivi euro € 1.458,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 16.5.2025
Il Consigliere relatore/estensore La Presidente
Alessandro Liprino Patrizia Morabito
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