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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 2070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2070 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa EL LI, all' udienza del 20.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa, nella causa civile iscritta al n. 2178/2025 R.G.L. vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti Danilo Volpe e Paolo Stolfa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Domenico Longo CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, prestazione previdenziale connessa all'iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2021, per 152 giornate, alle dipendenze dell'azienda agricola “Squitieri Francesca” e di aver inoltrato all'Inps domanda per il riconoscimento della disoccupazione agricola di competenza della predetta annualità senza ottenere alcun pagamento.
Ha, pertanto, chiesto al giudice adito di “1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, nell'anno 2021, n. 152 giornate di lavoro agricolo alle dipendenze della ditta Squitieri Francesca;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola di cui all'art. 32 della L. 29 aprile 1949, n. 264, nella misura prevista dalla legge. 3) Condannare l'INPS all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. L'Inps, costituitosi tempestivamente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio operato, in ragione del verbale ispettivo n.
2022004092/DDL del 24.06.2022, con il quale sono state disconosciute e annullate le giornate di lavoro denunciate all'Inps dall'azienda agricola “Squittieri Francesca”, chiedendo, dunque, il rigetto della domanda.
Con riferimento al mancato pagamento della prestazione temporanea azionata, ha eccepito, in particolare, l'intervenuta decadenza di cui all'art. 47 del DPR 639/70, rappresentando comunque che il diniego alla liquidazione della Ds/Agr 2021, nella misura azionata in giudizio, derivava dalla cancellazione della ricorrente dagli elenchi OTD, con conseguente insussistenza dei presupposti di legge per la liquidazione della stessa.
La causa, di natura documentale, viene decisa all' esito dell'udienza indicata in epigrafe, previa acquisizione di note di trattazione scritta di almeno una delle parti, con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3. Deve, preliminarmente ed in via assorbente, darsi atto che il deposito del ricorso giudiziario non risulta effettuato nel termine di cui all'art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
Invero, l'art. 22, comma 1 del D.L. n. 7/70, convertito in legge n. 83 dell'11 marzo 1970, prevede che: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Il termine perentorio previsto dalla norma costituisce un termine di decadenza sostanziale per l'esercizio di un diritto, la cui inosservanza comporta l'estinzione del diritto per intervenuta decadenza, la quale può essere impedita solo dall'esercizio dell'azione e non è soggetta a sospensione ed interruzione. E, difatti, il tenore letterale della norma non lascia dubbi circa la qualificazione del termine, atteso che, secondo i principi generali, laddove un termine è imposto con onere di perentoria osservanza deve essere qualificato di decadenza anche in mancanza di una specifica definizione legislativa in tal senso. Deve rilevarsi che l'imposizione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria in siffatta materia trova la sua giustificazione nella tutela di interessi di ordine pubblico quali la garanzia di una più compiuta difesa dell'INPS nella immediatezza degli accertamenti amministrativi e la necessità che vengano garantite le esigenze di previsione di spesa nei bilanci dell' , cui fanno carico le prestazioni previdenziali conseguenti all'accertamento dello status CP_1 di bracciante agricolo.
Ne consegue, peraltro, la rilevabilità d'ufficio della eccezione di decadenza.
La natura decadenziale del termine, poi, è stata espressamente riconosciuta dalla Corte di
Cassazione che anche di recente ha stabilito che: “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ, Sez. L., 16/01/2007, n. 813).
La Corte in motivazione ha specificato che: “E' noto che la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento ormai consolidato, considera la disposizione in esame tuttora vigente ed afferma, altresì, che il termine di 120 giorni ha natura di decadenza sostanziale, così da non essere suscettibile di sanatoria L. n. 533 del 1973, ex art. 8 (fra tante, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595, 21 aprile 2001 n. 5942, 8 novembre 2003 n. 16803, 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n.
10393)”. Questa interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 192 del
2005) non confliggente con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini decadenziali, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi suddetti, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo al fatto che l'atto di iscrizione costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l'indennità di malattia e di maternità, e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi
(corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi).
Tutto ciò precisato in ordine alla natura del termine, resta da stabilire quale sia il momento a partire dal quale tale termine comincia a decorrere. Occorre, infatti, distinguere l'ipotesi in cui si stato esperito preliminarmente il ricorso amministrativo da quella in cui, invece, il ricorrente abbia preferito adire direttamente l'Autorità
Giudiziaria.
Nel caso in cui sia stato proposto ricorso amministrativo, viene in rilievo il procedimento disciplinato dall'art. 11 del D.LGS. n. 375/1993, il quale dispone che: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato ed il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n.
510/96, la commissione centrale costituita quale organo dell'INPS) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Pertanto, una volta presentato ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale per la manodopera agricola nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento o dalla pubblicazione degli elenchi, il successivo termine di 120 giorni, di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/1970, per adire l'autorità giudiziaria decorrerà o dalla comunicazione di un provvedimento espresso di segno negativo o dall'inutile decorso dei 90 giorni di cui al 1° comma dell'art. 11 D.LGS. n.
375/93. In tale ultimo caso, infatti, è la legge stessa a qualificare l'inerzia dell'amministrazione come silenzio-rigetto, equiparandolo al mancato accoglimento dell'istanza.
Nel caso in cui l'interessato impugni, poi, sempre in via amministrativa, la decisione a sé sfavorevole dinanzi alla Commissione Centrale entro il termine di 30 giorni, previsto dall'art. 11, comma 2 del D.LGS. n. 375/93, per la decorrenza del termine de quo occorrerà attendere, anche in questa successiva ed eventuale fase, il provvedimento dell'amministrazione o l'inutile decorso del termine di 90 giorni per il formarsi del silenzio-rigetto.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che: “in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l' previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento CP_1 adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per
l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove adottato nei termini previsti dall'art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall'interessato” (Cass. Civ., Sez. L., 03/04/2008, n. 8650).
In tal senso, deve essere inteso il riferimento dell'art. 22 del D.L. n. 7/70 ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, termine quello comprensivo oltre che dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, anche dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo.
Non osta, inoltre, al possibile verificarsi della decadenza in esame, né il mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che l'art. 11 del D.LGS n. 375/93 prevede espressamente la facoltatività di tali rimedi, né l'art. 46 della L. n. 88 del 9 marzo 1989 norma quest'ultima che, disciplinando il contenzioso in materia di prestazioni dell'INPS, non offre alcuna indicazione in ordine al significato da attribuire all'inosservanza, da parte degli organi preposti, del dovere di decidere il ricorso entro i termini assegnati.
Riepilogando, la sequenza decadenziale, in caso di ricorso amministrativo, essa è, nella sua massima estensione, la seguente:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375/93, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. n. 375/93, per la presentazione dell'eventuale ricorso impugnatorio alla commissione centrale INPS, chiamata a decidere sullo stesso;
4) formazione, nei casi sub 2) e 3), di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente il termine di 90 giorni come precisato dall'art.11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, D.L. n. 7/70, convertito con modifiche nella 1egge dell'11 marzo 1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice del lavoro. Con riguardo, invece, all'ipotesi in cui il ricorrente abbia optato direttamente per il ricorso giurisdizionale, il termine di 120 giorni, indicato dall'art. 22 D.L. n. 7/70, dovrà essere computato dalla data dell'ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi nominativi nell'albo del Comune di residenza del lavoratore interessato.
In quest'ultimo caso, alla data di decorrenza, così determinata, dovranno essere aggiunti i 30 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo (in tal senso, cfr Corte di Appello di Bari, 8 febbraio
2011, n. 712).
Giova, infine, osservare che, in ogni caso, il dies a quo, tanto dei termini per ricorrere in via amministrativa quanto di quelli per ricorrere direttamente in via giudiziale, è determinato dall'ultimo giorno di affissione dell'elenco nominativo annuale presso l'albo pretorio del Comune di residenza.
Resta esclusa l'ipotesi in cui il provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento intervenga dopo la pubblicazione degli elenchi. In tal caso, la legge prevede la notifica diretta all'interessato, dalla quale iniziare a far decorrere il termine decadenziale di cui all'art. 22 del D.L. n. 7/70.
L'art. 9-quinquies, commi 3 e 4 del D.L. n. 510/96, conv. in legge 28/11/1996 n. 608, dispone che:
“
3. L'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo. Esso contiene l'indicazione delle giornate complessivamente attribuite al lavoratore in base alle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, tenuto anche conto delle integrazioni e modificazioni, intervenute prima della sua compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e
d'ufficio, alle risultanze dell'attività ispettiva e di controllo.
4. L'elenco nominativo annuale è notificato ai lavoratori interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del
Comune di residenza. Della pubblicazione effettuata dal Comune viene data notizia a cura dell'INPS attraverso i mezzi di informazione. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica al lavoratore interessato”.
Le disposizioni legislative, sopra richiamate, tengono conto delle esigenze di razionalizzazione del sistema e di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli, costituendo la stessa il presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali, collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultante dagli elenchi).
È allora possibile affermare che, anche tenuto conto di una lettura costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, seconda parte, e 111 Cost., il lavoratore sia onerato di un controllo relativo alla pubblicazione degli elenchi per tali 15 giorni, mentre laddove, invece, la pubblicazione sia avvenuta oltre il periodo suindicato, in assenza di una previsione espressa, deve ritenersi che l'INPS debba comunicare personalmente al lavoratore il mancato riconoscimento delle giornate lavorative, non potendosi esigere da parte dell'operaio agricolo un controllo continuo e senza scadenza sulla pubblicazione degli elenchi. Peraltro, il controllo - successivo allo spirare dei 15 giorni a partire dal termine ultimo del 31 maggio di ogni anno e, dunque, da effettuarsi, al più tardi entro il 15 giugno -
è ben poca cosa se lo si considera unitamente all'interesse particolare del lavoratore stesso che qui ne lamenta la lesione. Di conseguenza, appare a questo Giudice che l'onere in esame non possa ritenersi troppo gravoso per il lavoratore, ma risponda, anzi, ad una esigenza di collaborazione sociale che grava su ogni cittadino.
Si evince, quindi, che il mezzo di pubblicità e conoscenza individuato dal legislatore consiste nella pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, fatta eccezione per le ipotesi di provvedimenti di disconoscimento e riconoscimento successivi alla pubblicazione degli elenchi.
Ne consegue che, mentre per la comunicazione tempestiva da parte dell'Inps, tramite pubblicazione negli elenchi nominativi annuali, sussista una presunzione di conoscenza in capo al lavoratore, nel caso di tardiva comunicazione personale all'interessato, incombe sull'Istituto previdenziale provare la data di avvenuta notifica del provvedimento di riconoscimento o di disconoscimento, data dalla quale far decorrere il termine decadenziale.
Ritiene questo Giudice che la conclusione suindicata possa essere confermata anche all'indomani dell'entrata in vigore dell'art. 38, commi 5° e 6° D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111 del 15/07/2011, che prevede: “
5. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: “12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica).
1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_1
E “
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
La novella legislativa, infatti, ha disposto l'abolizione degli elenchi trimestrali, avendo previsto un elenco annuale da pubblicarsi sul sito dell'INPS entro il marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il decreto in esame ha, inoltre, confermato la notificazione tramite pubblicazione degli elenchi nominativi annuali, con l'unica differenza relativa alla modalità telematica di tale pubblicazione sul sito dell' . Alla stessa stregua, a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. CP_1
98/2011, ossia dal 6 luglio 2011, anche le comunicazioni relative a provvedimenti, di disconoscimento o di riconoscimento, successivi alla predetta pubblicazione annuale, avverranno mediante pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, non più, quindi, con la spedizione di un provvedimento personale espresso.
Infine, occorre rilevare che, per effetto dell'abrogazione dell'intera L. n. 83 del 1970, ad opera dell'art. 24 del D.L.112/08, convertito, con modificazioni, in L. 133/08 (c.d. “taglialeggi”), entrata in vigore il 22/12/2008, - la quale, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce 2529, a pagina n. 254 dell'Allegato “A”, contemplava anche la suddetta legge, concernente, tra l'altro, l'“accertamento dei lavoratori agricoli”- l'accesso al giudice del lavoro doveva intendersi liberalizzato;
tale situazione, tuttavia, è limitata soltanto ai due anni successivi, in quanto l'art. 38, comma 5, D.L. n.
98/11 ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato “A” al D.L. 112/08, facendo così rivivere la vecchia disciplina di cui all'art 22 della D.L. n. 7/70.
Quanto al regime intertemporale tra il periodo di vigenza della regola decadenziale sino al 22 dicembre 2008, quello della sua abrogazione fra tale data e il 6 luglio 2011, nonché quello, da ultimo, del ripristino della stessa a far data dal 6 luglio 2011, deve rilevare la regola-cardine dell'art. 252 disp. att. c.c., essendosi reintrodotto un termine cancellatorio (noto ma) nuovo, rispetto alla regolamentazione intertemporale, che non ne prevedeva alcuno.
Pertanto, il riabilitato termine di decadenza decorre dall'entrata in vigore del d.1. 98/11, cioè dal 6 luglio 2011.
Può, quindi, verificarsi che l'intera sequenza, sopra descritta da 1) a 4), dei termini per l'eventuale ricorso amministrativo e poi per quello giudiziale, nonché quella più snella per il ricorso diretto all'A.G., siano maturate invano prima del 22 dicembre 2008, cioè nel periodo anteriore all'abrogazione. In tal caso la situazione giuridica deve considerarsi consolidata contro le ragioni del lavoratore agricolo e non più modificabile mediante un'azione giudiziaria, dalla cui proposizione è già decaduto. Allorquando, invece, quella sequenza temporale dei termini suddetti non sia compiuta prima del 22 dicembre 2008, ma termini nel periodo di vacanza della regola decadenziale, deve ritenersi che la domanda giudiziale sia proponibile entro 120 giorni a partire dal 6 luglio 2011.
Per quel che concerne, infine, i disconoscimenti di giornate lavorative, i dinieghi di iscrizione e le cancellazioni dopo il 6 luglio 2011, la sequenza dei termini deve essere integralmente rispettata così come avveniva anteriormente alla temporanea abrogazione della 1. n. 83 del 1970.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha provveduto a impugnare tempestivamente la cancellazione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) riferiti all'anno 2021.
Ed invero, come documentato da parte resistente il provvedimento di disconoscimento per l'anno in contestazione (cfr. all.3 della memoria di costituzione di parte resistente) veniva notificato al ricorrente mediante raccomandata a/r, che restava inesitata per destinatario sconosciuto (cfr. all. 4 della memoria di costituzione di parte resistente e all.ti 1 e 3 alle note di trattazione scritta del
11.10.2025 depositate da parte resistente) pur essendo stata inviata all'indirizzo di residenza del ricorrente risultante all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (cfr. All. 5 della memoria di costituzione di parte resistente).
Quanto alla effettiva notifica del provvedimento individuale di disconoscimento, occorre rilevare che il codice della comunicazione riportato sul provvedimento individuale di disconoscimento del
29.9.2022, in questa sede censurato- indicante in maniera inequivoca i dati anagrafici e l'indirizzo di parte ricorrente- è identico a quello riportato sulla schermata prodotta quale allegato sub 3 delle note di trattazione scritta di parte resistente per l' odierna udienza, dimostrando l' effettivo invio della comunicazione ( in data 7.10.2022) e l' esito della stessa ( perfezionato in data 22.10.2022).
Pertanto, atteso che la notifica è stata effettuata in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n.
890/1982, concernente le notificazioni degli atti giudiziari e amministrativi, e risultando correttamente individuata la residenza anagrafica di parte istante, l'atto deve ritenersi validamente notificato, con conseguente presunzione di conoscenza in capo al ricorrente.
Quest'ultimo, infatti, in relazione al disconoscimento del rapporto di lavoro per l'anno 2021, così come documentato dall'Inps, ha proposto solo in data 28.02.2025 il ricorso giurisdizionale, senza peraltro nemmeno comprovare di aver previamente esperito ricorso amministrativo.
Ne deriva che il ricorrente è decaduto dall'azione avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto alla iscrizione negli elenchi OTD avendo depositato il ricorso giudiziario oltre i termini previsti dall'art. 22 D.L. 7/1970, convertito in L. n. 83/1970. Quanto al pagamento della disoccupazione agricola non può essere liquidata venendo a mancare il requisito essenziale dell'iscrizione negli elenchi OTD 2021 che, peraltro, non può più essere messo in discussione.
In definitiva, il ricorso dev'essere integralmente rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione.
4.Spese irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., essendo in atti la dichiarazione valida ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-spese irripetibili.
Foggia, 20.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL LI