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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/04/2024, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 20.10.2023, ai sensi dell'art. art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12.3.2024, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2579 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nata il 05.09.1941 a Campagna (SA) c.f. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura allegata agli atti, dall' avv.to Franco Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, alla via Carmine, n. 92;
PEC: .salerno.it Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F. ) – in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente pro tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del
23.1.2023 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con questo Persona_1
elett.te dom.to in Salerno al corso Garibaldi 38 presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t Email_2
1 Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento ed handicap grave (opposizione ad ATP).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.05.2023, esponeva che, versando nelle Parte_1
condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, di avere diritto all'indennità di accompagnamento ed al riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati diritti e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il CTU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle citate provvidenze.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del CTU, chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento peritale. Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l in data 08.06.2023, il quale concludeva per CP_2
l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa. Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
2 Nel corso del giudizio veniva disposta l'integrazione della CTU e veniva conferito incarico allo stesso Consulente che aveva operato in fase di ATP per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 12.03.2024, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta.
In rito, emergono dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'ATP, la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, nel dare atto che la è _1
affetta da “- Artrosi polidistrettuale a notevole impegno funzionale in paziente non più
autonoma; - FA cronica in NAO;
- Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e
3 in discreto compenso emodinamico;
- Incontinenza urinaria”, ha concluso nel senso che le dette patologie sono tali da soddisfare i requisiti per il riconoscimento della sola indennità di accompagnamento.
Si legge nella relazione peritale che all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita è stato possibile riscontrare un netto peggioramento delle condizioni fisiche della ricorrente, specie dal punto di vista motorio: la , infatti, è _1
affetta da tempo da artrosi a carattere polidistrettuale, complicata da un concomitante quadro di osteopenia. Tali condizioni si è riscontrato come si presentino in forma più
accentuata rispetto alle precedenti visite medico-legali, a carico delle grandi articolazioni e del rachide, dove, peraltro, sono state documentate anche multiple discopatie,
responsabili dell'intensa sintomatologia algica riferita dalla stessa.
Rappresenta l'ausiliario che l'istante, in condizione di eccesso ponderale, indossa persistentemente il busto ortopedico, e che la sua autonomia funzionale si è
drasticamente ridotta tanto che la deambulazione, i passaggi posturali e il raggiungimento della stazione eretta – allo stato attuale – non sono più eseguibili se non mediante l'aiuto costante da parte di terzi, oltre che per brevi tratti ed in modo cauto e incerto. Evidenzia il consulente, difatti, che a seguito dell'ultima visita fisiatrica, alla Sig.
è stata prescritta una carrozzina da transito con necessità di manovra da parte di _1
un accompagnatore, per consentirle di svolgere le attività minime e indispensabili della vita di tutti i giorni.
Quanto invece aIle restanti patologie afferma il ctu che appaiono immodificate rispetto al passato, con la sola stabilizzazione della condizione di incontinenza urinaria per la quale le sono stati prescritti gli specifici presidi, e che anche dal punto di vista psichico la paziente preserva la sua integrità, essendosi mostrata lucida e collaborante.
4 L'ausiliario conclude dunque affermando che, alla luce del peggioramento delle sue condizioni cliniche, la non è più capace di deambulare autonomamente e di _1
eseguire da sola le attività minime della vita di tutti i giorni, risultando così meritevole del diritto all'indennità di accompagnamento.
Quanto alla decorrenza del beneficio il consulente la indica nel mese di dicembre 2023,
in occasione della prescrizione fisiatrica di carrozzina da transito, ma in epoca successiva alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione medica dell' , nonché alla stessa prima visita effettuata dal CTU nell'ambito del presente CP_2
procedimento.
Viceversa, non potendosi parlare di minorazioni tali da aver ridotto l'autonomia della stessa al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale, nella sfera individuale e in quella di relazione, non può essere riconosciuto alla ricorrente il pur richiesto status di portatore di handicap con connotazione di gravità previsto dall'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Le conclusioni in parola sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportate da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va parzialmente accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza del solo beneficio dell'indennità di accompagnamento indicato dal CTU, a far tempo dal dicembre 2023.
Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva messe a carico dell' le spese della CP_2
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
5
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2579 del ruolo generale dell'anno 2023, promosso da _1
, contro l in persona del
[...] Controparte_3
legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle leggi n. 18/80 e n. 508/88, con decorrenza da dicembre 2023;
2) dichiara insussistente il requisito sanitario occorrente per l'attribuzione della condizione di portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/92;
3) dichiara interamente compensate le spese di giudizio tra le parti;
4) pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a totale e definitivo carico
CP_ dell' .
Salerno, 8.4.2024
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
6