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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11842 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 3368/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il patrocinio degli avv. Danilo Parte_1
CC e AR OD, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, in persona del Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARCELLA ESPOSITO, giusta procura CP_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: azione di accertamento negativo.
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Danilo CC.
per parte convenuta, l'avv. Samantha Cerrone, per delega avv.
Esposito;
i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
Pagina 1 di 6 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.2.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
, lamentando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, Controparte_3
dalla stessa eseguita ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/73, su immobile di sua proprietà, sito in Napoli al Vico Corigliano n. 2, riportata al registro generale n. 29650 ed al registro particolare n. 5813 del giorno 8.11.2010, per un importo di € 23.924,76.
In particolare, l'attore ne ha eccepito la nullità per mancata notifica dell'atto di comunicazione preventiva dell'avvenuta iscrizione, in violazione dell'art. 77, c. II bis del citato decreto.
L'agente della riscossione, costituitosi tardivamente, lamentando l'inammissibilità e, nel merito, la fondatezza della domanda, e chiedendone il rigetto.
2. La domanda è fondata.
Invero, l'art. 77, c. II bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 7, c.
II, lett. u) bis d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11, dispone che, prima di costituire il gravame, l'agente della riscossione sia tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
Pagina 2 di 6 Detta norma, entrata in vigore il 14.5.2011, non è direttamente applicabile, ratione temporis, all'iscrizione per la quale è causa, in quanto avvenuta in data 8.11.2010.
Tuttavia, la S.C., dall'insegnamento della quale non vi è ragione di discostarsi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Anche nel regime
antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto
con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi
del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che
procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a
quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni
normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché
egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune
osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca
non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della
violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il
'contraddittorio endoprocedimentale', mediante la preventiva
comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o
provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente,
determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente
medesimo” (v. Cass., S.U., n. 19667/14; Sez. V, n. 5577/19).
A tali conclusioni la S.C. è giunta, sulla base delle norme sovranazionali contenute negli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto di difesa e il diritto del cittadino ad essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento lesivo della sua sfera giuridica.
Pagina 3 di 6 Ad esse si aggiungono quelle interne e, in particolare, gli artt. 24 e 97
Cost., l'art. 7 l. n. 241/90 in merito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, non direttamente applicabile alla riscossione esattoriale, ma sostanzialmente mutuato, nel suo contenuto, dalla complessiva struttura normativa che la innerva (artt. 7, 10 c. I, 12 c. II, l. n.
212/00), tutta volta a esaltare la procedimentalizzazione, mediante contraddittorio, delle scelte provvedimentali dell'amministrazione finanziaria e del suo concessionario.
Pertanto, pure in difetto di una disposizione specifica, il giudice di legittimità ha reputato in ogni caso esistente, a carico del concessionario della riscossione, l'onere di comunicare preventivamente all'obbligato l'intento di iscrivere ipoteca, concedendogli a tal fine un preavviso di almeno trenta giorni.
2.1. Nel caso di specie, non vi è prova che tale preavviso sia stato inviato.
La convenuta ha depositato sub 20 un avviso di iscrizione, CP_4
invero avente la medesima data della stessa e dunque in ogni caso non qualificabile come preavviso, privo, in ogni caso, di prova dell'avvenuta notificazione all'opponente.
2.2. inoltre, eccepisce la carenza di interesse ad agire CP_4
dell'opponente, il quale, a suo dire, ben avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato perseguito per via processuale con una istanza da presentare in via amministrativa.
Sebbene tale condotta sia meritevole di apprezzamento al fine di compensare parzialmente le spese di lite, essa non può tradursi nel negare
Pagina 4 di 6 l'interesse ad agire dell'opponente, che deriva dalla mera persistenza di un'iscrizione pregiudizievole sul suo patrimonio immobiliare, a maggior ragione ove il credito sottostante sia stato soddisfatto.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono compensate nella misura del 30% in ragione di quanto indicato al precedente paragrafo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità
dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 1 in data 8.11.2010, ai nn. 29650 r.g. e
5813 r.p.;
2. ordina la cancellazione della suindicata formalità, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3. condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da
€5.200,01 a € 26.000,00), in complessivi € 1.820,00 per compensi (dei quali € 320,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione, ed €
600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 15.12.2025.
Pagina 5 di 6 IL GIUDICE
IE ER
Pagina 6 di 6
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 3368/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
con il patrocinio degli avv. Danilo Parte_1
CC e AR OD, giusta procura in calce all'atto introduttivo,
attore
CONTRO
, in persona del Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. MARCELLA ESPOSITO, giusta procura CP_2
in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta
***
Oggetto: azione di accertamento negativo.
***
Sono comparsi:
per parte attrice, l'avv. Danilo CC.
per parte convenuta, l'avv. Samantha Cerrone, per delega avv.
Esposito;
i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
Pagina 1 di 6 all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.2.2024, ha Parte_1
convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
, lamentando l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, Controparte_3
dalla stessa eseguita ai sensi dell'art. 77 D.P.R. n. 602/73, su immobile di sua proprietà, sito in Napoli al Vico Corigliano n. 2, riportata al registro generale n. 29650 ed al registro particolare n. 5813 del giorno 8.11.2010, per un importo di € 23.924,76.
In particolare, l'attore ne ha eccepito la nullità per mancata notifica dell'atto di comunicazione preventiva dell'avvenuta iscrizione, in violazione dell'art. 77, c. II bis del citato decreto.
L'agente della riscossione, costituitosi tardivamente, lamentando l'inammissibilità e, nel merito, la fondatezza della domanda, e chiedendone il rigetto.
2. La domanda è fondata.
Invero, l'art. 77, c. II bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall'art. 7, c.
II, lett. u) bis d.l. n. 70/11, conv. in l. n. 106/11, dispone che, prima di costituire il gravame, l'agente della riscossione sia tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
Pagina 2 di 6 Detta norma, entrata in vigore il 14.5.2011, non è direttamente applicabile, ratione temporis, all'iscrizione per la quale è causa, in quanto avvenuta in data 8.11.2010.
Tuttavia, la S.C., dall'insegnamento della quale non vi è ragione di discostarsi, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Anche nel regime
antecedente l'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2 bis, D.P.R., introdotto
con D.L. n. 70 del 2011, l'amministrazione prima di iscrivere ipoteca ai sensi
del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 deve comunicare al contribuente che
procedere alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a
quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni
normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché
egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune
osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto. L'iscrizione di ipoteca
non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della
violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il
'contraddittorio endoprocedimentale', mediante la preventiva
comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o
provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente,
determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente
medesimo” (v. Cass., S.U., n. 19667/14; Sez. V, n. 5577/19).
A tali conclusioni la S.C. è giunta, sulla base delle norme sovranazionali contenute negli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto di difesa e il diritto del cittadino ad essere ascoltato prima dell'adozione di un provvedimento lesivo della sua sfera giuridica.
Pagina 3 di 6 Ad esse si aggiungono quelle interne e, in particolare, gli artt. 24 e 97
Cost., l'art. 7 l. n. 241/90 in merito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, non direttamente applicabile alla riscossione esattoriale, ma sostanzialmente mutuato, nel suo contenuto, dalla complessiva struttura normativa che la innerva (artt. 7, 10 c. I, 12 c. II, l. n.
212/00), tutta volta a esaltare la procedimentalizzazione, mediante contraddittorio, delle scelte provvedimentali dell'amministrazione finanziaria e del suo concessionario.
Pertanto, pure in difetto di una disposizione specifica, il giudice di legittimità ha reputato in ogni caso esistente, a carico del concessionario della riscossione, l'onere di comunicare preventivamente all'obbligato l'intento di iscrivere ipoteca, concedendogli a tal fine un preavviso di almeno trenta giorni.
2.1. Nel caso di specie, non vi è prova che tale preavviso sia stato inviato.
La convenuta ha depositato sub 20 un avviso di iscrizione, CP_4
invero avente la medesima data della stessa e dunque in ogni caso non qualificabile come preavviso, privo, in ogni caso, di prova dell'avvenuta notificazione all'opponente.
2.2. inoltre, eccepisce la carenza di interesse ad agire CP_4
dell'opponente, il quale, a suo dire, ben avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato perseguito per via processuale con una istanza da presentare in via amministrativa.
Sebbene tale condotta sia meritevole di apprezzamento al fine di compensare parzialmente le spese di lite, essa non può tradursi nel negare
Pagina 4 di 6 l'interesse ad agire dell'opponente, che deriva dalla mera persistenza di un'iscrizione pregiudizievole sul suo patrimonio immobiliare, a maggior ragione ove il credito sottostante sia stato soddisfatto.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono compensate nella misura del 30% in ragione di quanto indicato al precedente paragrafo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , in persona Parte_1 Controparte_1
del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara la nullità
dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 1 in data 8.11.2010, ai nn. 29650 r.g. e
5813 r.p.;
2. ordina la cancellazione della suindicata formalità, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità;
3. condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate ex d.m. n. 55/14 (scaglione da
€5.200,01 a € 26.000,00), in complessivi € 1.820,00 per compensi (dei quali € 320,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase di trattazione, ed €
600,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA, se dovute.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 15.12.2025.
Pagina 5 di 6 IL GIUDICE
IE ER
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