CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 16/02/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 644/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2139/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240141977532000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2819/2025 depositato il
11/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugna la Cartella di pagamento n. 06820240141977532000, derivante dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione presentata per l'anno di imposta
2021. Con la cartella oggetto di impugnazione l'Ufficio richiedeva il pagamento di un importo pari ad
€ 79.461,45 a titolo di Ires per l'anno 2021 oltre sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
In data 13 febbraio 2025, a seguito notifica cartella di pagamento, la ricorrente presentava istanza di autotutela in annullamento senza ottenere riscontro. Sollevava quindi nel ricorso plurime eccezioni all'operato dell'Ufficio.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate DP I di Milano replicando alle deduzioni della contribuente chiedendo il rigetto del ricorso.
La società depositava memoria esplicativa di replica e l'Ufficio nel corso del giudizio depositava memoria con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che le Parti si sono accordate per la soluzione conciliativa della controversia, con conseguente integrale cessazione della materia del contendere. La conciliazione è stata depositata agli atti.
La Corte dato atto di quanto sopra dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente e Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2139/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240141977532000 IRES-ALTRO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2819/2025 depositato il
11/07/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 impugna la Cartella di pagamento n. 06820240141977532000, derivante dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 sulla dichiarazione presentata per l'anno di imposta
2021. Con la cartella oggetto di impugnazione l'Ufficio richiedeva il pagamento di un importo pari ad
€ 79.461,45 a titolo di Ires per l'anno 2021 oltre sanzioni, interessi e aggi di riscossione.
In data 13 febbraio 2025, a seguito notifica cartella di pagamento, la ricorrente presentava istanza di autotutela in annullamento senza ottenere riscontro. Sollevava quindi nel ricorso plurime eccezioni all'operato dell'Ufficio.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate DP I di Milano replicando alle deduzioni della contribuente chiedendo il rigetto del ricorso.
La società depositava memoria esplicativa di replica e l'Ufficio nel corso del giudizio depositava memoria con richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo le parti raggiunto un accordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che le Parti si sono accordate per la soluzione conciliativa della controversia, con conseguente integrale cessazione della materia del contendere. La conciliazione è stata depositata agli atti.
La Corte dato atto di quanto sopra dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.